Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01078/2026REG.PROV.COLL.
N. 08721/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8721 del 2024, proposto da NI AG, titolare dell’Azienda Agricola La Fragola De Bosch di AG NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Caparrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Puliatti, Silvia Ricci, con domicilio eletto presso lo studio EA MA in Roma, via Alberico II n. 33;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 770/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. IL LL e uditi per le parti gli avvocati Carlo Caparrini e Gaetano Puliatti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo di primo grado NI AG, titolare dell’azienda agricola “La fragola de bosch”, ha impugnato davanti al Tar Bologna il provvedimento della Regione Emilia Romagna del 18 settembre 2023, nella parte in cui, aggiornando la certificazione relativa al rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica, ha escluso l’attività di degustazione tra quelle esercitabili nelle serre.
Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse in quanto l’interessato non ha impugnato il provvedimento del 10 novembre 2023 adottato dall’amministrazione all’esito del procedimento di riesame, avente natura di conferma in senso proprio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello NI AG deducendo l’errata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto il provvedimento adottato dall’amministrazione in riscontro all’istanza di riesame ha natura meramente confermativa, con la conseguente esclusione dell’onere della sua impugnazione.
L’appellante ha quindi riproposto i seguenti motivi assorbiti in primo grado in conseguenza della statuizione di inammissibilità: violazione di legge; carenza di motivazione e comunque dei presupposti; contraddittorietà ed illogicità manifeste ed eccesso di potere. In particolare, l’appellante rappresenta che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe insufficiente, in quanto non indicherebbe le ragioni per le quali è stata esclusa l’attività di degustazione dei vini nelle serre, e comunque contraddittoria, in quanto vieterebbe la degustazione di vini mentre consentirebbe la somministrazione di pasti. Inoltre, l’appellante evidenzia che la disciplina applicabile non prevede la distinzione, fatta propria dall’amministrazione appellata, tra serre in uso e serre non in uso, consentendo in tutte le serre lo svolgimento di attività agrituristica ad eccezione del pernottamento, purché nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Infine, secondo l’appellante l’amministrazione ha frainteso il contenuto del parere posto a fondamento della decisione, nel quale l’incaricata della posizione EQ “Multifunzionalità e diversificazione delle imprese agricole”, alla domanda se nelle serre dismesse potessero essere somministrati pasti (domanda comunque inutile posto che nel caso in esame venivano in rilievo serre in uso), ha risposto che si possono somministrare pasti “anche” nelle serre dismesse, non escludendo quindi l’impiego di serre attualmente in uso.
Si è costituita la Regione Emilia Romagna difendendo la correttezza della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR e deducendo comunque l’infondatezza nel merito della domanda.
All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
2. Il collegio ritiene innanzi tutto, e in via potenzialmente dirimente, che la statuizione di inammissibilità del Giudice di primo grado sia da condividere, al cospetto di un secondo atto, quello del 10 novembre 2023, recante una motivazione comunque differente, nel senso di più ampia, segno della intervenuta e meditata rivalutazione della domanda la cui reiezione non può dirsi fosse un atto meramente confermativo del primo diniego. L’autonomia del nuovo atto onerava quindi il ricorrente ad una distinta impugnazione, che nel caso di specie non c’è stata.
2.1. In ogni caso, anche volendo ritenere ammissibile il ricorso di primo grado, lo stesso sarebbe infondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, è errata l’affermazione dell’appellante secondo cui l’amministrazione avrebbe contraddittoriamente consentito di somministrare pasti nelle serre ma non di svolgere nel medesimo luogo la degustazione dei vini.
Va al riguardo rilevato che secondo il provvedimento impugnato “le strutture (serre agricole) censite al Catasto Fabbricati del Comune di Gambettola al foglio 4, particella 1320 sub 1, categoria D/10 ed al foglio 4, particella 1319, sub 3-4, categoria D/10 sono potenzialmente idonee per l’espletamento delle attività ricreative, culturali, didattiche finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale, nonché dell'attività e delle produzioni agricole, con esclusione dell’attività di
degustazione”.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, le predette serre possono essere impiegate solamente per le attività ricreative, culturali e didattiche e non anche per la somministrazione di pasti e bevande, che costituisce attività normativamente distinta dalle attività ricreative, culturali e didattiche, come chiaramente evincibile dalla lettura di cui all’art. 3, coma 2, lett. b) e lett. d), l.reg. Emilia Romagna n. 4/2009.
Peraltro, la degustazione dei vini, pur non potendo essere organizzata nelle serre in uso sopra citate, può certamente svolgersi negli idonei locali già adibiti alla somministrazione dei pasti, come si desume dallo stesso provvedimento impugnato secondo cui, tra le attività agrituristiche, rientra anche la “somministrazione nei locali dell’azienda di n. 7.200 pasti anno e bevande per n. 480 giornate, da realizzare nei limiti della normativa vigente e da riportare nella SCIA, precisando che nel suddetto numero di pasti e bevande deve essere calcolata anche l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici, ivi inclusa la mescita dei vini”.
2.2. Parimenti è infondato il vizio di carenza di motivazione.
Al riguardo il collegio ritiene che la ragione della decisione sia da identificare nella necessità di disporre, per lo svolgimento di attività degustazione enogastronomica, di locali idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie a tutela dei clienti.
Ciò emerge con chiarezza dall’approfondimento motivazionale contenuto nella nota del 10 novembre 2023 che, a sostegno della decisione, richiama in modo specifico il punto 4.3 dell’Allegato A) alla d.R.G. n. 987/2011.
Tale integrazione motivazionale, operata dalla stessa amministrazione, non è stata oggetto di impugnazione e non è stata pertanto contestata né in relazione alla sua ammissibilità né in relazione alla sua correttezza nel merito.
In ogni caso, il collegio rileva che si tratta di un’integrazione pienamente ammissibile ed idonea a sostenere la decisione adottata in quanto strumentale, al più, a sanare una carenza del discorso giustificativo formale posto a fondamento del primo provvedimento e non una carenza di motivazione rivelatrice di un vizio sostanziale della funzione (su tale distinzione v. per tutte Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385).
2.3. È infondata anche l’affermazione di parte appellante secondo cui il provvedimento introdurrebbe una distinzione tra serre in uso e dismesse, non prevista dalla vigente disciplina di settore.
Al riguardo il collegio rileva che, ancorché l’art. 14 d.G.R. n. 987/2011 preveda la possibilità di svolgere attività agrituristiche diverse dall’attività di ospitalità nelle serre ed in strutture simili senza distinguere tra serre in uso e serre dismesse (possibilità ribadita anche dal parere in atti), tale ultima distinzione può avere tuttavia rilievo ai fini dello svolgimento di attività, quale quella di degustazione di prodotti enogastronomici e di somministrazioni di pasti e bevande, che – come univocamente affermato dalla stessa parte appellante e prescritto dalla d.R.G. n. 987/2011 – richiedono, a tutela dei fruitori del servizio agrituristico, la disponibilità di locali idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie, non adeguatamente soddisfatte dall’impiego di serre attualmente in uso per lo svolgimento di attività agricola.
2.4. Il collegio non ritiene neanche corretta l’interpretazione del parere fornita dalla parte appellante, secondo la quale la possibilità di somministrare pasti e bevande nelle serre in uso sarebbe desumibile dall’affermazione secondo cui tale attività può svolgersi “anche” nelle serre dismesse, così non escludendo quelle in uso.
Infatti, va al riguardo rilevato che dall’esame complessivo del parere non si evince alcuna specifica indicazione in ordine alla possibilità di svolgere attività di somministrazione di pasti e bevande e degustazione di vini nelle serre attualmente impiegate per le attività agricole, essendosi l’organo consultivo limitato ad esaminare la questione della somministrazione di pasti e bevande nelle serre dismesse.
3. In conclusione, quindi, alla luce di tutti i sopra descritti elementi, l’appello va respinto.
4. In considerazione della particolarità della questione trattata nonché della pronuncia di inammissibilità adottata in primo grado, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IM, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
IL LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL LL | RI IM |
IL SEGRETARIO