Rigetto
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00861/2026REG.PROV.COLL.
N. 09435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 9435 del 2025, proposto da Fra.Le.Do.Ri s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocata Maria Annunziata, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di Bovalino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocata Giuliana Ferraro, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
nei confronti
NA AR e AT LL s.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, 5 giugno 2025, n. 429/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bovalino e della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il consigliere AN CO SI, udita per l’appellante l’avvocata Maria Annunziata e viste le conclusioni scritte della Regione Calabria;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante, proprietaria di un locale commerciale, ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 10 del 21 maggio 2024 del Comune di Bovalino, emessa in relazione alle seguenti opere, contestate come abusive: « edificio realizzato in aderenza al condominio denominato [omissis] in ampliamento del locale commerciale adibito a bar ristorante e denominato [omissis] , avente struttura portante verticale con scatolari in acciaio preverniciati delle dimensioni di cm 20x20, infissa alla base su di una platea di fondazione in conglomerato cementizio armato, sormontato da una struttura obliqua, realizzata per sorreggere il tetto costituito da lastre di rame lavorate a tegola a lamina lunettata curva, elettrosaldate alla struttura portante obliqua, ed i cui infissi e vetri sono in acciaio a vetro lavorati a vetrina in stile liberty con sopraluce curvo specchiato, elettrosaldato alla struttura portante verticale, cosi come le due porte d’ingresso poste una sul lato SE e una sul Lato SO dell’immobile; in particolare la predella struttura, costituisce manufatto agganciato al suolo in maniera stabile. La struttura ha superficie coperta complessiva di mq 128.00 e il volume è di mc 441,60 =128.00*3,45 h media ».
2. La società ha censurato il provvedimento, con un primo motivo precisando di non essere proprietaria dell’area su cui si trova il manufatto e rilevando che l’atto non è stato notificato all’effettivo proprietario, ma a soggetti diversi; nonché, con un secondo motivo, negando il carattere abusivo dell’opera.
3. Con sentenza 5 giugno 2025 il T.a.r. per la Calabria ha respinto il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese di lite.
4. La società ha proposto appello contro la decisione, deducendo un unico motivo così intitolato: « ISTANZA DI AMMISSIONE DI PROVE DOCUMENTALI NUOVE ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILI AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CAUSA – ART. 104 C.P.A. – Per l’effetto, erroneità della sentenza del T.A.R. Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria n. 429/2025 del 05.06.2025 - in fatto ed in diritto - nella parte in cui ha ritenuto infondata la questione pregiudiziale relativa al difetto di notifica dell’ordinanza di demolizione n. 10 del 21.05.2024 all’effettivo proprietario dell’area su cui insiste il contestato abuso ».
Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Comune di Bovalino, resistendo al gravame.
Si è costituita anche la Regione Calabria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti.
5. Con il proprio appello, la società ha censurato (solo) la decisione del Tribunale di rigettare il primo motivo, chiedendo altresì di poter produrre nuovi documenti dai quali si evincerebbe chiaramente il soggetto effettivamente proprietario del bene, al quale avrebbe dovuto essere notificato il provvedimento.
6. Il gravame è manifestamente infondato, in quanto l’atto censurato è stato rivolto alla società quale responsabile dell’abuso e l’art. 31, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua tra i destinatari dell’ordine di demolizione tanto il proprietario del bene, quanto il responsabile dell’abuso, pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza, quest’ultimo è sempre tenuto a rispondere dell’abuso e non può rappresentare come motivo d’illegittimità dell’ingiunzione la mancata notifica del provvedimento al proprietario (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2024, n. 3228, e precedenti ivi citati).
Tale circostanza rende irrilevanti i documenti prodotti dall’appellante.
L’appello deve quindi essere respinto, con assorbimento dell’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla Regione.
7. Secondo la regola generale della soccombenza, l’appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Bovalino e della Regione Calabria, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore del Comune di Bovalino e della Regione Calabria, nella misura di euro 2.000 (duemila/00) ciascuno, oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE EN, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
AN CO SI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO SI | BE EN |
IL SEGRETARIO