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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 703/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5265/2025 depositato il 16/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4863023921 CONTRIBUTI CONS 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 03/11/2025 alla società GE.FI.L. – Gestione Fiscale
Locale S.p.A. ed al Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio di Sarno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 16/11/2025, la società Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Notifica n. 20251014800234957, notificato il 31/10/2025, riferito al mancato pagamento del Contributo di Bonifica per l'anno 2021, di complessivi € 337,81, già liquidato e richiesto, per quanto annotato sul predetto Avviso, con Avviso di Accertamento n. 4813680451.
La ricorrente, ritenendolo illegittimo, ha impugnato il predetto atto impositivo per i seguenti motivi:
- Mancata notifica atto presupposto, non essendole mai stato notificato l'Avviso ivi richiamato;
- Illegittimità della pretesa, non ricevendo, gli immobili della ricorrente, alcun vantaggio dalle opere di bonifica;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Con proprie Memorie Illustrative depositate il 23/01/2026, riportandosi al ricorso introduttivo, ha insistito nelle istanze e nelle conclusioni.
Il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio di Sarno e la società GE.FI. L. – Gestione Fiscale Locale
S.p.A., non si sono costituite nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva questo Giudice che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «
l'omessa notifica di un atto presupposto» – nella specie l'Avviso di Accertamento n. 4813680451 richiamato nell'atto impugnato – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato» – nella specie l'Avviso di Notifica n. 20251014800234957 – il quale «si fonda sul mancato pagamento dell'Avviso di Accertamento»; infatti «il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga ».
Al fine di legittimare l'Avviso di Notifica impugnato, le Parti evocate in giudizio, entrambe rimaste contumaci, avrebbero dovuto produrre la documentazione comprovante la regolare e tempestiva notificazione dell'atto sottostante a quello impugnato, ma alcuna prova documentale risulta essere stata versata in atti.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna di controparti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna le Controparti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Salerno, 06/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5265/2025 depositato il 16/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4863023921 CONTRIBUTI CONS 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 03/11/2025 alla società GE.FI.L. – Gestione Fiscale
Locale S.p.A. ed al Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio di Sarno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 16/11/2025, la società Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Notifica n. 20251014800234957, notificato il 31/10/2025, riferito al mancato pagamento del Contributo di Bonifica per l'anno 2021, di complessivi € 337,81, già liquidato e richiesto, per quanto annotato sul predetto Avviso, con Avviso di Accertamento n. 4813680451.
La ricorrente, ritenendolo illegittimo, ha impugnato il predetto atto impositivo per i seguenti motivi:
- Mancata notifica atto presupposto, non essendole mai stato notificato l'Avviso ivi richiamato;
- Illegittimità della pretesa, non ricevendo, gli immobili della ricorrente, alcun vantaggio dalle opere di bonifica;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Con proprie Memorie Illustrative depositate il 23/01/2026, riportandosi al ricorso introduttivo, ha insistito nelle istanze e nelle conclusioni.
Il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio di Sarno e la società GE.FI. L. – Gestione Fiscale Locale
S.p.A., non si sono costituite nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva questo Giudice che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «
l'omessa notifica di un atto presupposto» – nella specie l'Avviso di Accertamento n. 4813680451 richiamato nell'atto impugnato – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato» – nella specie l'Avviso di Notifica n. 20251014800234957 – il quale «si fonda sul mancato pagamento dell'Avviso di Accertamento»; infatti «il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga ».
Al fine di legittimare l'Avviso di Notifica impugnato, le Parti evocate in giudizio, entrambe rimaste contumaci, avrebbero dovuto produrre la documentazione comprovante la regolare e tempestiva notificazione dell'atto sottostante a quello impugnato, ma alcuna prova documentale risulta essere stata versata in atti.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna di controparti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna le Controparti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Salerno, 06/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)