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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 38932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38932 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da IA OS AN CC - Presidente - Sent. n. sez. 1560/2025 IC TT SL AR CC – 21/10/2025 RI EL LE R.G.N. 21292/2025 AN RI RI CA IC OC - Relatore - ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da CA RL nato a [...] il [...]; GÈ SA nato a [...] il [...]; GU GI UI nato a [...] il [...]; RR UI nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 20 marzo 2025 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere IC OC;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA Cimmino, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RR UI e il rigetto dei ricorsi di RL CA, GI UI GU, SA GÈ. 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Genova, accogliendo la richiesta formulata da RL CA, GI UI GU, Penale Sent. Sez. 5 Num. 38932 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 21/10/2025 2 SA GÈ e UI RR, applicava a loro la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione alle singole individuali contestazioni. 2. Ricorrono per cassazione tutti i predetti imputati. 3. I ricorsi proposti nell’interesse di RL CA, GI UI UA e SA GÈ si compongono, ciascuno, di due motivi d’impugnazione, a mezzo dei quali si deduce violazione dell’art. 448, comma 2- , cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti quale concorso nel reato di bancarotta fraudolenta (avendo il giudice omesso ogni valutazione individualizzante in relazione alla posizione dei sindaci, tanto più alla luce della condotta fraudolenta assunta dagli amministratori anche in relazione all’operato dell’organo di controllo) e al difetto di correlazione tra la richiesta formulata e la sentenza pronunciata, in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale (oggetto dell’accordo). 4. Il ricorso proposto nell’interesse di UI RR si compone di tre motivi d’impugnazione. I primi due deducono violazione degli artt. 444, comma 3, e 448, comma 2- , cod. proc. pen. e dell’art. 163 cod. pen., nella parte in cui il giudice non ha concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale di cui all’ultimo comma dell’art. 163 cod. pen. – oggetto di espresso accordo tra le parti ed alla cui concessione era subordinata l’istanza di applicazione della pena – concedendo, diversamente, il beneficio della sospensione condizionale ordinaria, nonostante abbia dato atto in motivazione della sussistenza dei relativi presupposti. Il terzo deduce inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 82 comma 3, 444 comma 2 e 544 cod. proc. pen., nella parte in cui il giudice ha posto a carico del ricorrente, in solido con gli altri imputati, la rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili patrocinate dall’avv. Federica Baroncelli, nonostante quest’ultima avesse espressamente revocato, all’udienza del 20 settembre 2024, le costituzioni, nell’interesse di tutti i suoi assistiti, nei confronti del ricorrente. 1. I ricorsi proposti nell’interesse dei primi tre ricorrenti sono tutti indeducibili, alla luce dei limiti di sindacabilità della pronuncia impugnata. Va, infatti, considerato come l’accordo intervenuto tra le parti, fondante il rito descritto dall’art. 444 cod. proc. pen., esonera l'accusa dall'onere di provare la 3 prospettazione accusatoria e conforma il connesso obbligo motivazionale imposto al giudice. Cosicché la sentenza può ritenersi sufficientemente motivata con la sola succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), della sua corretta qualificazione giuridica, del richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. (per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi in tale norma previste), della verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti indicati dall'art. 27 della Costituzione. Verifiche, queste, che devono essere accompagnate da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti e significativi elementi (Sez. 4, n. 33214 del 02/07/2013, Oshodin, Rv. 256071; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824 Sez. 1, n. 752 del 27/01/1999, Forte, Rv. 212742) dell’esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. o di una differente qualificazione dei fatti, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). In concreto, il Tribunale, ricostruito sommariamente il fatto, ha dato atto: dell’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento (indicando le relative fonti probatorie), della corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati e della congruità della pena concordata. A fronte di ciò, nulla viene specificamente dedotto dalle parti: né l’esistenza di eventuali cause di proscioglimento, né ipotetiche eccentricità del capo d’imputazione, risolvendosi le circostanze dedotte in mere censure alla prospettazione accusatoria, peraltro attinenti alla sussistenza della responsabilità di ciascuno dei ricorrenti. Né, in ultimo, rileva l’omesso riconoscimento, nella parte dispositiva della sentenza, del beneficio della non menzione, discendente dall’artt. 24, comma 1, lett. e) d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con conseguente difetto d’interesse del ricorrente a impugnare la sentenza che non preveda espressamente il beneficio a cui sia stata condizionata la richiesta (Sez. 7, n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro, Rv. 272481). 2. Il ricorso proposto nell’interesse del RR è fondato nei limiti che saranno di seguito indicati. 2.1. I primi due motivi sono indeducibili per difetto d’interesse. La richiesta di applicazione della pena, depositata, unitamente al consenso del Pubblico Ministero, il 13 dicembre 2024, prevedeva esplicitamente l’applicazione della pena finale di mesi undici e giorni dieci di reclusione 4 subordinata al riconoscimento della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 163 del codice penale. Il giudice ratificava l’accordo e dava atto in motivazione dell’intervenuto risarcimento del danno in favore delle parti civili, riconoscendo, quindi, alla luce della pena irrogata, la sussistenza dei presupposti normativi ai fini della concessione della sospensione condizionale cd. "annuale”. Nella parte dispositiva, tuttavia, nulla veniva specificato sotto tale profilo, limitandosi il giudice a disporre, genericamente, la sospensione condizionale della pena. Ebbene, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo sulla seconda (in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice) non esclude che, nella sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione, la motivazione possa contenere elementi certi e logici che facciano ritenere, proprio ai fini dell’accertamento dell’effettiva volontà decisoria del giudice, errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv. 288560; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690). In concreto, proprio l’esplicito riconoscimento della sussistenza dei presupposti normativi ai fini della concessione della sospensione condizionale cd. "annuale”, letto alla luce della proposta formulata dalle parti, della natura negoziale del rito e dei connessi limitati spazi di autonoma cognizione riservati al giudice (riferiti solo ai contenuti estranei, per loro natura o per espressa volontà della legge, alla struttura negoziale: Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191) e della negozialità del beneficio della sospensione condizionale della pena, permette di chiarire la portata della (incompleta) statuizione contenuta nella parte dispositiva della sentenza. 2.2. Fondato, invece, il secondo motivo. All’udienza del 20 settembre 2024, l’avv. Baroncelli dichiarava di revocare la costituzione di parte civile in relazione alle società analiticamente indicate in relazione alla posizione del ricorrente. Ciononostante, il giudice ha posto a carico del ricorrente, in solido con gli altri imputati, la rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili patrocinate dall’avv. Federica Baroncelli. Sotto tale limitato profilo, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, e la relativa statuizione eliminata. 3. In conclusione, i ricorsi proposti da RL CA, SA GÈ e GI UI GU devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 Con riferimento alla posizione di UI RR, invece, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell’avv. Baroncelli;
statuizione che deve essere eliminata. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RR UI, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore delle parti civili difese dall'avv. Federica Baroncelli, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RR UI. Dichiara, altresì, inammissibili i ricorsi di CA RL, GÈ SA e GU GI UI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC OC IA OS AN CC
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere IC OC;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA Cimmino, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RR UI e il rigetto dei ricorsi di RL CA, GI UI GU, SA GÈ. 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Genova, accogliendo la richiesta formulata da RL CA, GI UI GU, Penale Sent. Sez. 5 Num. 38932 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 21/10/2025 2 SA GÈ e UI RR, applicava a loro la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione alle singole individuali contestazioni. 2. Ricorrono per cassazione tutti i predetti imputati. 3. I ricorsi proposti nell’interesse di RL CA, GI UI UA e SA GÈ si compongono, ciascuno, di due motivi d’impugnazione, a mezzo dei quali si deduce violazione dell’art. 448, comma 2- , cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti quale concorso nel reato di bancarotta fraudolenta (avendo il giudice omesso ogni valutazione individualizzante in relazione alla posizione dei sindaci, tanto più alla luce della condotta fraudolenta assunta dagli amministratori anche in relazione all’operato dell’organo di controllo) e al difetto di correlazione tra la richiesta formulata e la sentenza pronunciata, in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale (oggetto dell’accordo). 4. Il ricorso proposto nell’interesse di UI RR si compone di tre motivi d’impugnazione. I primi due deducono violazione degli artt. 444, comma 3, e 448, comma 2- , cod. proc. pen. e dell’art. 163 cod. pen., nella parte in cui il giudice non ha concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale di cui all’ultimo comma dell’art. 163 cod. pen. – oggetto di espresso accordo tra le parti ed alla cui concessione era subordinata l’istanza di applicazione della pena – concedendo, diversamente, il beneficio della sospensione condizionale ordinaria, nonostante abbia dato atto in motivazione della sussistenza dei relativi presupposti. Il terzo deduce inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 82 comma 3, 444 comma 2 e 544 cod. proc. pen., nella parte in cui il giudice ha posto a carico del ricorrente, in solido con gli altri imputati, la rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili patrocinate dall’avv. Federica Baroncelli, nonostante quest’ultima avesse espressamente revocato, all’udienza del 20 settembre 2024, le costituzioni, nell’interesse di tutti i suoi assistiti, nei confronti del ricorrente. 1. I ricorsi proposti nell’interesse dei primi tre ricorrenti sono tutti indeducibili, alla luce dei limiti di sindacabilità della pronuncia impugnata. Va, infatti, considerato come l’accordo intervenuto tra le parti, fondante il rito descritto dall’art. 444 cod. proc. pen., esonera l'accusa dall'onere di provare la 3 prospettazione accusatoria e conforma il connesso obbligo motivazionale imposto al giudice. Cosicché la sentenza può ritenersi sufficientemente motivata con la sola succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), della sua corretta qualificazione giuridica, del richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. (per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi in tale norma previste), della verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti indicati dall'art. 27 della Costituzione. Verifiche, queste, che devono essere accompagnate da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti e significativi elementi (Sez. 4, n. 33214 del 02/07/2013, Oshodin, Rv. 256071; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824 Sez. 1, n. 752 del 27/01/1999, Forte, Rv. 212742) dell’esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. o di una differente qualificazione dei fatti, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). In concreto, il Tribunale, ricostruito sommariamente il fatto, ha dato atto: dell’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento (indicando le relative fonti probatorie), della corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati e della congruità della pena concordata. A fronte di ciò, nulla viene specificamente dedotto dalle parti: né l’esistenza di eventuali cause di proscioglimento, né ipotetiche eccentricità del capo d’imputazione, risolvendosi le circostanze dedotte in mere censure alla prospettazione accusatoria, peraltro attinenti alla sussistenza della responsabilità di ciascuno dei ricorrenti. Né, in ultimo, rileva l’omesso riconoscimento, nella parte dispositiva della sentenza, del beneficio della non menzione, discendente dall’artt. 24, comma 1, lett. e) d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con conseguente difetto d’interesse del ricorrente a impugnare la sentenza che non preveda espressamente il beneficio a cui sia stata condizionata la richiesta (Sez. 7, n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro, Rv. 272481). 2. Il ricorso proposto nell’interesse del RR è fondato nei limiti che saranno di seguito indicati. 2.1. I primi due motivi sono indeducibili per difetto d’interesse. La richiesta di applicazione della pena, depositata, unitamente al consenso del Pubblico Ministero, il 13 dicembre 2024, prevedeva esplicitamente l’applicazione della pena finale di mesi undici e giorni dieci di reclusione 4 subordinata al riconoscimento della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 163 del codice penale. Il giudice ratificava l’accordo e dava atto in motivazione dell’intervenuto risarcimento del danno in favore delle parti civili, riconoscendo, quindi, alla luce della pena irrogata, la sussistenza dei presupposti normativi ai fini della concessione della sospensione condizionale cd. "annuale”. Nella parte dispositiva, tuttavia, nulla veniva specificato sotto tale profilo, limitandosi il giudice a disporre, genericamente, la sospensione condizionale della pena. Ebbene, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo sulla seconda (in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice) non esclude che, nella sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione, la motivazione possa contenere elementi certi e logici che facciano ritenere, proprio ai fini dell’accertamento dell’effettiva volontà decisoria del giudice, errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv. 288560; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690). In concreto, proprio l’esplicito riconoscimento della sussistenza dei presupposti normativi ai fini della concessione della sospensione condizionale cd. "annuale”, letto alla luce della proposta formulata dalle parti, della natura negoziale del rito e dei connessi limitati spazi di autonoma cognizione riservati al giudice (riferiti solo ai contenuti estranei, per loro natura o per espressa volontà della legge, alla struttura negoziale: Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191) e della negozialità del beneficio della sospensione condizionale della pena, permette di chiarire la portata della (incompleta) statuizione contenuta nella parte dispositiva della sentenza. 2.2. Fondato, invece, il secondo motivo. All’udienza del 20 settembre 2024, l’avv. Baroncelli dichiarava di revocare la costituzione di parte civile in relazione alle società analiticamente indicate in relazione alla posizione del ricorrente. Ciononostante, il giudice ha posto a carico del ricorrente, in solido con gli altri imputati, la rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili patrocinate dall’avv. Federica Baroncelli. Sotto tale limitato profilo, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, e la relativa statuizione eliminata. 3. In conclusione, i ricorsi proposti da RL CA, SA GÈ e GI UI GU devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 Con riferimento alla posizione di UI RR, invece, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell’avv. Baroncelli;
statuizione che deve essere eliminata. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RR UI, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore delle parti civili difese dall'avv. Federica Baroncelli, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RR UI. Dichiara, altresì, inammissibili i ricorsi di CA RL, GÈ SA e GU GI UI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC OC IA OS AN CC