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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4590 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2645/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2645 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 03.11.2024 e vertente
T R A
, in persona Parte_1
del Direttore p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E con sede Controparte_1
in Casalmaggiore (CR), Via Aldo Moro n. 44 (C.F. ), in persona del P.IVA_2
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Gianluca Mignacca
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante – appellata incidentale:
r.g. n. 2645/2020 1 “Voglia codesto Corte d'Appello, contrariis reiectis:
- nel merito, accogliere il proposto appello, e per l'effetto riformare l'ordinanza del
Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto dovuto il pagamento degli interessi legali sui contributi trattenuti da per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 con Pt_1
decorrenza dalla scadenza del termine dei relativi pagamenti, nonostante la vigenza in dette date di un provvedimento di sospensione delle erogazioni;
- nel merito, accogliere il proposto appello, e per l'effetto riformare l'ordinanza del
Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto dovuto il pagamento degli interessi legali sull'importo di € 91.786,56 con decorrenza sin dal termine per il pagamento della domanda unica 2006, invece che, anche in questo caso, dal venire meno del provvedimento di sospensione o, in subordine, dal termine di pagamento della domanda per il 2009, in tal caso riducendo debitamente la loro quantificazione in considerazione del disposto dell'art. 1227, co. 2, c.c.
Con vittoria di spese, competenze, onorari.”.
Per l'appellata – appellante incidentale:
“Piaccia all'ill.ma Corte di Appello di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
i. respingere l'appello formulato da in quanto infondato in fatto ed in diritto e Pt_1
per l'effetto confermare nel merito l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata dal
Tribunale di Roma, in data 4.5.2020 nel procedimento n.R.G. 69700/2019;
ii. respingere la istanza di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c., ovvero in subordine limitare la sospensione alla sola condanna di di corrispondere gli interessi legali;
Pt_1
iii. in accoglimento dell'appello incidentale riformulare il capo relativo alle spese legali attenendosi alla nota spese giudiziale depositata nel corso del giudizio di primo grado;
iv. con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l' Controparte_1
conveniva in giudizio
[...] Parte_1
affinché venisse accertato il proprio diritto alla corresponsione della
[...]
r.g. n. 2645/2020 2 somma di € 91.786,56 a titolo di premi “bovini maschi” ed “estensivizzazione” per la campagna 2003, concessa ma mai erogata in quanto oggetto di indebita doppia compensazione da parte dell' - una prima volta nel 2003 e poi, Pt_1
illegittimamente, sulla domanda riferita alla campagna 2006 - per lo sconfinamento nel 2002 del limite assegnato all'Italia dalla Comunità Europea, oltre interessi legali con decorrenza dal 30.06.2005 (data di scadenza del pagamento) o, in subordine, dalla data della seconda trattenuta (anno 2006).
La ricorrente agiva altresì per il riconoscimento degli interessi legali sulle somme, corrisposte solo nel 2019, che l aveva trattenuto per le Pt_1
annualità 2006-2009 mediante sospensione ex art. 33 d.lgs. 228/2001, disposta dall'amministrazione con i provvedimenti prot. UCCU.2008.6061 del 03.11.2008
e prot. UCCU 2009.4466 del 17.09.2009 in pendenza del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società per tentativo di fraudolenta percezione di aiuti comunitari, sospensione poi revocata con nota prot. n. Pt_1
0039094 del 29.04.2019 a seguito del proscioglimento dell'imputato per intervenuto decorso della prescrizione.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva, da un lato, la cessazione Pt_1
parziale della materia del contendere in relazione alla debenza della sorte capitale di € 91.786,56, non contestata;
dall'altro, deduceva l'insussistenza del diritto agli interessi richiesti per difetto di esigibilità dei crediti durante la vigenza dei provvedimenti di sospensione, nonché l'applicabilità al caso di specie del principio di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. e il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. per non avere la ricorrente prestato garanzia ai sensi dell'art. 33, co. 2, d. lgs. 228/2001.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. 6760/2020 del
04.05.2020, accoglieva integralmente il ricorso. Ritenuto di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, permanendo la controversia sugli interessi e le spese di lite, condannava al pagamento della somma di € Pt_1
91.786,56 oltre interessi decorrenti dall'anno 2006, data della seconda trattenuta indebita, ed escludeva l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1193 c.c., essendo per tale somma creditrice l' ricorrente. Riconosceva il diritto della CP_1
ricorrente agli interessi legali sulle somme relative agli aiuti per le annualità
2006-2009, rilevando che, una volta revocati i provvedimenti di sospensione, le r.g. n. 2645/2020 3 somme dovessero considerarsi esigibili sin dall'origine, con conseguente decorrenza degli interessi dalle rispettive scadenze. Escludeva altresì
l'applicabilità alla fattispecie odierna del concorso colposo ex art. 1227 c.c., non potendosi ritenere sussistente in capo alla ricorrente l'obbligo di attivarsi mediante prestazione di garanzia e, infine, condannava alla rifusione Pt_1
delle spese di lite in favore della controparte, liquidate nella somma di €
2.800,00 per compensi ed € 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Avverso l'indicata ordinanza ha interposto tempestivamente appello , Pt_1
che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti tre motivi di gravame.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 33 del d.lgs. 228/2001 in relazione alla debenza degli interessi sulle somme trattenute per le annualità
2006-2009, non potendo i relativi crediti considerarsi esigibili durante la vigenza dei provvedimenti di sospensione.
Con il secondo motivo ha lamentato l'erronea individuazione della decorrenza degli interessi sulla somma di € 91.786,56, poiché anch'essa soggetta a sospensione a norma dell'art. 33 d.lgs. 228/2001, invocando nuovamente l'applicabilità del principio civilistico di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c.
Con il terzo e ultimo motivo ha lamentato l'erronea esclusione dell'applicabilità al caso di specie del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Si è costituita in giudizio l' instando per il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto infondato e proponendo contestualmente appello incidentale limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite disposta dal primo Giudice, che ad avviso dell' avrebbe immotivatamente liquidato CP_1
cifre inferiori ai minimi tariffari.
L'appello principale è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti e nei termini di seguito indicati.
Il primo motivo di gravame è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 33, co. 1, del d.lgs. n. 228/2001, i procedimenti di erogazione dei fondi da parte degli organismi pagatori sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del r.g. n. 2645/2020 4 bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati, salvo che non venga prestata dai beneficiari, a norma del co. 2, idonea garanzia.
Tale disposizione trova fondamento nella normativa comunitaria, in particolare nel Capo 2 del Regolamento CE n. 1290/05, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per il recupero delle somme indebitamente percepite, anche mediante compensazione con eventuali futuri pagamenti spettanti al medesimo beneficiario.
Il potere di sospensione ex art. 33 d.lgs. 228/2001 assume, dunque, natura sostanzialmente cautelare, configurandosi quale strumento volto a presidiare la corretta destinazione delle risorse pubbliche. La sua attivazione è subordinata alla mera acquisizione, da parte dell'organismo competente, di “notizie”, ovvero alla comunicazione di fatti circostanziati provenienti da organi accertatori e di controllo, senza che risulti necessario, in tale fase, lo svolgimento di un'istruttoria approfondita e definitiva sull'effettiva sussistenza dell'indebita percezione (“il che sarebbe in contraddizione con la finalità del provvedimento e con la struttura della norma che infatti rinvia ad un momento successivo il definitivo accertamento”, v. T.A.R. Lazio, Sez. V, sentenza del 16 novembre 2022, n. 15064).
Rispetto alla sospensione l'apertura di indagini penali garantisce quel minimo livello di riscontro fattuale che consente di adottare il provvedimento cautelare, i cui effetti risultano peraltro bilanciati dalla possibilità di ottenere il riavvio dell'erogazione mediante prestazione da parte della beneficiaria di idonea garanzia.
Ciò posto, durante la vigenza del provvedimento ex art. 33, co. 1 d.lgs.
228/2001, il quale è giustificato da esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla regolarità della destinazione delle risorse finanziarie comunitarie e nazionali, il credito della beneficiaria alla corresponsione delle relative somme risulta essere sospeso nella sua esigibilità, la quale, ai fini della produzione degli interessi di diritto di cui all'art. 1282, co. 1 c.c., postula invece che la prestazione possa essere immediatamente richiesta dal creditore.
In altri termini, fintantoché permane l'efficacia del provvedimento di sospensione, la pretesa creditoria della beneficiaria resta subordinata alla r.g. n. 2645/2020 5 definizione dei fatti oggetto di indagine, non potendo operare il meccanismo di maturazione automatica degli interessi legali previsto dall'art. 1282 c.c., che resta escluso finché l'obbligazione non riacquisti piena efficacia attuativa sul piano giuridico.
Per le medesime ragioni la successiva revoca del provvedimento di sospensione, la quale ha efficacia ex nunc, non è idonea a retroagire sino al momento dell'adozione dell'atto revocato, ossia non può valere a rendere retroattivamente esigibile il credito precedentemente sospeso. L'inefficacia sopravvenuta del provvedimento revocato non può incidere sul periodo pregresso in cui lo stesso era pienamente efficace e legittimamente ostativo all'esigibilità del credito, determinando la cessazione degli effetti dell'atto revocato solo dal momento dell'adozione del provvedimento di revoca.
In definitiva, solo a partire dal provvedimento di revoca adottato con nota prot. n. 0039094 del 29.04.2019 il credito della beneficiaria ha riacquistato Pt_1
piena esigibilità, venendo meno l'efficacia ostativa del provvedimento di sospensione, ed è dunque esclusivamente da tale momento che gli interessi legali sulle somme dovute dall' per le annualità 2006-2009 possono Pt_1
ritenersi decorrenti.
Quanto sinora osservato impone l'accoglimento del primo motivo di appello e la riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto decorrenti dalle relative scadenze gli interessi sulle somme per le annualità 2006-2009.
Il secondo motivo di gravame è in parte fondato.
Deve essere rilevato, infatti, che le note prot. UCCU.2008.6061 del Pt_1
03.11.2008 e prot. UCCU 2009.4466 del 17.09.2009 hanno determinato la sospensione dell'esigibilità anche del credito relativo alla somma di € 91.786,56, di cui alla domanda campagna 2002, riferibile anch'essa ad annualità oggetto delle indagini.
Vale, pertanto, quanto appena osservato in merito all'inesigibilità del relativo credito sino alla revoca dei provvedimenti sospensivi intervenuta con la nota prot. n. 0039094 del 29.04.2019, non potendo riconoscersi interessi legali Pt_1
sulla somma di € 91.786,56 prima della riacquisita esigibilità del credito, imponendosi la riforma della decisione impugnata nella parte in cui ha r.g. n. 2645/2020 6 riconosciuto la decorrenza degli interessi legali sulla predetta somma dalla data della seconda indebita compensazione.
L'ordinanza impugnata è invece incensurabile ove ha escluso l'applicabilità al caso di specie del meccanismo di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c., il quale presuppone che il soggetto debitore effettui un pagamento in presenza di più obbligazioni omogenee in favore del medesimo creditore, con la possibilità di indicare quale debito intenda soddisfare. L'Azienda beneficiaria risulta infatti essere soggetto creditore della somma indebitamente oggetto di doppia compensazione.
Il terzo motivo di gravame è infondato e deve essere rigettato.
La prospettazione elaborata dall'appellante principale, secondo cui la mancata prestazione della garanzia di cui all'art. 33 del d.lgs. 228/2001 da parte della beneficiaria avrebbe integrato una condotta colposa idonea a concorrere alla produzione del danno, in termini di mancata erogazione delle somme spettanti, non può essere condivisa.
Il ridetto art. 33 del d.lgs. 228/001 non configura in capo alla beneficiaria un obbligo giuridico di prestare idonea garanzia, bensì le riconosce una mera facoltà finalizzata a consentire in via eccezionale la prosecuzione dell'erogazione nonostante la pendenza di indagini o l'intervenuta segnalazione da parte degli organi di controllo. Si tratta, dunque, di uno strumento la cui attivazione è rimessa alla valutazione della beneficiaria.
Ne deriva che l'eventuale scelta della beneficiaria di non avvalersi di tale facoltà non può tradursi in un comportamento colposo ai fini dell'art. 1127 c.c., la cui applicabilità è stata pertanto correttamente esclusa dal primo Giudice.
Il parziale accoglimento dell'appello principale comporta la riforma della sentenza appellata anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, deve essere parametrata all'esito complessivo della controversia. La reciproca soccombenza delle parti legittima così la compensazione integrale delle spese di lite. Rimane dunque assorbito il motivo dell'appello incidentale spiegato dall'odierna appellata, che atteneva alla liquidazione delle spese operata dal tribunale in ragione della ravvisata soccombenza integrale di Pt_1
r.g. n. 2645/2020 7 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater DPR n. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale, ritenuto assorbito il motivo di appello incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. condanna al pagamento degli interessi legali in favore Pt_1
dell' sulla somma di € 91.786,56 e sulle Controparte_1
somme relative alle annualità 2006-2009 a decorrere dal 29.04.2019;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma, il 17.07.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2645/2020 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2645 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 03.11.2024 e vertente
T R A
, in persona Parte_1
del Direttore p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E con sede Controparte_1
in Casalmaggiore (CR), Via Aldo Moro n. 44 (C.F. ), in persona del P.IVA_2
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Gianluca Mignacca
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante – appellata incidentale:
r.g. n. 2645/2020 1 “Voglia codesto Corte d'Appello, contrariis reiectis:
- nel merito, accogliere il proposto appello, e per l'effetto riformare l'ordinanza del
Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto dovuto il pagamento degli interessi legali sui contributi trattenuti da per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 con Pt_1
decorrenza dalla scadenza del termine dei relativi pagamenti, nonostante la vigenza in dette date di un provvedimento di sospensione delle erogazioni;
- nel merito, accogliere il proposto appello, e per l'effetto riformare l'ordinanza del
Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto dovuto il pagamento degli interessi legali sull'importo di € 91.786,56 con decorrenza sin dal termine per il pagamento della domanda unica 2006, invece che, anche in questo caso, dal venire meno del provvedimento di sospensione o, in subordine, dal termine di pagamento della domanda per il 2009, in tal caso riducendo debitamente la loro quantificazione in considerazione del disposto dell'art. 1227, co. 2, c.c.
Con vittoria di spese, competenze, onorari.”.
Per l'appellata – appellante incidentale:
“Piaccia all'ill.ma Corte di Appello di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
i. respingere l'appello formulato da in quanto infondato in fatto ed in diritto e Pt_1
per l'effetto confermare nel merito l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata dal
Tribunale di Roma, in data 4.5.2020 nel procedimento n.R.G. 69700/2019;
ii. respingere la istanza di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c., ovvero in subordine limitare la sospensione alla sola condanna di di corrispondere gli interessi legali;
Pt_1
iii. in accoglimento dell'appello incidentale riformulare il capo relativo alle spese legali attenendosi alla nota spese giudiziale depositata nel corso del giudizio di primo grado;
iv. con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l' Controparte_1
conveniva in giudizio
[...] Parte_1
affinché venisse accertato il proprio diritto alla corresponsione della
[...]
r.g. n. 2645/2020 2 somma di € 91.786,56 a titolo di premi “bovini maschi” ed “estensivizzazione” per la campagna 2003, concessa ma mai erogata in quanto oggetto di indebita doppia compensazione da parte dell' - una prima volta nel 2003 e poi, Pt_1
illegittimamente, sulla domanda riferita alla campagna 2006 - per lo sconfinamento nel 2002 del limite assegnato all'Italia dalla Comunità Europea, oltre interessi legali con decorrenza dal 30.06.2005 (data di scadenza del pagamento) o, in subordine, dalla data della seconda trattenuta (anno 2006).
La ricorrente agiva altresì per il riconoscimento degli interessi legali sulle somme, corrisposte solo nel 2019, che l aveva trattenuto per le Pt_1
annualità 2006-2009 mediante sospensione ex art. 33 d.lgs. 228/2001, disposta dall'amministrazione con i provvedimenti prot. UCCU.2008.6061 del 03.11.2008
e prot. UCCU 2009.4466 del 17.09.2009 in pendenza del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società per tentativo di fraudolenta percezione di aiuti comunitari, sospensione poi revocata con nota prot. n. Pt_1
0039094 del 29.04.2019 a seguito del proscioglimento dell'imputato per intervenuto decorso della prescrizione.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva, da un lato, la cessazione Pt_1
parziale della materia del contendere in relazione alla debenza della sorte capitale di € 91.786,56, non contestata;
dall'altro, deduceva l'insussistenza del diritto agli interessi richiesti per difetto di esigibilità dei crediti durante la vigenza dei provvedimenti di sospensione, nonché l'applicabilità al caso di specie del principio di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. e il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. per non avere la ricorrente prestato garanzia ai sensi dell'art. 33, co. 2, d. lgs. 228/2001.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. 6760/2020 del
04.05.2020, accoglieva integralmente il ricorso. Ritenuto di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, permanendo la controversia sugli interessi e le spese di lite, condannava al pagamento della somma di € Pt_1
91.786,56 oltre interessi decorrenti dall'anno 2006, data della seconda trattenuta indebita, ed escludeva l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1193 c.c., essendo per tale somma creditrice l' ricorrente. Riconosceva il diritto della CP_1
ricorrente agli interessi legali sulle somme relative agli aiuti per le annualità
2006-2009, rilevando che, una volta revocati i provvedimenti di sospensione, le r.g. n. 2645/2020 3 somme dovessero considerarsi esigibili sin dall'origine, con conseguente decorrenza degli interessi dalle rispettive scadenze. Escludeva altresì
l'applicabilità alla fattispecie odierna del concorso colposo ex art. 1227 c.c., non potendosi ritenere sussistente in capo alla ricorrente l'obbligo di attivarsi mediante prestazione di garanzia e, infine, condannava alla rifusione Pt_1
delle spese di lite in favore della controparte, liquidate nella somma di €
2.800,00 per compensi ed € 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Avverso l'indicata ordinanza ha interposto tempestivamente appello , Pt_1
che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti tre motivi di gravame.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 33 del d.lgs. 228/2001 in relazione alla debenza degli interessi sulle somme trattenute per le annualità
2006-2009, non potendo i relativi crediti considerarsi esigibili durante la vigenza dei provvedimenti di sospensione.
Con il secondo motivo ha lamentato l'erronea individuazione della decorrenza degli interessi sulla somma di € 91.786,56, poiché anch'essa soggetta a sospensione a norma dell'art. 33 d.lgs. 228/2001, invocando nuovamente l'applicabilità del principio civilistico di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c.
Con il terzo e ultimo motivo ha lamentato l'erronea esclusione dell'applicabilità al caso di specie del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Si è costituita in giudizio l' instando per il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto infondato e proponendo contestualmente appello incidentale limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite disposta dal primo Giudice, che ad avviso dell' avrebbe immotivatamente liquidato CP_1
cifre inferiori ai minimi tariffari.
L'appello principale è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti e nei termini di seguito indicati.
Il primo motivo di gravame è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 33, co. 1, del d.lgs. n. 228/2001, i procedimenti di erogazione dei fondi da parte degli organismi pagatori sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del r.g. n. 2645/2020 4 bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati, salvo che non venga prestata dai beneficiari, a norma del co. 2, idonea garanzia.
Tale disposizione trova fondamento nella normativa comunitaria, in particolare nel Capo 2 del Regolamento CE n. 1290/05, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per il recupero delle somme indebitamente percepite, anche mediante compensazione con eventuali futuri pagamenti spettanti al medesimo beneficiario.
Il potere di sospensione ex art. 33 d.lgs. 228/2001 assume, dunque, natura sostanzialmente cautelare, configurandosi quale strumento volto a presidiare la corretta destinazione delle risorse pubbliche. La sua attivazione è subordinata alla mera acquisizione, da parte dell'organismo competente, di “notizie”, ovvero alla comunicazione di fatti circostanziati provenienti da organi accertatori e di controllo, senza che risulti necessario, in tale fase, lo svolgimento di un'istruttoria approfondita e definitiva sull'effettiva sussistenza dell'indebita percezione (“il che sarebbe in contraddizione con la finalità del provvedimento e con la struttura della norma che infatti rinvia ad un momento successivo il definitivo accertamento”, v. T.A.R. Lazio, Sez. V, sentenza del 16 novembre 2022, n. 15064).
Rispetto alla sospensione l'apertura di indagini penali garantisce quel minimo livello di riscontro fattuale che consente di adottare il provvedimento cautelare, i cui effetti risultano peraltro bilanciati dalla possibilità di ottenere il riavvio dell'erogazione mediante prestazione da parte della beneficiaria di idonea garanzia.
Ciò posto, durante la vigenza del provvedimento ex art. 33, co. 1 d.lgs.
228/2001, il quale è giustificato da esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla regolarità della destinazione delle risorse finanziarie comunitarie e nazionali, il credito della beneficiaria alla corresponsione delle relative somme risulta essere sospeso nella sua esigibilità, la quale, ai fini della produzione degli interessi di diritto di cui all'art. 1282, co. 1 c.c., postula invece che la prestazione possa essere immediatamente richiesta dal creditore.
In altri termini, fintantoché permane l'efficacia del provvedimento di sospensione, la pretesa creditoria della beneficiaria resta subordinata alla r.g. n. 2645/2020 5 definizione dei fatti oggetto di indagine, non potendo operare il meccanismo di maturazione automatica degli interessi legali previsto dall'art. 1282 c.c., che resta escluso finché l'obbligazione non riacquisti piena efficacia attuativa sul piano giuridico.
Per le medesime ragioni la successiva revoca del provvedimento di sospensione, la quale ha efficacia ex nunc, non è idonea a retroagire sino al momento dell'adozione dell'atto revocato, ossia non può valere a rendere retroattivamente esigibile il credito precedentemente sospeso. L'inefficacia sopravvenuta del provvedimento revocato non può incidere sul periodo pregresso in cui lo stesso era pienamente efficace e legittimamente ostativo all'esigibilità del credito, determinando la cessazione degli effetti dell'atto revocato solo dal momento dell'adozione del provvedimento di revoca.
In definitiva, solo a partire dal provvedimento di revoca adottato con nota prot. n. 0039094 del 29.04.2019 il credito della beneficiaria ha riacquistato Pt_1
piena esigibilità, venendo meno l'efficacia ostativa del provvedimento di sospensione, ed è dunque esclusivamente da tale momento che gli interessi legali sulle somme dovute dall' per le annualità 2006-2009 possono Pt_1
ritenersi decorrenti.
Quanto sinora osservato impone l'accoglimento del primo motivo di appello e la riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto decorrenti dalle relative scadenze gli interessi sulle somme per le annualità 2006-2009.
Il secondo motivo di gravame è in parte fondato.
Deve essere rilevato, infatti, che le note prot. UCCU.2008.6061 del Pt_1
03.11.2008 e prot. UCCU 2009.4466 del 17.09.2009 hanno determinato la sospensione dell'esigibilità anche del credito relativo alla somma di € 91.786,56, di cui alla domanda campagna 2002, riferibile anch'essa ad annualità oggetto delle indagini.
Vale, pertanto, quanto appena osservato in merito all'inesigibilità del relativo credito sino alla revoca dei provvedimenti sospensivi intervenuta con la nota prot. n. 0039094 del 29.04.2019, non potendo riconoscersi interessi legali Pt_1
sulla somma di € 91.786,56 prima della riacquisita esigibilità del credito, imponendosi la riforma della decisione impugnata nella parte in cui ha r.g. n. 2645/2020 6 riconosciuto la decorrenza degli interessi legali sulla predetta somma dalla data della seconda indebita compensazione.
L'ordinanza impugnata è invece incensurabile ove ha escluso l'applicabilità al caso di specie del meccanismo di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c., il quale presuppone che il soggetto debitore effettui un pagamento in presenza di più obbligazioni omogenee in favore del medesimo creditore, con la possibilità di indicare quale debito intenda soddisfare. L'Azienda beneficiaria risulta infatti essere soggetto creditore della somma indebitamente oggetto di doppia compensazione.
Il terzo motivo di gravame è infondato e deve essere rigettato.
La prospettazione elaborata dall'appellante principale, secondo cui la mancata prestazione della garanzia di cui all'art. 33 del d.lgs. 228/2001 da parte della beneficiaria avrebbe integrato una condotta colposa idonea a concorrere alla produzione del danno, in termini di mancata erogazione delle somme spettanti, non può essere condivisa.
Il ridetto art. 33 del d.lgs. 228/001 non configura in capo alla beneficiaria un obbligo giuridico di prestare idonea garanzia, bensì le riconosce una mera facoltà finalizzata a consentire in via eccezionale la prosecuzione dell'erogazione nonostante la pendenza di indagini o l'intervenuta segnalazione da parte degli organi di controllo. Si tratta, dunque, di uno strumento la cui attivazione è rimessa alla valutazione della beneficiaria.
Ne deriva che l'eventuale scelta della beneficiaria di non avvalersi di tale facoltà non può tradursi in un comportamento colposo ai fini dell'art. 1127 c.c., la cui applicabilità è stata pertanto correttamente esclusa dal primo Giudice.
Il parziale accoglimento dell'appello principale comporta la riforma della sentenza appellata anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, deve essere parametrata all'esito complessivo della controversia. La reciproca soccombenza delle parti legittima così la compensazione integrale delle spese di lite. Rimane dunque assorbito il motivo dell'appello incidentale spiegato dall'odierna appellata, che atteneva alla liquidazione delle spese operata dal tribunale in ragione della ravvisata soccombenza integrale di Pt_1
r.g. n. 2645/2020 7 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater DPR n. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale, ritenuto assorbito il motivo di appello incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. condanna al pagamento degli interessi legali in favore Pt_1
dell' sulla somma di € 91.786,56 e sulle Controparte_1
somme relative alle annualità 2006-2009 a decorrere dal 29.04.2019;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma, il 17.07.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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