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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12907 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dr. Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 19 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 27460/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Greco per Parte_1 mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al largo trionfale n. 7; ricorrente E ; CP_1 resistente contumace FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.7.24 ritualmente notificato alla resistente, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di dal 2.6.2016 al CP_1
15.12.22, presso la sua abitazione, con mansioni di addetta alle pulizie, corrispondenti al livello B CCNL Lavoro Domestico;
di aver osservato un orario di lavoro di sei ore al giorno dal martedì al venerdì, fino a dicembre 2017, poi di sei ore al giorno, il martedì, il giovedì ed il sabato, fino a giugno 2019, ed infine di quattro ore al giorno, il martedì ed il sabato, fino a dicembre 2022; di essere stata sottoposta al potere direttivo e di controllo esercitato dal resistente;
di essere stata licenziata dalla resistente;
di aver maturato un credito complessivo di € 13.650,24 per 13^ mensilità, indennità sostitutiva di ferie non godute, e TFR. Ha chiesto pertanto dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo, con l'inquadramento e l'orario indicato, e condannare la resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di €
13.650,24 per le causali innanzi indicate, come da conteggi allegati, o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi.
La resistente non si è costituita benchè ritualmente citata, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia.
Quindi, escussi i testi e dato atto della mancata comparizione della resistente a rendere l'interrogatorio formale, concesso termine per il deposito di note autorizzate, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Non può dirsi raggiunta la prova che la ricorrente abbia lavorato per la resistente secondo le modalità dedotte in ricorso. Dall'attività istruttoria espletata non sono infatti emersi elementi sufficienti a confermare le circostanze su cui si fonda la domanda, ovvero che la abbia prestato attività lavorativa in regime di subordinazione nel Pt_1 periodo ed orario indicato nella domanda.
Ed infatti l'istruttoria non ha fornito indici significativi a sostegno dei fatti su cui si fonda la domanda. La teste ha affermato di aver lavorato presso la resistente Tes_1 in due diversi periodi, dal 2008 al 2011, e poi dal 2020 al 2024, occupandosi inizialmente di fare le pulizie, e poi anche di accudirla e di accompagnarla a fare la spesa. Ha tuttavia dichiarato di aver conosciuto la ricorrente nel primo periodo, durante il quale anche la lavorava presso la Nulla ha invece saputo riferire per il Pt_1 CP_1 periodo successivo, in cui ha dichiarato di non ricordare se aveva mai incontrato la ricorrente presso la dove la teste si recava due mattine alla settimana, ma di CP_1 ritenere che la resistente fosse sola negli altri giorni in cui la non andava. Il Tes_1 teste si è invece limitato a riferire di aver incontrato la ricorrente per cinque-sei Tes_2 anni in un bar in località La Storta dove entrambi si recavano a prendere il caffè.
Tuttavia non ha saputo indicare nemmeno il periodo esatto in cui ciò è avvenuto.
Siffatte affermazioni, di entrambi gli anzidetti testi, non consentono di ritenere adeguatamente provato che la ricorrente abbia effettivamente lavorato presso l'abitazione della resistente in regime di subordinazione, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie, nel periodo e con gli orari indicati nella domanda. Ed infatti in sostanza il secondo teste si è limitato a riferire circostanze conosciute per averle apprese direttamente dalla ricorrente, laddove la prima teste ha potuto riferire solo di un periodo di lavoro svolto dalla presso la in epoca antecedente a quella dedotta in Pt_1 CP_1 ricorso. Inoltre anche le dichiarazioni del teste potrebbero riferirsi a siffatto Tes_2 diverso periodo, dal momento che egli non ha saputo collocare nel tempo gli incontri con la nel bar in località La Storta. Ciò non è certamente sufficiente a ritenere Pt_1 raggiunta la prova del lavoro svolto dalla ricorrente presso l'abitazione della resistente e delle sue modalità, in relazione all'esercizio del potere di controllo e direttivo, alla durata del rapporto ed all'orario di lavoro osservato, come descritti in ricorso. L'unico teste che ha reso specifiche dichiarazioni in ordine ad un'attività lavorativa di addetta alle pulizie prestata dalla presso la dal 2016 al 2022 è stato il compagno Pt_1 CP_1 della ricorrente, che ha affermato di aver anche lui lavorato presso la Tes_3 resistente nel medesimo periodo, come giardiniere ed addetto alla cura di cinque caprette. Trattasi tuttavia delle dichiarazioni di un unico teste, peraltro compagno della ricorrente, la cui attendibilità va dunque valutata con particolare attenzione, necessitando di un minimo di riscontro, mentre nessun altro teste ha potuto fornire elementi ulteriori per aver visto la ricorrente concretamente al lavoro.
Tenuto conto del complessivo quadro probatorio innanzi delineato, la mancata presentazione della resistente a rendere l'interrogatorio formale deferitole, in assenza di ulteriori elementi, non può far ritenere ammesse le circostanze indicate in ricorso, ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Ne consegue che la domanda va integralmente rigettata, atteso il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c., che richiede l'acquisizione di elementi puntuali, precisi e significativi sulle modalità di svolgimento della prestazione, sulla persona che esercita il potere direttivo e di controllo, sull'obbligo di rispettare un orario imposto dal datore di lavoro.
Nulla per le spese, in mancanza di costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda. Nulla per le spese.
Roma, 16 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole