CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa EL PO Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 721 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli avv.ti ARLOTTA MIRELLA, MUSCARI FRANCESCO TOMAIOLI, Pt_1
appellante
E
, con l'avv. PIGNATARO FRANCESCO Controparte_1
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di AR, giudice del lavoro, n. 188/2023, pubblicata in data 07/02/2023; assegno sociale.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del Lavoro di AR, depositato in data 05.06.2020, CP_1 conveniva l' chiedendone la condanna all'erogazione dell'assegno sociale, a tal fine
[...] Pt_1 esponendo :
a) di aver presentato in data 14 maggio 2018 domanda volta all'ottenimento dell'assegno sociale;
1 b) di aver fornito la documentazione richiesta ma che, in data 13.06.2018, l'ufficio di
AR le aveva negato la prestazione perché non risultava comprovata la sussistenza dello stato di bisogno economico (cfr. art 3 comma 6, L. 08/08/1995, n. 335).
2.Parte resistente si opponeva alla domanda evidenziando che:
-la ricorrente, in sede di separazione consensuale, ha rinunciato a chiedere l'assegno di mantenimento da parte del coniuge così ammettendo la propria autosufficienza economica, circostanza quest'ultima incompatibile con la natura meramente sussidiaria dell'assegno sociale.
- la ricorrente era titolare del 50% delle quote di una società con l'ex marito e che la residenza dei coniugi non era mai mutata (mantenuta coabitazione).
3. All'udienza del 7.02.23, la controversia veniva definita con sentenza di accoglimento che statuiva come di seguito:
<< Il ricorso, nel merito, è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'assegno sociale rappresenta una prestazione di carattere assistenziale a favore di cittadini italiani e stranieri che si trovino in particolari condizioni di indigenza e che abbiano un reddito inferiore al limite normativamente previsto di anno in anno.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, quindi, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:
- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Nel caso di specie, nella documentazione prodotta da parte ricorrente trovano pieno riscontro le asserzioni relative alla sussistenza dei requisiti anagrafici e reddituali richiesti per il riconoscimento della misura assistenziale dell'assegno sociale.
2 Diversamente, a nulla rileva, secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione,
l'eventuale richiesta di assegno di mantenimento: “La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina dettata dalla Legge Legge 335/95, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. (…)in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito” (Cass. Ordinanza n° 14513/2020).
Del resto tale principio è stato ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte che, per quanto rileva, ha dichiarato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.” (cfr. Cass. n. 24954 del 2021).
Pertanto, l'attitudine dimostrativa della documentazione allegata da parte ricorrente non può subire condizionamenti per effetto del meccanismo deduttivo invocato dall'Ente convenuto attinente alla presunzione di autosufficienza economica della ricorrente in virtù di una mancata richiesta di mantenimento stante l'irrilevanza della stessa come innanzi esposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in virtù della non complessità della causa ed attesa l'assenza di attività istruttoria.>>
4.L' ha interposto appello, lamentando che il Giudice di prime cure ha omesso qualunque Pt_1 valutazione riguardo le seguenti circostanze in fatto allegate, : a) la si era separata CP_1 consensualmente dal marito, il sig. nel 2017; b) in sede di separazione, i Controparte_2 coniugi avevano dichiarato di essere economicamente autosufficienti e il marito si era impegnato a lasciare l'abitazione comune (ove entrambi avevano dichiarato di risiedere), entro 60 giorni, impegno, quest'ultimo, non mantenuto;
c) entrambi erano soci di una società commerciale, che aveva continuato a svolgere senza alcuna modifica la propria attività sino alla data di scioglimento e messa in liquidazione (2018); d) nonostante la separazione, i due avevano mantenuto la stessa residenza, continuando a dichiararsi reciprocamente a carico nelle dichiarazioni fiscali e condividendo la proprietà immobiliare;
e) l'assenza di modifiche sostanziali nella vita dei coniugi
3 aveva indotto l'Istituto a ritenere che la loro separazione fosse solo formale e simulata;
f) la giurisprudenza - Corte d'Appello di Perugia (sentenza 5/2023) e Cassazione - ha ritenuto che la mantenuta coabitazione e l'inerzia nel richiedere l'accertamento della definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio possano costituire prova di una riconciliazione di fatto, anche senza prova di intenti affettivi;
g) di conseguenza, spetti alla richiedente dimostrare che non vi sia stata una vera ripresa della convivenza (e quindi nessuna riconciliazione) per poter beneficiare della prestazione oggetto della domanda.
6. L'appellata ritualmente costituita ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
7.Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc, il
Collegio ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
8.L'appello va respinto.
9.Di nessun rilievo ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, è la circostanza che il richiedente abbia rinunciato all'assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale, alla stregua dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui << Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.> (Cass.14513/2020; Cass.24954/2021).
10.Parimenti di alcun pregio risultano essere le circostanze delle quali l' ha lamentato CP_3
l'omessa valutazione da parte del Tribunale.
E ciò in quanto:
(1) il mantenimento da parte dei coniugi della residenza anagrafica nella casa coniugale, è smentito dal certificato di residenza storico da cui risulta che a partire da settembre 2018 si è trasferito ad un recapito diverso;
e a fronte di tale dato, la circostanza che CP_2
4 per lo stesso anno le dichiarazioni fiscali riportano i coniugi reciprocamente a carico l'uno dell'altro è di per se sola insufficiente a dimostrare la fittizietà della separazione:
(2) in ogni caso, la normativa in materia di assegno sociale e maggiorazioni prevede che non deve essere cumulato il reddito del coniuge legalmente e effettivamente separato.( v.art. 2 della legge n.544/1988, in materia di aumenti della pensione sociale < Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato>; L. n. 388 del 2000, art. 70, comma 2, in materia di maggiorazioni Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato>.) Dal che ne discende che l'ipotesi di separazione simulata non assume rilievo di per sè sola , per come pretenderebbe l'Istituto, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvidenza ma ai soli fini dell'importo dell'assegno, che dovrà essere diminuito della somma risultante dal cumulo del reddito eventualmente posseduto dal coniuge convivente;
(3) infine nessuna incidenza sullo stato di bisogno della richiedente può avere la CP_1 circostanza che i coniugi fossero soci di una società commerciale, considerato che questa è stata sciolta a marzo 2018, senza messa in liquidazione, e cancellata il successivo 4 aprile.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al d.m.55/2014, con distrazione al procuratore antistatario.
12. Stante l'esito dell'impugnazione, si da atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, co.
1- quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il Pt_1
17/07/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di AR, giudice del lavoro, n. 188/2023, pubblicata in data 07/02/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2906,00 oltre accessori di legge, da distrarre;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
5 Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
La Presidente est.
EL PO
6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa EL PO Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 721 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli avv.ti ARLOTTA MIRELLA, MUSCARI FRANCESCO TOMAIOLI, Pt_1
appellante
E
, con l'avv. PIGNATARO FRANCESCO Controparte_1
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di AR, giudice del lavoro, n. 188/2023, pubblicata in data 07/02/2023; assegno sociale.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del Lavoro di AR, depositato in data 05.06.2020, CP_1 conveniva l' chiedendone la condanna all'erogazione dell'assegno sociale, a tal fine
[...] Pt_1 esponendo :
a) di aver presentato in data 14 maggio 2018 domanda volta all'ottenimento dell'assegno sociale;
1 b) di aver fornito la documentazione richiesta ma che, in data 13.06.2018, l'ufficio di
AR le aveva negato la prestazione perché non risultava comprovata la sussistenza dello stato di bisogno economico (cfr. art 3 comma 6, L. 08/08/1995, n. 335).
2.Parte resistente si opponeva alla domanda evidenziando che:
-la ricorrente, in sede di separazione consensuale, ha rinunciato a chiedere l'assegno di mantenimento da parte del coniuge così ammettendo la propria autosufficienza economica, circostanza quest'ultima incompatibile con la natura meramente sussidiaria dell'assegno sociale.
- la ricorrente era titolare del 50% delle quote di una società con l'ex marito e che la residenza dei coniugi non era mai mutata (mantenuta coabitazione).
3. All'udienza del 7.02.23, la controversia veniva definita con sentenza di accoglimento che statuiva come di seguito:
<< Il ricorso, nel merito, è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'assegno sociale rappresenta una prestazione di carattere assistenziale a favore di cittadini italiani e stranieri che si trovino in particolari condizioni di indigenza e che abbiano un reddito inferiore al limite normativamente previsto di anno in anno.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, quindi, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:
- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Nel caso di specie, nella documentazione prodotta da parte ricorrente trovano pieno riscontro le asserzioni relative alla sussistenza dei requisiti anagrafici e reddituali richiesti per il riconoscimento della misura assistenziale dell'assegno sociale.
2 Diversamente, a nulla rileva, secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione,
l'eventuale richiesta di assegno di mantenimento: “La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina dettata dalla Legge Legge 335/95, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. (…)in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito” (Cass. Ordinanza n° 14513/2020).
Del resto tale principio è stato ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte che, per quanto rileva, ha dichiarato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.” (cfr. Cass. n. 24954 del 2021).
Pertanto, l'attitudine dimostrativa della documentazione allegata da parte ricorrente non può subire condizionamenti per effetto del meccanismo deduttivo invocato dall'Ente convenuto attinente alla presunzione di autosufficienza economica della ricorrente in virtù di una mancata richiesta di mantenimento stante l'irrilevanza della stessa come innanzi esposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in virtù della non complessità della causa ed attesa l'assenza di attività istruttoria.>>
4.L' ha interposto appello, lamentando che il Giudice di prime cure ha omesso qualunque Pt_1 valutazione riguardo le seguenti circostanze in fatto allegate, : a) la si era separata CP_1 consensualmente dal marito, il sig. nel 2017; b) in sede di separazione, i Controparte_2 coniugi avevano dichiarato di essere economicamente autosufficienti e il marito si era impegnato a lasciare l'abitazione comune (ove entrambi avevano dichiarato di risiedere), entro 60 giorni, impegno, quest'ultimo, non mantenuto;
c) entrambi erano soci di una società commerciale, che aveva continuato a svolgere senza alcuna modifica la propria attività sino alla data di scioglimento e messa in liquidazione (2018); d) nonostante la separazione, i due avevano mantenuto la stessa residenza, continuando a dichiararsi reciprocamente a carico nelle dichiarazioni fiscali e condividendo la proprietà immobiliare;
e) l'assenza di modifiche sostanziali nella vita dei coniugi
3 aveva indotto l'Istituto a ritenere che la loro separazione fosse solo formale e simulata;
f) la giurisprudenza - Corte d'Appello di Perugia (sentenza 5/2023) e Cassazione - ha ritenuto che la mantenuta coabitazione e l'inerzia nel richiedere l'accertamento della definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio possano costituire prova di una riconciliazione di fatto, anche senza prova di intenti affettivi;
g) di conseguenza, spetti alla richiedente dimostrare che non vi sia stata una vera ripresa della convivenza (e quindi nessuna riconciliazione) per poter beneficiare della prestazione oggetto della domanda.
6. L'appellata ritualmente costituita ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
7.Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc, il
Collegio ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
8.L'appello va respinto.
9.Di nessun rilievo ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, è la circostanza che il richiedente abbia rinunciato all'assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale, alla stregua dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui << Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.> (Cass.14513/2020; Cass.24954/2021).
10.Parimenti di alcun pregio risultano essere le circostanze delle quali l' ha lamentato CP_3
l'omessa valutazione da parte del Tribunale.
E ciò in quanto:
(1) il mantenimento da parte dei coniugi della residenza anagrafica nella casa coniugale, è smentito dal certificato di residenza storico da cui risulta che a partire da settembre 2018 si è trasferito ad un recapito diverso;
e a fronte di tale dato, la circostanza che CP_2
4 per lo stesso anno le dichiarazioni fiscali riportano i coniugi reciprocamente a carico l'uno dell'altro è di per se sola insufficiente a dimostrare la fittizietà della separazione:
(2) in ogni caso, la normativa in materia di assegno sociale e maggiorazioni prevede che non deve essere cumulato il reddito del coniuge legalmente e effettivamente separato.( v.art. 2 della legge n.544/1988, in materia di aumenti della pensione sociale < Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato>; L. n. 388 del 2000, art. 70, comma 2, in materia di maggiorazioni Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato>.) Dal che ne discende che l'ipotesi di separazione simulata non assume rilievo di per sè sola , per come pretenderebbe l'Istituto, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvidenza ma ai soli fini dell'importo dell'assegno, che dovrà essere diminuito della somma risultante dal cumulo del reddito eventualmente posseduto dal coniuge convivente;
(3) infine nessuna incidenza sullo stato di bisogno della richiedente può avere la CP_1 circostanza che i coniugi fossero soci di una società commerciale, considerato che questa è stata sciolta a marzo 2018, senza messa in liquidazione, e cancellata il successivo 4 aprile.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al d.m.55/2014, con distrazione al procuratore antistatario.
12. Stante l'esito dell'impugnazione, si da atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, co.
1- quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il Pt_1
17/07/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di AR, giudice del lavoro, n. 188/2023, pubblicata in data 07/02/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2906,00 oltre accessori di legge, da distrarre;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
5 Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
La Presidente est.
EL PO
6