Art. 944.
(( (Cessione del diritto al trasporto).)) ((Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.)) ------------ AGGIORNAMENTO (38)
Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...]
art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire unmilionenovecentocinquantamila".
(( (Cessione del diritto al trasporto).)) ((Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.)) ------------ AGGIORNAMENTO (38)
Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...]
art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire unmilionenovecentocinquantamila".