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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7229 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 23678/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Cristina Correale Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23678/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA nato il [...] in Pakistan, cf. , CUI: , Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Migliaccio ( , il quale lo rappresenta e C.F._3 assiste in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 20.11.23, il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Napoli il 29.05.2023, su parere negativo della Commissione, notificato il 19.10.2023, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 7 Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di con Controparte_1 CP_1 atto del 05.12.23, chiedendo il rigetto del ricorso e preliminarmente dell'istanza di sospensione alla luce del parere negativo espresso dalla CT di Salerno, sez. nell'aprile 2023 e del precedente CP_1 integrale rigetto della domanda di protezione internazionale e di protezione umanitaria emesso dalla CT di Salerno nel settembre 2018, non impugnato. Nelle note di udienza parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata.
All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 15.7.25 per la discussione orale innanzi al giudice designato e la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 275 bis cpc.
All'udienza collegiale del 15.07.2025 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, va evidenziato che, unitamente al ricorso è stata depositata dal ricorrente copiosa documentazione lavorativa successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT di Salerno nel settembre 2018, sia al parere negativo della CT di Salerno, sez. del 04.04.23. CP_1
In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione lavorativa del ricorrente, iniziata nel marzo 2018 con un contratto a tempo determinato in un autolavaggio alle dipendenze di CP_2 di cui questi ha depositato buste paga da marzo a giugno 2018 nonché Certificazione Unica del 2019 relativa all'anno 2018 recante data inizio rapporto di lavoro 01.03.2028 e data cessazione 30.06.2018.
Risulta altresì documentato lo svolgimento di attività lavorativa da luglio 2018 con contratto a tempo indeterminato come autolavaggista alle dipendenze di Il ricorrente ha infatti depositato CP_3 agli atti: lettera del 04.07.2018 di assunzione a tempo indeterminato, Unilav del 03.07.2018, buste paga da luglio 2018 a febbraio 2019, busta paga di aprile 2019, buste paga da giugno 2019 a gennaio 2020, tutte con data assunzione 04.07.2018 alle dipendenze di Inoltre, sono state depositate CP_3 agli atti Certificazione Unica del 2019 relativa all'anno 2018 e Certificazione Unica del 2020 relativa all'anno 2019, entrambe relative all'anzidetto rapporto di lavoro con il datore CP_3
Il ricorrente ha poi depositato buste paga da gennaio a giugno 2023 e buste paga di settembre e di ottobre 2023 relative al rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta Il Gusto Doner Kebab Di Khalid Waleed, con data assunzione del 17/12/2022 e qualifica operaio part – time, mansione commesso, nonché Certificazione Unica del 2023 relativa all'anno 2022 in relazione al medesimo rapporto di lavoro.
Ha inoltre dimostrato di aver svolto attività lavorativa come commesso di banco da settembre 2023 a febbraio 2024 sempre alle dipendenze del datore di lavoro Il Gusto Doner Kebab, depositando lettera di assunzione del 08.09.2023, nonché Unilav del 08.09.2023, entrambe relative a rapporto di lavoro a tempo determinato part-time orizzontale con data inizio 11.09.2023 e data fine 28.02.2024. CP_ Il ricorrente ha poi depositato agli atti estratto conto previdenziale del 10.10.2019 relativo ai seguenti periodi: dal 06.05.2012 al 31.12.2012, dal 01.01.2013 al 31.03.2013, dal 01.03.2018 al 30.06.2018, dal 04.07.2018 al 31.12.2018, dal 01.01.2019 al 31.08.2019.
Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui pagina 2 di 7 all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 09.09.22, come si legge nel provvedimento del Questore, qui impugnato.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il pagina 3 di 7 respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda.
Nel caso in esame occorre considerare da un lato il percorso di integrazione compiuto in Italia, documentato attraverso i plurimi rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2018 ed ancora in essere, dall'altro la dichiarata provenienza dal Pakistan in particolare dal Punjab, e le condizioni oggettive di tale area del paese, da bilanciare con il livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia. In particolare dalle fonti consultate dal collegio emergono gli effetti multidimensionali dell'estesa diffusione della malattia da coronavirus Covid19, ricaduti sulle fasce sociali ed economiche più deboli, il peggioramento dell'economia generale, avvertito soprattutto nel settore informale e causato dalla pandemia di covid, che ha vieppiù depauperato il paese (cfr. , BTI 2022 Country Controparte_5 Report Pakistan, 23.2.2022), le intense, disastrose alluvioni ed inondazioni, che hanno travolto e distrutto diverse zone del Pakistan, particolarmente esposto agli effetti devastanti del cambiamento climatico (cfr. OCHA, 12.7.2023, PAKISTAN: 2022 Monsoon Floods Situation Report No. 18, secondo cui “Dal 25 giugno, il primo periodo di piogge monsoniche ha provocato 86 morti, 151 feriti e danni significativi a proprietà, raccolti e bestiame.
• La città di Lahore ha registrato precipitazioni in quantità senza precedenti negli ultimi 30 anni.
• Il dipartimento meteorologico pakistano (PMD) ha emesso avvisi di ulteriori piogge, temporali, smottamenti e alti livelli di inondazioni nei fiumi.
• Le malattie trasmesse dall'acqua e da vettori rimangono una preoccupazione significativa nei distretti colpiti dalle inondazioni
. • 82 casi di colera sono stati segnalati da 12 distretti colpiti dalle inondazioni.
• Nell'ambito del Piano di risposta alle inondazioni (FRP) oltre 3,5 milioni di persone sono state assistite nei 34 distretti prioritari colpiti dalle inondazioni.
* • Il Pakistan Flood Response Plan è attualmente finanziato al 67% rispetto al fabbisogno complessivo di 816 milioni di dollari. PANORAMICA DELLA SITUAZIONE Devastazione delle piogge monsoniche: secondo la National Disaster Management Authority (NDMA), il primo periodo di piogge monsoniche in Pakistan durante il periodo dal 25 giugno al 10 luglio ha provocato 86 morti, 151 feriti, danni a 97 case e la perdita di 46 bestiame. Nella provincia del Punjab, ha assistito a Parte_2 un volume eccezionale di precipitazioni, stabilendo un record per i livelli più alti osservati negli ultimi tre decenni. Con oltre 200 mm di pioggia, la città ha subito notevoli inondazioni urbane. Il Dipartimento meteorologico pakistano (PMD) ha emesso avvisi di ulteriori piogge, temporali, smottamenti del terreno nelle aree collinari e inondazioni di alto livello in fiumi come Sutlej, Per_1 e . È importante notare che le piogge monsoniche stanno esacerbando le già terribili Per_2 Per_3
pagina 4 di 7 condizioni affrontate dalle comunità che sono state colpite dalle inondazioni del 2022 in Pakistan. Preoccupazioni per la salute pubblica: la prevalenza di malattie trasmesse dall'acqua e da vettori rimane una preoccupazione nei distretti colpiti dalle inondazioni. Con l'inizio della stagione dei monsoni, si prevede un ulteriore aumento del rischio di malattie trasmesse da vettori come la malaria e la dengue, nonché di malattie trasmesse dall'acqua come la diarrea acquosa acuta/colera. Recentemente è stata osservata una tendenza all'aumento dei casi di diarrea acquosa acuta (AWD) in diversi distretti, insieme alla segnalazione di 82 casi sporadici di colera in 12 distretti, il che è motivo di preoccupazione. Questi distretti includono 9 nel Sindh, 2 nel Balochistan e 1 nel Punjab. Il monitoraggio continuo e la preparazione sono essenziali per rispondere efficacemente ai focolai di malattie tra la popolazione nelle aree colpite dalle inondazioni. Persone raggiunte: alla fine di giugno, il governo del Pakistan e i partner umanitari hanno raggiunto 3,5 milioni di persone nelle aree colpite dalle inondazioni fornendo loro assistenza salvavita. Il Settore Sicurezza Alimentare e Agricoltura ha fornito assistenza salvavita a 3,3 milioni di persone, il Settore Shelter and Non-Food Items (NFI) a 1,7 milioni di persone, il Settore Salute a 1,6 milioni di persone, il Settore Acqua, Igiene e Igiene (WASH) a 1,2 milioni di persone, il settore della nutrizione a 0,8 milioni di persone, il settore dell'istruzione a 0,3 milioni di persone e il settore della protezione a 1,8 milioni di persone colpite dalle inondazioni zone del Pakistan”; Islamic Relief, Climate Crisis in Pakistan: Voices from the Ground, 22.6.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/climate-crisis-pakistan-voices-ground, secondo cui “Nell'agosto 2022, le piogge monsoniche torrenziali hanno provocato le inondazioni più devastanti nella storia del Pakistan. Oltre 33 milioni di persone sono state colpite dalle acque alluvionali, un numero sbalorditivo vicino alla popolazione del Canada. Le nostre squadre sul campo hanno reagito rapidamente, fornendo a quasi un milione di pakistani cibo, acqua, riparo e assistenza salvavita di emergenza. Abbiamo sentito molte persone che sono state colpite, tra cui un uomo a Khyber Pakhtunkhwa che ci ha detto: "Vivo in questa zona dalla nascita e ho vissuto l'alluvione del 2010 e quelle precedenti... ma questa è stata molto più distruttiva a causa di per quanto tempo è rimasta l'acqua e quanto era alta - da 8 a 15 piedi di altezza. Interi quartieri sono sott'acqua”. Le alluvioni del 2022, tuttavia, non sono avvenute nel vuoto e non sono state un evento isolato. Come hanno notato gli esperti, le inondazioni del 2022 sono state notevolmente peggiorate dai cambiamenti climatici causati dall'uomo. Come rivela questo rapporto, attraverso i dati raccolti prima dell'emergenza alluvione, la regione è stata profondamente colpita dal cambiamento climatico. Il Pakistan produce meno dell'1% dell'impronta di carbonio mondiale, ma sta subendo le maggiori conseguenze del cambiamento climatico. Secondo il Global Climate Risk Index, il Pakistan è attualmente il quinto paese al mondo più vulnerabile al clima, avendo perso quasi diecimila vite e subendo perdite economiche per un valore di 3,8 miliardi di dollari a causa dei cambiamenti climatici nel corso degli anni dal 1999 al 2018. Il cambiamento dei modelli meteorologici stagionali, l'innalzamento delle temperature, la variabilità dei monsoni e lo scioglimento dei ghiacciai nel nord - insieme a ricorrenti eventi meteorologici estremi e disastri naturali - sono solo alcuni degli effetti del cambiamento climatico con cui il Pakistan è stato costretto a fare i conti negli ultimi anni. Anche l'AZ JA & AS ) è alle prese con gli stessi effetti del cambiamento climatico attraverso CP_6 cambiamenti nei modelli stagionali e disastri naturali periodici che hanno provocato frane catastrofiche, inondazioni improvvise e scarsità d'acqua, tra gli altri problemi”; UNICEF, Pakistan Humanitarian Situation Report No. 11: March 2023, pubblicato il 17.4.2023, reperibile su https://reliefweb.int/report/pakistan/unicef-pakistan-humanitarian-situationreport-no-11-march-2023, secondo cui Floods in 2022 affected 33 million people with 1,739 lives lost, and more than 2.2 million houses damaged or destroyed. Around 8 million people were displaced, with approximately 1.8 million people still exposed to or living close to flooded areas, with continued assistance required in 2023.1
• In the flood affected districts, 134,779 children with Severe Acute Malnutrition (74,774 girls and 60,005 boys) have been enrolled for treatment, with 39,408 new admissions during the reporting period. • UNICEF has reached 1,224,794 people with access to safe drinking water, tradotto, Le inondazioni del 2022 hanno colpito 33 milioni di persone con 1.739 vite perse e più di 2,2 milioni di pagina 5 di 7 case danneggiate o distrutte. Circa 8 milioni di persone sono state sfollate, con circa 1,8 milioni di persone ancora esposte o che vivono in prossimità di aree alluvionate, con la continua assistenza necessaria nel 2023.1 • Nei distretti colpiti dall'alluvione, 134.779 bambini con malnutrizione acuta grave (74.774 ragazze e 60.005 ragazzi) sono stati coinvolti nel trattamento, con 39.408 nuovi ricoveri durante il periodo di riferimento. • UNICEF ha raggiunto 1.224.794 persone con accesso ad acqua Contr potabile sicura;
cfr. anche A : Flood-affected communities in Sindh Controparte_8 and South Punjab lack the information they need to access assistance, avoid , and prepare CP_9 for future floods, pubblicato il 19.4.2023 e reperibile su https://reliefweb.int/report/pakistan/dangerous- information-gap-flood-affected-communitiessindh-and-south-punjab-lack-information-they-need- access-assistance-avoid-further-harm-andprepare-future-floods-enur.
Sotto il profilo soggettivo, il ricorrente, come innanzi detto, risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha iniziato a lavorare nel marzo 2018 con un regolare contratto a tempo determinato in un autolavaggio di cui risultano depositate agli atti buste paga da marzo a giugno 2018 nonché Certificazione Unica del 2019 relativa all'anno 2018.
Il ricorrente risulta poi aver lavorato da luglio 2018 con contratto a tempo indeterminato sempre come autolavaggista alle dipendenze di altro datore di lavoro, come risulta dalla lettera del 04.07.2018 di assunzione a tempo indeterminato, Unilav del 03.07.2018 e dalle buste paga da luglio 2018 a febbraio
2019, aprile 2019, da giugno 2019 a gennaio 2020, tutte con data assunzione 04.07.2018. Inoltre, sono state depositate agli atti Certificazione Unica del 2019 relativa all'anno 2018, Certificazione Unica del
2020 relativa all'anno 2019, entrambe relative datore di lavoro con data inizio rapporto CP_3 di lavoro 04.07.2018. Ha poi svolto attività lavorativa a tempo determinato come commesso di banco da settembre a febbraio 2024 come si evince dalla lettera di assunzione del 08.09.2023, dall'Unilav del 08.09.2023, dalle buste paga da gennaio a giugno e da settembre a ottobre 2023 e dalla Certificazione Unica del 2023 relativa all'anno 2022.
Da tale documentazione si evince l'effettiva durata dei rapporti di lavoro e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente al ricorrente di condurre una vita dignitosa, ancor più se confrontata con le gravi condizioni di povertà che affliggono il Pakistan, come emerge dalla COI su citate.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis.
Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita né tanto meno documentata dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce delle COI consultate di ufficio dal Collegio, relative a criticità del paese di origine inaspritesi successivamente al ricorso nonché sulla scorta dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata con l'introduzione del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: -
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, t.u.i., come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
pagina 6 di 7 Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16.7.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Cristina Correale Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23678/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA nato il [...] in Pakistan, cf. , CUI: , Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Migliaccio ( , il quale lo rappresenta e C.F._3 assiste in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 20.11.23, il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Napoli il 29.05.2023, su parere negativo della Commissione, notificato il 19.10.2023, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 7 Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di con Controparte_1 CP_1 atto del 05.12.23, chiedendo il rigetto del ricorso e preliminarmente dell'istanza di sospensione alla luce del parere negativo espresso dalla CT di Salerno, sez. nell'aprile 2023 e del precedente CP_1 integrale rigetto della domanda di protezione internazionale e di protezione umanitaria emesso dalla CT di Salerno nel settembre 2018, non impugnato. Nelle note di udienza parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata.
All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 15.7.25 per la discussione orale innanzi al giudice designato e la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 275 bis cpc.
All'udienza collegiale del 15.07.2025 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, va evidenziato che, unitamente al ricorso è stata depositata dal ricorrente copiosa documentazione lavorativa successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT di Salerno nel settembre 2018, sia al parere negativo della CT di Salerno, sez. del 04.04.23. CP_1
In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione lavorativa del ricorrente, iniziata nel marzo 2018 con un contratto a tempo determinato in un autolavaggio alle dipendenze di CP_2 di cui questi ha depositato buste paga da marzo a giugno 2018 nonché Certificazione Unica del 2019 relativa all'anno 2018 recante data inizio rapporto di lavoro 01.03.2028 e data cessazione 30.06.2018.
Risulta altresì documentato lo svolgimento di attività lavorativa da luglio 2018 con contratto a tempo indeterminato come autolavaggista alle dipendenze di Il ricorrente ha infatti depositato CP_3 agli atti: lettera del 04.07.2018 di assunzione a tempo indeterminato, Unilav del 03.07.2018, buste paga da luglio 2018 a febbraio 2019, busta paga di aprile 2019, buste paga da giugno 2019 a gennaio 2020, tutte con data assunzione 04.07.2018 alle dipendenze di Inoltre, sono state depositate CP_3 agli atti Certificazione Unica del 2019 relativa all'anno 2018 e Certificazione Unica del 2020 relativa all'anno 2019, entrambe relative all'anzidetto rapporto di lavoro con il datore CP_3
Il ricorrente ha poi depositato buste paga da gennaio a giugno 2023 e buste paga di settembre e di ottobre 2023 relative al rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta Il Gusto Doner Kebab Di Khalid Waleed, con data assunzione del 17/12/2022 e qualifica operaio part – time, mansione commesso, nonché Certificazione Unica del 2023 relativa all'anno 2022 in relazione al medesimo rapporto di lavoro.
Ha inoltre dimostrato di aver svolto attività lavorativa come commesso di banco da settembre 2023 a febbraio 2024 sempre alle dipendenze del datore di lavoro Il Gusto Doner Kebab, depositando lettera di assunzione del 08.09.2023, nonché Unilav del 08.09.2023, entrambe relative a rapporto di lavoro a tempo determinato part-time orizzontale con data inizio 11.09.2023 e data fine 28.02.2024. CP_ Il ricorrente ha poi depositato agli atti estratto conto previdenziale del 10.10.2019 relativo ai seguenti periodi: dal 06.05.2012 al 31.12.2012, dal 01.01.2013 al 31.03.2013, dal 01.03.2018 al 30.06.2018, dal 04.07.2018 al 31.12.2018, dal 01.01.2019 al 31.08.2019.
Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui pagina 2 di 7 all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 09.09.22, come si legge nel provvedimento del Questore, qui impugnato.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il pagina 3 di 7 respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda.
Nel caso in esame occorre considerare da un lato il percorso di integrazione compiuto in Italia, documentato attraverso i plurimi rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2018 ed ancora in essere, dall'altro la dichiarata provenienza dal Pakistan in particolare dal Punjab, e le condizioni oggettive di tale area del paese, da bilanciare con il livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia. In particolare dalle fonti consultate dal collegio emergono gli effetti multidimensionali dell'estesa diffusione della malattia da coronavirus Covid19, ricaduti sulle fasce sociali ed economiche più deboli, il peggioramento dell'economia generale, avvertito soprattutto nel settore informale e causato dalla pandemia di covid, che ha vieppiù depauperato il paese (cfr. , BTI 2022 Country Controparte_5 Report Pakistan, 23.2.2022), le intense, disastrose alluvioni ed inondazioni, che hanno travolto e distrutto diverse zone del Pakistan, particolarmente esposto agli effetti devastanti del cambiamento climatico (cfr. OCHA, 12.7.2023, PAKISTAN: 2022 Monsoon Floods Situation Report No. 18, secondo cui “Dal 25 giugno, il primo periodo di piogge monsoniche ha provocato 86 morti, 151 feriti e danni significativi a proprietà, raccolti e bestiame.
• La città di Lahore ha registrato precipitazioni in quantità senza precedenti negli ultimi 30 anni.
• Il dipartimento meteorologico pakistano (PMD) ha emesso avvisi di ulteriori piogge, temporali, smottamenti e alti livelli di inondazioni nei fiumi.
• Le malattie trasmesse dall'acqua e da vettori rimangono una preoccupazione significativa nei distretti colpiti dalle inondazioni
. • 82 casi di colera sono stati segnalati da 12 distretti colpiti dalle inondazioni.
• Nell'ambito del Piano di risposta alle inondazioni (FRP) oltre 3,5 milioni di persone sono state assistite nei 34 distretti prioritari colpiti dalle inondazioni.
* • Il Pakistan Flood Response Plan è attualmente finanziato al 67% rispetto al fabbisogno complessivo di 816 milioni di dollari. PANORAMICA DELLA SITUAZIONE Devastazione delle piogge monsoniche: secondo la National Disaster Management Authority (NDMA), il primo periodo di piogge monsoniche in Pakistan durante il periodo dal 25 giugno al 10 luglio ha provocato 86 morti, 151 feriti, danni a 97 case e la perdita di 46 bestiame. Nella provincia del Punjab, ha assistito a Parte_2 un volume eccezionale di precipitazioni, stabilendo un record per i livelli più alti osservati negli ultimi tre decenni. Con oltre 200 mm di pioggia, la città ha subito notevoli inondazioni urbane. Il Dipartimento meteorologico pakistano (PMD) ha emesso avvisi di ulteriori piogge, temporali, smottamenti del terreno nelle aree collinari e inondazioni di alto livello in fiumi come Sutlej, Per_1 e . È importante notare che le piogge monsoniche stanno esacerbando le già terribili Per_2 Per_3
pagina 4 di 7 condizioni affrontate dalle comunità che sono state colpite dalle inondazioni del 2022 in Pakistan. Preoccupazioni per la salute pubblica: la prevalenza di malattie trasmesse dall'acqua e da vettori rimane una preoccupazione nei distretti colpiti dalle inondazioni. Con l'inizio della stagione dei monsoni, si prevede un ulteriore aumento del rischio di malattie trasmesse da vettori come la malaria e la dengue, nonché di malattie trasmesse dall'acqua come la diarrea acquosa acuta/colera. Recentemente è stata osservata una tendenza all'aumento dei casi di diarrea acquosa acuta (AWD) in diversi distretti, insieme alla segnalazione di 82 casi sporadici di colera in 12 distretti, il che è motivo di preoccupazione. Questi distretti includono 9 nel Sindh, 2 nel Balochistan e 1 nel Punjab. Il monitoraggio continuo e la preparazione sono essenziali per rispondere efficacemente ai focolai di malattie tra la popolazione nelle aree colpite dalle inondazioni. Persone raggiunte: alla fine di giugno, il governo del Pakistan e i partner umanitari hanno raggiunto 3,5 milioni di persone nelle aree colpite dalle inondazioni fornendo loro assistenza salvavita. Il Settore Sicurezza Alimentare e Agricoltura ha fornito assistenza salvavita a 3,3 milioni di persone, il Settore Shelter and Non-Food Items (NFI) a 1,7 milioni di persone, il Settore Salute a 1,6 milioni di persone, il Settore Acqua, Igiene e Igiene (WASH) a 1,2 milioni di persone, il settore della nutrizione a 0,8 milioni di persone, il settore dell'istruzione a 0,3 milioni di persone e il settore della protezione a 1,8 milioni di persone colpite dalle inondazioni zone del Pakistan”; Islamic Relief, Climate Crisis in Pakistan: Voices from the Ground, 22.6.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/climate-crisis-pakistan-voices-ground, secondo cui “Nell'agosto 2022, le piogge monsoniche torrenziali hanno provocato le inondazioni più devastanti nella storia del Pakistan. Oltre 33 milioni di persone sono state colpite dalle acque alluvionali, un numero sbalorditivo vicino alla popolazione del Canada. Le nostre squadre sul campo hanno reagito rapidamente, fornendo a quasi un milione di pakistani cibo, acqua, riparo e assistenza salvavita di emergenza. Abbiamo sentito molte persone che sono state colpite, tra cui un uomo a Khyber Pakhtunkhwa che ci ha detto: "Vivo in questa zona dalla nascita e ho vissuto l'alluvione del 2010 e quelle precedenti... ma questa è stata molto più distruttiva a causa di per quanto tempo è rimasta l'acqua e quanto era alta - da 8 a 15 piedi di altezza. Interi quartieri sono sott'acqua”. Le alluvioni del 2022, tuttavia, non sono avvenute nel vuoto e non sono state un evento isolato. Come hanno notato gli esperti, le inondazioni del 2022 sono state notevolmente peggiorate dai cambiamenti climatici causati dall'uomo. Come rivela questo rapporto, attraverso i dati raccolti prima dell'emergenza alluvione, la regione è stata profondamente colpita dal cambiamento climatico. Il Pakistan produce meno dell'1% dell'impronta di carbonio mondiale, ma sta subendo le maggiori conseguenze del cambiamento climatico. Secondo il Global Climate Risk Index, il Pakistan è attualmente il quinto paese al mondo più vulnerabile al clima, avendo perso quasi diecimila vite e subendo perdite economiche per un valore di 3,8 miliardi di dollari a causa dei cambiamenti climatici nel corso degli anni dal 1999 al 2018. Il cambiamento dei modelli meteorologici stagionali, l'innalzamento delle temperature, la variabilità dei monsoni e lo scioglimento dei ghiacciai nel nord - insieme a ricorrenti eventi meteorologici estremi e disastri naturali - sono solo alcuni degli effetti del cambiamento climatico con cui il Pakistan è stato costretto a fare i conti negli ultimi anni. Anche l'AZ JA & AS ) è alle prese con gli stessi effetti del cambiamento climatico attraverso CP_6 cambiamenti nei modelli stagionali e disastri naturali periodici che hanno provocato frane catastrofiche, inondazioni improvvise e scarsità d'acqua, tra gli altri problemi”; UNICEF, Pakistan Humanitarian Situation Report No. 11: March 2023, pubblicato il 17.4.2023, reperibile su https://reliefweb.int/report/pakistan/unicef-pakistan-humanitarian-situationreport-no-11-march-2023, secondo cui Floods in 2022 affected 33 million people with 1,739 lives lost, and more than 2.2 million houses damaged or destroyed. Around 8 million people were displaced, with approximately 1.8 million people still exposed to or living close to flooded areas, with continued assistance required in 2023.1
• In the flood affected districts, 134,779 children with Severe Acute Malnutrition (74,774 girls and 60,005 boys) have been enrolled for treatment, with 39,408 new admissions during the reporting period. • UNICEF has reached 1,224,794 people with access to safe drinking water, tradotto, Le inondazioni del 2022 hanno colpito 33 milioni di persone con 1.739 vite perse e più di 2,2 milioni di pagina 5 di 7 case danneggiate o distrutte. Circa 8 milioni di persone sono state sfollate, con circa 1,8 milioni di persone ancora esposte o che vivono in prossimità di aree alluvionate, con la continua assistenza necessaria nel 2023.1 • Nei distretti colpiti dall'alluvione, 134.779 bambini con malnutrizione acuta grave (74.774 ragazze e 60.005 ragazzi) sono stati coinvolti nel trattamento, con 39.408 nuovi ricoveri durante il periodo di riferimento. • UNICEF ha raggiunto 1.224.794 persone con accesso ad acqua Contr potabile sicura;
cfr. anche A : Flood-affected communities in Sindh Controparte_8 and South Punjab lack the information they need to access assistance, avoid , and prepare CP_9 for future floods, pubblicato il 19.4.2023 e reperibile su https://reliefweb.int/report/pakistan/dangerous- information-gap-flood-affected-communitiessindh-and-south-punjab-lack-information-they-need- access-assistance-avoid-further-harm-andprepare-future-floods-enur.
Sotto il profilo soggettivo, il ricorrente, come innanzi detto, risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha iniziato a lavorare nel marzo 2018 con un regolare contratto a tempo determinato in un autolavaggio di cui risultano depositate agli atti buste paga da marzo a giugno 2018 nonché Certificazione Unica del 2019 relativa all'anno 2018.
Il ricorrente risulta poi aver lavorato da luglio 2018 con contratto a tempo indeterminato sempre come autolavaggista alle dipendenze di altro datore di lavoro, come risulta dalla lettera del 04.07.2018 di assunzione a tempo indeterminato, Unilav del 03.07.2018 e dalle buste paga da luglio 2018 a febbraio
2019, aprile 2019, da giugno 2019 a gennaio 2020, tutte con data assunzione 04.07.2018. Inoltre, sono state depositate agli atti Certificazione Unica del 2019 relativa all'anno 2018, Certificazione Unica del
2020 relativa all'anno 2019, entrambe relative datore di lavoro con data inizio rapporto CP_3 di lavoro 04.07.2018. Ha poi svolto attività lavorativa a tempo determinato come commesso di banco da settembre a febbraio 2024 come si evince dalla lettera di assunzione del 08.09.2023, dall'Unilav del 08.09.2023, dalle buste paga da gennaio a giugno e da settembre a ottobre 2023 e dalla Certificazione Unica del 2023 relativa all'anno 2022.
Da tale documentazione si evince l'effettiva durata dei rapporti di lavoro e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente al ricorrente di condurre una vita dignitosa, ancor più se confrontata con le gravi condizioni di povertà che affliggono il Pakistan, come emerge dalla COI su citate.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis.
Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita né tanto meno documentata dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce delle COI consultate di ufficio dal Collegio, relative a criticità del paese di origine inaspritesi successivamente al ricorso nonché sulla scorta dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata con l'introduzione del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: -
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, t.u.i., come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
pagina 6 di 7 Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16.7.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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