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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16576 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14099 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25/11/2025 e vertente
TRA
e per essa, quale mandataria, (c.f. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Malizia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Vittorio Veneto n. 108, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
(c.f. ), nato a ROMA in [...] Controparte_1 C.F._1
04/09/1954), contumace;
(c.f. ), contumace;
Controparte_2 C.F._2
resistenti
Oggetto: Accertamento qualità di erede.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 20.03.2025, e per Pt_1
essa, quale mandataria, ricorreva innanzi all'intestato Tribunale Parte_2
deducendo: • di aver acquistato, in data 04.12.2019, in forza di un contratto di cessione di crediti pro soluto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, tutti i crediti di derivanti da contratti di Controparte_3
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018,
i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza”;
• di aver promosso la procedura esecutiva immobiliare, R.G.E. n. 1204/2024, tutt'oggi pendente avanti il Tribunale di Roma, riguardante l'appartamento sito in Roma, via della Cappelletta della Giustiniana n. 58, posto al piano rialzato
(catastalmente piano primo) del villino 'B', distinto con il n. int. 1, della scala
'B', composto da 3 camere e accessori, di proprietà del sig.
[...]
in forza delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, stipulato CP_1
tra la ed , quale parte mutuataria Controparte_4 Controparte_1
e datrice di ipoteca, registrato a Roma in data 16.10.2001 al n. 16490 di repertorio;
• che, la relazione notarile sostitutiva della documentazione ipocatastale ai sensi dell'art. 562 c.p.c., evidenziava che il bene era pervenuto ad
[...]
quanto alla quota di 1/2 per successione ereditaria dei genitori, CP_1
e , e quanto alla restante quota di ½ per Persona_1 Persona_2
atto di compravendita dalla sorella che l'aveva a sua Controparte_2
volta acquistata per successione ereditaria dei genitori;
• che, entrambe le dichiarazioni di successione dei due de cuius e le relative accettazioni di eredità non risultavano trascritte presso le conservatorie di competenza;
• che, entrambi i resistenti avevano compiuto atti idonei ad integrare accettazione tacita di eredità, laddove aveva disposto Controparte_2
del bene, alienando la propria quota di proprietà al fratello, mentre
[...]
aveva stipulato un contratto di mutuo con CP_1 Controparte_4
iscrivendo ipoteca sul bene ed era nel possesso dell'immobile.
[...] Concludeva, quindi, chiedendo: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare
e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità dei sig.ri: - (C.F Persona_1
) nato il [...] a [...] e deceduto C.F._3
a Roma in data 27.7.1995 - (C.F. , Persona_2 C.F._4
nata il [...] a [...] e deceduta a Roma in data 4.11.1991 da parte di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e per Controparte_2 C.F._2
la quota di ½ ciascuno per successione in morte dei predetti, devoluta per legge ed, in particolare, per la quota di ½ ciascuno sull' “appartamento sito in Roma, via della Cappelletta della Giustiniana n. 58, posto al piano rialzato (catastalmente piano primo) del villino 'B', distinto con il n. int. 1, della scala 'B', composto da 3 camere e accessori, confinante con androne, vano scala, distacco verso proprietà
o aventi causa, appartamento int. 2 della scala C, cortile Controparte_5
interno, salvo altri”, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio
111, part. 331 sub. 9, zona 6, cat. A/2, cl. 7, vani 5,5, r.c. lire 2.035.000, via della
Cappelletta della Giustiniana, villino B, n. 58, scala B, int. 1, piano 1, E, per l'effetto, ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento al competente Conservatore presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Roma 1”
Fissata udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica ai resistenti, regolarmente eseguita nei confronti di;
disposto il rinnovo della Controparte_1
notifica del ricorso e del decreto nei confronti della convenuta , Controparte_2
perfezionatasi in data 30.7.2025, all'udienza del 25.11.2025, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti di , avendo Controparte_2
proceduto a trascrivere l'atto di vendita quale accettazione di eredità.
La causa era quindi rimessa in decisione alla stessa udienza del 25.11.2025, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
******* Preliminarmente, deve darsi atto che la ricorrente ha documentato l'interesse all'accertamento dell'accettazione tacita di eredità da parte del resistente, per essere succeduta nel credito vantato dalla Banca Popolare di Novara nei confronti di
, derivante da un contratto di mutuo (all. 5), producendo in Controparte_1
giudizio l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (all. 3).
Deve altresì darsi atto della rinuncia alla domanda inizialmente svolta nei confronti di a seguito dell'avvenuta trascrizione dell'accettazione tacita Controparte_6
dell'eredità di entrambi i genitori, effettuata dalla ricorrente ex art. 2648 3° comma c.c., in base all'atto di vendita in favore del fratello della quota dell'immobile acquistato con le due successioni, documentata con deposito del 26.9.2025, all. 1 e 2.
Su detta domanda deve quindi ritenersi cessata la materia del contendere.
La domanda residua relativa ad risulta fondata e da accogliere. Controparte_1
Alla luce della documentazione in atti, risulta infatti provata l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità dei genitori anche da parte sua.
Ed infatti: i)- in data 12.10.2001, il convenuto ha stipulato un mutuo con la
[...]
avente ad oggetto la dazione della somma fruttifera di £ Controparte_4
180.000.000,00, concedendo garanzia ipotecaria sulla piena proprietà dell'immobile sito in Roma, via della Cappelletta della Giustiniana n. 58 (cfr. all. 5 al ricorso); ii)- nella relazione peritale redatta in sede di esecuzione, si dà atto dell'occupazione dell'immobile da parte del debitore esecutato che, in tal sede, Controparte_1
dichiarava di abitarvi (cfr. pag. 7 all. 4 alla nota di deposito del 25.08.25); iii)- il convenuto ha ricevuto personalmente, presso detto immobile, la notifica dell'atto di pignoramento (cfr. all. 8 al ricorso).
Il possesso dei beni ereditari (desumibile dal ricevimento della notifica e dall'occupazione accertata in sede esecutiva), non accompagnato peraltro dalla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione di cui all'art. 485 c.p.c., ed il compimento di atti dispositivi con l'iscrizione di un'ipoteca volontaria sul detto bene, integrano condotte pacificamente ritenute dalla giurisprudenza espressione di una chiara volontà di accettazione dell'eredità. Al riguardo, la Corte di Cassazione afferma: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 221.2020, n. 1438).
Dello stesso tenore Cassazione ordinanza n. 14499 del 6.6.2018; n. 10060 del
24/04/2018, sentenza n. 19833 del 23/07/2019; n. 10796 dell'11/05/2009).
Sempre secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato.” Cass. n. 5569/2021 (vedi anche Cass. n. 2226/1958).
Ed allora, atteso il pacifico compimento da parte del resistente di atti implicanti la volontà di accettare l'eredità, deve accogliersi la domanda proposta dal ricorrente di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di Persona_2
e da parte del figlio , con ordine
[...] Persona_1 Controparte_1
all'Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c. al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
Quanto alle spese, deve disporsene la compensazione nei confronti di CP_2
attesa la superfluità del giudizio introdotto nei suoi confronti e la
[...]
autonoma trascrivibilità dell'accettazione di eredità in base all'atto di compravendita della propria quota dell'immobile ereditato.
Le spese seguono invece la soccombenza quanto a e sono Controparte_1
liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della domanda, della bassa complessità del procedimento, delle attività espletate e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso c.p.c. proposto da e per essa, Pt_1
quale mandataria, da Parte_2
• Dà atto dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di Persona_2
(nata a [...] - VI il 10/09/1921 e deceduta a Roma il
[...]
04/11/1991) e (nato a [...] - CR il 17/11/1910 e Persona_1
deceduto a Roma il 27/07/1995) da parte di (nato a [...] il Controparte_1
04/09/1954);
• Ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Roma, di trascrivere il presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità.
• Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda svolta nei confronti di Controparte_2
• Compensa le spese tra la ricorrente e Controparte_2
• Condanna al pagamento delle spese del procedimento in Controparte_1
favore della ricorrente nella misura di € 518,00 per spese e € 2.500,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 25.11.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Persona_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14099 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25/11/2025 e vertente
TRA
e per essa, quale mandataria, (c.f. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Malizia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Vittorio Veneto n. 108, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
(c.f. ), nato a ROMA in [...] Controparte_1 C.F._1
04/09/1954), contumace;
(c.f. ), contumace;
Controparte_2 C.F._2
resistenti
Oggetto: Accertamento qualità di erede.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 20.03.2025, e per Pt_1
essa, quale mandataria, ricorreva innanzi all'intestato Tribunale Parte_2
deducendo: • di aver acquistato, in data 04.12.2019, in forza di un contratto di cessione di crediti pro soluto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, tutti i crediti di derivanti da contratti di Controparte_3
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018,
i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza”;
• di aver promosso la procedura esecutiva immobiliare, R.G.E. n. 1204/2024, tutt'oggi pendente avanti il Tribunale di Roma, riguardante l'appartamento sito in Roma, via della Cappelletta della Giustiniana n. 58, posto al piano rialzato
(catastalmente piano primo) del villino 'B', distinto con il n. int. 1, della scala
'B', composto da 3 camere e accessori, di proprietà del sig.
[...]
in forza delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, stipulato CP_1
tra la ed , quale parte mutuataria Controparte_4 Controparte_1
e datrice di ipoteca, registrato a Roma in data 16.10.2001 al n. 16490 di repertorio;
• che, la relazione notarile sostitutiva della documentazione ipocatastale ai sensi dell'art. 562 c.p.c., evidenziava che il bene era pervenuto ad
[...]
quanto alla quota di 1/2 per successione ereditaria dei genitori, CP_1
e , e quanto alla restante quota di ½ per Persona_1 Persona_2
atto di compravendita dalla sorella che l'aveva a sua Controparte_2
volta acquistata per successione ereditaria dei genitori;
• che, entrambe le dichiarazioni di successione dei due de cuius e le relative accettazioni di eredità non risultavano trascritte presso le conservatorie di competenza;
• che, entrambi i resistenti avevano compiuto atti idonei ad integrare accettazione tacita di eredità, laddove aveva disposto Controparte_2
del bene, alienando la propria quota di proprietà al fratello, mentre
[...]
aveva stipulato un contratto di mutuo con CP_1 Controparte_4
iscrivendo ipoteca sul bene ed era nel possesso dell'immobile.
[...] Concludeva, quindi, chiedendo: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare
e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità dei sig.ri: - (C.F Persona_1
) nato il [...] a [...] e deceduto C.F._3
a Roma in data 27.7.1995 - (C.F. , Persona_2 C.F._4
nata il [...] a [...] e deceduta a Roma in data 4.11.1991 da parte di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e per Controparte_2 C.F._2
la quota di ½ ciascuno per successione in morte dei predetti, devoluta per legge ed, in particolare, per la quota di ½ ciascuno sull' “appartamento sito in Roma, via della Cappelletta della Giustiniana n. 58, posto al piano rialzato (catastalmente piano primo) del villino 'B', distinto con il n. int. 1, della scala 'B', composto da 3 camere e accessori, confinante con androne, vano scala, distacco verso proprietà
o aventi causa, appartamento int. 2 della scala C, cortile Controparte_5
interno, salvo altri”, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio
111, part. 331 sub. 9, zona 6, cat. A/2, cl. 7, vani 5,5, r.c. lire 2.035.000, via della
Cappelletta della Giustiniana, villino B, n. 58, scala B, int. 1, piano 1, E, per l'effetto, ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento al competente Conservatore presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Roma 1”
Fissata udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica ai resistenti, regolarmente eseguita nei confronti di;
disposto il rinnovo della Controparte_1
notifica del ricorso e del decreto nei confronti della convenuta , Controparte_2
perfezionatasi in data 30.7.2025, all'udienza del 25.11.2025, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti di , avendo Controparte_2
proceduto a trascrivere l'atto di vendita quale accettazione di eredità.
La causa era quindi rimessa in decisione alla stessa udienza del 25.11.2025, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
******* Preliminarmente, deve darsi atto che la ricorrente ha documentato l'interesse all'accertamento dell'accettazione tacita di eredità da parte del resistente, per essere succeduta nel credito vantato dalla Banca Popolare di Novara nei confronti di
, derivante da un contratto di mutuo (all. 5), producendo in Controparte_1
giudizio l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (all. 3).
Deve altresì darsi atto della rinuncia alla domanda inizialmente svolta nei confronti di a seguito dell'avvenuta trascrizione dell'accettazione tacita Controparte_6
dell'eredità di entrambi i genitori, effettuata dalla ricorrente ex art. 2648 3° comma c.c., in base all'atto di vendita in favore del fratello della quota dell'immobile acquistato con le due successioni, documentata con deposito del 26.9.2025, all. 1 e 2.
Su detta domanda deve quindi ritenersi cessata la materia del contendere.
La domanda residua relativa ad risulta fondata e da accogliere. Controparte_1
Alla luce della documentazione in atti, risulta infatti provata l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità dei genitori anche da parte sua.
Ed infatti: i)- in data 12.10.2001, il convenuto ha stipulato un mutuo con la
[...]
avente ad oggetto la dazione della somma fruttifera di £ Controparte_4
180.000.000,00, concedendo garanzia ipotecaria sulla piena proprietà dell'immobile sito in Roma, via della Cappelletta della Giustiniana n. 58 (cfr. all. 5 al ricorso); ii)- nella relazione peritale redatta in sede di esecuzione, si dà atto dell'occupazione dell'immobile da parte del debitore esecutato che, in tal sede, Controparte_1
dichiarava di abitarvi (cfr. pag. 7 all. 4 alla nota di deposito del 25.08.25); iii)- il convenuto ha ricevuto personalmente, presso detto immobile, la notifica dell'atto di pignoramento (cfr. all. 8 al ricorso).
Il possesso dei beni ereditari (desumibile dal ricevimento della notifica e dall'occupazione accertata in sede esecutiva), non accompagnato peraltro dalla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione di cui all'art. 485 c.p.c., ed il compimento di atti dispositivi con l'iscrizione di un'ipoteca volontaria sul detto bene, integrano condotte pacificamente ritenute dalla giurisprudenza espressione di una chiara volontà di accettazione dell'eredità. Al riguardo, la Corte di Cassazione afferma: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 221.2020, n. 1438).
Dello stesso tenore Cassazione ordinanza n. 14499 del 6.6.2018; n. 10060 del
24/04/2018, sentenza n. 19833 del 23/07/2019; n. 10796 dell'11/05/2009).
Sempre secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato.” Cass. n. 5569/2021 (vedi anche Cass. n. 2226/1958).
Ed allora, atteso il pacifico compimento da parte del resistente di atti implicanti la volontà di accettare l'eredità, deve accogliersi la domanda proposta dal ricorrente di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di Persona_2
e da parte del figlio , con ordine
[...] Persona_1 Controparte_1
all'Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c. al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
Quanto alle spese, deve disporsene la compensazione nei confronti di CP_2
attesa la superfluità del giudizio introdotto nei suoi confronti e la
[...]
autonoma trascrivibilità dell'accettazione di eredità in base all'atto di compravendita della propria quota dell'immobile ereditato.
Le spese seguono invece la soccombenza quanto a e sono Controparte_1
liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della domanda, della bassa complessità del procedimento, delle attività espletate e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso c.p.c. proposto da e per essa, Pt_1
quale mandataria, da Parte_2
• Dà atto dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di Persona_2
(nata a [...] - VI il 10/09/1921 e deceduta a Roma il
[...]
04/11/1991) e (nato a [...] - CR il 17/11/1910 e Persona_1
deceduto a Roma il 27/07/1995) da parte di (nato a [...] il Controparte_1
04/09/1954);
• Ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Roma, di trascrivere il presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità.
• Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda svolta nei confronti di Controparte_2
• Compensa le spese tra la ricorrente e Controparte_2
• Condanna al pagamento delle spese del procedimento in Controparte_1
favore della ricorrente nella misura di € 518,00 per spese e € 2.500,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 25.11.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Persona_3