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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/09/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3270/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Baldassarre e Nicola Digravina,
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 27/08/2010 in IS e dalla loro unione nasceva (2011) e (2018). Persona_1 Persona_2
Con ricorso congiunto depositato il 08/8/2024 chiedevano dichiararsi la separazione personale alle condizioni dagli stessi concordate e, trascorso il tempo di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 303/2024 pubblicata il 31/12/2024 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni da loro stessi concordate e disponeva per il prosieguo
I coniugi, con dichiarazioni depositate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 03.7.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è
1 protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 27.08.2010 in IS (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel
Comune al n. 173, parte II, serie A, anno 2010) alle condizioni depositate congiuntamente il 01.07.2025 per l'udienza a trattazione scritta del 03.7.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in IS il 15.09.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di IS
2 3 4 5 6 7 8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3270/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Baldassarre e Nicola Digravina,
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 27/08/2010 in IS e dalla loro unione nasceva (2011) e (2018). Persona_1 Persona_2
Con ricorso congiunto depositato il 08/8/2024 chiedevano dichiararsi la separazione personale alle condizioni dagli stessi concordate e, trascorso il tempo di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 303/2024 pubblicata il 31/12/2024 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni da loro stessi concordate e disponeva per il prosieguo
I coniugi, con dichiarazioni depositate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 03.7.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è
1 protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 27.08.2010 in IS (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel
Comune al n. 173, parte II, serie A, anno 2010) alle condizioni depositate congiuntamente il 01.07.2025 per l'udienza a trattazione scritta del 03.7.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in IS il 15.09.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di IS
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