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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AP BE, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1056/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano, N. 200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S. P. A. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18998/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 20/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10801 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6534/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assente Municipia spa;
non costituito il Comune di Giugliano in Campania.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 18998/2024 depositata il 20.12.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 10801 notificato in data 10.2.2024 da Municipia s.p.
a. per conto del Comune di Giugliano, relativo ad IMU anno 2018 per euro 5129,00.
Con l'originario giudizio la contribuente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale e per la stima assolutamente eccessiva del cespite, non corrispondente al valore effettivo.
Si costituiva Municipia s.p.a. ribadendo la correttezza del proprio operato, eccependo di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento prodromico in data 10/2/2024, versando in atti documentazione.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante lamenta in primis che l'udienza riferita al giudizio di primo grado si è tenuta “inopinatamente” in data 3.7.2024, a fronte di un avviso di trattazione notificatole via PEC, che fissava la data dell'udienza al 18.9.2024, con grave lesione del proprio diritto di difesa;
eccepiva altresì il difetto di motivazione della sentenza impugnata, l'intervenuta prescrizione e la sproporzionata valutazione del bene tassato. Si costituiva Municipia s.p.a. controdeducendo. La causa veniva discussa all'udienza del 29.10.2025 ed introitata per l decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Relativamente alla data dell'udienza, che si sarebbe tenuta in data antecedente a quella ritualmente fissata, v'è da dire che dalla consultazione del fascicolo telematico del giudizio di primo grado, nella sezione “Cartella Ufficio,” si riviene specifico ulteriore avviso di trattazione datato 13.6.2024 ritualmente notificato via PEC al difensore dell'appellante, ove viene fissata per il 3.7.2024 la nuova data di udienza, con l'espressa dicitura in caratteri maiuscoli: ”ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE AVVISO”, di guisa che l'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Relativamente alla carenza di motivazione dell'impugnata sentenza, essa si appalesa invero assai sintetica pur chiarendo, tuttavia, il sottostante ragionamento logico giuridico. Comunque ed in ogni caso, nel merito, l'eccezione riferita all'assunta prescrizione non può trovare accoglimento. Dato per incontestato che per la fattispecie in esame la prescrizione è quinquennale e dunque il prodromico avviso di accertamento, tenuto conto che trattasi dell'annualità 2018, andava notificato entro il 31.12.2023, la notifica avvenuta il 10.2.2024 è comunque nei termini considerata la sospensione dei termini stabilita dalla normativa emergenziale anti COVID. Infatti occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd.
Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.
L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cass, sez. prima, 15.1.2025,
n.960)
Relativamente all'eccezione riferita alla assunta eccessiva valutazione del cespite, essa si appalesa generica e non supportata da robusti elementi di prova a sostegno dell'assunto, senza peraltro individuare i punti specifici ove l'amministrazione avrebbe errato nella valutazione;
a tal proposito non può essere presa in considerazione la circostanza che l'ente impositore ha solo citato, senza allegarla, la deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2022 del 24.4.2022 ove, tra l'altro, vengono indicati i criteri di calcolo. Giova ricordare che le deliberazioni delle Giunte Comunali sono atti pubblici, pubblicati all'albo pretorio ed inserite nel sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, per cui non v'è obbligo di allegazione.
Alla luce di ogni quanto l'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 900,00 in favore di Municipia S.p.A., oltre accessori di legge;
nulla nei confronti del Comune di Giugliano in
Campania
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AP BE, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1056/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano, N. 200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S. P. A. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18998/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 20/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10801 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6534/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assente Municipia spa;
non costituito il Comune di Giugliano in Campania.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 18998/2024 depositata il 20.12.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 10801 notificato in data 10.2.2024 da Municipia s.p.
a. per conto del Comune di Giugliano, relativo ad IMU anno 2018 per euro 5129,00.
Con l'originario giudizio la contribuente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale e per la stima assolutamente eccessiva del cespite, non corrispondente al valore effettivo.
Si costituiva Municipia s.p.a. ribadendo la correttezza del proprio operato, eccependo di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento prodromico in data 10/2/2024, versando in atti documentazione.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante lamenta in primis che l'udienza riferita al giudizio di primo grado si è tenuta “inopinatamente” in data 3.7.2024, a fronte di un avviso di trattazione notificatole via PEC, che fissava la data dell'udienza al 18.9.2024, con grave lesione del proprio diritto di difesa;
eccepiva altresì il difetto di motivazione della sentenza impugnata, l'intervenuta prescrizione e la sproporzionata valutazione del bene tassato. Si costituiva Municipia s.p.a. controdeducendo. La causa veniva discussa all'udienza del 29.10.2025 ed introitata per l decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Relativamente alla data dell'udienza, che si sarebbe tenuta in data antecedente a quella ritualmente fissata, v'è da dire che dalla consultazione del fascicolo telematico del giudizio di primo grado, nella sezione “Cartella Ufficio,” si riviene specifico ulteriore avviso di trattazione datato 13.6.2024 ritualmente notificato via PEC al difensore dell'appellante, ove viene fissata per il 3.7.2024 la nuova data di udienza, con l'espressa dicitura in caratteri maiuscoli: ”ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE AVVISO”, di guisa che l'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Relativamente alla carenza di motivazione dell'impugnata sentenza, essa si appalesa invero assai sintetica pur chiarendo, tuttavia, il sottostante ragionamento logico giuridico. Comunque ed in ogni caso, nel merito, l'eccezione riferita all'assunta prescrizione non può trovare accoglimento. Dato per incontestato che per la fattispecie in esame la prescrizione è quinquennale e dunque il prodromico avviso di accertamento, tenuto conto che trattasi dell'annualità 2018, andava notificato entro il 31.12.2023, la notifica avvenuta il 10.2.2024 è comunque nei termini considerata la sospensione dei termini stabilita dalla normativa emergenziale anti COVID. Infatti occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd.
Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.
L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cass, sez. prima, 15.1.2025,
n.960)
Relativamente all'eccezione riferita alla assunta eccessiva valutazione del cespite, essa si appalesa generica e non supportata da robusti elementi di prova a sostegno dell'assunto, senza peraltro individuare i punti specifici ove l'amministrazione avrebbe errato nella valutazione;
a tal proposito non può essere presa in considerazione la circostanza che l'ente impositore ha solo citato, senza allegarla, la deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2022 del 24.4.2022 ove, tra l'altro, vengono indicati i criteri di calcolo. Giova ricordare che le deliberazioni delle Giunte Comunali sono atti pubblici, pubblicati all'albo pretorio ed inserite nel sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, per cui non v'è obbligo di allegazione.
Alla luce di ogni quanto l'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 900,00 in favore di Municipia S.p.A., oltre accessori di legge;
nulla nei confronti del Comune di Giugliano in
Campania