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Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/12/2024, n. 47622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47622 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da SM RE, nato a [...] il [...], CA AT ON RI, nata a [...] il [...], NV RI, nato ad [...] il ib8/02/1959, avverso la sentenza del 06/11/2023 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avv. Antonio Gagliano del foro di Gela, in difesa di RI NV e RE SM, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere spirato il termine prescrizionale successivamente alla sentenza di secondo grado;
udito l'avv. Flavio Sinatra del foro di Gela, difensore di fiducia di AT ON RI CA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47622 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2023, il Tribunale di Gela condannava RE SM alla pena di un anno e sette mesi di reclusione e AT ON RI CA alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, poiché, quali legali rappresentanti rispettivamente delle ditte Co.Se.Ma. e CH CA AT ON RI, avevano indicato nelle dichiarazioni fiscali, relative agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013 lo SM, 2013 e 2014 la CA, elementi passivi fittizi utilizzando fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
con la medesima sentenza il Tribunale di Gela condannava RI NV alla pena di due anni di reclusione per avere, quale legale rappresentante della A.S.D. LE EY, al fine di consentire a varie società, tra cui quelle rappresentate da SM e CA, l'evasione delle imposte sui redditi e sull'IVA, emesso fatture per operazioni in . tutto o in parte inesistenti limitatamente agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014; il Tribunale, infine, applicava le pene accessorie di legge e ordinava la confisca diretta delle somme di denaro sino a concorrenza del profitto dei reati commessi negli anni 2012, 2013 e 2014 e, in subordine, la confisca per equivalente di beni mobili registrati ed immobili per un valore corrispondente al profitto medesimo. Con sentenza del 6 novembre 2023, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, RE Srnecca, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nonché omessa valutazione di prove e documenti decisivi in relazione a quattro punti della sentenza, articolando quattro motivi. 2.1 Innanzitutto, in relazione al punto dell'elemento oggettivo del fatto, per non aver assolto l'imputato per insussistenza del fatto o, in subordine, perché il fatto manca od è insufficiente la prova che il fatto sussista ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. In sintesi, la difesa deduce di aver prodotto fotografie ritraenti i completini da gioco riportanti il marchio "Cosema", indossati dalla squadra di pallavolo femminile A.S.D. LE EY, nonché la cartellonistica apposta presso le strutture sportive raffiguranti il predetto logo, tanto al fine di dimostrare la piena sussistenza delle operazioni di sponsorizzazione effettuate dalla LE EY negli anni dal 2010 al 2013. 2 Osserva che la mancanza di data certa in capo alle fotografie non inficia il valore probatorio di tali documenti che attestano l'esistenza dell'operazione di sponsorizzazione del marchio "Co.Se.Ma", non essendo state appositamente create ab origine dai loro autori in via preordinata perché potessero essere idonee a documentare le situazioni in esse rappresentate in una prospettiva di utilizzo processuale nel contesto di una sede giudiziaria. Osserva ancora la difesa che dalla mancata esibizione di dette fotografie durante lo svolgimento delle indagini preliminari non possono inferirsi elementi di prova a carico dell'imputato, dal momento che il dibattimento è il luogo di formazione della prova, nonché sede di piena e legittima articolazione della difesa tecnica dell'imputato ed esercizio dell'irrinunciabile diritto all'allegazione documentale. La difesa contesta, poi, l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui le fotografie sarebbero in idonee a giustificare fatturati ammontanti complessivamente a due milioni di euro, atteso che il capo di imputazione nei confronti del ricorrente riguarda l'utilizzo di fatture per 14.876,00 euro nel 2011, 10.000,00 euro nel 2012, 2.049,18 nel 2013, sicchè l'efficacia probatoria delle fotografie prodotte dalla difesa è da intendersi correlata agli importi indicati in imputazione. Contesta, ancora, la difesa il parametro di giudizio dei giudici di merito che hanno espresso un giudizio sulla inadeguatezza della modalità rappresentativa dell'operazione grafica in relazione alle ulteriori affermazioni contenute in sentenza circa il fatto che, delle foto prodotte, solo una attestava che sui completini era presente il marchio Co.Se.Ma., nonchè circa la raffigurazione di un unico cartellone pubblicitario riportante vari marchi e solo taluni tra quelli incriminati. Deduce la difesa che le cinque fatture emesse dalla LE EY nei confronti della Co.Se.Ma. erano tutte correttamente numerate in ordine cronologico ed erano state saldate tutte a mezzo di bonifici, mentre le indicazioni contenute in fattura (vs. dare a titolo di contributo per la promozione pubblicitaria del vs. marchio aziendale e dei prodotti da esso contraddistinti) non difettavano di alcun presupposto normativo, assolvendo alla funzione identificativa del rapporto sottostante tra le parti. Deduce infine la difesa che la totale assenza di costi sostenuti dall'associazione LE EY per effettuare le operazioni di sponsorizzazione fatturate non aveva valore indiziante nei confronti del ricorrente, dal momento che le modalità di acquisto del materiale per le sponsorizzazioni costituisce attività che ricade pienamente nelle facoltà e nel controllo della LE EY. 2.2 In secondo luogo, in relazione al punto della prescrizione del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 contestato con data di consumazione dal 22/03/2010 al 22/10/2013, il ricorrente lamenta la mancata ie sentenza di non doversi 3 procedere per intervenuta prescrizione del reato. Sostiene il ricorrente, in proposito, che il termine prescrizionale è ampiamente decorso o è comunque decorso per gli anni e le condotte più remote. 2.3 In terzo luogo, in relazione al punto della circostanza attenuante di cui all'art.
2-bis d.lgs. n. 74/2000 il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'applicazione della predetta circostanza attenuante in favore dell'imputato, essendo l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione dei redditi del ricorrente inferiore ad euro centomila. 2.4 In quarto luogo, in relazione al punto delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente lamenta la mancata concessione delle stesse, valutata la condizione di sostanziale incensuratezza del ricorrente e le altre ragioni richiamate a sostegno delle invocate attenuanti. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, AT ON RI CA, tramite il difensore di fiducia, ha proposto anch'ella ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. 3.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, comma 2, e 187 cod. proc. pen., 2 d.lgs. n. 74/2000. Osserva la difesa che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che le somme di denaro erano state effettivamente rimesse dagli sponsor con assegni e bonifici, dunque con passaggi di denaro tracciati, e che a questo trasferimento seguiva l'utilizzo delle somme rimesse con ricariche su carte prepagate o su carte di credito a favore dei dirigenti della stessa società sportiva, risulta contraddittoria internamente, poiché individua le persone destinatarie delle rimesse, ossia i dirigenti della società sportiva, ed assolutamente irragionevole, in quanto ipotizza una loro immediata restituzione con "i moduli di sportello" e di "prelevamento in denaro contante di pari importo". E questo nonostante i divieti di legge che all'epoca fissavano l'uso del contante e dei titoli al portatore, per contrastare il fenomeno dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, al valore di mille euro, con la conseguenza che l'assunto in questione risulta contrario alla logica ed alle massime di esperienza. Osserva ancora la difesa che la Corte territoriale aveva travisato gli importi dei fatturati della ditta rappresentata dalla ricorrente per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, pari rispettivamente a 511 mila euro, 485 mila euro e 470 mila euro, riportandoli in sentenza come 100 mila euro nel 2012 e circa 151 mila euro nel 2013, fatturati che consentivano all'impresa di detrarre per intero la spesa pubblicitaria, in quanto costo d'impresa. Né l'impegno poteva ritenersi 4 sproporzionato rispetto ad altre realtà sportive, atteso che non tutte le squadre partecipanti alla medesima categoria hanno lo stesso budget di spesa, variando a seconda delle possibilità economiche e delle ambizioni di classifica di ciascuna di esse. Osserva, infine, la difesa di aver offerto argomentata dimostrazione della esistenza dei contratti di sponsorizzazione, con i relativi bonifici bancari e la documentazione fotografica della avvenuta sponsorizzazione, mentre la Corte di merito aveva condiviso le risultanze meramente induttive degli accertatori, travisando anche la testimonianza del teste di P.G. TA, il quale aveva riferito di non aver svolto attività nei confronti della ricorrente, avendo semplicemente verificato che i soldi uscissero dalla Eraclea in contanti, risultanza in grado di disarticolare il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata. 3.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62- bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Deduce la ricorrente la irragionevolezza della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del buon comportamento nel corso del primo giudizio (si era sottoposta ad esame ed aveva partecipato alle udienze di primo grado) e tenuto conto della personalità non connotata da propensione al crimine stante la pregressa incensuratezza, mentre risultava apodittica ed insoddisfacente la motivazione dei giudici di appello totalmente adesiva a quella di primo grado. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, RI NV, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. 4.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, sia per l'assenza che per illogicità e contraddittorietà, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 8 d.lgs. n. 74/2000, 1 e 2 I. n. 398/1991, 37 I. n. 342/2000 e 90 I. n. 289/2002. In sintesi, il ricorrente deduce che la LE EY operava in regime fiscale agevolato ex art. 1 I. n. 398/1991 e, quindi, era esonerata dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili ex art. 2 I. n. 398/1991, essendo solo tenuta ad annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione d'incasso qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali. Conseguentemente, sono stati ritenuti applicabili aspetti normativi (la necessità di rinvenire, a fronte di ogni operazione di sponsorizzazione e di fatture emesse per tale causale, un corrispondente costo per cartellonistica, spazi televisivi, banner, striscioni pubblicitari) non attinenti alla fattispecie in esame, dal momento che 5 l'associazione sponsorizzata non si occupa della realizzazione o fissazione di cartelli o insegne, né della acquisizione e della vendita di aree pubbliche destinate alla pubblicità o di spazi televisivi o giornalistici e, dunque, i costi relativi a tali attività nulla hanno a che vedere con i contratti di sponsorizzazione sportiva. Sostiene, quindi, il ricorrente che i documenti di spesa non potevano essere reperiti per la semplice ragione che non potevano esistere, perché del tutto esulanti dall'attività di un'associazione sportiva e, quindi, dai suoi contratti o introiti di sponsorizzazione;
mentre l'unico elemento fattuale a supporto dei contratti di sponsorizzazione poteva essere costituito dallo svolgimento dell'attività sportiva e dalla partecipazione alle competizioni ufficiali sponsorizzate. Del resto, la disciplina per la sponsorizzazione delle attività sportive delle associazioni dilettantesche prevede un regime anche fiscale di favore perché intende incentivare il sostegno all'attività sportiva, con un'aliquota fiscale forfettaria molto bassa. 4.2 don il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge penale sostanziale ex art. 606, lettera b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000, e violazione di legge processuale ex art. 606, lettere c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artí. 192, comma 2, 187, 533 cod. proc. pen., inesistenza e/o difetto di motivazione, travisamento della prova anche per omissione. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di considerare il positivo riscontro della documentazione inerente i costi, ingenti ed effettivamente sostenuti dalla LE EY, per le erogazioni agli atleti contrattualizzati, il loro vitto ed alloggio, le trasferte, il vestiario sportivo, ecc., non avendo i militari della Guardia di Finanza cercato, né richiesto la documentazione di che trattasi. Osserva ancora il ricorrente che il dato storico costituito dai prelievi in contanti effettuati nei giorni seguenti alla ricezione dei bonifici da parte delle ditte sponsorizzatrici, con conseguenti ricariche su carte prepagate o di credito tutte intestate ed in uso ai dirigenti della LE, risulta logicamente inconciliabile con la tesi della parziale restituzione ai presunti utilizzatori della fatture per operazioni inesistenti che costituirebbe l'aspetto essenziale e determinante della condotta illecita di cui all'art. 8 (e 2 per la posizione degli utilizzatori) d.lgs. n. 74/2000. Amovit, igatg la difesa del ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che le somme di denaro erano state effettivamente rimesse dagli sponsor con assegni e bonifici, dunque con passaggi di denaro tracciati, e che a questo trasferimento seguiva l'utilizzo delle somme rimesse con ricariche su carte prepagate o su carte di credito a favore dei dirigenti della stessa società 6 sportiva, risulta contraddittoria internamente, poiché individua le persone destinatarie delle rimesse, ossia i dirigenti della società sportiva, ed assolutamente irragionevole, in quanto ipotizza una loro immediata restituzione con "i moduli di sportello" e di "prelevamento in denaro contante di pari importo". E questo nonostante i divieti di legge che all'epoca fissavano l'uso del contante e dei titoli al portatore, per contrastare il fenomeno dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, al valore di mille euro, con la conseguenza che l'assunto in questione risulta contrario alla logica ed alle massime di esperienza. Né l'impegno poteva ritenersi sproporzionato rispetto ad altre realtà sportive, atteso che non tutte le squadre partecipanti alla medesima categoria hanno lo stesso budget di spesa, variando a seconda delle possibilità economiche e delle ambizioni di classifica di ciascuna di esse. Osserva, infine, la difesa di aver offerto argomentata dimostrazione della esistenza dei contratti di sponsorizzazione, con i relativi bonifici bancari e la documentazione fotografica della avvenuta sponsorizzazione, mentre la Corte di merito aveva condiviso le risultanze meramente induttive degli accertatori, in contrasto con i principi delle norme penali tributarie che escludono la possibilità di far ricorso alle presunzioni tributarie semplici che, comportando l'inversione dell'onere della prova, sovvertono alla radice il principio della presunzione d'innocenza dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le 7 motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). 2. Tanto premesso, i motivi del ricorso presentato da RI NV, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono manifestamente infondati, tendendo ad ottenere rivalutazioni in fatto non consentite. I giudici di merito hanno diffusamente argomentato circa la valenza degli elementi indizianti, ricostruendo i fatti penalmente rilevanti in modo logico e coerente. In particolare, hanno osservato che la LE EY, negli anni di riferimento, è stata indebitamente gestita in regime fiscale agevolato in assenza dei presupposti di legge, non essendo stato rispettato il parametro della soglia del fatturato, ampiamente superiore al limite dei 250.000,00 euro l'anno che dava diritto al regime agevolato. E' stata, inoltre, messa in evidenza la grave lacunosità della documentazione contabile dell'LE EY, l'elusione dell'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche e la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie per gli anni 2010-2013, con conseguente evasione totale negli anni d'imposta considerati. Sotto il versante delle società utilizzatrici, i giudici di merito hanno messo in evidenza la sproporzione tra i redditi d'impresa conseguiti e gli importi corrisposti per l'attività di sponsorizzazione ad LE EY, importi questi ultimi in alcuni casi anche nettamente superiori ai redditi d'impresa. Ancora, i giudici di merito hanno osservato come, a fronte di ben due milioni di euro incassati per attività di sponsorizzazione negli anni 2010-2014, non erano state sostenute spese per le controprestazioni pattuite, posto che non solo non erano state rinvenute fatture passive per acquisto di merci (completini, scarpette, borsoni, cartellonistica, ecc.), ma neanche l'analisi degli accertamenti bancari e delle movimentazioni finanziarie rivelava spese finalizzate in tal senso. Le fatture emesse dalla LE non erano state annotate in contabilità, alcune di esse non erano state rinvenute presso l'LE EY, altre avevano numerazione differente nei due esemplari rinvenuti presso emittente e società utilizzatrice, altre ancora, seppur riportanti stessa data e stesso numero, recavano importi notevolmente differenti. L'LE EY, nonostante la intervenuta chiusura della partita IVA al 30/06/2013, aveva continuato a emettere fatture anche dopo tale data. Il ricorrente aveva prodotto al funzionario accertatore, in sede di verifica contabile, 8 delle fatture "nuove di zecca", tali da apparire come predisposte appositamente per la verifica in atto. Quanto alle modalità di pagamento, alcune di esse risultavano pagate in contanti, nonostante il regime fiscale agevolato dell'associazione non consentisse tale modalità. Inoltre, in ordine alle fatture pagate con metodi tracciabili, ai bonifici e agli assegni seguivano prelievi di denaro contante o ricariche di carte prepagate per importi coincidenti o di poco inferiori alle somme incassate. In ordine alle concrete attività di sponsorizzazione effettuate, i giudici di merito osservano che né il ricorrente, né i rappresentanti delle ditte utilizzatrici le fatture hanno riferito, in termini puntuali e specifici, in cosa fossero consistite le prestazioni eseguite, riferendo genericamente di cartelloni pubblicitari, logo sui completini e citazione del marchio da parte dello speaker durante le partite, mentre i riscontri documentali forniti (sparute fotografie prive di data certa) erano ritenute inidonee a dimostrare l'esistenza delle operazioni fatturate. Infine, i giudici di merito hanno messo in evidenza la rilevante sproporzione con gli importi incassati a titolo di sponsorizzazione da altre società dilettantistiche del medesimo girone dell'LE EY, importi indicati nel dettaglio alla pagina 25 della sentenza di primo grado. Il ricorrente non si confronta con i consistenti elementi indiziari indicati dai giudici di merito per dimostrare la non corrispondenza al vero delle prestazioni fatturate, insistendo nel rispetto della disciplina del regime fiscale agevolato utilizzato, senza tuttavia prendere in considerazione l'argomento dei giudici di merito dell'assenza dei requisiti legali per poter usufruire di dette agevolazioni fiscali, in ragione del superamento della soglia di fatturato annuale;
il ricorrente deduce, ancora, la mancanza di prova del meccanismo restitutorio degli importi riscossi a titolo di sponsorizzazione, senza spiegare le motivazioni dei prelievi contanti o delle ricariche di carte prepagate che immediatamente seguivano all'accredito delle somme provenienti da assegni o bonifici degli sponsor. In definitiva, i motivi di ricorso sono costituiti da doglianze in punto di fatto che ripropongono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con i quali il ricorso non si confronta in modo critico e completo, in quanto il Tribunale di Gela e la Corte di Appello di Caltanissetta hanno adeguatamente argomentato sugli elementi univocamente dimostrativi della fittizietà delle operazioni sottostanti le fatture emesse dalla LE EY ed utilizzate nelle dichiarazioni fiscali delle società che avevano corrisposto somme a titolo di sponsorizzazione. 3. Il primo motivo del ricorso presentato da AT ON RI CA è manifestamente infondato. 9 Richiamati i plurimi e convergenti elementi indiziari indicati al paragrafo 2, la Corte di merito argomenta inoltre come, nonostante la ditta individuale della ricorrente avesse un interesse esclusivamente locale alla promozione della propria attività, gestendo una rivendita di tabacchi sita in Gela, aveva corrisposto a titolo di sponsorizzazioni nel 2012 la somma di 170.000,00 euro oltre iva e, nel 2013, la somma di 100.000,00 euro oltre iva, a fronte di un reddito d'impresa (definito erroneamente fatturato dalla Corte di appello) di 100.000,00 euro circa nel 2012 e di 151.000,00 euro circa nel 2013, come già rilevato dal giudice di primo grado a pagina 18 della sentenza, importi all'evidenza prossimi o addirittura superiori allo stesso reddito d'impresa; non solo, ma la ricorrente aveva peraltro ammesso di aver stipulato anche altri contratti di sponsorizzazione con la squadra locale di basket. La ricorrente insiste sulla mancata dimostrazione del meccanismo restitutorio descritto nella sentenza impugnata e sulla avvenuta dimostrazione della esistenza dei contratti di sponsorizzazione, con i relativi bonifici bancari e la documentazione fotografica dell'attività di sponsorizzazione. Come ampiamente riportato al precedente paragrafo, il motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, senza un adeguato confronto critico e tendente inammissibilmente a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove. 4.1 E' parimenti manifestamente infondata la prima doglianza del ricorso presentato da RE SM. Il ricorrente sostiene di aver dimostrato, con le fotografie prodotte, l'operazione di sponsorizzazione del marchio e di aver utilizzato fatture, tutte correttamente numerate in ordine cronologico, per importi corrisposti a mezzo di bonifici che giustificano l'attività di sponsorizzazione, mentre il fatturato complessivo di LE EY non poteva costituire argomento di prova nei confronti del ricorrente, che aveva utilizzato fatture per importi contenuti. Richiamati anche qui i plurimi e convergenti elementi indiziari indicati al paragrafo 2, i giudici di merito, con motivazione non illogica, hanno osservato come la documentazione fotografica fornita (raffigurante un unico cartellone pubblicitario riportante un'infinità di marchi e qualche completino) non fosse idonea a dimostrare l'esistenza delle operazioni fatturate, in ragione della totale assenza di riferimenti temporali e di ogni specificazione circa l'entità, il numero e la frequenza degli asseriti acquisti per finalità pubblicitarie, mentre la doglianza è articolata con argomenti in punto di fatto tendenti a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire agli elementi probatori acquisiti in atti. 10 4.2 E' manifestamente infondata la seconda doglianza del ricorso dello SM. La Corte di merito ha spiegato, in proposito, che il termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è decennale e che vi erano stati differimenti del processo, con sospensioni del termine di prescrizione per complessivi 347 giorni, cosicchè, rispetto alle condotte di reato contestate all'imputato nelle date del 31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2014, per nessuna di tali condotte era maturato il termine di prescrizione alla data del 06/11/2023 in cui la Corte di appello ha pronunciato la sentenza di secondo grado. Per la condotta più antica, commessa il 31/12/2012, considerati 347 giorni di sospensione, il termine di prescrizione sarebbe maturato il 13/12/2023, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte territoriale. 4.3 E' manifestamente infondata la terza doglianza del ricorso presentato da RE SM. La fattispecie attenuata di cui all'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, entrata in vigore il 24/12/2019, quindi in epoca successiva alla commissione delle condotte contestate in imputazione, prevede un trattamento sanzionatorio (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione) identico a quello previsto dalla norma di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 vigente al momento della commissione dei fatti. Ne consegue che il trattamento sanzionatorio previsto dalla circostanza attenuante di cui si invoca il riconoscimento, nel confronto con la normativa precedente, non rappresenta il regime di maggior favore per il ricorrente, posto che, come anticipato, la fattispecie attenuata di cui all'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 prevede un ambito edittale indipendente dalla fattispecie base non attenuata e identico alla fattispecie di reato vigente all'epoca dei fatti (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione), mentre la fattispecie di reato base non attenuata di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 è oggi punita con pena più severa (da quattro a otto anni di reclusione) rispetto a quella vigente all'epoca dei fatti (conseguirebbe, dunque, per il ricorrente un regime prescrizionale evidentemente più sfavorevole rispetto al precedente, nell'ipotesi in cui i fatti dovessero essere qualificati ai sensi dell'attuale art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000). 5. Sono infine manifestamente infondati la quarta doglianza del ricorso presentato da RE SM e il secondo motivo del ricorso presentato da AT ON RI CA, censure entrambe con le quali i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 11 La Corte di legittimità è ferma nel ritenere (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richieda elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenbanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; ancora Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419, la cui massima è stata così redatta: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). La Corte di appello non ha ritenuto gli imputati meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante l'assenza di elementi positivi, di carattere oggettivo o soggettivo, favorevolmente apprezzabili in loro favore e idonei a mitigarne il trattamento sanzionatorio. Tale motivazione, congrua e logica, non è in contrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, non potendo ritenersi elementi positivi, per i ricorrenti, né la condizione di incensuratezza, stante la previsione di cui all'art. 62-bis, comma 3, cod. pen., né il corretto comportamento processuale genericamente dedotto. In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 12 6. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. L'inammissibilità dei ricorsi preclude la possibilità di rilevare la prescrizione dei reati maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei. ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avv. Antonio Gagliano del foro di Gela, in difesa di RI NV e RE SM, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere spirato il termine prescrizionale successivamente alla sentenza di secondo grado;
udito l'avv. Flavio Sinatra del foro di Gela, difensore di fiducia di AT ON RI CA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47622 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2023, il Tribunale di Gela condannava RE SM alla pena di un anno e sette mesi di reclusione e AT ON RI CA alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, poiché, quali legali rappresentanti rispettivamente delle ditte Co.Se.Ma. e CH CA AT ON RI, avevano indicato nelle dichiarazioni fiscali, relative agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013 lo SM, 2013 e 2014 la CA, elementi passivi fittizi utilizzando fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
con la medesima sentenza il Tribunale di Gela condannava RI NV alla pena di due anni di reclusione per avere, quale legale rappresentante della A.S.D. LE EY, al fine di consentire a varie società, tra cui quelle rappresentate da SM e CA, l'evasione delle imposte sui redditi e sull'IVA, emesso fatture per operazioni in . tutto o in parte inesistenti limitatamente agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014; il Tribunale, infine, applicava le pene accessorie di legge e ordinava la confisca diretta delle somme di denaro sino a concorrenza del profitto dei reati commessi negli anni 2012, 2013 e 2014 e, in subordine, la confisca per equivalente di beni mobili registrati ed immobili per un valore corrispondente al profitto medesimo. Con sentenza del 6 novembre 2023, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, RE Srnecca, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nonché omessa valutazione di prove e documenti decisivi in relazione a quattro punti della sentenza, articolando quattro motivi. 2.1 Innanzitutto, in relazione al punto dell'elemento oggettivo del fatto, per non aver assolto l'imputato per insussistenza del fatto o, in subordine, perché il fatto manca od è insufficiente la prova che il fatto sussista ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. In sintesi, la difesa deduce di aver prodotto fotografie ritraenti i completini da gioco riportanti il marchio "Cosema", indossati dalla squadra di pallavolo femminile A.S.D. LE EY, nonché la cartellonistica apposta presso le strutture sportive raffiguranti il predetto logo, tanto al fine di dimostrare la piena sussistenza delle operazioni di sponsorizzazione effettuate dalla LE EY negli anni dal 2010 al 2013. 2 Osserva che la mancanza di data certa in capo alle fotografie non inficia il valore probatorio di tali documenti che attestano l'esistenza dell'operazione di sponsorizzazione del marchio "Co.Se.Ma", non essendo state appositamente create ab origine dai loro autori in via preordinata perché potessero essere idonee a documentare le situazioni in esse rappresentate in una prospettiva di utilizzo processuale nel contesto di una sede giudiziaria. Osserva ancora la difesa che dalla mancata esibizione di dette fotografie durante lo svolgimento delle indagini preliminari non possono inferirsi elementi di prova a carico dell'imputato, dal momento che il dibattimento è il luogo di formazione della prova, nonché sede di piena e legittima articolazione della difesa tecnica dell'imputato ed esercizio dell'irrinunciabile diritto all'allegazione documentale. La difesa contesta, poi, l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui le fotografie sarebbero in idonee a giustificare fatturati ammontanti complessivamente a due milioni di euro, atteso che il capo di imputazione nei confronti del ricorrente riguarda l'utilizzo di fatture per 14.876,00 euro nel 2011, 10.000,00 euro nel 2012, 2.049,18 nel 2013, sicchè l'efficacia probatoria delle fotografie prodotte dalla difesa è da intendersi correlata agli importi indicati in imputazione. Contesta, ancora, la difesa il parametro di giudizio dei giudici di merito che hanno espresso un giudizio sulla inadeguatezza della modalità rappresentativa dell'operazione grafica in relazione alle ulteriori affermazioni contenute in sentenza circa il fatto che, delle foto prodotte, solo una attestava che sui completini era presente il marchio Co.Se.Ma., nonchè circa la raffigurazione di un unico cartellone pubblicitario riportante vari marchi e solo taluni tra quelli incriminati. Deduce la difesa che le cinque fatture emesse dalla LE EY nei confronti della Co.Se.Ma. erano tutte correttamente numerate in ordine cronologico ed erano state saldate tutte a mezzo di bonifici, mentre le indicazioni contenute in fattura (vs. dare a titolo di contributo per la promozione pubblicitaria del vs. marchio aziendale e dei prodotti da esso contraddistinti) non difettavano di alcun presupposto normativo, assolvendo alla funzione identificativa del rapporto sottostante tra le parti. Deduce infine la difesa che la totale assenza di costi sostenuti dall'associazione LE EY per effettuare le operazioni di sponsorizzazione fatturate non aveva valore indiziante nei confronti del ricorrente, dal momento che le modalità di acquisto del materiale per le sponsorizzazioni costituisce attività che ricade pienamente nelle facoltà e nel controllo della LE EY. 2.2 In secondo luogo, in relazione al punto della prescrizione del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 contestato con data di consumazione dal 22/03/2010 al 22/10/2013, il ricorrente lamenta la mancata ie sentenza di non doversi 3 procedere per intervenuta prescrizione del reato. Sostiene il ricorrente, in proposito, che il termine prescrizionale è ampiamente decorso o è comunque decorso per gli anni e le condotte più remote. 2.3 In terzo luogo, in relazione al punto della circostanza attenuante di cui all'art.
2-bis d.lgs. n. 74/2000 il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'applicazione della predetta circostanza attenuante in favore dell'imputato, essendo l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione dei redditi del ricorrente inferiore ad euro centomila. 2.4 In quarto luogo, in relazione al punto delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente lamenta la mancata concessione delle stesse, valutata la condizione di sostanziale incensuratezza del ricorrente e le altre ragioni richiamate a sostegno delle invocate attenuanti. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, AT ON RI CA, tramite il difensore di fiducia, ha proposto anch'ella ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. 3.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, comma 2, e 187 cod. proc. pen., 2 d.lgs. n. 74/2000. Osserva la difesa che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che le somme di denaro erano state effettivamente rimesse dagli sponsor con assegni e bonifici, dunque con passaggi di denaro tracciati, e che a questo trasferimento seguiva l'utilizzo delle somme rimesse con ricariche su carte prepagate o su carte di credito a favore dei dirigenti della stessa società sportiva, risulta contraddittoria internamente, poiché individua le persone destinatarie delle rimesse, ossia i dirigenti della società sportiva, ed assolutamente irragionevole, in quanto ipotizza una loro immediata restituzione con "i moduli di sportello" e di "prelevamento in denaro contante di pari importo". E questo nonostante i divieti di legge che all'epoca fissavano l'uso del contante e dei titoli al portatore, per contrastare il fenomeno dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, al valore di mille euro, con la conseguenza che l'assunto in questione risulta contrario alla logica ed alle massime di esperienza. Osserva ancora la difesa che la Corte territoriale aveva travisato gli importi dei fatturati della ditta rappresentata dalla ricorrente per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, pari rispettivamente a 511 mila euro, 485 mila euro e 470 mila euro, riportandoli in sentenza come 100 mila euro nel 2012 e circa 151 mila euro nel 2013, fatturati che consentivano all'impresa di detrarre per intero la spesa pubblicitaria, in quanto costo d'impresa. Né l'impegno poteva ritenersi 4 sproporzionato rispetto ad altre realtà sportive, atteso che non tutte le squadre partecipanti alla medesima categoria hanno lo stesso budget di spesa, variando a seconda delle possibilità economiche e delle ambizioni di classifica di ciascuna di esse. Osserva, infine, la difesa di aver offerto argomentata dimostrazione della esistenza dei contratti di sponsorizzazione, con i relativi bonifici bancari e la documentazione fotografica della avvenuta sponsorizzazione, mentre la Corte di merito aveva condiviso le risultanze meramente induttive degli accertatori, travisando anche la testimonianza del teste di P.G. TA, il quale aveva riferito di non aver svolto attività nei confronti della ricorrente, avendo semplicemente verificato che i soldi uscissero dalla Eraclea in contanti, risultanza in grado di disarticolare il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata. 3.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62- bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Deduce la ricorrente la irragionevolezza della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del buon comportamento nel corso del primo giudizio (si era sottoposta ad esame ed aveva partecipato alle udienze di primo grado) e tenuto conto della personalità non connotata da propensione al crimine stante la pregressa incensuratezza, mentre risultava apodittica ed insoddisfacente la motivazione dei giudici di appello totalmente adesiva a quella di primo grado. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, RI NV, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. 4.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, sia per l'assenza che per illogicità e contraddittorietà, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 8 d.lgs. n. 74/2000, 1 e 2 I. n. 398/1991, 37 I. n. 342/2000 e 90 I. n. 289/2002. In sintesi, il ricorrente deduce che la LE EY operava in regime fiscale agevolato ex art. 1 I. n. 398/1991 e, quindi, era esonerata dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili ex art. 2 I. n. 398/1991, essendo solo tenuta ad annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione d'incasso qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali. Conseguentemente, sono stati ritenuti applicabili aspetti normativi (la necessità di rinvenire, a fronte di ogni operazione di sponsorizzazione e di fatture emesse per tale causale, un corrispondente costo per cartellonistica, spazi televisivi, banner, striscioni pubblicitari) non attinenti alla fattispecie in esame, dal momento che 5 l'associazione sponsorizzata non si occupa della realizzazione o fissazione di cartelli o insegne, né della acquisizione e della vendita di aree pubbliche destinate alla pubblicità o di spazi televisivi o giornalistici e, dunque, i costi relativi a tali attività nulla hanno a che vedere con i contratti di sponsorizzazione sportiva. Sostiene, quindi, il ricorrente che i documenti di spesa non potevano essere reperiti per la semplice ragione che non potevano esistere, perché del tutto esulanti dall'attività di un'associazione sportiva e, quindi, dai suoi contratti o introiti di sponsorizzazione;
mentre l'unico elemento fattuale a supporto dei contratti di sponsorizzazione poteva essere costituito dallo svolgimento dell'attività sportiva e dalla partecipazione alle competizioni ufficiali sponsorizzate. Del resto, la disciplina per la sponsorizzazione delle attività sportive delle associazioni dilettantesche prevede un regime anche fiscale di favore perché intende incentivare il sostegno all'attività sportiva, con un'aliquota fiscale forfettaria molto bassa. 4.2 don il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge penale sostanziale ex art. 606, lettera b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000, e violazione di legge processuale ex art. 606, lettere c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artí. 192, comma 2, 187, 533 cod. proc. pen., inesistenza e/o difetto di motivazione, travisamento della prova anche per omissione. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di considerare il positivo riscontro della documentazione inerente i costi, ingenti ed effettivamente sostenuti dalla LE EY, per le erogazioni agli atleti contrattualizzati, il loro vitto ed alloggio, le trasferte, il vestiario sportivo, ecc., non avendo i militari della Guardia di Finanza cercato, né richiesto la documentazione di che trattasi. Osserva ancora il ricorrente che il dato storico costituito dai prelievi in contanti effettuati nei giorni seguenti alla ricezione dei bonifici da parte delle ditte sponsorizzatrici, con conseguenti ricariche su carte prepagate o di credito tutte intestate ed in uso ai dirigenti della LE, risulta logicamente inconciliabile con la tesi della parziale restituzione ai presunti utilizzatori della fatture per operazioni inesistenti che costituirebbe l'aspetto essenziale e determinante della condotta illecita di cui all'art. 8 (e 2 per la posizione degli utilizzatori) d.lgs. n. 74/2000. Amovit, igatg la difesa del ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che le somme di denaro erano state effettivamente rimesse dagli sponsor con assegni e bonifici, dunque con passaggi di denaro tracciati, e che a questo trasferimento seguiva l'utilizzo delle somme rimesse con ricariche su carte prepagate o su carte di credito a favore dei dirigenti della stessa società 6 sportiva, risulta contraddittoria internamente, poiché individua le persone destinatarie delle rimesse, ossia i dirigenti della società sportiva, ed assolutamente irragionevole, in quanto ipotizza una loro immediata restituzione con "i moduli di sportello" e di "prelevamento in denaro contante di pari importo". E questo nonostante i divieti di legge che all'epoca fissavano l'uso del contante e dei titoli al portatore, per contrastare il fenomeno dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, al valore di mille euro, con la conseguenza che l'assunto in questione risulta contrario alla logica ed alle massime di esperienza. Né l'impegno poteva ritenersi sproporzionato rispetto ad altre realtà sportive, atteso che non tutte le squadre partecipanti alla medesima categoria hanno lo stesso budget di spesa, variando a seconda delle possibilità economiche e delle ambizioni di classifica di ciascuna di esse. Osserva, infine, la difesa di aver offerto argomentata dimostrazione della esistenza dei contratti di sponsorizzazione, con i relativi bonifici bancari e la documentazione fotografica della avvenuta sponsorizzazione, mentre la Corte di merito aveva condiviso le risultanze meramente induttive degli accertatori, in contrasto con i principi delle norme penali tributarie che escludono la possibilità di far ricorso alle presunzioni tributarie semplici che, comportando l'inversione dell'onere della prova, sovvertono alla radice il principio della presunzione d'innocenza dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le 7 motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). 2. Tanto premesso, i motivi del ricorso presentato da RI NV, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono manifestamente infondati, tendendo ad ottenere rivalutazioni in fatto non consentite. I giudici di merito hanno diffusamente argomentato circa la valenza degli elementi indizianti, ricostruendo i fatti penalmente rilevanti in modo logico e coerente. In particolare, hanno osservato che la LE EY, negli anni di riferimento, è stata indebitamente gestita in regime fiscale agevolato in assenza dei presupposti di legge, non essendo stato rispettato il parametro della soglia del fatturato, ampiamente superiore al limite dei 250.000,00 euro l'anno che dava diritto al regime agevolato. E' stata, inoltre, messa in evidenza la grave lacunosità della documentazione contabile dell'LE EY, l'elusione dell'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche e la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie per gli anni 2010-2013, con conseguente evasione totale negli anni d'imposta considerati. Sotto il versante delle società utilizzatrici, i giudici di merito hanno messo in evidenza la sproporzione tra i redditi d'impresa conseguiti e gli importi corrisposti per l'attività di sponsorizzazione ad LE EY, importi questi ultimi in alcuni casi anche nettamente superiori ai redditi d'impresa. Ancora, i giudici di merito hanno osservato come, a fronte di ben due milioni di euro incassati per attività di sponsorizzazione negli anni 2010-2014, non erano state sostenute spese per le controprestazioni pattuite, posto che non solo non erano state rinvenute fatture passive per acquisto di merci (completini, scarpette, borsoni, cartellonistica, ecc.), ma neanche l'analisi degli accertamenti bancari e delle movimentazioni finanziarie rivelava spese finalizzate in tal senso. Le fatture emesse dalla LE non erano state annotate in contabilità, alcune di esse non erano state rinvenute presso l'LE EY, altre avevano numerazione differente nei due esemplari rinvenuti presso emittente e società utilizzatrice, altre ancora, seppur riportanti stessa data e stesso numero, recavano importi notevolmente differenti. L'LE EY, nonostante la intervenuta chiusura della partita IVA al 30/06/2013, aveva continuato a emettere fatture anche dopo tale data. Il ricorrente aveva prodotto al funzionario accertatore, in sede di verifica contabile, 8 delle fatture "nuove di zecca", tali da apparire come predisposte appositamente per la verifica in atto. Quanto alle modalità di pagamento, alcune di esse risultavano pagate in contanti, nonostante il regime fiscale agevolato dell'associazione non consentisse tale modalità. Inoltre, in ordine alle fatture pagate con metodi tracciabili, ai bonifici e agli assegni seguivano prelievi di denaro contante o ricariche di carte prepagate per importi coincidenti o di poco inferiori alle somme incassate. In ordine alle concrete attività di sponsorizzazione effettuate, i giudici di merito osservano che né il ricorrente, né i rappresentanti delle ditte utilizzatrici le fatture hanno riferito, in termini puntuali e specifici, in cosa fossero consistite le prestazioni eseguite, riferendo genericamente di cartelloni pubblicitari, logo sui completini e citazione del marchio da parte dello speaker durante le partite, mentre i riscontri documentali forniti (sparute fotografie prive di data certa) erano ritenute inidonee a dimostrare l'esistenza delle operazioni fatturate. Infine, i giudici di merito hanno messo in evidenza la rilevante sproporzione con gli importi incassati a titolo di sponsorizzazione da altre società dilettantistiche del medesimo girone dell'LE EY, importi indicati nel dettaglio alla pagina 25 della sentenza di primo grado. Il ricorrente non si confronta con i consistenti elementi indiziari indicati dai giudici di merito per dimostrare la non corrispondenza al vero delle prestazioni fatturate, insistendo nel rispetto della disciplina del regime fiscale agevolato utilizzato, senza tuttavia prendere in considerazione l'argomento dei giudici di merito dell'assenza dei requisiti legali per poter usufruire di dette agevolazioni fiscali, in ragione del superamento della soglia di fatturato annuale;
il ricorrente deduce, ancora, la mancanza di prova del meccanismo restitutorio degli importi riscossi a titolo di sponsorizzazione, senza spiegare le motivazioni dei prelievi contanti o delle ricariche di carte prepagate che immediatamente seguivano all'accredito delle somme provenienti da assegni o bonifici degli sponsor. In definitiva, i motivi di ricorso sono costituiti da doglianze in punto di fatto che ripropongono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con i quali il ricorso non si confronta in modo critico e completo, in quanto il Tribunale di Gela e la Corte di Appello di Caltanissetta hanno adeguatamente argomentato sugli elementi univocamente dimostrativi della fittizietà delle operazioni sottostanti le fatture emesse dalla LE EY ed utilizzate nelle dichiarazioni fiscali delle società che avevano corrisposto somme a titolo di sponsorizzazione. 3. Il primo motivo del ricorso presentato da AT ON RI CA è manifestamente infondato. 9 Richiamati i plurimi e convergenti elementi indiziari indicati al paragrafo 2, la Corte di merito argomenta inoltre come, nonostante la ditta individuale della ricorrente avesse un interesse esclusivamente locale alla promozione della propria attività, gestendo una rivendita di tabacchi sita in Gela, aveva corrisposto a titolo di sponsorizzazioni nel 2012 la somma di 170.000,00 euro oltre iva e, nel 2013, la somma di 100.000,00 euro oltre iva, a fronte di un reddito d'impresa (definito erroneamente fatturato dalla Corte di appello) di 100.000,00 euro circa nel 2012 e di 151.000,00 euro circa nel 2013, come già rilevato dal giudice di primo grado a pagina 18 della sentenza, importi all'evidenza prossimi o addirittura superiori allo stesso reddito d'impresa; non solo, ma la ricorrente aveva peraltro ammesso di aver stipulato anche altri contratti di sponsorizzazione con la squadra locale di basket. La ricorrente insiste sulla mancata dimostrazione del meccanismo restitutorio descritto nella sentenza impugnata e sulla avvenuta dimostrazione della esistenza dei contratti di sponsorizzazione, con i relativi bonifici bancari e la documentazione fotografica dell'attività di sponsorizzazione. Come ampiamente riportato al precedente paragrafo, il motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, senza un adeguato confronto critico e tendente inammissibilmente a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove. 4.1 E' parimenti manifestamente infondata la prima doglianza del ricorso presentato da RE SM. Il ricorrente sostiene di aver dimostrato, con le fotografie prodotte, l'operazione di sponsorizzazione del marchio e di aver utilizzato fatture, tutte correttamente numerate in ordine cronologico, per importi corrisposti a mezzo di bonifici che giustificano l'attività di sponsorizzazione, mentre il fatturato complessivo di LE EY non poteva costituire argomento di prova nei confronti del ricorrente, che aveva utilizzato fatture per importi contenuti. Richiamati anche qui i plurimi e convergenti elementi indiziari indicati al paragrafo 2, i giudici di merito, con motivazione non illogica, hanno osservato come la documentazione fotografica fornita (raffigurante un unico cartellone pubblicitario riportante un'infinità di marchi e qualche completino) non fosse idonea a dimostrare l'esistenza delle operazioni fatturate, in ragione della totale assenza di riferimenti temporali e di ogni specificazione circa l'entità, il numero e la frequenza degli asseriti acquisti per finalità pubblicitarie, mentre la doglianza è articolata con argomenti in punto di fatto tendenti a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire agli elementi probatori acquisiti in atti. 10 4.2 E' manifestamente infondata la seconda doglianza del ricorso dello SM. La Corte di merito ha spiegato, in proposito, che il termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è decennale e che vi erano stati differimenti del processo, con sospensioni del termine di prescrizione per complessivi 347 giorni, cosicchè, rispetto alle condotte di reato contestate all'imputato nelle date del 31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2014, per nessuna di tali condotte era maturato il termine di prescrizione alla data del 06/11/2023 in cui la Corte di appello ha pronunciato la sentenza di secondo grado. Per la condotta più antica, commessa il 31/12/2012, considerati 347 giorni di sospensione, il termine di prescrizione sarebbe maturato il 13/12/2023, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte territoriale. 4.3 E' manifestamente infondata la terza doglianza del ricorso presentato da RE SM. La fattispecie attenuata di cui all'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, entrata in vigore il 24/12/2019, quindi in epoca successiva alla commissione delle condotte contestate in imputazione, prevede un trattamento sanzionatorio (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione) identico a quello previsto dalla norma di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 vigente al momento della commissione dei fatti. Ne consegue che il trattamento sanzionatorio previsto dalla circostanza attenuante di cui si invoca il riconoscimento, nel confronto con la normativa precedente, non rappresenta il regime di maggior favore per il ricorrente, posto che, come anticipato, la fattispecie attenuata di cui all'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 prevede un ambito edittale indipendente dalla fattispecie base non attenuata e identico alla fattispecie di reato vigente all'epoca dei fatti (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione), mentre la fattispecie di reato base non attenuata di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 è oggi punita con pena più severa (da quattro a otto anni di reclusione) rispetto a quella vigente all'epoca dei fatti (conseguirebbe, dunque, per il ricorrente un regime prescrizionale evidentemente più sfavorevole rispetto al precedente, nell'ipotesi in cui i fatti dovessero essere qualificati ai sensi dell'attuale art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000). 5. Sono infine manifestamente infondati la quarta doglianza del ricorso presentato da RE SM e il secondo motivo del ricorso presentato da AT ON RI CA, censure entrambe con le quali i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 11 La Corte di legittimità è ferma nel ritenere (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richieda elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenbanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; ancora Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419, la cui massima è stata così redatta: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). La Corte di appello non ha ritenuto gli imputati meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante l'assenza di elementi positivi, di carattere oggettivo o soggettivo, favorevolmente apprezzabili in loro favore e idonei a mitigarne il trattamento sanzionatorio. Tale motivazione, congrua e logica, non è in contrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, non potendo ritenersi elementi positivi, per i ricorrenti, né la condizione di incensuratezza, stante la previsione di cui all'art. 62-bis, comma 3, cod. pen., né il corretto comportamento processuale genericamente dedotto. In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 12 6. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. L'inammissibilità dei ricorsi preclude la possibilità di rilevare la prescrizione dei reati maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei. ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2024