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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
GE IA, OR
LATTI FRANCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2141/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Monza-Brianza - Via Grigna N. 13 20900 Monza MB
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 125/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10
e pubblicata il 14/01/2025 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 70833/RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2596/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 125/2025 depositata il 14.01.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano accoglieva il ricorso avanzato da Resistente_2 Spa contro il diniego di rimborso comunicato dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la domanda di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica per complessive euro 9.710,85 relativa a forniture inferiori ai 200 KW effettuate nei confronti del cliente finale Società_1 negli anni 2010 e 2011.
Propone appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'istanza di rimborso, che doveva gravare invece sulla Provincia, quale accipiens delle somme, in quanto la natura erariale del tributo non poteva condurre alla esclusione dell'applicabilità dell'istituto della ripetizione dell'indebito ex art 2033 c.c.; eccepiva, inoltre, la carenza di supporto probatorio della pretesa avversaria ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della ricorrente in ordine all'an ed al quantum del rimborso;
chiedeva la riforma della sentenza impugnata con condanna al pagamento delle spese di lite.
Si costituisce in giudizio Resistente_2 Spa deducendo la corretta interpretazione da parte dei primi giudici dell'art. 6 Dlgs 511/1988 e che nessuna legittimazione al rimborso spetta in capo alla provincia, tenuto conto che il criterio dell'incasso delle somme non individua il soggetto tenuto al rimborso delle addizionali in quanto il prelievo resta di natura erariale;
deduce l'assolvimento del proprio onere probatorio richiamando il meccanismo dell'art. 14 c. 4 TUA in forza della sentenza del Tribunale di Milano allegata in atti e rilevando di avere prodotto nel corso del giudizio di primo grado tutte le fatture relative al cliente finale con l'indicazione del numero di Pod, della potenza disponibile, del periodo di consumo;
che tali dati dovevano ritenersi sufficienti a verificare il versamento delle addizionali, considerato che l'Ufficio aveva a disposizione anche le dichiarazioni presentate dalla Società.
La contribuente chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
in subordine, accogliere le eccezioni ritenute assorbite dalla sentenza di primo grado e riproposte nel presente grado, con vittoria delle spese di lite.
Si costituisce in giudizio la Provincia di Monza e Brianza deducendo la correttezza della sentenza impugnata e la sussistenza della legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane alla luce della più recente giurisprudenza, chiedendo il rigetto dell'appello.
La controversia viene discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte condivide le motivazioni dell'intervenuta pronuncia emessa dalla Suprema Corte di Cassazione
n. 21883/2024 pubblicata 02/08/2024, su rinvii pregiudiziali disposti dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: «spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW». Tale principio di diritto deve ritenersi ormai consolidato anche alla luce della giurisprudenza più recente di merito e di legittimità e degli stessi orientamenti dell'Agenzia delle Dogane.
Premesso che, nel caso di specie, il diritto al rimborso è pacificamente accertato in base al meccanismo dell'art. 14 c. 4 TUA ed alla pronuncia del Tribunale di Milano in atti, questa Corte ritiene infondato anche il secondo motivo di appello, afferente alla mancata prova in ordine all'an ed al quantum richiesto, avendo la contribuente indicato i POD a cui afferiscono i consumi e il periodo di riferimento con le relative fatture, riscontrabili anche tramite la documentazione contabile della società in possesso dello stesso Ufficio.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra l'Agenzia delle Dogane e la Provincia di Monza e Brianza, mentre nei rapporti tra l'appellante e Resistente_2 Spa seguono il principio di soccombenza tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese di lite in favore di Resistente_2 Spa che liquida in euro 1.600,00, oltre spese generali iva e Cpa come per legge;
compensa le spese di lite tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Provincia Monza Brianza.
Milano, 2.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giovanni Izzi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
GE IA, OR
LATTI FRANCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2141/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Monza-Brianza - Via Grigna N. 13 20900 Monza MB
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 125/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10
e pubblicata il 14/01/2025 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 70833/RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2596/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 125/2025 depositata il 14.01.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano accoglieva il ricorso avanzato da Resistente_2 Spa contro il diniego di rimborso comunicato dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la domanda di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica per complessive euro 9.710,85 relativa a forniture inferiori ai 200 KW effettuate nei confronti del cliente finale Società_1 negli anni 2010 e 2011.
Propone appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'istanza di rimborso, che doveva gravare invece sulla Provincia, quale accipiens delle somme, in quanto la natura erariale del tributo non poteva condurre alla esclusione dell'applicabilità dell'istituto della ripetizione dell'indebito ex art 2033 c.c.; eccepiva, inoltre, la carenza di supporto probatorio della pretesa avversaria ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della ricorrente in ordine all'an ed al quantum del rimborso;
chiedeva la riforma della sentenza impugnata con condanna al pagamento delle spese di lite.
Si costituisce in giudizio Resistente_2 Spa deducendo la corretta interpretazione da parte dei primi giudici dell'art. 6 Dlgs 511/1988 e che nessuna legittimazione al rimborso spetta in capo alla provincia, tenuto conto che il criterio dell'incasso delle somme non individua il soggetto tenuto al rimborso delle addizionali in quanto il prelievo resta di natura erariale;
deduce l'assolvimento del proprio onere probatorio richiamando il meccanismo dell'art. 14 c. 4 TUA in forza della sentenza del Tribunale di Milano allegata in atti e rilevando di avere prodotto nel corso del giudizio di primo grado tutte le fatture relative al cliente finale con l'indicazione del numero di Pod, della potenza disponibile, del periodo di consumo;
che tali dati dovevano ritenersi sufficienti a verificare il versamento delle addizionali, considerato che l'Ufficio aveva a disposizione anche le dichiarazioni presentate dalla Società.
La contribuente chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
in subordine, accogliere le eccezioni ritenute assorbite dalla sentenza di primo grado e riproposte nel presente grado, con vittoria delle spese di lite.
Si costituisce in giudizio la Provincia di Monza e Brianza deducendo la correttezza della sentenza impugnata e la sussistenza della legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane alla luce della più recente giurisprudenza, chiedendo il rigetto dell'appello.
La controversia viene discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte condivide le motivazioni dell'intervenuta pronuncia emessa dalla Suprema Corte di Cassazione
n. 21883/2024 pubblicata 02/08/2024, su rinvii pregiudiziali disposti dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: «spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW». Tale principio di diritto deve ritenersi ormai consolidato anche alla luce della giurisprudenza più recente di merito e di legittimità e degli stessi orientamenti dell'Agenzia delle Dogane.
Premesso che, nel caso di specie, il diritto al rimborso è pacificamente accertato in base al meccanismo dell'art. 14 c. 4 TUA ed alla pronuncia del Tribunale di Milano in atti, questa Corte ritiene infondato anche il secondo motivo di appello, afferente alla mancata prova in ordine all'an ed al quantum richiesto, avendo la contribuente indicato i POD a cui afferiscono i consumi e il periodo di riferimento con le relative fatture, riscontrabili anche tramite la documentazione contabile della società in possesso dello stesso Ufficio.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra l'Agenzia delle Dogane e la Provincia di Monza e Brianza, mentre nei rapporti tra l'appellante e Resistente_2 Spa seguono il principio di soccombenza tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese di lite in favore di Resistente_2 Spa che liquida in euro 1.600,00, oltre spese generali iva e Cpa come per legge;
compensa le spese di lite tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Provincia Monza Brianza.
Milano, 2.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giovanni Izzi