Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02059/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 2059 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Verdoliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, -OMISSIS-, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso AJ55 – Strumento Musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado – Pianoforte, per le Regioni Calabria, Campania e Sicilia m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-– Regione destinataria della domanda: Campania;
2) quatenus opus, del bando di concorso pubblico recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 28 aprile 2020, n. 34, circa la “Valutazione dei titoli”, art. 12; “Predisposizione delle prove”, art. 13 e le “Graduatorie di merito finali”, art. 15, se interpretati in modo da ledere diritti ed interessi del ricorrente;
3) dei verbali di correzione della Commissione Esaminatrice sebbene di contenuto ed estremi sconosciuti alla parte ricorrente;
4) delle griglie e dei criteri di valutazione ulteriori rispetto alle indicazioni del bando di concorso ed adottati dalla Commissione Esaminatrice, sebbene di contenuto sconosciuti alla parte ricorrente, in quanto mai pubblicizzati o comunque resi noti ai candidati mediante opportuna pubblicazione;
5) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale alla pubblicazione della graduatoria definitiva in contestazione, se ed in quanto ritenuto lesivo dei diritti degli interessi di parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, del Formez Pa e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto quanto segue;
TO
Il ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, avverso cui articolava censure, sostanzialmente fondate sull’illegittimità della proposizione di quesiti errati e/o ambigui, in guisa tale da comportare un punteggio superiore a quello conseguito e, pertanto, la sua migliore collocazione nella graduatoria definitiva del concorso, sopra specificato.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del OR PA e concludendo per il rigetto del gravame, perché infondato.
In data 29.09.2025, parte ricorrente depositava “dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84, comma I, c.p.a.”, debitamente notificata alle controparti, “come da pec allegata”, e chiedeva che il Tribunale dichiarasse pertanto “estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite, per sopravvenute ragioni di carenza di interesse”.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, il ricorso era trattenuto in decisione.
IR
Rileva il Collegio che il presente giudizio, in disparte l’eccepito difetto di legittimazione passiva del Formez PA, e stante quanto dichiarato e documentato da parte ricorrente, va dichiarato estinto per rinunzia, ex art. 84, commi 1, 2 e 3 c.p.a., che dispongono: “1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue (…)”.
Le spese di lite – atteso il tenore formale della decisione – possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.