Art. 4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 72))
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a stabilire mediante decreto le modalita' di passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo normale.
All'atto dell'assunzione o del passaggio nel ruolo normale il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie e' valutato come servizio di insegnante di ruolo normale.
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a stabilire mediante decreto le modalita' di passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo normale.
All'atto dell'assunzione o del passaggio nel ruolo normale il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie e' valutato come servizio di insegnante di ruolo normale.