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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4583/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
DR TA Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
NI ET Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4583 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del
22/10/2025, avente ad oggetto: ricorso per separazione giudiziale con richiesta di addebito
TRA
, nata a [...] il [...] residente a Parte_1
Sant'NT in Via Garigliano 33 Sc U C.F.: C.F._1
elettivamente domiciliata in Sant'NT (Na), in Piazza della
Repubblica n.26, presso lo studio dell'Avv. Domenico Carlea che la rappresenta e difende giusta procura in atti pagi na 1 di 8 RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], residente Controparte_1
in Sant'NT alla Via Garigliano 33 Sc U C.F.: C.F._2
elettivamente domiciliato in Portici, alla via G. Marconi, n.29 presso lo studio dell'avv. Attilio Esposito che lo rappresenta e difende giusta procura alle in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice delegata all'udienza del 22/10/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/05/2025, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con il 18/06/2010 in Controparte_1
Sant'NT, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito per i motivi specificati dettagliatamente nell'atto introduttivo.
Pertanto, chiedeva all'adito Tribunale di
1. che, il Giudice designato, preso atto dell'abbandono unilaterale del tetto coniugale Sig. disponga che quest'ultimo Controparte_1
cambi residenza e che la stabilisca altrove stavolta in maniera ufficiale;
2. Che venga pronunciata la separazione giudiziale con addebito a carico pagi na 2 di 8 del marito per violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c., avendo intrattenuto una relazione extraconiugale, abbandonato la casa coniugale e non adempiuto ai suoi doveri di coniuge e padre, volontariamente e tenuto conto che questa è la motivazione c he ha determinato la fine dell'unione affettiva e quindi la separazione, nonostante i reiterati tentativi di recupero da parte della moglie;
3. Che venga disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, attesa la condotta gravemente irresponsabile del padre, il quale non solo li ha abbandonati economicamente ed emotivamente, ma ha anche leso il loro equilibrio psicologico con condotte inopportune, limitando almeno nella prima fase della separazione le visite ai figli minori ed alla presenza della madre.
4. Che il marito venga condannato al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli minori pari a € 300,00 mensili per ciascuno di essi (€ 600,00 complessivi), oltre al 70 % delle spese straordinarie scolastiche e mediche.
5. Che venga riconosciuto alla Sig.ra un assegno di Parte_1
mantenimento pari a € 200,00 mensili, in considerazione della sua attuale condizione di non occupazione e dell'onere esclusivo di cura dei figli.
6. Che il venga condannato a pagare euro 400,00 per le spese CP_1
complessive di affitto comprensive di condominio e posto auto.
7. Che, quindi, venga posto a carico del Sig. il pagamento CP_1
complessivo di € 1.200,00 mensili, anche in considerazione del fatto che la signora è tenuta a versare il pagamento dell'affitto Pt_1
dell'abitazione coniugale -il cui contratto è peraltro a lui intestato - in cui continuano a risiedere i figli minori con la madre.
pagi na 3 di 8 8. Che il Sig. venga obbligato a corrispondere gli importi CP_1
sopra indicati, e quindi euro 1.200,00 (euro milleduecento/00) entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla data della domand a.
9. Che il sig. venga obbligato a corrispondere una somma CP_1
una tantum, pari alla differenza fra quanto effettivamente versato alla sig. e quanto stabilito dall'Ill.mo Giudicante, da gennaio fino Pt_1
alla data del procedimento successivo alla p rima udienza, mesi in cui ha deliberatamente negato alla moglie e i figli un adeguato sostentamento conducendoli volontariamente ad uno stato di quasi indigenza, circostanza evitata grazie alla tenacia della ricorrente e ad aiuti esterni;
10. Che l'assegno unico ad oggi percepito senza alcun motivo dal dovrà essere corrisposto alla madre, in quanto collocataria CP_1
prevalente dei minori;
11. Che, in relazione alle spese straordinarie relative ai figli minori, si chiede che le stesse vengano ripartite tra i genitori nella misura del 70%
a carico del padre e del 30% a carico della madre.
12. Che il Sig. venga espressamente diffidato dal CP_1
coinvolgere i figli nella sua nuova relazione, nonché dall'esporli a situazioni che possano ledere la loro serenità, con divieto di costringerli a vedere la nuova compagna contro la loro volontà e senza il consenso della madre
13. Che il Sig. venga espressamente diffidato dal pubblicare CP_1
immagini, video o altri contenuti sui social media che possano arrecare danno ai figli, direttamente o indirettamente.
14. Che il Sig. venga condannato al pagamento delle spese CP_1
pagi na 4 di 8 di giudizio.
costituitosi con comparsa di risposta del Controparte_1
19/09/2025, pur non opponendosi alla richiesta di separazione ha chiesto all'adito Tribunale di:
Voglia rigettare la domanda di separazione giudiziale con addebito dei coniugi così come prospettata dalla ricorrente;
In via subordinata pronunciare la separazione tra il comparente e la sig.ra uniti in matrimonio concordatario in data 18.06.2010, Parte_1
senza addebito, pei i motivi dedotti e che verranno provati in corso di istruttoria;
-Voglia altresì, applicare le disposizioni di cui alla Legge 54/2006, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, disponendo che il padre provvederà ad ogni incombenza e necessità dei figli relativamente all e spese scolastiche, sanitarie, al vestiario nonché ad ogni altra spesa per il sostentamento necessario durante il periodo che i figli resteranno con il genitore;
-rigettare la domanda di corresponsione di un assegno mensile per gli alimenti quale contributo al mantenimento per la coniuge, in quanto non ricorrono i presupposti, poiché la sig.ra è economicamente Pt_1
autosufficiente;
-stabilire a carico del comparente la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento per i figli minori pari ad Euro 175,00 ciascuno, vista la momentanea inoccupazione del resistente, adeguato agli indici
Istat;
-disciplinare la presenza dei figli minori presso ciascun genitore ed in particolare: alternativamente il mercoledì di una settimana dalle ore pagi na 5 di 8 17,30 alla ore 21,00 del giovedì successivo, la settimana successiva dal giorno del sabato all' uscita della scuola alle ore 21,00 della domenica successiva. Per esigenze lavorative del padre, con preavviso di 48 ore, potrà essere rinviato il giorno della visita infrasettimanale Il mercoledì di ogni settimana dalle ore 17,30 alle ore 21,00, ed un sabato e domenica consecutivi, alternativamente, due volte al mese. Per esigenze lavorative del padre, con preavviso di 48 ore, potrà essere rinviato il giorno del la visita. Per il periodo estivo, il sig. potrà tenere Controparte_1
con sé i figli per almeno 15 giorni nel mese di Agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 Giugno precedente;
per le festività di Natele,
Capodanno e Pasqua i figli trascorreranno le stesse, ed il giorno seguente, alternativamente con il singolo genitore.
-Voglia altresì emettere l'adito Giudice ogni conseguenziale ed occorrente provvedimento di legge, anche in ordine al carico delle spese del giudizio.
All'udienza 22/10/2025, i coniugi hanno aderito alla proposta conciliativa ex art. 473 bis. 21 ult. co. c.p.c. formulata dalla Giudice delegata che si riporta di seguito:
- Affido esclusivo alla madre, con assegnazione della casa familiare;
- AUU al 100% alla madre quale genitore affidatario esclusivo;
- Mantenimento a carico del padre di euro 450,00 per entrambi i figli, con decorrenza a far data dalla domanda, rivalutazione ISTAT, e 70% spese straordinarie come da locale protocollo, stipulato in data 25/10/2019;
- Diritto di visita paterno, due fine settimana al mese, con pernotto, dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica, salvo migliore accordo tra le parti;
pagi na 6 di 8 - Festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza; festività paterne con il padre, quando possibile, anche se non ricadenti in giorni di sua spettanza;
- Ammonisce il resistente a incontrare i figli minori da solo, garantendo loro del tempo esclusivo e a introdurre eventuali nuovi rapporti con gradualità, nel rispetto dei tempi dei minori;
- Rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito e rinuncia al mantenimento per sé;
- Spese di giudizio compensate.
La Giudice delegata disponeva in conformità alle condizioni proposte quali provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c e rimetteva la causa al Collegio e al Pm per le sue conclusioni.
Il P.M apponendo il proprio visto esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, si dispone in conformità alla proposta conciliativa sopra riportata e accettata.
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a Parte_1
Napoli il 20/01/1986 e (nato a [...] il Controparte_1
pagi na 7 di 8 12/11/1984) ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sant'NT (Atto n.65 P. II S a Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2010) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 14/11/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
NI ET DR TA
pagi na 8 di 8