TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/08/2025, n. 12007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12007 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17024 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025 e vertente
TRA
(P.I. ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
Rappresentata e difesa dall'Avv. CICERO PATRIZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come in Indirizzo Telematico, giusta procura in atti;
Attore
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
Rappresentata e difesa dall'Avv. IANNELLI ARTURO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA, 19 00193
ROMA, per procura generale alle liti;
Convenuto
Oggetto: Titoli di credito. CONCLUSIONI
All'udienza del 6 maggio 2025 le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio ha dedotto di aver emesso -attraverso la Controparte_1
i seguenti tre assegni bancari non trasferibili: Controparte_2
a) assegno n. 0081855252-11 del 25.10.2010 in favore di per € 1.500,00; Parte_2
b) assegno n. 0081834039-01 dell'8.10.2010 in favore di per € 3.500,00; Persona_1
c) assegno n. 0081849367-02 del 20.10.2010 in favore di per € 2.300,00; Persona_2
che, tuttavia, i detti assegni erano stati portati all'incasso da soggetti diversi dai beneficiari presso filiali della nel caso della , tra l'altro, Controparte_1 Per_1
vi era stato un furto di identità, tanto che l'assegno intestato al , fu posto Parte_2
all'incasso da sedicente , unitamente a quello intestato alla stessa (come Persona_1 da denuncia penale allegata all'atto di citazione). Mentre quello intestato a
[...]
era stato riscosso da tale Per_2 Parte_3
che, successivamente alle contestazioni avanzate dai beneficiari, che lamentavano di non avere ricevuto gli assegni, era emerso che i titoli erano stati incassati da soggetti diversi dagli effettivi beneficiari;
che pertanto, l'attrice, effettuò nuovi pagamenti in favore degli aventi diritto.
Ritenendo, quindi, responsabile, in forza del combinato disposto degli Controparte_1
articoli 2043, 2049 c.c. e 43 R.D. 21.12.1933, per non aver effettuato i necessari controlli sui titoli, ne ha chiesto la condanna al pagamento di € 7.300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita , eccependo: 1) Controparte_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale -poiché frutto di un'attività illecita- ex art. 2947
c.c., essendo stati negoziati -i titoli- nel 2010; 2) l'illegittima duplicazione delle azioni, avendo l'attrice intrapreso azione risarcitoria anche nei confronti di 3) CP_3
l'avvenuto pagamento degli assegni tramite regolamento in “stanza di compensazione”;
4) la corretta individuazione dell'identità del correntista;
5) il difetto di prova, per non aver l'attrice versato agli atti la prova del secondo pagamento;
6) violazione di legge per le modalità di trasmissione del titolo.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda.
La causa ritenuta meramente documentale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 maggio 2025, celebrata in modalità cartolare, in cui le Parti hanno precisato le proprie conclusioni, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 28.07.2025.
Venendo ora all'esame della vicenda, si osserva che, l'art. 1992 comma 2 -in relazione ai titoli di credito- stabilisce che l'adempimento del debitore nei confronti del possessore è liberatorio, se avvenuto senza dolo o colpa grave. A tal fine assume dunque rilevanza il grado di diligenza richiesto per l'adempimento della prestazione, atteso che solo l'eventuale negligenza può delinearsi come dolosa o dovuta a colpa grave.
Sebbene l'art. 43 comma 2 R.D. 1736 del 1933 stabilisca che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”, non si può ritenere tale disposizione derogatoria del principio generale sancito dall'art. 1176 comma 2, secondo cui nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Diversamente opinando, ovvero affermando la sussistenza di una responsabilità della banca negoziatrice senza alcuna valutazione in concreto della diligenza richiesta, si giungerebbe alla non meritevole conseguenza di minare la funzione economico-sociale dell'assegno non trasferibile;
nessuna banca negoziatrice sarebbe più disposta ad onorare l'assegno non trasferibile emesso da altra banca, stante il rischio, sempre presente, di effettuare un pagamento non liberatorio, con conseguente deterrenza all'utilizzo di tale mezzo di pagamento ed ostacolandone la diffusione tra gli operatori economici (così anche la giurisprudenza merito Tribunale di Roma, sentenza n. 8678/2012). Da quanto in atti, a giudizio della scrivente, la ha posto in essere Controparte_1
un comportamento improntato a diligenza valutata ex art. 1176 comma 2 c.c.
In particolare, non è in contestazione che la convenuta abbia verificato la rispondenza dei vari nominativi indicati sull'assegno con quelli riportati sui documenti di identificazione consegnati dal possessore del titolo. Va, altresì, evidenziato come da un esame visivo diretto degli assegni, prodotti, peraltro, solo in fotocopia, può rilevarsi come gli sessi non presentino segni di alterazione, contraffazione (non le dedotte diversità di carattere), cancellazione o abrasione rilevabili ictu oculi.
Come rilevato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 2, del R.D. n. 1736 del 1933, la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo” (Cass. Sentenza
n. 1377/2016).
Nessun addebito di responsabilità può dunque essere mosso nei confronti di CP_1
, per entrambe le posizioni ( e ), la convenuta ha depositato la
[...] Per_1 Parte_3 documentazione afferente l'apertura di conto corrente e gli estratti conto, a dimostrazione dei diversi accrediti e movimenti effettuati nel periodo.
Va, peraltro, rilevato che, benché la responsabilità della banca negoziatrice abbia natura contrattuale, Parte attrice ha omesso di versare agli atti gli originali dei titoli contraffatti e articolato mezzi di prova orale per fornire prova della loro emissione, senza averne lamentato o dedotto lo smarrimento (Artt. 2724 e 2725 c.c.).
Nella consapevolezza dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, anche di legittimità, sui limiti di responsabilità della banca che paghi un assegno non trasferibile a un soggetto diverso dal beneficiario, in ragione di un'errata identificazione di chi presenti il titolo per l'incasso e in caso di contraffazione, si ritiene di aderire all'indirizzo espresso in motivazione, anche per le ragioni di natura sistematica sopra esposte. Alla luce di quanto affermato in diritto, le istanze istruttorie avanzate risultano superflue ed irrilevanti in quanto o vertenti su fatti estranei al giudizio o tali da dar luogo ad accertamenti compiuti mediante l'utilizzo di conoscenze e tecniche non richieste dalla diligenza media relativa alla natura dell'attività esercitata.
La sussistenza di un contrasto giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
rigetta la domanda attorea;
compensa le spese.
Così deciso in Roma li 27.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni