Articolo 944 del Codice della navigazione
Articolo 943Articolo 945
Versione
21 aprile 1942
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Versione
19 agosto 1954
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Versione
7 giugno 1987
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Versione
21 ottobre 2005
Art. 944.
(( (Cessione del diritto al trasporto).)) ((Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.)) ------------ AGGIORNAMENTO (38)
Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...]
art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire unmilionenovecentocinquantamila".
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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