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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 05/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BR ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 123/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Comune di Palombara Sabina - Piazza Vittorio Veneto 12 00018 Palombara Sabina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7112/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22-2023 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3496/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.12.2023 la Società_1 S.a.s. di Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso versamento del tributo IMU per l'anno di imposta 2021, deducendo la nullità dell'atto impugnato per contrasto con altre sentenze che avevano accolto le ragioni del contribuente per le annualità 2018, 2019 e 2020. Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato.
Il Comune di Palombara Sabina si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma accoglieva il ricorso.
Avverso detta decisione ha proposto appello il Comune di Palombara Sabina chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dal Comune anzidetto.
Invero, il Collegio rileva che i vizi dell'avviso di accertamento sono evidenti, infatti: a) manca ogni riferimento per gli stessi terreni alla specifica destinazione urbanistica dell'area; b) non è indicato alcunché circa l'estensione della area stessa.
Ne consegue la impossibilità, in assenza di qualsiasi altro riferimento ai criteri adottati per individuare il valore venale dell'immobile di cui trattasi. In tal modo si preclude al contribuente di riferire e replicare, stante l'impossibilità di verificare la correttezza dell'iter seguito dal Comune che non ha chiarito come è pervenuto alla valutazione finale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello del Comune che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €.
1.200 da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi procuratore antistatario
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BR ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 123/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Comune di Palombara Sabina - Piazza Vittorio Veneto 12 00018 Palombara Sabina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7112/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22-2023 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3496/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.12.2023 la Società_1 S.a.s. di Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso versamento del tributo IMU per l'anno di imposta 2021, deducendo la nullità dell'atto impugnato per contrasto con altre sentenze che avevano accolto le ragioni del contribuente per le annualità 2018, 2019 e 2020. Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato.
Il Comune di Palombara Sabina si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma accoglieva il ricorso.
Avverso detta decisione ha proposto appello il Comune di Palombara Sabina chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dal Comune anzidetto.
Invero, il Collegio rileva che i vizi dell'avviso di accertamento sono evidenti, infatti: a) manca ogni riferimento per gli stessi terreni alla specifica destinazione urbanistica dell'area; b) non è indicato alcunché circa l'estensione della area stessa.
Ne consegue la impossibilità, in assenza di qualsiasi altro riferimento ai criteri adottati per individuare il valore venale dell'immobile di cui trattasi. In tal modo si preclude al contribuente di riferire e replicare, stante l'impossibilità di verificare la correttezza dell'iter seguito dal Comune che non ha chiarito come è pervenuto alla valutazione finale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello del Comune che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €.
1.200 da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi procuratore antistatario