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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 9004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9004 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice Dott.ssa MA PI AZ, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c.all' udienza del 4/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 4324/2025
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] n. 10 (cf. rappresentata e difesa nella presente procedura, giusta C.F._1 procura su foglio separato in calce al presente atto, al solo avvocato Stabilito Nisticò Massimiliano (C. F.: ) - iscritto al Colegio de Madrid n.138106, il C.F._2 quale dichiara di agire d'intesa con l'avv. Barbara Schiattarella (C.F.: ) C.F._3 del Foro di Napoli Nord – ex D. Lgs. 96/2001, art. 8, comma 1, elettivamente domiciliato presso il suo studio al Centro Direzionale Isola G1, 80143 – Napoli – e che sin d'ora ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 c.p.c. si dichiara disponibile a ricevere eventuali comunicazioni al numero di telefono 081/5634126 e via e-mail all'indirizzo di posta certificata Email_1 RICORRENTE CONTRO
in persona del suo Presidente pro – Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Erminio Capasso ( ), C.F._4 domicilio digitale e pec t, congiuntamente e Email_2 disgiuntamente agli Avv.ti Giuliana Cavalcanti e Agostino Di Feo, TUTTI giusta procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma del 22.03.2024 Persona_1 Ove nominato un c.t.u., ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 38 del d.l. n. 98/2011 (convertito in legge numero 111/2011) e dell'art.. 195, 3° comma c.p.c. (modificato dall'art. 46 della Legge n. 69 del 19/06/2009) si chiede che le comunicazioni e le trasmissioni degli atti avvengano a mezzo del “Portale dei servizi per il CTU” - una procedura informatica attivata sulla rete internet dell'Istituto - che permette di instaurare una comunicazione diretta tra i Consulenti Tecnici d'Ufficio e l' in materia di contenzioso giudiziario medico-legale. CP_1
Controparte_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che: CP_1
- che aveva proposto in data 24/1/2024 regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento e l' art 3 co.3 L. 104 /92 non essendo in grado di attendere alle ordinarie occupazioni di vita che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo in quanto l'adita Commissione, nella seduta del 24/1/2024 aveva proceduto ai previsti accertamenti, riconoscendo l'istante “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)” e, erroneamente, “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave 100%”;
1 CHE . il ricorrente, essendo affetto da disturbo da sindrome extrapiramidale tipo Parkinson, ovvero malattia degenerativa cronica, ad andamento progressivo, caratterizzata da tremore a riposo, rigidità, lentezza e diminuzione dei movimenti (bradicinesia), nonché instabilità della postura e dell'andatura. aveva diritto all'indennità di accompagnamento e all' art 3 co.3 L. 104 /92 non essendo in grado di attendere alle ordinarie occupazioni di vita i è meritevole dell'indennità di accompagnamento e dell' art 3 co.3 L. 104 /92 non essendo in grado di attendere alle ordinarie occupazioni di vita
- che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale. Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse la condizione di handicap con connotazione di grvità ex art 3 co3 L. 104/92 e/o il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_1 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza. Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto non compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso dalla Commissione medica e riconoscendo in capo al ricorrente una invalidità medio-grave (67-99%), Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria
. Il ctu nell' integrazione di consulenza osserva : “
Si conferma che la Sig.ra ha una diagnosi di disturbo da sindrome Parte_1 extrapiramidale tipo Parkinson, ovvero malattia degenerativa cronica, ad andamento progressivo, caratterizzata da tremore a riposo, rigidità, lentezza e diminuzione dei movimenti (bradicinesia), nonché instabilità della postura e dell'andatura. Ella si presenta in sede di operazioni peritali di I accesso in uno stato di buon compenso terapeutico, in particolare con regressione del tremore alla mano destra precedentemente riportato in atti (documentazione del 2019 e 2020). Alla visita in atti del 16/6/23 infatti la signora, in seguito a monitoraggio clinico e iter terapeutico, appare “reattiva, agile, con tempi di risposta adeguati…. Migliorato il tremore… migliorata la disartria…” , con “…ottima risposta della sintomatologia motoria…” , e nel CP_ verbale dell'8/3/24 la deambulazione appare autonoma e il tremore lieve. Nei certificati nominati da parte ricorrente del 13/01/23 e del 23/5/24, nonché dalla disamina della documentazione aggiuntiva (consulenza del 2/7/25) si conferma la presenza di Morbo di Parkinson e viene consigliata rieducazione motoria ma non si evince tuttavia aggravamento. Il trattamento consigliato appartiene ad un progetto riabilitativo di cui devono avvalersi tutti i pazienti con questo tipo di patologia per evitare la progressione del quadro sintomatologico.
2 Inoltre si precisa che nella valutazione peritale, proprio per evitare di sottovalutare eventuali aspetti cumulativi delle patologie tabellate (DM 5/2/1992), sono state valutate anche l'ipertensione arteriosa, la depressione, gli esiti di una neurite ottica destra e di intervento per peritonite su diverticolite acuta, con calcolo di Balthazard:
1. Parkinson (cod.tab 7348, 45%)
2. TI (cod 6420, 20%)
3. Sindrome depressiva (15%);
4. Esiti di neurite occhio dx (10%)
5. Ipertensione arteriosa (6441, 20%) (IT calcolo riduzionistico= 73%) Dunque, la sottoscritta CTU, dovendo attenersi naturalmente alle evidenze clinico- documentali, ribadisce il proprio parere secondo cui la ricorrente, Sig.ra Parte_1
presenta allo stato un'invalidità medio-grave (67-99%), ma non possiede allo stato i
[...] requisiti tali da essere ritenuta portatrice di handicap con connotazione di gravità con necessità di assistenza continua e permanente, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92; ella non risulta allo stato attuale abbisognevole di accompagnamento. Tale è sin dal decorrere della domanda amministrativa (24/1/2024). Tuttavia, si accolgono in parte le osservazioni ricevute nella misura in cui si ammette l'andamento possibilmente evolutivo della patologia.
Per tale motivo, allo stato, non si trova nell'impossibilità di deambulare autonomamente o compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana,
ai sensi delle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1988. Parimenti, non trattasi di persona che presenta una minorazione che assume carattere di gravità, in quanto non necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione” Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
3 Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 12270/2024 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi Napoli 4/11/2025 Il Giudice del Lavoro
MA PI AZ
4
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] n. 10 (cf. rappresentata e difesa nella presente procedura, giusta C.F._1 procura su foglio separato in calce al presente atto, al solo avvocato Stabilito Nisticò Massimiliano (C. F.: ) - iscritto al Colegio de Madrid n.138106, il C.F._2 quale dichiara di agire d'intesa con l'avv. Barbara Schiattarella (C.F.: ) C.F._3 del Foro di Napoli Nord – ex D. Lgs. 96/2001, art. 8, comma 1, elettivamente domiciliato presso il suo studio al Centro Direzionale Isola G1, 80143 – Napoli – e che sin d'ora ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 c.p.c. si dichiara disponibile a ricevere eventuali comunicazioni al numero di telefono 081/5634126 e via e-mail all'indirizzo di posta certificata Email_1 RICORRENTE CONTRO
in persona del suo Presidente pro – Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Erminio Capasso ( ), C.F._4 domicilio digitale e pec t, congiuntamente e Email_2 disgiuntamente agli Avv.ti Giuliana Cavalcanti e Agostino Di Feo, TUTTI giusta procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma del 22.03.2024 Persona_1 Ove nominato un c.t.u., ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 38 del d.l. n. 98/2011 (convertito in legge numero 111/2011) e dell'art.. 195, 3° comma c.p.c. (modificato dall'art. 46 della Legge n. 69 del 19/06/2009) si chiede che le comunicazioni e le trasmissioni degli atti avvengano a mezzo del “Portale dei servizi per il CTU” - una procedura informatica attivata sulla rete internet dell'Istituto - che permette di instaurare una comunicazione diretta tra i Consulenti Tecnici d'Ufficio e l' in materia di contenzioso giudiziario medico-legale. CP_1
Controparte_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che: CP_1
- che aveva proposto in data 24/1/2024 regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento e l' art 3 co.3 L. 104 /92 non essendo in grado di attendere alle ordinarie occupazioni di vita che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo in quanto l'adita Commissione, nella seduta del 24/1/2024 aveva proceduto ai previsti accertamenti, riconoscendo l'istante “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)” e, erroneamente, “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave 100%”;
1 CHE . il ricorrente, essendo affetto da disturbo da sindrome extrapiramidale tipo Parkinson, ovvero malattia degenerativa cronica, ad andamento progressivo, caratterizzata da tremore a riposo, rigidità, lentezza e diminuzione dei movimenti (bradicinesia), nonché instabilità della postura e dell'andatura. aveva diritto all'indennità di accompagnamento e all' art 3 co.3 L. 104 /92 non essendo in grado di attendere alle ordinarie occupazioni di vita i è meritevole dell'indennità di accompagnamento e dell' art 3 co.3 L. 104 /92 non essendo in grado di attendere alle ordinarie occupazioni di vita
- che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale. Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse la condizione di handicap con connotazione di grvità ex art 3 co3 L. 104/92 e/o il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_1 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza. Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto non compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso dalla Commissione medica e riconoscendo in capo al ricorrente una invalidità medio-grave (67-99%), Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria
. Il ctu nell' integrazione di consulenza osserva : “
Si conferma che la Sig.ra ha una diagnosi di disturbo da sindrome Parte_1 extrapiramidale tipo Parkinson, ovvero malattia degenerativa cronica, ad andamento progressivo, caratterizzata da tremore a riposo, rigidità, lentezza e diminuzione dei movimenti (bradicinesia), nonché instabilità della postura e dell'andatura. Ella si presenta in sede di operazioni peritali di I accesso in uno stato di buon compenso terapeutico, in particolare con regressione del tremore alla mano destra precedentemente riportato in atti (documentazione del 2019 e 2020). Alla visita in atti del 16/6/23 infatti la signora, in seguito a monitoraggio clinico e iter terapeutico, appare “reattiva, agile, con tempi di risposta adeguati…. Migliorato il tremore… migliorata la disartria…” , con “…ottima risposta della sintomatologia motoria…” , e nel CP_ verbale dell'8/3/24 la deambulazione appare autonoma e il tremore lieve. Nei certificati nominati da parte ricorrente del 13/01/23 e del 23/5/24, nonché dalla disamina della documentazione aggiuntiva (consulenza del 2/7/25) si conferma la presenza di Morbo di Parkinson e viene consigliata rieducazione motoria ma non si evince tuttavia aggravamento. Il trattamento consigliato appartiene ad un progetto riabilitativo di cui devono avvalersi tutti i pazienti con questo tipo di patologia per evitare la progressione del quadro sintomatologico.
2 Inoltre si precisa che nella valutazione peritale, proprio per evitare di sottovalutare eventuali aspetti cumulativi delle patologie tabellate (DM 5/2/1992), sono state valutate anche l'ipertensione arteriosa, la depressione, gli esiti di una neurite ottica destra e di intervento per peritonite su diverticolite acuta, con calcolo di Balthazard:
1. Parkinson (cod.tab 7348, 45%)
2. TI (cod 6420, 20%)
3. Sindrome depressiva (15%);
4. Esiti di neurite occhio dx (10%)
5. Ipertensione arteriosa (6441, 20%) (IT calcolo riduzionistico= 73%) Dunque, la sottoscritta CTU, dovendo attenersi naturalmente alle evidenze clinico- documentali, ribadisce il proprio parere secondo cui la ricorrente, Sig.ra Parte_1
presenta allo stato un'invalidità medio-grave (67-99%), ma non possiede allo stato i
[...] requisiti tali da essere ritenuta portatrice di handicap con connotazione di gravità con necessità di assistenza continua e permanente, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92; ella non risulta allo stato attuale abbisognevole di accompagnamento. Tale è sin dal decorrere della domanda amministrativa (24/1/2024). Tuttavia, si accolgono in parte le osservazioni ricevute nella misura in cui si ammette l'andamento possibilmente evolutivo della patologia.
Per tale motivo, allo stato, non si trova nell'impossibilità di deambulare autonomamente o compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana,
ai sensi delle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1988. Parimenti, non trattasi di persona che presenta una minorazione che assume carattere di gravità, in quanto non necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione” Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
3 Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 12270/2024 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi Napoli 4/11/2025 Il Giudice del Lavoro
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