CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
AN EL, AT
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 79/2021 depositato il 08/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2888/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 20/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2017 IT 002236 000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La Parte dichiara che è in corso la domanda di definizione agevolata controversie liti pendenti .
L'Ufficio ne prende atto.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello ha impugnato Ricorrente_1 la quale è stato rigettato il ricorso avanzato in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
E'intervenuto in giudizio Nominativo_1 , acquirente del terreno in contestazione, contestando la legittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, stante la necessità di una adeguata motivazione che possa mettere il contribuente nella condizione di difendersi adeguatamente. Nel corso del presente giudizio, il contribuente Ricorrente_1 dichiarava di avere provveduto ad effettuare i pagamenti di cui alle domande di definizione agevolata.
La causa è stata decisa all'udienza del 16 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che risultano effettuati i versamenti relativi alle domande di definizione agevolata della lite prevista dall'art. 1, commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modifiche..
Deve quindi dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Osserva inoltre la Corte Tributaria che l'accesso a tale forma agevolativa (definizione agevolata determina la rinunzia all'eventuale contenzioso. Pertanto la dichiarazione di adesione del contribuente implica la rinunzia al presente giudizio, onde va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 5 della legge n.130/2022 e successive modifiche, restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
la Commissione dichiara l'estinzione del giudizio e lascia le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Messina 16 dicembre 2025
Il AT Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
AN EL, AT
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 79/2021 depositato il 08/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2888/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 20/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2017 IT 002236 000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La Parte dichiara che è in corso la domanda di definizione agevolata controversie liti pendenti .
L'Ufficio ne prende atto.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello ha impugnato Ricorrente_1 la quale è stato rigettato il ricorso avanzato in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
E'intervenuto in giudizio Nominativo_1 , acquirente del terreno in contestazione, contestando la legittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, stante la necessità di una adeguata motivazione che possa mettere il contribuente nella condizione di difendersi adeguatamente. Nel corso del presente giudizio, il contribuente Ricorrente_1 dichiarava di avere provveduto ad effettuare i pagamenti di cui alle domande di definizione agevolata.
La causa è stata decisa all'udienza del 16 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che risultano effettuati i versamenti relativi alle domande di definizione agevolata della lite prevista dall'art. 1, commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modifiche..
Deve quindi dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Osserva inoltre la Corte Tributaria che l'accesso a tale forma agevolativa (definizione agevolata determina la rinunzia all'eventuale contenzioso. Pertanto la dichiarazione di adesione del contribuente implica la rinunzia al presente giudizio, onde va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 5 della legge n.130/2022 e successive modifiche, restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
la Commissione dichiara l'estinzione del giudizio e lascia le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Messina 16 dicembre 2025
Il AT Il Presidente