Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente relatore dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4139/2024 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'avv. Grazia Pulvirenti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, nato a [...], il [...], (cf. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Pulvirenti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.01.2025
pagina1 di 4
Con ricorso congiunto depositato il 23.9.2024, ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo tribunale la Parte_1 Parte_2
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Giarre il 25.6.2005 dal quale erano nati i figli nato il [...] e nata il Persona_1 Per_2
29/09/2009.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano decreto di omologa n. 3737/2020, reso da questo Tribunale il 07/07/2020 esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sè stesso relatore ed assegnava termine fino al 08.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, Parte_3
infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 3737/2020, reso da questo Tribunale il 07/07/2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina2 di 4 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e il mantenimento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio sia pronunciato alle medesime condizioni della separazione, che di seguito si riportano: “i figli minori venivano affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre di tenere con se i figli ogni mercoledì dalla ore 16 alle ore 20,00,il sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00 alternandolo con la domenica dalla ore 9,00 alle ore 20,00 con possibilità di pernottamento, durante il periodo feriale per trenta giorni consecutivi ed inoltre tre giorni i periodo natalizio alternando il Natale al Capodanno e tre giorni nel periodo pasquale alternando il giorno di pasqua con il lunedi dell'angelo Il Sig. Pt_2
deve versare per il mantenimento dei figli entro il giorno cinque la somma di €
[...]
450,00 con rivalutazione ISTAT oltre a provvedere al 50% per le spese mediche non mutuabili, scolastiche e straordinarie preventivamente concordate”
Rileva il Collegio che il figlio è divenuto maggiorenne e, pertanto, Persona_1
nulla va disposto in ordine al suo affidamento e collocamento, ferme le statuizioni in relazione al suo mantenimento, per come espressamente previste dalle parti in seno al ricorso congiunto.
Tali accordi vanno, quindi, confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minorenne e maggiorenne non economicamente indipendente condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Giarre tra e Parte_1 Pt_2
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
[...]
pagina3 di 4 Comune di Giarre dell'anno 2005, al n. 2, della parte 2 serie A, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 10.01.2025.
Il presidente est
Massimo Escher
pagina4 di 4