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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. Alessandro Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Turco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 175/2025 promossa da:
(C.F. , nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Sonia Scioli, in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione di nuovo procuratore, depositata in data 5 settembre 2025, ricorrente; contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Daniela Mincione e dall'avv. Mariagrazia Baldacci, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
Avv. Emanuele Iezzi (C.F. ), del Foro di Chieti, in qualità di Curatore C.F._3
Speciale della minore (C.F. ), nata a [...] il 10 Persona_1 C.F._4 agosto 2011, come da decreto di nomina emesso dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 16 gennaio 2025, curatore speciale;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 24 settembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto di ottenere la separazione personale Parte_1 dalla moglie con regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della Controparte_1 figlia minore nata il [...]. Per_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si erano unite in matrimonio in Ortona il 25 ottobre
2008, ma che la convivenza era ormai divenuta insostenibile e priva di possibilità di ricomposizione a causa di profonde incompatibilità caratteriali. Ha quindi rappresentato la propria situazione economica: titolare, fino al 2022, di un reddito annuo non superiore a € 20.000, dal 2023 ha perso un impiego stabile con conseguente drastica riduzione dei redditi, tanto da risultare esonerato dalla presentazione della dichiarazione fiscale. Ha dichiarato di essere proprietario di alcuni immobili (appartamenti e terreni) privi, tuttavia, di significativa redditività.
In ordine alla gestione della figlia minore, il ricorrente ha rilevato come le tensioni e i contrasti sorti all'interno della coppia abbiano inciso sulle cure e sulle scelte educative, ritenendo pertanto necessario un intervento regolativo del Giudice.
Ha quindi chiesto che venga dichiarata la separazione dei coniugi e che siano adottate le seguenti condizioni: permanenza della moglie con la figlia nella casa coniugale di Corso Vittorio
Emanuele 122; affidamento esclusivo della minore alla madre, ovvero, in alternativa, affidamento condiviso secondo il piano genitoriale depositato;
mantenimento della figlia a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la propria quota, con contributo paterno fissato nel minimo consentito e comunque non superiore a € 300,00 mensili, con possibilità di revisione in caso di reperimento di nuova occupazione.
Costituendosi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda di Controparte_1 separazione personale, ma con domanda di addebito a carico del coniuge per violenza domestica e violazione degli obblighi coniugali.
La resistente, pur aderendo alla richiesta di separazione, ha contestato radicalmente le deduzioni avversarie, ritenute incomplete e non veritiere, sostenendo che la crisi coniugale non fosse dipesa da mere incompatibilità caratteriali, bensì da una serie di condotte gravi e reiterate del marito. In particolare, ha denunciato comportamenti aggressivi, ingiuriosi, minacciosi CP_1 e violenti, sia verbali che fisici, perpetrati da nei suoi confronti e in quelli della figlia Pt_1 minore oltre che in presenza dei due figli maggiorenni avuti da un precedente Per_1 matrimonio. Ha riferito episodi di percosse, minacce di morte, simulazioni di suicidio, danneggiamenti di beni domestici, isolamento familiare, oltre a richieste pressanti di denaro utilizzato dal marito per beni di lusso e per estinguere mutui e finanziamenti su proprietà esclusive, senza mai restituire le somme ricevute.
La resistente ha dichiarato che il marito aveva abbandonato definitivamente la casa familiare il 26 novembre 2024, disinteressandosi della figlia e sottraendo beni personali di sua proprietà, tra cui tre orologi Rolex di elevato valore economico e affettivo. Ha poi presentato denuncia-querela il 23 dicembre 2024 per le condotte violente subite, che hanno portato anche all'apertura di un procedimento penale presso il Tribunale di Chieti e di un procedimento civile innanzi al Tribunale per i Minorenni de L'Aquila, conclusosi con la nomina di un curatore speciale per la minore e la richiesta del PM di sospensione della responsabilità genitoriale paterna.
Sul piano economico, la ha rappresentato di vivere dal 2021 senza lavoro a causa CP_1 di gravi problemi di salute, percependo un assegno ordinario di invalidità (circa € 19.800 annui),
e di farsi interamente carico delle spese di mantenimento e istruzione della figlia , Per_1 comprese rette scolastiche, attività didattiche, spese mediche e psicologiche, senza alcun contributo paterno. Ha contestato quindi le deduzioni avversarie sulla presunta difficoltà economica del evidenziando al contrario la sua disponibilità di beni immobili, conti Pt_1 correnti con consistenti saldi, autovetture di lusso e disponibilità finanziarie, tali da giustificare un contributo al mantenimento molto più elevato di quello proposto da controparte.
Sulla base di tali allegazioni, la ha chiesto: in via provvisoria, l'assegnazione della CP_1 casa familiare in Ortona, l'affidamento esclusivo della figlia con incontri padre-figlia in forma protetta, un assegno di mantenimento non inferiore a € 1.000 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione integrale alla madre dell'assegno unico universale, l'avvio per il marito di un percorso di sostegno psicologico e accertamenti tossicologici, nonché il rigetto della domanda di restituzione di beni personali;
in via definitiva, la pronuncia di separazione con addebito esclusivo al marito, con conferma delle misure richieste;
La resistente si è infine riservata di agire in separata sede per il ristoro dei danni da illecito endofamiliare e per la restituzione delle somme e dei beni sottratti, ribadendo che la responsabilità del fallimento coniugale è integralmente riconducibile al comportamento del marito.
Tanto brevemente premesso circa le posizioni delle parti, al di là delle contrapposte posizioni, in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi sentenza di dichiarazione della separazione personale dei coniugi, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
La domanda di separazione va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti contenute nel testo dell'accordo è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
, nato ad [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...]; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone sul prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. Alessandro Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Turco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 175/2025 promossa da:
(C.F. , nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Sonia Scioli, in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione di nuovo procuratore, depositata in data 5 settembre 2025, ricorrente; contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Daniela Mincione e dall'avv. Mariagrazia Baldacci, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
Avv. Emanuele Iezzi (C.F. ), del Foro di Chieti, in qualità di Curatore C.F._3
Speciale della minore (C.F. ), nata a [...] il 10 Persona_1 C.F._4 agosto 2011, come da decreto di nomina emesso dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 16 gennaio 2025, curatore speciale;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 24 settembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto di ottenere la separazione personale Parte_1 dalla moglie con regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della Controparte_1 figlia minore nata il [...]. Per_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si erano unite in matrimonio in Ortona il 25 ottobre
2008, ma che la convivenza era ormai divenuta insostenibile e priva di possibilità di ricomposizione a causa di profonde incompatibilità caratteriali. Ha quindi rappresentato la propria situazione economica: titolare, fino al 2022, di un reddito annuo non superiore a € 20.000, dal 2023 ha perso un impiego stabile con conseguente drastica riduzione dei redditi, tanto da risultare esonerato dalla presentazione della dichiarazione fiscale. Ha dichiarato di essere proprietario di alcuni immobili (appartamenti e terreni) privi, tuttavia, di significativa redditività.
In ordine alla gestione della figlia minore, il ricorrente ha rilevato come le tensioni e i contrasti sorti all'interno della coppia abbiano inciso sulle cure e sulle scelte educative, ritenendo pertanto necessario un intervento regolativo del Giudice.
Ha quindi chiesto che venga dichiarata la separazione dei coniugi e che siano adottate le seguenti condizioni: permanenza della moglie con la figlia nella casa coniugale di Corso Vittorio
Emanuele 122; affidamento esclusivo della minore alla madre, ovvero, in alternativa, affidamento condiviso secondo il piano genitoriale depositato;
mantenimento della figlia a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la propria quota, con contributo paterno fissato nel minimo consentito e comunque non superiore a € 300,00 mensili, con possibilità di revisione in caso di reperimento di nuova occupazione.
Costituendosi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda di Controparte_1 separazione personale, ma con domanda di addebito a carico del coniuge per violenza domestica e violazione degli obblighi coniugali.
La resistente, pur aderendo alla richiesta di separazione, ha contestato radicalmente le deduzioni avversarie, ritenute incomplete e non veritiere, sostenendo che la crisi coniugale non fosse dipesa da mere incompatibilità caratteriali, bensì da una serie di condotte gravi e reiterate del marito. In particolare, ha denunciato comportamenti aggressivi, ingiuriosi, minacciosi CP_1 e violenti, sia verbali che fisici, perpetrati da nei suoi confronti e in quelli della figlia Pt_1 minore oltre che in presenza dei due figli maggiorenni avuti da un precedente Per_1 matrimonio. Ha riferito episodi di percosse, minacce di morte, simulazioni di suicidio, danneggiamenti di beni domestici, isolamento familiare, oltre a richieste pressanti di denaro utilizzato dal marito per beni di lusso e per estinguere mutui e finanziamenti su proprietà esclusive, senza mai restituire le somme ricevute.
La resistente ha dichiarato che il marito aveva abbandonato definitivamente la casa familiare il 26 novembre 2024, disinteressandosi della figlia e sottraendo beni personali di sua proprietà, tra cui tre orologi Rolex di elevato valore economico e affettivo. Ha poi presentato denuncia-querela il 23 dicembre 2024 per le condotte violente subite, che hanno portato anche all'apertura di un procedimento penale presso il Tribunale di Chieti e di un procedimento civile innanzi al Tribunale per i Minorenni de L'Aquila, conclusosi con la nomina di un curatore speciale per la minore e la richiesta del PM di sospensione della responsabilità genitoriale paterna.
Sul piano economico, la ha rappresentato di vivere dal 2021 senza lavoro a causa CP_1 di gravi problemi di salute, percependo un assegno ordinario di invalidità (circa € 19.800 annui),
e di farsi interamente carico delle spese di mantenimento e istruzione della figlia , Per_1 comprese rette scolastiche, attività didattiche, spese mediche e psicologiche, senza alcun contributo paterno. Ha contestato quindi le deduzioni avversarie sulla presunta difficoltà economica del evidenziando al contrario la sua disponibilità di beni immobili, conti Pt_1 correnti con consistenti saldi, autovetture di lusso e disponibilità finanziarie, tali da giustificare un contributo al mantenimento molto più elevato di quello proposto da controparte.
Sulla base di tali allegazioni, la ha chiesto: in via provvisoria, l'assegnazione della CP_1 casa familiare in Ortona, l'affidamento esclusivo della figlia con incontri padre-figlia in forma protetta, un assegno di mantenimento non inferiore a € 1.000 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione integrale alla madre dell'assegno unico universale, l'avvio per il marito di un percorso di sostegno psicologico e accertamenti tossicologici, nonché il rigetto della domanda di restituzione di beni personali;
in via definitiva, la pronuncia di separazione con addebito esclusivo al marito, con conferma delle misure richieste;
La resistente si è infine riservata di agire in separata sede per il ristoro dei danni da illecito endofamiliare e per la restituzione delle somme e dei beni sottratti, ribadendo che la responsabilità del fallimento coniugale è integralmente riconducibile al comportamento del marito.
Tanto brevemente premesso circa le posizioni delle parti, al di là delle contrapposte posizioni, in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi sentenza di dichiarazione della separazione personale dei coniugi, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
La domanda di separazione va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti contenute nel testo dell'accordo è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
, nato ad [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...]; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone sul prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi