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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11484/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da
1) Parte_1 nato San Marco in Lamis (FG) in data il 24.09.1990 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simone Melina e Ilaria Pagani presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata Milano il 01.10.1995 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simone Melina e Ilaria Pagani presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Milano, in data 14.05.2020, registrato presso l'Ufficio del Registro di Stato Civile al n. 248, parte I, anno 2020.
In regime di comunione legale dei beni.
con i seguenti figli:
, nata a [...] in data [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2024 ed integrato con i chiarimenti richiesti in data 4.2.2025 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre.
3) La casa coniugale sita a Inveruno (c.a.p. 20001 – MI), in via Botticelli Sandro n. 31 è in comproprietà tra i coniugi, i quali intendono cederla. Il ricavato dalla vendita verrà diviso in parti uguali tra i coniugi, decurtando alla signora le spese di mutuo o altro inerenti l'abitazione che Pt_2 sta anticipando il signor Pt_1
4) Entrambi i coniugi reperiranno ciascuno una nuova abitazione, impegnandosi a comunicare all'altro la nuova residenza.
5) Ciascun genitore assumerà in via autonoma e disgiunta le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione per il periodo di convivenza con la figlia. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia ed eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale;
si impegnano altresì a collaborare nel rapporto educativo, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
inoltre, ogni Per_1 comunicazione inerente la minore dovrà avvenire tra i genitori medesimi e non tramite la figlia.
6) Il signor fatti salvi diversi spontanei accordi tra le parti, terrà con sé la figlia tutte le Pt_1 settimane dal venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato dopo cena, con riaccompagnamento presso la madre;
oltre a una domenica (ovvero più domeniche secondo occorrenza) al mese, a seconda degli impegni ed esigenze della figlia e dei genitori.
Il tutto con la flessibilità del caso, avuto come unico interesse il benessere della figlia . Per_1
7) Per le festività e le vacanze estive:
- festività natalizie: la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alternati la metà delle vacanze natalizie;
intendendosi per un anno dal 24 dicembre pomeriggio al 31 dicembre pomeriggio e l'anno successivo dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio e così via per anni alterni;
sono fatti salvi diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare;
- festività pasquali: la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alternati la metà delle vacanze pasquali;
pagina 2 di 5 - vacanze estive: il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi. Il padre comunicherà il periodo che trascorrerà con i figli entro il 10 Giugno. I genitori si comunicheranno, reciprocamente, il luogo dove trascorreranno con le figlie le vacanze estive e/o invernali.
- durante le altre festività (religiose e/o civili) si seguirà la regola dell'alternanza, così come ogni altro giorno in cui le figlie non vadano a scuola;
le figlie dovranno trascorrere pari tempo con il padre e la madre.
- nei giorni dei compleanni dei genitori, della Festa del Papà e della Festa della Mamma, la figlia starà con il genitore interessato, mentre il compleanno della figlia si festeggerà, se possibile, con entrambi i genitori, altrimenti secondo la regola dell'alternanza annuale.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare. Il tutto compatibilmente con le necessità della figlia avuto come unico interesse il suo.
7) A titolo di contributo per il mantenimento della figlia, il padre verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere da quando i coniugi vivranno separati in due abitazioni diverse, la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta //oo). Il versamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora tale assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente Pt_2 secondo l'indice Istat del costo della vita.
8) Inoltre, alla signora petterà l'assegno unico dell'importo di euro 187,40. Pt_2
9) Le spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano (1. Spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. Spese scolastiche;
gite scolastiche;
corsi di recupero e lezioni private;
3. Spese extrascolastiche: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento), saranno preventivamente concordate e documentate da entrambi i coniugi e saranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi.
Il genitore anticipatario delle spese avrà cura di inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi.
10) Il signor dispone di due autovetture: l'auto Citroen Ami targata X9WL3C in leasing e Pt_1
l'auto , targata GF111PK, di proprietà. Parte_3
11) L'auto Citroen Ami, utilizzata dalla signora rimane nella sua disponibilità fino a che Pt_2 non ne reperirà una nuova. La signora si farà carico di ogni spesa relativa autovettura (rata Pt_2 della macchina, bollo, assicurazione, revisione e manutenzione).
12) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver consensualmente definito ogni altro rapporto patrimoniale ed economico, per cui precisano di non avere pretese l'uno dall'altro per qualsivoglia altro titolo o ragione.
13) I coniugi dichiarano di essere perfettamente a conoscenza delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie di entrambi, come sopra indicate, e dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 c.p.c
14) I coniugi si impegnano a comunicarsi eventuali variazioni di residenza e di domicilio.
15) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ed in caso di necessità di firma congiunta si impegnano a collaborare al fine del rilascio e/o rinnovo dei predetti documenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di pagina 3 di 5 non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio Comune di Milano, in data 14.05.2020, registrato
[...] presso l'Ufficio del Registro di Stato Civile al n. 248, parte I, anno 2020.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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