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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 167 DELL'ANNO 2025
Oggi, all'udienza del 9.12.2025, ore 9.10, innanzi al giudice sono comparsi:
Per l'avv. Tommaso di Lauro in sostituzione dell'avv. Greco, Parte_1 per , l'avv. AU Zagliani in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Pessano, per gli avv.ti Marino Vincenzo e Cimino Antonio;
Controparte_2 per nessuno compare CP_3 si dà atto che l'udienza è tenuta mediante collegamento audiovisivo a distanza.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si richiamano alle conclusioni rassegnate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AU SE)
1 N. R.G. 167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa AU
SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 167/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
RE FF, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. PESSANO MANUELA, P.IVA_2
come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
(P.IVA rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dagli avv.ti ANTONIO CIMINO e VINCENZO MARINO come da procura allegata alla memoria di costituzione depositata telematicamente contumace CP_3
PARTE RESISTENTE
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.2.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 203/2024, con cui era stata condannata (unitamente a , a CP_3 pagare in favore di la somma di euro 26.028,95 Controparte_1 oltre accessori di legge e spese.
L'opponente ha in particolare lamentato che:
- aveva agito in via monitoria nei confronti di in qualità CP_1 Pt_1 di committente/appaltatrice principale e come tale responsabile in via solidale delle somme non versate all'ente da parte dell'impresa subappaltatrice
[...]
ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003; CP_3
- Tuttavia, non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione della disciplina richiamata in quanto: i) non aveva intrapreso Parte_1 alcun rapporto contrattuale diretto con che invece era stata CP_3 incaricata dalla subappaltatrice ii) l'ente non aveva Controparte_2 dimostrato che tali imprese avessero mai operato in cantieri riconducibili a
; iii) si era limitata a sottoscrivere, per due cantieri di Pt_1 Pt_1
Genova, in via Ventotene 85 e in via Sotto il Monte n. 5/7, due contratti di subappalto esclusivamente con la con affidamento Controparte_2 esclusivo a quest'ultima delle lavorazioni;
iv) sulla base delle pattuizioni contrattuali, l'appaltatrice avrebbe potuto rivolgersi a imprese subappaltatrici solo con il consenso di , che invece non era stato manifestato;
v) Pt_1 non aveva in alcun modo provato che avesse CP_1 CP_3 effettivamente lavorato per i cantieri gestiti da , per quali periodi e Pt_1 con quali lavoratori;
vi) gli importi richiesti non potevano essere addebitati al committente/appaltatore principale, in quanto non avevano natura né retributiva né contributiva.
In ogni caso, qualora il Tribunale avesse ritenuto la sussistenza della responsabilità solidale di era interesse di quest'ultima agire in garanzia Parte_1
3 nei confronti di appaltatrice diretta, che si era obbligata nei Controparte_2 confronti dell'opponente a tenerla indenne da qualsiasi contestazione e rivendicazione, nessuna esclusa, derivante dall'esecuzione dell'incarico da parte della medesima o delle sue subappaltatrici.
Conclusivamente, ha chiesto: - revocare il decreto ingiuntivo ed Parte_1 accertare che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti della - in subordine, CP_1 condannare a tenere indenne e a rimborsare alla stessa le Controparte_2 Pt_1 somme che sarà tenuta a corrispondere all'ente in forza della sentenza;
- in via di ulteriore subordine, condannare al risarcimento del danno subito da CP_2 Controparte_2
e commisurato alla somma da versare all'ente. Pt_1
Si è costituita in giudizio ritualmente , che Controparte_1 ha contestato sotto ogni profilo le difese avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Anche si è costituita in giudizio, eccependo in via Controparte_2 preliminare l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti, considerato che parte ricorrente opponente non aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la società, pur essendo la stessa terza rispetto all'ingiunzione di pagamento.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa di garanzia avversaria, in quanto nel periodo 1° giugno 2023/31 marzo 2024 aveva già cessato CP_3 qualsiasi attività nei cantieri riconducibili ad . Inoltre, dalle denunce annesse al Pt_1 ricorso monitorio risultava che la ditta nel periodo in questione aveva lavorato per 14 cantieri, sicché non comprendeva la scelta della di imputare esclusivamente la CP_1 manodopera ai cantieri appaltati a CP_2
Conclusivamente, la convenuta ha chiesto dichiarare l'inammissibilità della domanda svolta nei suoi confronti e, in subordine, di respingerla nel merito.
Nonostante la ritualità della notifica, di cui è stata disposta la rinnovazione, nessuno si è costituito per che deve essere pertanto dichiarato contumace. CP_3
A seguito della prima udienza, la causa è stata rinviata per la discussione alla odierna udienza, ove il giudice decide pronunciando sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***************************
4 L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta da nei confronti di in quanto l'opponente ha omesso CP_1 Controparte_2 di chiedere, anche in via subordinata, di essere autorizzata a chiamare in causa la società terza.
Ed infatti, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. “Tale principio costituisce un diretto corollario della natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore–opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (Cass. 2124/1994).
“Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 cod. proc. civ., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concili con l'opposizione al provvedimento monitorio, l'opponente deve, in ogni caso, citare unicamente il soggetto ingiungente, e contestualmente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (tra le tante Cass. 21706/2019;
Cass. 22113/2015; Cass. 8718/2000). Si è infatti ulteriormente chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono parti soltanto colui che ha proposto la domanda con il ricorso monitorio e colui contro il quale la domanda è stata proposta (Cass.
15567/2018) e il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, sicché l'opponente, qualora voglia chiamare in causa un terzo, non può provvedervi direttamente, ma, essendogli preclusa la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza (in quanto è lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare nella citazione l'udienza di prima comparizione e trattazione), deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto
5 di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo (cfr. pronunce sopra citate)” (Cass. 23965/2023).
La Corte di Cassazione, nella pronuncia da ultimo citata, ha altresì chiarito che
“quanto alla possibilità di sanatoria del suddetto vizio, l'orientamento di questa Corte che si è consolidato si basa sul principio, affermato sin dal 1997 (Cass. 4894/1997), secondo cui, la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme;
pertanto, in mancanza di autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni”.
Pertanto, nel caso di specie, avendo provveduto direttamente a citare in causa
[...]
senza prima chiedere di essere autorizzata alla chiamata nel ricorso in Controparte_2 opposizione, l'opponente è decaduta, con la conseguenza che la sua domanda proposta nei confronti della società terza non può essere esaminata e deve essere pertanto dichiarata inammissibile.
Nel merito, deve premettersi che la prevista dalla contrattazione CP_1 collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi.
In ragione di tali funzioni, la Corte di Cassazione ha riconosciuto ripetutamente che l'attestazione del credito effettuata dall'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 25888/2008; Cass. 23616/2020).
Nel caso di specie, il credito di nei confronti della debitrice principale CP_1 risulta dall'attestazione di credito prodotta dalla in sede monitoria CP_3 CP_1
e non è stato specificamente contestato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, deve ritenersi esistente e congruamente dimostrato.
È invece controversa tra le parti la sussistenza della responsabilità solidale di ingiunta a pagare quanto dovuto dalla impresa edile debitrice, in qualità Parte_1
6 di appaltatrice principale del cantiere presso il quale risultavano operare i lavoratori dipendenti di nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. CP_3
276/2003.
In particolare, l'opponente ha sostenuto l'insussistenza della propria responsabilità, sia sotto il profilo soggettivo (per inesistenza di rapporti diretti con le subappaltatrici e difetto di prova del periodo e dei lavoratori impiegati dalle subappaltatrici in cantiere), sia oggettivo (in relazione alla natura non retributiva e contributiva del credito azionato dalla . CP_1
Tuttavia, le difese dell'opponente non possono trovare accoglimento.
È pacifico e documentato dai contratti depositati sub 5 e 6 da parte opponente che abbia ricevuto in appalto dai condomini di Genova, via Ventotene n. 85, Parte_1
e via Sotto il Monte n. 5-7- tutti i lavori necessari e connessi alla ristrutturazione . In qualità di “Affidataria” principale dei lavori, la società ha subappaltato l'esecuzione materiale dei lavori alla ditta Controparte_2
Nell'accordo sottoscritto era previsto espressamente che la Controparte_2 potesse avvalersi per l'esecuzione di specifiche opere di subappaltatori di sua fiducia, previa comunicazione scritta nei confronti dell'appaltatrice principale e dopo aver ottenuto il suo consenso.
Sotto il profilo soggettivo in contestazione, va considerato allora che, ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno che in qualità di Parte_1 appaltatrice principale dei lavori affidati dai condomini, sia tenuta a rispondere solidalmente delle somme dovute dai subappaltatori nei confronti dei lavoratori, a titolo di spettanze retributive e contributive.
7 La società opponente ha però lamentato di non aver intrapreso alcun rapporto diretto con le subappaltatrici di che non avrebbe mai autorizzato ad Controparte_2 operare, nonostante la sopra richiamata previsione contrattuale.
L'argomentazione difensiva è confutata dalla documentazione in atti. Infatti, per un verso, ha fornito adeguata prova dell'esistenza del rapporto di subappalto. CP_1
In particolare, ha prodotto le schede di cantiere CNCE compilate dalla stessa impresa affidataria principale, dalle quali risulta espressamente l'operatività delle subappaltatrici
(tra le quali sia sia presso i cantieri di via Controparte_2 CP_3
Ventotene e di via Sotto il Monte, per il periodo compreso tra il 23.12.2021 al 30.4.2024 per il primo e tra il 9.11.2022 e il 30.4.2024 per il secondo.
Va dunque considerato che la viene utilizzata per il rilascio del DURC ed CP_4 ha rilevanza pubblica. È inserita in un sistema informatico, per cui può essere sempre controllata dall'impresa affidataria, che ha l'onere di verificare se le ore di lavoro inserite dalle subappaltatrici siano effettive e rispondenti al vero, tenuto conto che le relative attestazioni di congruità avvengono sotto la sua responsabilità.
È, pertanto, del tutto chiaro e dimostrato per via documentale che Parte_1 fosse a conoscenza che operava all'interno del cantiere come CP_3 subappaltatrice e ne avesse autorizzato la presenza, procedendo ad usufruire delle ore di lavorazione svolte da quest'ultima ai fini dell'attestazione di congruità.
E dunque, la circostanza che l'opponente non avesse formalmente concluso un rapporto contrattuale diretto con la debitrice principale è del tutto irrilevante ai fini che interessano in questa sede, poiché non esime in ogni caso l'appaltatrice a rispondere solidalmente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 dei debiti contratti dalla subappaltatrice a catena.
L'opponente contesta ancora che non avrebbe dato prova che i CP_1 dipendenti di indicati nelle denunce operate da tale società, fossero in CP_3 effetti stati impiegati nel cantiere di via Ventotene e di via Sotto il Monte, gestito da
, per il relativo periodo. Pt_1
Anche tale argomentazione è priva di fondamento.
Va, infatti, considerato che, sempre dalle schede di cantiere compilate e trasmesse dalla stessa opponente, risulta che – proprio nel periodo coincidente alle denunce – BL
8 NE era impiegata nelle opere di riqualificazione energetica degli edifici condominiali.
Lette congiuntamente alla pertanto, le denunce elaborate dalla CP_4 subappaltatrice in relazione al numero di lavoratori impiegati e alle ore di presenza in cantiere assumono valore probatorio pregnante in quanto sarebbe stato onere della appaltatrice principale (che aveva a disposizione tutti i dati di riferimento e ne fruiva per l'attestazione di congruità) segnalare eventuali discordanze ed anomalie relative al rapporto di subappalto.
Rispetto a tali dati, di natura documentale, si ritiene che abbia assolto CP_1 all'onere probatorio sulla medesima gravante in relazione alla presenza dei lavoratori di presso i cantieri di Genova affidati ad . Al contrario, sarebbe stato CP_3 Pt_1 al più onere di quest'ultima, dimostrare la non rispondenza al vero degli elementi documentali comprovanti il credito azionato in via monitoria.
Ed invece, quest'ultima si è limitata genericamente ad affermare che la controparte non aveva fornito idonea prova in relazione al credito fatto valere.
Tuttavia, tale contestazione perde rilievo alla luce dei documenti prodotti dalla parte opposta, per contrapporre la valenza dei quali avrebbe ben potuto fornire Pt_1 prova contraria (avendo certamente a disposizione i giornali di cantiere dei quali essa stessa era appaltatrice principale).
In mancanza, si deve necessariamente dedurre che, in concreto, i lavoratori indicati da nelle denunce mensili trasmesse all'ente previdenziale fossero CP_3 effettivamente impiegati presso i cantieri di Genova, per le ore ivi indicate.
Neppure può essere accolta l'ulteriore doglianza sollevata dall'opponente secondo cui non era in ogni caso dimostrata l'effettiva presenza in cantiere dei dipendenti della debitrice principale, poiché dalle denunce mensili gli stessi risultavano impegnati anche in altri cantieri, ben 14. Invero, dalla lettura dei documenti, emerge con chiarezza che, sebbene abbia attestato la presenza su diversi cantieri nei mesi di CP_3 riferimento, tuttavia è espressamente indicato con riferimento a tutti i lavoratori per i quali viene rivendicata la contribuzione che essi erano impiegati solo ed esclusivamente per i cantieri numerati 015 e 016 corrispondenti cioè a Via Ventotene e a via Sotto il Monte.
9 Sotto il profilo oggettivo, poi, nega che i crediti richiesti siano Parte_1 qualificabili come spettanze retributive e contributive ai fini dell'operatività della responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003.
Come enunciato dalla Suprema Corte, con orientamento che si condivide
(espresso in materia fallimentare ma applicabile al caso che ci occupa), nel settore edilizio, gli accantonamenti costituiti da importi corrispondenti a voci retributive (come ratei ferie, gratifica natalizia e festività, acquisto indumenti da lavoro, anzianità professionale edile) sono erogati dalla ai lavoratori a scadenze prestabilite CP_1 dalla contrattazione collettiva e “nell'erogare dette somme la assume il ruolo di CP_1 soggetto intermediario nella erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovute direttamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo della prestazione lavorativa”. “Gli accantonamenti, quindi, hanno natura prettamente retributiva” (Cass.
26324/2006, Cass. 20390/2017).
Le ulteriori somme richieste a titolo di APE, contributi netti, Prevedil, e “altri importi” hanno poi carattere precipuamente contributivo. Anche a tale riguardo la
Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che la svolge sia funzioni di CP_1 mutualità ed assistenza che previdenziali (Cass. 23616/2020), ed i versamenti contributivi a tali titoli dovuti in parte dai lavoratori e in parte dai datori di lavoro sono evidentemente diretti a dotare la stessa delle disponibilità economiche per il conseguimento del suo indicato fine istituzionale.
Ne discende che, per loro natura, tali crediti rientrano tra quelli indicati dall'art. 29 d.lgs. 276/2003, per i quali opera la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore principale, con ciascuna delle imprese subappaltatrici.
Alla luce delle ragioni esposte, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo va conseguentemente confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di sia nei confronti di , sia nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
[...]
Le spese vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione degli
10 importi medi previsti dallo scaglione di riferimento, ridotti del 50%, per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_3
2) Dichiara inammissibile la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
3) Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
203/2024, emesso dal Tribunale di Savona in data 23 dicembre 2024 e per l'effetto;
4) Conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
5) Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese processuali, liquidate in € 3.290,00 per compenso del difensore, oltre al
15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA.
6) Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese processuali, liquidate in € 3.290,00 per compenso del difensore, oltre al
15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA.
Savona, 9.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AU SE
11
VERBALE DELLA CAUSA N. 167 DELL'ANNO 2025
Oggi, all'udienza del 9.12.2025, ore 9.10, innanzi al giudice sono comparsi:
Per l'avv. Tommaso di Lauro in sostituzione dell'avv. Greco, Parte_1 per , l'avv. AU Zagliani in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Pessano, per gli avv.ti Marino Vincenzo e Cimino Antonio;
Controparte_2 per nessuno compare CP_3 si dà atto che l'udienza è tenuta mediante collegamento audiovisivo a distanza.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si richiamano alle conclusioni rassegnate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AU SE)
1 N. R.G. 167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa AU
SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 167/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
RE FF, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. PESSANO MANUELA, P.IVA_2
come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
(P.IVA rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dagli avv.ti ANTONIO CIMINO e VINCENZO MARINO come da procura allegata alla memoria di costituzione depositata telematicamente contumace CP_3
PARTE RESISTENTE
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.2.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 203/2024, con cui era stata condannata (unitamente a , a CP_3 pagare in favore di la somma di euro 26.028,95 Controparte_1 oltre accessori di legge e spese.
L'opponente ha in particolare lamentato che:
- aveva agito in via monitoria nei confronti di in qualità CP_1 Pt_1 di committente/appaltatrice principale e come tale responsabile in via solidale delle somme non versate all'ente da parte dell'impresa subappaltatrice
[...]
ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003; CP_3
- Tuttavia, non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione della disciplina richiamata in quanto: i) non aveva intrapreso Parte_1 alcun rapporto contrattuale diretto con che invece era stata CP_3 incaricata dalla subappaltatrice ii) l'ente non aveva Controparte_2 dimostrato che tali imprese avessero mai operato in cantieri riconducibili a
; iii) si era limitata a sottoscrivere, per due cantieri di Pt_1 Pt_1
Genova, in via Ventotene 85 e in via Sotto il Monte n. 5/7, due contratti di subappalto esclusivamente con la con affidamento Controparte_2 esclusivo a quest'ultima delle lavorazioni;
iv) sulla base delle pattuizioni contrattuali, l'appaltatrice avrebbe potuto rivolgersi a imprese subappaltatrici solo con il consenso di , che invece non era stato manifestato;
v) Pt_1 non aveva in alcun modo provato che avesse CP_1 CP_3 effettivamente lavorato per i cantieri gestiti da , per quali periodi e Pt_1 con quali lavoratori;
vi) gli importi richiesti non potevano essere addebitati al committente/appaltatore principale, in quanto non avevano natura né retributiva né contributiva.
In ogni caso, qualora il Tribunale avesse ritenuto la sussistenza della responsabilità solidale di era interesse di quest'ultima agire in garanzia Parte_1
3 nei confronti di appaltatrice diretta, che si era obbligata nei Controparte_2 confronti dell'opponente a tenerla indenne da qualsiasi contestazione e rivendicazione, nessuna esclusa, derivante dall'esecuzione dell'incarico da parte della medesima o delle sue subappaltatrici.
Conclusivamente, ha chiesto: - revocare il decreto ingiuntivo ed Parte_1 accertare che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti della - in subordine, CP_1 condannare a tenere indenne e a rimborsare alla stessa le Controparte_2 Pt_1 somme che sarà tenuta a corrispondere all'ente in forza della sentenza;
- in via di ulteriore subordine, condannare al risarcimento del danno subito da CP_2 Controparte_2
e commisurato alla somma da versare all'ente. Pt_1
Si è costituita in giudizio ritualmente , che Controparte_1 ha contestato sotto ogni profilo le difese avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Anche si è costituita in giudizio, eccependo in via Controparte_2 preliminare l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti, considerato che parte ricorrente opponente non aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la società, pur essendo la stessa terza rispetto all'ingiunzione di pagamento.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa di garanzia avversaria, in quanto nel periodo 1° giugno 2023/31 marzo 2024 aveva già cessato CP_3 qualsiasi attività nei cantieri riconducibili ad . Inoltre, dalle denunce annesse al Pt_1 ricorso monitorio risultava che la ditta nel periodo in questione aveva lavorato per 14 cantieri, sicché non comprendeva la scelta della di imputare esclusivamente la CP_1 manodopera ai cantieri appaltati a CP_2
Conclusivamente, la convenuta ha chiesto dichiarare l'inammissibilità della domanda svolta nei suoi confronti e, in subordine, di respingerla nel merito.
Nonostante la ritualità della notifica, di cui è stata disposta la rinnovazione, nessuno si è costituito per che deve essere pertanto dichiarato contumace. CP_3
A seguito della prima udienza, la causa è stata rinviata per la discussione alla odierna udienza, ove il giudice decide pronunciando sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***************************
4 L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta da nei confronti di in quanto l'opponente ha omesso CP_1 Controparte_2 di chiedere, anche in via subordinata, di essere autorizzata a chiamare in causa la società terza.
Ed infatti, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. “Tale principio costituisce un diretto corollario della natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore–opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (Cass. 2124/1994).
“Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 cod. proc. civ., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concili con l'opposizione al provvedimento monitorio, l'opponente deve, in ogni caso, citare unicamente il soggetto ingiungente, e contestualmente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (tra le tante Cass. 21706/2019;
Cass. 22113/2015; Cass. 8718/2000). Si è infatti ulteriormente chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono parti soltanto colui che ha proposto la domanda con il ricorso monitorio e colui contro il quale la domanda è stata proposta (Cass.
15567/2018) e il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, sicché l'opponente, qualora voglia chiamare in causa un terzo, non può provvedervi direttamente, ma, essendogli preclusa la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza (in quanto è lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare nella citazione l'udienza di prima comparizione e trattazione), deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto
5 di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo (cfr. pronunce sopra citate)” (Cass. 23965/2023).
La Corte di Cassazione, nella pronuncia da ultimo citata, ha altresì chiarito che
“quanto alla possibilità di sanatoria del suddetto vizio, l'orientamento di questa Corte che si è consolidato si basa sul principio, affermato sin dal 1997 (Cass. 4894/1997), secondo cui, la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme;
pertanto, in mancanza di autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni”.
Pertanto, nel caso di specie, avendo provveduto direttamente a citare in causa
[...]
senza prima chiedere di essere autorizzata alla chiamata nel ricorso in Controparte_2 opposizione, l'opponente è decaduta, con la conseguenza che la sua domanda proposta nei confronti della società terza non può essere esaminata e deve essere pertanto dichiarata inammissibile.
Nel merito, deve premettersi che la prevista dalla contrattazione CP_1 collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi.
In ragione di tali funzioni, la Corte di Cassazione ha riconosciuto ripetutamente che l'attestazione del credito effettuata dall'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 25888/2008; Cass. 23616/2020).
Nel caso di specie, il credito di nei confronti della debitrice principale CP_1 risulta dall'attestazione di credito prodotta dalla in sede monitoria CP_3 CP_1
e non è stato specificamente contestato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, deve ritenersi esistente e congruamente dimostrato.
È invece controversa tra le parti la sussistenza della responsabilità solidale di ingiunta a pagare quanto dovuto dalla impresa edile debitrice, in qualità Parte_1
6 di appaltatrice principale del cantiere presso il quale risultavano operare i lavoratori dipendenti di nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. CP_3
276/2003.
In particolare, l'opponente ha sostenuto l'insussistenza della propria responsabilità, sia sotto il profilo soggettivo (per inesistenza di rapporti diretti con le subappaltatrici e difetto di prova del periodo e dei lavoratori impiegati dalle subappaltatrici in cantiere), sia oggettivo (in relazione alla natura non retributiva e contributiva del credito azionato dalla . CP_1
Tuttavia, le difese dell'opponente non possono trovare accoglimento.
È pacifico e documentato dai contratti depositati sub 5 e 6 da parte opponente che abbia ricevuto in appalto dai condomini di Genova, via Ventotene n. 85, Parte_1
e via Sotto il Monte n. 5-7- tutti i lavori necessari e connessi alla ristrutturazione . In qualità di “Affidataria” principale dei lavori, la società ha subappaltato l'esecuzione materiale dei lavori alla ditta Controparte_2
Nell'accordo sottoscritto era previsto espressamente che la Controparte_2 potesse avvalersi per l'esecuzione di specifiche opere di subappaltatori di sua fiducia, previa comunicazione scritta nei confronti dell'appaltatrice principale e dopo aver ottenuto il suo consenso.
Sotto il profilo soggettivo in contestazione, va considerato allora che, ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno che in qualità di Parte_1 appaltatrice principale dei lavori affidati dai condomini, sia tenuta a rispondere solidalmente delle somme dovute dai subappaltatori nei confronti dei lavoratori, a titolo di spettanze retributive e contributive.
7 La società opponente ha però lamentato di non aver intrapreso alcun rapporto diretto con le subappaltatrici di che non avrebbe mai autorizzato ad Controparte_2 operare, nonostante la sopra richiamata previsione contrattuale.
L'argomentazione difensiva è confutata dalla documentazione in atti. Infatti, per un verso, ha fornito adeguata prova dell'esistenza del rapporto di subappalto. CP_1
In particolare, ha prodotto le schede di cantiere CNCE compilate dalla stessa impresa affidataria principale, dalle quali risulta espressamente l'operatività delle subappaltatrici
(tra le quali sia sia presso i cantieri di via Controparte_2 CP_3
Ventotene e di via Sotto il Monte, per il periodo compreso tra il 23.12.2021 al 30.4.2024 per il primo e tra il 9.11.2022 e il 30.4.2024 per il secondo.
Va dunque considerato che la viene utilizzata per il rilascio del DURC ed CP_4 ha rilevanza pubblica. È inserita in un sistema informatico, per cui può essere sempre controllata dall'impresa affidataria, che ha l'onere di verificare se le ore di lavoro inserite dalle subappaltatrici siano effettive e rispondenti al vero, tenuto conto che le relative attestazioni di congruità avvengono sotto la sua responsabilità.
È, pertanto, del tutto chiaro e dimostrato per via documentale che Parte_1 fosse a conoscenza che operava all'interno del cantiere come CP_3 subappaltatrice e ne avesse autorizzato la presenza, procedendo ad usufruire delle ore di lavorazione svolte da quest'ultima ai fini dell'attestazione di congruità.
E dunque, la circostanza che l'opponente non avesse formalmente concluso un rapporto contrattuale diretto con la debitrice principale è del tutto irrilevante ai fini che interessano in questa sede, poiché non esime in ogni caso l'appaltatrice a rispondere solidalmente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 dei debiti contratti dalla subappaltatrice a catena.
L'opponente contesta ancora che non avrebbe dato prova che i CP_1 dipendenti di indicati nelle denunce operate da tale società, fossero in CP_3 effetti stati impiegati nel cantiere di via Ventotene e di via Sotto il Monte, gestito da
, per il relativo periodo. Pt_1
Anche tale argomentazione è priva di fondamento.
Va, infatti, considerato che, sempre dalle schede di cantiere compilate e trasmesse dalla stessa opponente, risulta che – proprio nel periodo coincidente alle denunce – BL
8 NE era impiegata nelle opere di riqualificazione energetica degli edifici condominiali.
Lette congiuntamente alla pertanto, le denunce elaborate dalla CP_4 subappaltatrice in relazione al numero di lavoratori impiegati e alle ore di presenza in cantiere assumono valore probatorio pregnante in quanto sarebbe stato onere della appaltatrice principale (che aveva a disposizione tutti i dati di riferimento e ne fruiva per l'attestazione di congruità) segnalare eventuali discordanze ed anomalie relative al rapporto di subappalto.
Rispetto a tali dati, di natura documentale, si ritiene che abbia assolto CP_1 all'onere probatorio sulla medesima gravante in relazione alla presenza dei lavoratori di presso i cantieri di Genova affidati ad . Al contrario, sarebbe stato CP_3 Pt_1 al più onere di quest'ultima, dimostrare la non rispondenza al vero degli elementi documentali comprovanti il credito azionato in via monitoria.
Ed invece, quest'ultima si è limitata genericamente ad affermare che la controparte non aveva fornito idonea prova in relazione al credito fatto valere.
Tuttavia, tale contestazione perde rilievo alla luce dei documenti prodotti dalla parte opposta, per contrapporre la valenza dei quali avrebbe ben potuto fornire Pt_1 prova contraria (avendo certamente a disposizione i giornali di cantiere dei quali essa stessa era appaltatrice principale).
In mancanza, si deve necessariamente dedurre che, in concreto, i lavoratori indicati da nelle denunce mensili trasmesse all'ente previdenziale fossero CP_3 effettivamente impiegati presso i cantieri di Genova, per le ore ivi indicate.
Neppure può essere accolta l'ulteriore doglianza sollevata dall'opponente secondo cui non era in ogni caso dimostrata l'effettiva presenza in cantiere dei dipendenti della debitrice principale, poiché dalle denunce mensili gli stessi risultavano impegnati anche in altri cantieri, ben 14. Invero, dalla lettura dei documenti, emerge con chiarezza che, sebbene abbia attestato la presenza su diversi cantieri nei mesi di CP_3 riferimento, tuttavia è espressamente indicato con riferimento a tutti i lavoratori per i quali viene rivendicata la contribuzione che essi erano impiegati solo ed esclusivamente per i cantieri numerati 015 e 016 corrispondenti cioè a Via Ventotene e a via Sotto il Monte.
9 Sotto il profilo oggettivo, poi, nega che i crediti richiesti siano Parte_1 qualificabili come spettanze retributive e contributive ai fini dell'operatività della responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003.
Come enunciato dalla Suprema Corte, con orientamento che si condivide
(espresso in materia fallimentare ma applicabile al caso che ci occupa), nel settore edilizio, gli accantonamenti costituiti da importi corrispondenti a voci retributive (come ratei ferie, gratifica natalizia e festività, acquisto indumenti da lavoro, anzianità professionale edile) sono erogati dalla ai lavoratori a scadenze prestabilite CP_1 dalla contrattazione collettiva e “nell'erogare dette somme la assume il ruolo di CP_1 soggetto intermediario nella erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovute direttamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo della prestazione lavorativa”. “Gli accantonamenti, quindi, hanno natura prettamente retributiva” (Cass.
26324/2006, Cass. 20390/2017).
Le ulteriori somme richieste a titolo di APE, contributi netti, Prevedil, e “altri importi” hanno poi carattere precipuamente contributivo. Anche a tale riguardo la
Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che la svolge sia funzioni di CP_1 mutualità ed assistenza che previdenziali (Cass. 23616/2020), ed i versamenti contributivi a tali titoli dovuti in parte dai lavoratori e in parte dai datori di lavoro sono evidentemente diretti a dotare la stessa delle disponibilità economiche per il conseguimento del suo indicato fine istituzionale.
Ne discende che, per loro natura, tali crediti rientrano tra quelli indicati dall'art. 29 d.lgs. 276/2003, per i quali opera la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore principale, con ciascuna delle imprese subappaltatrici.
Alla luce delle ragioni esposte, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo va conseguentemente confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di sia nei confronti di , sia nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
[...]
Le spese vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione degli
10 importi medi previsti dallo scaglione di riferimento, ridotti del 50%, per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_3
2) Dichiara inammissibile la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
3) Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
203/2024, emesso dal Tribunale di Savona in data 23 dicembre 2024 e per l'effetto;
4) Conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
5) Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese processuali, liquidate in € 3.290,00 per compenso del difensore, oltre al
15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA.
6) Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese processuali, liquidate in € 3.290,00 per compenso del difensore, oltre al
15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA.
Savona, 9.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AU SE
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