TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/12/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 543/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente rel. dott.ssa Evelina Piperno Giudice dott.ssa India Baldi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. R.G. 543/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data
12.03.2025, da:
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Pistoia, via San Felice e Piteccio n. 85/A, c.f. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Zabaroni del Foro di Pistoia
(c.f. ; pec: C.F._2
, presso il cui studio in Pistoia, Email_1
Via delle Olimpiadi n. 13 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente contro nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente a [...], c.f.
; C.F._3
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_2
Pieve a Nievole (PT), Via del Melo n. 10/F, c.f. C.F._4
, nata a [...] il [...] e residente a [...]a Parte_3
Nievole (PT), Via del Melo n. 10/F, c.f. , C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Severi (c.f.
1 ; pec: , C.F._6 Email_2 presso il cui studio in Monsummano Terme (PT), Via Luciano Lama n.
101, sono elettivamente domiciliati, giuste procure in atti;
resistenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 12.03.2025, il sig. adiva il Tribunale di Pistoia per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: in tesi: a) revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli e;
b) Parte_2 Parte_3 revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Pieve a Nievole, via del Melo 10/F in favore della Sig.ra ; c) Controparte_1 condannare la Sig.ra al pagamento di un'indennità Controparte_1 di occupazione della casa coniugale a decorrere dal deposito della domanda quantificandola in Euro 800,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
in ipotesi: ridurre l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura che risulterà di giustizia alla luce della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
Il ricorrente premetteva che con decreto del 12.07.2007 veniva omologata la separazione dalla coniuge e che Controparte_1 veniva prevista la corresponsione di un assegno di € 500,00, quale contributo per il mantenimento dei due figli, e Parte_2 [...]
, condizione confermata anche in sede di divorzio dalla Pt_3 sentenza n. 1069/2012 del Tribunale di Pistoia.
Successivamente, il sig. presentava ricorso per la modifica Pt_2 delle condizioni di divorzio, chiedendo la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli (dando atto di aver perso il lavoro nel dicembre 2014 e di svolgere in quel momento attività lavorativa con contratto a tempo determinato dalla quale ricavava un reddito mensile pari ad € 860,00) e l'affidamento dei figli
2 ai Servizi Sociali per consentire una proficua ripresa dei rapporti padre-figli, impediti dall'atteggiamento ostile della madre. Il Tribunale di Pistoia, con provvedimento del 18.10.2016, nell'occasione riduceva, secondo quanto rappresentato dal ricorrente, il contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 300,00 al mese, disponeva la presa in carico dei figli da parte dei Servizi Sociali, ammonendo la sig.ra al rispetto delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio con CP_1 particolare riguardo ai tempi di frequentazione Persona_1
Il ricorrente, quindi, a sostegno del proprio attuale ricorso, sosteneva di non intrattenere più, ormai da molto tempo, rapporti con i figli e con la ex moglie, che le proprie condizioni economiche, nel corso di questi anni, erano del resto rimaste invariate e che erano in ogni caso venuti meno a suo avviso i presupposti per la conferma dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e , Pt_2 Pt_3 maggiorenni ed economicamente autonomi, oltre che conseguentemente dell'assegnazione della casa familiare alla ex moglie.
In data 07.05.2025 si costituivano in giudizio i sig.ri CP_1
e , i quali, contestando la
[...] Parte_2 Parte_3 ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, chiedevano al contrario al
Tribunale di: 1) confermare il decreto del Tribunale di Pistoia n. 3423 del 2016; 2) respingere la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e di pagamento dell'indennità di occupazione, in quanto richieste del tutto infondate. Concludevano altresì per l'adozione di ogni ulteriore provvedimento di legge , con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
All'udienza del 14.07.2025, fissata a seguito del deposito del ricorso, le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale quale istruttore/relatore della procedura, venendo su richiesta sentite separatamente.
Il ricorrente sig. insisteva per l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, respingendo le accuse di lavoro a nero o di comportamenti maltrattanti, cui si faceva riferimento nella comparsa di costituzione delle parti resistenti, rendendosi disponibile, in caso di eventuale
3 composizione consensuale del ricorso, a versare direttamente l'assegno di mantenimento in conto corrente intestato direttamente ai figli.
, dal canto suo, rappresentava di essere iscritta alle Parte_3 liste di collocamento e di avere desiderio di trovare un'occupazione, pur sentendosi penalizzata dal fatto di dover aiutare in casa per far fronte alle esigenze del fratello invalido;
il nucleo familiare, infatti, non è in grado, con le risorse attuali costituite dalla pensione di invalidità, dal contributo economico fornito dal padre (che peraltro non
è versato regolarmente per inadempienza), dal reddito della madre e dall'assegno unico, di avvalersi di una assistenza esterna comunque necessaria per le condizioni del ragazzo .
Parte resistente rappresentava altresì la presenza di procedimenti penali in corso, a carico del ricorrente, per violazione degli obblighi di assistenza familiare e per comportamenti violenti verificatisi nel 2018.
All'esito dell'udienza, il Giudice, invitava le parti a produrre la documentazione utile a comprovare le rispettive deduzioni e contestazioni, rinviando all'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, anche al fine della precisazione delle conclusioni, eventualmente anche di tipo congiunto nell'ipotesi di possibile accordo tra le parti.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza predetta, il ricorrente concludeva in tesi come da ricorso depositato;
in via subordinata, chiedeva la revoca dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne Per quanto invece Pt_2 riguardava il mantenimento della figlia maggiorenne chiedeva di Pt_3 poter provvedere mediante pagamento diretto a quest'ultima, nelle forme che saranno dalla stessa indicate. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali.
Il ricorrente precisava poi che l'unico procedimento a proprio carico era quello per il reato di cui all'art. 612 bis comma 2 c.p., che si concludeva con la sentenza n.1278/2023 (che produceva in allegato), di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
Le parti resistenti, con note scritte depositate, insistevano nelle già precisate conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
4 Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
2.1
Il ricorso non può essere accolto per quanto di seguito si esporrà.
In relazione alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , merita osservare come, secondo i Parte_2 migliori e pacifici orientamenti giurisprudenziali sul punto -che questo
Tribunale condivide-, la percezione di una pensione di invalidità da parte di un figlio maggiorenne non risulta elemento di per sé sufficiente per revocare l'assegno di mantenimento posto a carico dei genitori in ragione del necessario contributo di entrambi al mantenimento del ragazzo.
Secondo la Cassazione, invero, l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni con disabilità grave non viene meno per effetto della percezione di una pensione di invalidità, poiché tale emolumento è destinato a coprire le spese specifiche legate alla disabilità, ma non esonera il genitore dal contribuire al mantenimento del figlio , non economicamente autosufficiente, all'evidenza non per propria inerzia o colpa.
La pensione di invalidità non influisce, dunque, né sul diritto alla sua percezione, né di conseguenza sul calcolo dell'importo dell'assegno di mantenimento medesimo, correttamente precisandosi in giurisprudenza
(Cfr. sentenza Corte Cassazione n. 10423 del 19 aprile 2023 ) che
l'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
In tale prospettiva, in assenza di elementi di novità idonei ad operare una rivalutazione delle decisioni già assunte da questo
5 Tribunale, ed in particolare a fronte di situazioni economiche sostanzialmente invariate, per stessa ammissione di parte ricorrente, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio deve essere respinta in quanto infondata . Parte_2
2.2
Per quanto riguarda la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , maggiorenne , ma non Pt_3 economicamente autosufficiente, ritiene il Tribunale che sia analogamente infondata e da respingere.
Invero, appare certamente sostenibile che la ricerca di un lavoro con iscrizione alle liste di collocamento e presentazione di domande, e il contestuale impegno necessario nella cura del fratello invalido - pacificamente emergente dagli atti-, facciano sì che la figlia non Pt_3 possa essere considerata colpevolmente non autosufficiente , o inerte ingiustificatamente, quale unico possibile elemento valutabile in una prospettiva di revoca dell'assegno medesimo nei suoi confronti.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, in termini pacifici e condivisi, che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio o della sua colpevole inerzia nella ricerca di un lavoro.
Nel caso di specie, risulta all'evidenza che la figlia , Pt_3 maggiorenne, non abbia in realtà autonome fonti di reddito, né peraltro che, per le ragioni come emergenti e sopra indicate, possa valutarsi come inerte e/o colpevole rispetto alla ricerca di una autonomia economica, essendo la sua presenza a casa essenziale per la cura del fratello invalido, non disponendo di titoli di studio particolari e cercando un lavoro con i normali strumenti a disposizione e compatibile con la sua contestuale funzione di caregiver del fratello.
Né può dimenticarsi che l'unica fonte di reddito della famiglia è in realtà quello della madre, al di là della invalidità del fratello e del limitato assegno di mantenimento assicurato formalmente dal padre sulla base delle condizioni attualmente previste .
6 2.3
Non può infine allo stato essere neppure revocata l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra , né la Controparte_1 stessa può essere condannata al pagamento di una indennità di occupazione della casa coniugale.
L'assegnazione della casa coniugale è infatti una misura che mira a garantire la continuità della vita familiare e a tutelare i diritti dei figli.
L'art. 337-sexies c.c. sottolinea come l'assegnazione della casa coniugale debba essere fatta tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Di conseguenza, la revoca dell'assegnazione deve essere valutata in base alle esigenze del nucleo familiare e alla presenza di figli minorenni o non autosufficienti, così come si verifica nel caso di specie;
invero, la figlia , non autosufficiente economicamente, e il Pt_3 fratello invalido e con sovvenzioni del tutto insufficienti a Pt_2 consentire l'acquisizione di un alloggio in affitto , oltre che necessitante di assistenza garantita dalla sorella e dalla madre, trovano collocazione nella casa coniugale, unitamente alla madre;
ciò tra l'altro, in una prospettiva di equilibrio economico complessivo che tiene conto del fatto che l'insieme delle entrate del nucleo familiare madre-figli non consentirebbe l'acquisizione di diverso alloggio, laddove il ricorrente ha comunque ricos tituito un nuovo nucleo familiare con disponibilità di casa di abitazione.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa) e applicando i parametri medi per le fasi processuali di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla refusione in favore dei resistenti delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
7 Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Presidente dott. Stefano Billet
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente rel. dott.ssa Evelina Piperno Giudice dott.ssa India Baldi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. R.G. 543/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data
12.03.2025, da:
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Pistoia, via San Felice e Piteccio n. 85/A, c.f. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Zabaroni del Foro di Pistoia
(c.f. ; pec: C.F._2
, presso il cui studio in Pistoia, Email_1
Via delle Olimpiadi n. 13 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente contro nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente a [...], c.f.
; C.F._3
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_2
Pieve a Nievole (PT), Via del Melo n. 10/F, c.f. C.F._4
, nata a [...] il [...] e residente a [...]a Parte_3
Nievole (PT), Via del Melo n. 10/F, c.f. , C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Severi (c.f.
1 ; pec: , C.F._6 Email_2 presso il cui studio in Monsummano Terme (PT), Via Luciano Lama n.
101, sono elettivamente domiciliati, giuste procure in atti;
resistenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 12.03.2025, il sig. adiva il Tribunale di Pistoia per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: in tesi: a) revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli e;
b) Parte_2 Parte_3 revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Pieve a Nievole, via del Melo 10/F in favore della Sig.ra ; c) Controparte_1 condannare la Sig.ra al pagamento di un'indennità Controparte_1 di occupazione della casa coniugale a decorrere dal deposito della domanda quantificandola in Euro 800,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
in ipotesi: ridurre l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura che risulterà di giustizia alla luce della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
Il ricorrente premetteva che con decreto del 12.07.2007 veniva omologata la separazione dalla coniuge e che Controparte_1 veniva prevista la corresponsione di un assegno di € 500,00, quale contributo per il mantenimento dei due figli, e Parte_2 [...]
, condizione confermata anche in sede di divorzio dalla Pt_3 sentenza n. 1069/2012 del Tribunale di Pistoia.
Successivamente, il sig. presentava ricorso per la modifica Pt_2 delle condizioni di divorzio, chiedendo la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli (dando atto di aver perso il lavoro nel dicembre 2014 e di svolgere in quel momento attività lavorativa con contratto a tempo determinato dalla quale ricavava un reddito mensile pari ad € 860,00) e l'affidamento dei figli
2 ai Servizi Sociali per consentire una proficua ripresa dei rapporti padre-figli, impediti dall'atteggiamento ostile della madre. Il Tribunale di Pistoia, con provvedimento del 18.10.2016, nell'occasione riduceva, secondo quanto rappresentato dal ricorrente, il contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 300,00 al mese, disponeva la presa in carico dei figli da parte dei Servizi Sociali, ammonendo la sig.ra al rispetto delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio con CP_1 particolare riguardo ai tempi di frequentazione Persona_1
Il ricorrente, quindi, a sostegno del proprio attuale ricorso, sosteneva di non intrattenere più, ormai da molto tempo, rapporti con i figli e con la ex moglie, che le proprie condizioni economiche, nel corso di questi anni, erano del resto rimaste invariate e che erano in ogni caso venuti meno a suo avviso i presupposti per la conferma dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e , Pt_2 Pt_3 maggiorenni ed economicamente autonomi, oltre che conseguentemente dell'assegnazione della casa familiare alla ex moglie.
In data 07.05.2025 si costituivano in giudizio i sig.ri CP_1
e , i quali, contestando la
[...] Parte_2 Parte_3 ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, chiedevano al contrario al
Tribunale di: 1) confermare il decreto del Tribunale di Pistoia n. 3423 del 2016; 2) respingere la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e di pagamento dell'indennità di occupazione, in quanto richieste del tutto infondate. Concludevano altresì per l'adozione di ogni ulteriore provvedimento di legge , con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
All'udienza del 14.07.2025, fissata a seguito del deposito del ricorso, le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale quale istruttore/relatore della procedura, venendo su richiesta sentite separatamente.
Il ricorrente sig. insisteva per l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, respingendo le accuse di lavoro a nero o di comportamenti maltrattanti, cui si faceva riferimento nella comparsa di costituzione delle parti resistenti, rendendosi disponibile, in caso di eventuale
3 composizione consensuale del ricorso, a versare direttamente l'assegno di mantenimento in conto corrente intestato direttamente ai figli.
, dal canto suo, rappresentava di essere iscritta alle Parte_3 liste di collocamento e di avere desiderio di trovare un'occupazione, pur sentendosi penalizzata dal fatto di dover aiutare in casa per far fronte alle esigenze del fratello invalido;
il nucleo familiare, infatti, non è in grado, con le risorse attuali costituite dalla pensione di invalidità, dal contributo economico fornito dal padre (che peraltro non
è versato regolarmente per inadempienza), dal reddito della madre e dall'assegno unico, di avvalersi di una assistenza esterna comunque necessaria per le condizioni del ragazzo .
Parte resistente rappresentava altresì la presenza di procedimenti penali in corso, a carico del ricorrente, per violazione degli obblighi di assistenza familiare e per comportamenti violenti verificatisi nel 2018.
All'esito dell'udienza, il Giudice, invitava le parti a produrre la documentazione utile a comprovare le rispettive deduzioni e contestazioni, rinviando all'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, anche al fine della precisazione delle conclusioni, eventualmente anche di tipo congiunto nell'ipotesi di possibile accordo tra le parti.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza predetta, il ricorrente concludeva in tesi come da ricorso depositato;
in via subordinata, chiedeva la revoca dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne Per quanto invece Pt_2 riguardava il mantenimento della figlia maggiorenne chiedeva di Pt_3 poter provvedere mediante pagamento diretto a quest'ultima, nelle forme che saranno dalla stessa indicate. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali.
Il ricorrente precisava poi che l'unico procedimento a proprio carico era quello per il reato di cui all'art. 612 bis comma 2 c.p., che si concludeva con la sentenza n.1278/2023 (che produceva in allegato), di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
Le parti resistenti, con note scritte depositate, insistevano nelle già precisate conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
4 Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
2.1
Il ricorso non può essere accolto per quanto di seguito si esporrà.
In relazione alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , merita osservare come, secondo i Parte_2 migliori e pacifici orientamenti giurisprudenziali sul punto -che questo
Tribunale condivide-, la percezione di una pensione di invalidità da parte di un figlio maggiorenne non risulta elemento di per sé sufficiente per revocare l'assegno di mantenimento posto a carico dei genitori in ragione del necessario contributo di entrambi al mantenimento del ragazzo.
Secondo la Cassazione, invero, l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni con disabilità grave non viene meno per effetto della percezione di una pensione di invalidità, poiché tale emolumento è destinato a coprire le spese specifiche legate alla disabilità, ma non esonera il genitore dal contribuire al mantenimento del figlio , non economicamente autosufficiente, all'evidenza non per propria inerzia o colpa.
La pensione di invalidità non influisce, dunque, né sul diritto alla sua percezione, né di conseguenza sul calcolo dell'importo dell'assegno di mantenimento medesimo, correttamente precisandosi in giurisprudenza
(Cfr. sentenza Corte Cassazione n. 10423 del 19 aprile 2023 ) che
l'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
In tale prospettiva, in assenza di elementi di novità idonei ad operare una rivalutazione delle decisioni già assunte da questo
5 Tribunale, ed in particolare a fronte di situazioni economiche sostanzialmente invariate, per stessa ammissione di parte ricorrente, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio deve essere respinta in quanto infondata . Parte_2
2.2
Per quanto riguarda la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , maggiorenne , ma non Pt_3 economicamente autosufficiente, ritiene il Tribunale che sia analogamente infondata e da respingere.
Invero, appare certamente sostenibile che la ricerca di un lavoro con iscrizione alle liste di collocamento e presentazione di domande, e il contestuale impegno necessario nella cura del fratello invalido - pacificamente emergente dagli atti-, facciano sì che la figlia non Pt_3 possa essere considerata colpevolmente non autosufficiente , o inerte ingiustificatamente, quale unico possibile elemento valutabile in una prospettiva di revoca dell'assegno medesimo nei suoi confronti.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, in termini pacifici e condivisi, che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio o della sua colpevole inerzia nella ricerca di un lavoro.
Nel caso di specie, risulta all'evidenza che la figlia , Pt_3 maggiorenne, non abbia in realtà autonome fonti di reddito, né peraltro che, per le ragioni come emergenti e sopra indicate, possa valutarsi come inerte e/o colpevole rispetto alla ricerca di una autonomia economica, essendo la sua presenza a casa essenziale per la cura del fratello invalido, non disponendo di titoli di studio particolari e cercando un lavoro con i normali strumenti a disposizione e compatibile con la sua contestuale funzione di caregiver del fratello.
Né può dimenticarsi che l'unica fonte di reddito della famiglia è in realtà quello della madre, al di là della invalidità del fratello e del limitato assegno di mantenimento assicurato formalmente dal padre sulla base delle condizioni attualmente previste .
6 2.3
Non può infine allo stato essere neppure revocata l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra , né la Controparte_1 stessa può essere condannata al pagamento di una indennità di occupazione della casa coniugale.
L'assegnazione della casa coniugale è infatti una misura che mira a garantire la continuità della vita familiare e a tutelare i diritti dei figli.
L'art. 337-sexies c.c. sottolinea come l'assegnazione della casa coniugale debba essere fatta tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Di conseguenza, la revoca dell'assegnazione deve essere valutata in base alle esigenze del nucleo familiare e alla presenza di figli minorenni o non autosufficienti, così come si verifica nel caso di specie;
invero, la figlia , non autosufficiente economicamente, e il Pt_3 fratello invalido e con sovvenzioni del tutto insufficienti a Pt_2 consentire l'acquisizione di un alloggio in affitto , oltre che necessitante di assistenza garantita dalla sorella e dalla madre, trovano collocazione nella casa coniugale, unitamente alla madre;
ciò tra l'altro, in una prospettiva di equilibrio economico complessivo che tiene conto del fatto che l'insieme delle entrate del nucleo familiare madre-figli non consentirebbe l'acquisizione di diverso alloggio, laddove il ricorrente ha comunque ricos tituito un nuovo nucleo familiare con disponibilità di casa di abitazione.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa) e applicando i parametri medi per le fasi processuali di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla refusione in favore dei resistenti delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
7 Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Presidente dott. Stefano Billet
8