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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 840/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 840/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente, Largo LU US n. 1 sc. B, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Loredana Battaglia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.8.1978;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'esito dell'udienza del 09.12.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, non necessitando di istruttoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 4.3.2025 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 14.2.2011 e che dalla loro unione non nascevano Controparte_1 figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, all'uopo allegando la
1 sopraggiunta fine dell'affectio coniugalis dovuta a incompatibilità di carattere e di incomprensioni, e l'assegnazione a sé della casa coniugale di proprietà dello Pt_2
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 9.12.2025 il difensore di parte ricorrente insisteva in tutte le richieste avanzate.
Alla medesima udienza, il giudice relatore, ritenuto di non dover assumere provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, non essendo necessario lo svolgimento di attività istruttoria.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , che non si è costituito in Controparte_1 giudizio nonostante il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e il comportamento tenuto dal coniuge resistente, rimasto contumace, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
4. La domanda di assegnazione della casa coniugale non può invece essere accolta.
Ed invero, la ratio dell'art. 337-sexies è quella di disporre l'assegnazione tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni (e/o di quelli maggiorenni non autosufficienti) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Nel caso di specie, dal matrimonio delle parti in causa non è stata generata prole, come peraltro
è stato affermato dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo.
Sicchè, mancando a monte i presupposti dell'art. 337 sexies c.c., non può essere resa alcuna pronuncia in ordine alla assegnazione della casa coniugale e la relativa domanda in tal senso avanzata dalla va rigettata. Pt_1
5. In ragione dell'esito del giudizio e della mancata opposizione di parte resistente, sussistono ragioni per dichiarare le spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 840/2025 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, per le ragioni esposte in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Giarre per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dichiara irripetibili le spese del giudizio.
2 Così deciso in Siracusa, il 12.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 840/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente, Largo LU US n. 1 sc. B, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Loredana Battaglia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.8.1978;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'esito dell'udienza del 09.12.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, non necessitando di istruttoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 4.3.2025 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 14.2.2011 e che dalla loro unione non nascevano Controparte_1 figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, all'uopo allegando la
1 sopraggiunta fine dell'affectio coniugalis dovuta a incompatibilità di carattere e di incomprensioni, e l'assegnazione a sé della casa coniugale di proprietà dello Pt_2
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 9.12.2025 il difensore di parte ricorrente insisteva in tutte le richieste avanzate.
Alla medesima udienza, il giudice relatore, ritenuto di non dover assumere provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, non essendo necessario lo svolgimento di attività istruttoria.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , che non si è costituito in Controparte_1 giudizio nonostante il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e il comportamento tenuto dal coniuge resistente, rimasto contumace, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
4. La domanda di assegnazione della casa coniugale non può invece essere accolta.
Ed invero, la ratio dell'art. 337-sexies è quella di disporre l'assegnazione tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni (e/o di quelli maggiorenni non autosufficienti) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Nel caso di specie, dal matrimonio delle parti in causa non è stata generata prole, come peraltro
è stato affermato dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo.
Sicchè, mancando a monte i presupposti dell'art. 337 sexies c.c., non può essere resa alcuna pronuncia in ordine alla assegnazione della casa coniugale e la relativa domanda in tal senso avanzata dalla va rigettata. Pt_1
5. In ragione dell'esito del giudizio e della mancata opposizione di parte resistente, sussistono ragioni per dichiarare le spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 840/2025 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, per le ragioni esposte in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Giarre per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dichiara irripetibili le spese del giudizio.
2 Così deciso in Siracusa, il 12.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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