Articolo 2 della Legge 11 luglio 2016, n. 133
Articolo 1Articolo 3
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2 agosto 2016
Art. 2. 1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale , dopo l'articolo 384-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 384-ter (Circostanze speciali). - Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall' articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , la pena e' aumentata dalla meta' a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.
La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori».
Entrata in vigore il 2 agosto 2016
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