TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/11/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il Difensore P.IVA_1
CP_1
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_2 C.F._1
domiciliata in VIA GB SCALABRINI N. 31 29121 PIACENZA presso i Difensori
Avv. CAPPELLINI ELISA ed Avv. Prof. DOMENICO CAPRA
CONVENUTA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. CP_3 CP_4
con gli avvocati Giovanni BOTTAZZOLI e avv. Mariachiara BRUNETTI
[...]
TE AM
MBERTO, CP_5 Controparte_6
pagina 1 di 12 TERZI CHIAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo n. 486/2021 emesso dal
Giudice di Pace di Piacenza in favore della dott.ssa (allora Controparte_2
avvocato) nei confronti della società Parte_1
er il pagamento di compensi professionali non corrisposti, pari a euro 4.071,60
[...]
oltre accessori. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di tutti i compensi versati all'avvocato nei tredici anni di rapporto professionale (euro 38.738,77) e il CP_2
risarcimento dei danni per asserita responsabilità professionale. Il Giudice di Pace,
con sentenza n. 95/2024, dichiarava la propria incompetenza per valore sulle domande riconvenzionali rimettendo le parti al Tribunale di Piacenza, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l' alle spese processuali. Parte_1
L'odierna attrice riassumeva quindi il giudizio davanti al Tribunale di Piacenza
limitatamente alle domande riconvenzionali. Osservava al riguardo che la professionista aveva difeso la società in numerosi procedimenti tributari (circa ventisette tra primo e secondo grado), unitamente al collega avvocato Umberto
Fantigrossi, chiamato in causa in giudizio come le rispettive compagnie assicurative
Controparte_3 Controparte_6
L'avv. e restavano contumaci. CP_5 CP_6
Cont La dott.ssa insisteva per il rigetto di ogni avversa domanda. contestava CP_2
l'operatività della polizza assicurativa e in ogni caso ammissibilità e fondatezza delle domande riconvenzionali.
pagina 3 di 12 2. La controversia ha dunque un duplice oggetto: i) la restituzione dei compensi corrisposti alla dott.ssa , per violazione degli obblighi informativi del CP_2
rapporto professionale;
ii) il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'asserita negligenza, imprudenza, imperizia della dott.ssa e/o del CP_2
collega avv. Entrambe le domande appaiono prima facie infondate. CP_5
Quanto alla prima, deduce l'attrice che “per potersi validamente definire “preventivo” il
documento proveniente dal legale e avente ad oggetto il compenso per le prestazioni
professionali, lo stesso documento deve rispettare il contenuto della disposizione di cui all'art.
9, comma IV, L. 27/2012. Siffatta disposizione stabilisce che “Il compenso per le prestazioni
professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma
scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico
e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio
dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al
cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere
adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le
voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi” […] Tuttavia, i presupposti non mutano
laddove si intendesse seguire la teoresi avversaria secondo cui per vagliare la “correttezza
formale” dei “preventivi” si dovrebbe fare riferimento a quanto prescritto dall'art. 13 della
legge Professionale Forense (L. 31 dicembre 2012, n. 247). La disposizione invocata dalla
convenuta in riassunzione richiede infatti il rispetto dei medesimi requisiti dell'art. 9, comma
IV, L. 27/2012, del tutto trascurati dai preventivi di controparte. Requisiti che sono da
individuarsi (i) nella forma scritta, (ii) nella indicazione del grado di complessità dell'incarico
e (iii) nella menzione di tutte le voci di costo. […] Tuttavia, nel caso di specie […]
ha fornito la prova che tutti i pagamenti effettuati dalla Parte_1
pagina 4 di 12 società alla professionista, ancora prima dell'introduzione dell'obbligo di preventivo, di cui alla
legge 27/2012, sono privi di una valida giustificazione a determinazione degli stessi, non
avendo controparte fornito alcuna indicazione dei parametri utilizzati per la quantificazione
degli importi richiesti. L'avv. mai ebbe a trasmettere all'esponente alcuna CP_2
valida nota professionale che giustificasse gli importi richiesti e la loro determinazione, in totale
spregio delle norme applicabili e richiamate, oltre che agli obblighi di natura deontologica, che
devono regolare i rapporti con i clienti anche e soprattutto sotto il profilo dei compensi. Ed è
appena il caso di soggiungere che le fatture emesse dall'avv. siano in molti casi CP_2
anche prive della necessaria specifica, non solo della pratica alle quali si riferiscono, ma anche
del valore della stessa e dell'attività alle quali afferiscono. Siffatta assoluta indeterminatezza
impedisce evidentemente qualsiasi possibilità di verifica da parte del destinatario delle stesse
fatture.” (conclusionale parte attrice).
Tale verifica, tuttavia, risulta effettivamente svolta dall'attrice.
Come puntualmente rilevato dalla Difesa della convenuta, “a. nel 2018 l'Avv. , CP_2
con e-mail del 10.04.2018 avente ad oggetto “richiesta preventivo im.re san giorgio”,
formulava (oltre alla previsione di un saldo su appelli in corso) proposta di preventivo per
l'appello sulle sentenze relative ai ricorsi ICI 2010-2011. ER così riscontrava Parte_1
la missiva: “abbiamo esaminato, con mio fratello, la vostra proposta ed abbiamo deciso di
accettarla e di continuare con i procedimenti pendenti in CTR e procedere anche con l'appello
2010-2011” (cfr. doc.2 fasc. parte opposta);
b. seguiva e-mail del 27.04.2018 (“note pro forma avv. appello ici 2010-2011 + CP_2
ricorsi CTP 2012 e 2013”) con la quale l'esponente inviava le pro forma per acconti appelli e
nuovi ricorsi in primo grado. Il Sig. rispondeva: “d'accordo per quanto riguarda il Parte_1
preventivo dei nuovi ricorsi” (cfr. doc.3 fasc. parte opposta);
c. in data 29.05.2018 il Sig. scriveva: “Ieri ho provveduto al bonifico relativo alle Parte_1
note pro forma ed allego la relativa documentazione” (cfr. doc.4 fasc. parte opposta);
pagina 5 di 12 d. ancora, con e-mail del 01.07.2019 l'Avv. inviava la nota pro forma di acconto per CP_2
“appelli IMU 2012+2013”. In data 02.07.2019, il Sig. rispondeva: “ciao Parte_1 CP_2
grazie, provvederò senz'altro entro fine mese al saldo della nota allegata” (cfr. doc.5 fasc. parte
opposta);
e. con e-mail del 18.02.2020 l'Avv. inviava la pro forma dei ricorsi CTP IMU CP_2
2014/2015. Il Sig. riscontrava la comunicazione come di seguito: “buongiorno Parte_1
ti ringrazio, provvederò senz'altro al saldo di quanto dovuto entro la metà di CP_2
marzo”, confermando poi il saldo il 17.3.20 (cfr. doc.6 fasc. parte opposta).”
Tale documentazione comprova dunque lo svolgimento del rapporto tra le parti mediante l'invio di preventivi in forma scritta seguiti dall'accettazione del cliente. I
preventivi prodotti in atti appaiono peraltro conformi al dettato della Legge
Professionale Forense (L. 247/2012, art. 13). Ma se anche si volesse ritenere tale norma recessiva rispetto a quella più specifica invocata dall'attrice (il che non convince), non
è dato comprendere quale vulnus sia derivato in punto di conoscibilità della tipologia,
della latitudine, della difficoltà e dell'onerosità degli incarichi di volta in volta commissionati. Se davvero la società attrice non ha avuto, per tredici anni, piena conoscenza e consapevolezza di tali elementi, non si capisce perché abbia sempre accettato i preventivi, abbia sempre pagato senza discutere, abbia sempre rinnovato gli incarichi, non si sia mai rivolta ad un altro legale. La contestazione sollevata a distanza di tanto tempo appare pertanto pretestuosa e defatigatoria e finalizzata unicamente ad evitare il pagamento del decreto ingiuntivo opponendo, con iniziativa dal sapore ritorsivo, l'asserita illegittimità dei pagamenti effettuati in passato. Ed è
questo il punto decisivo: il ragionamento dell'attrice muove dal presupposto che l'asserita violazione di quelle prescrizioni formali si sia risolta nella violazione degli obblighi informativi;
e così non è perché la piena consapevolezza è documentata;
e che comunque – se ben si è compreso – quella violazione della forma travolga tutto,
pagina 6 di 12 determinando la nullità radicale di ogni singolo rapporto: valorizzando al massimo la natura imperativa delle prescrizioni formali, è giocoforza desumerne la nullità del contratto concluso in violazione delle stesse. Il che significa che l'avv. CP_2
avrebbe comunque diritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 2126 codice civile: “la
nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il
rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della
causa”, ipotesi entrambe non ravvisabili nel caso di specie.
3. Ne discende, quale ulteriore conseguenza, che la domanda riconvenzionale restitutoria non può comunque trovare accoglimento proprio in ragione dei principi assolutamente consolidati in tema di onere probatorio: rammenta ancor recentemente la Cassazione che “nell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante
il normale principio dell'onere della prova gravante sull'attore, "il quale, quindi, è tenuto
a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo
giustifichi" (v. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 6983 del
15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del 05/07/2023), avendo la medesima giurisprudenza
opportunamente precisato che "l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa
delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai
rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica
esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra
solvens e accipiens" (v. Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325
del 19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11190 del
26/04/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021).” (Cassazione civile sez. III,
25/07/2025, (ud. 20/06/2025, dep. 25/07/2025), n.21340, in motivazione). E tale prova l'attrice non ha fornito, non avendo provato che le somme erogate in favore dell'avv.
fossero prive di causa giustificativa: occorrendo al riguardo dimostrare CP_2
l'inesistenza dell'attività svolta, o la sua illiceità per mancata iscrizione all'albo pagina 7 di 12 trattandosi di professione riservata;
l'illiceità non può discendere dalla mera, ove dimostrata, violazione delle norme formali invocate, non attenendo né all'oggetto né
alla causa della prestazione (cfr. art.2126 c.c.).
4. Del pari infondata è la domanda risarcitoria. Rammenta la Cassazione che
“L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come
adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176,
comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la
violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è
chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la
prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare
difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al
compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed
abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di
conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria
dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto
adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione
del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.”( Cassazione civile sez. II, 10/06/2025, n.15526); “La valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve
essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della
possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato
garantirne l'esito favorevole.” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n.28903). “In tema di
responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile
allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni
giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia
processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al
pagina 8 di 12 raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal
giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio” (Cassazione
civile sez. III, 20/03/2025, n.7462). La Corte ha altresì, da tempo, sottolineato la necessità che ai fini di tale valutazione siano imprescindibilmente “esaminati i profili
relativi all'ascrivibilità del rigetto della domanda risarcitoria a colpa dell'assistito
o all'emergenza di fatti idonei a dimostrare la mancanza di colpa del legale nonché i
profili relativi all'imputabilità dell'omessa proposizione dell'appello a colpa del
cliente o non, piuttosto, alla responsabilità del professionista.” (Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, n.15718). Nel caso di specie appare eclatante l'assenza di qualsiasi profilo di colpa in ordine alla asseritamente erronea notifica del ricorso tributario presso il Difensore dell'ente convenuto, Avv. Salvatore Caltabiano, all'indirizzo di
Piacenza via Romagnosi 68. La difesa dell'odierna attrice aveva correttamente, in quell'occasione, rinnovato la notifica appena tornata indietro la cartolina attestante il trasferimento ad altro indirizzo. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale
che scatena le ire dell'odierna attrice è la seguente, e conviene riportarla:
pagina 9 di 12 Si tratta di un preclaro esempio di come non motivare una sentenza. Questo
giudice è anche giudice tributario (da oltre 11 anni) e preferisce astenersi da ogni ulteriore commento;
rileva tuttavia che l'errore di diritto (omessa considerazione della ritualità della notifica) è palese e giustificava pienamente la proposizione di un ricorso in cassazione. Dalla corrispondenza versata in atti, tuttavia, emerge con chiarezza che tale ricorso non fu presentato per iniziativa del sig. che, rivendicando Parte_1
competenze giuridiche superiori a quelle degli avv.ti e , ne CP_5 CP_2
contestava espressamente la strategia difensiva censurando la scelta degli argomenti da trattare in Cassazione e le modalità di redazione del ricorso (dall'avvento di Google
è il cliente il vero peritus peritorum, per il principio social dell' “uno vale uno”). Nella
comunicazione prodotta, infatti, è il legale rappresentante dell'odierna attrice che invita espressamente l'avvocato a non ricorrere in Cassazione, affermando “che le
probabilità di un giudizio sfavorevole siano troppo elevate”. Questo, con tutta evidenza,
interrompe ogni nesso causale tra l'esito sfavorevole – determinato dalla scelta di non ricorrere, facendo passare in giudicato la sentenza d'appello – e qualsiasi condotta del difensore, poiché è la scelta del cliente, contraria alle indicazioni del difensore, ad aver determinato la definitività della sentenza sfavorevole.
Questo esclude ogni fondamento della richiesta risarcitoria di 7.160,00 euro
(3.000,00 per spese legali e 4.160,00 per compenso dell'avv. ) che è l'unica a CP_2
poter essere vagliata.
5. La restante parte di domanda risarcitoria è infatti da ritenersi inammissibile.
Come ben evidenziato dalla terza chiamata elle proprie difese, “per Controparte_3
la domanda in via riconvenzionale [...] non è stato indicato alcun importo degli asseriti danni
causati dal legale”. La società si è infatti limitata a richiedere genericamente “la condanna
dell'avvocato a risarcire in favore di Controparte_2 Parte_1
tutti i danni da questa subiti e subendi per effetto della responsabilità professionale
[...]
pagina 10 di 12 addebitabile alla medesima professionista”, senza fornire una quantificazione specifica del danno complessivo richiesto e senza fornire alcun elemento di qualificazione anche indiretta o deduttiva;
così come è formulata, pertanto, la domanda è da ritenersi inammissibile. “L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare
analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque
in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio
patrimoniale; con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere
imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una
richiesta di risarcimento dei « danni subiti e subendi », quando non sia accompagnata dalla
concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile.
Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale
concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al
giudice il potere-dovere di provvedere.” (Cassazione civile sez. III, 30/06/2015, n.13328).
Tanto travolge e supera ogni diversa questione, da ritenersi assorbita.
6. L'avvenuta definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (la domanda trattenuta dal giudice di pace è stata definita con rigetto dell'appello)
conferisce alle domande svolte in questa sede portata autonoma.
Le spese si liquidano secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta ogni domanda attorea;
Condanna l'attrice Parte_1
a rifondere alla convenuta le spese di lite, che
[...] Controparte_2
pagina 11 di 12 si liquidano in Euro 5.810,00 oltre IVA e accessori, come da notula;
nonché a rifonderle, nella stessa misura, alla terza chiamata;
CP_3
Nulla quanto alle parti contumaci.
Piacenza, 22 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il Difensore P.IVA_1
CP_1
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_2 C.F._1
domiciliata in VIA GB SCALABRINI N. 31 29121 PIACENZA presso i Difensori
Avv. CAPPELLINI ELISA ed Avv. Prof. DOMENICO CAPRA
CONVENUTA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. CP_3 CP_4
con gli avvocati Giovanni BOTTAZZOLI e avv. Mariachiara BRUNETTI
[...]
TE AM
MBERTO, CP_5 Controparte_6
pagina 1 di 12 TERZI CHIAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo n. 486/2021 emesso dal
Giudice di Pace di Piacenza in favore della dott.ssa (allora Controparte_2
avvocato) nei confronti della società Parte_1
er il pagamento di compensi professionali non corrisposti, pari a euro 4.071,60
[...]
oltre accessori. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di tutti i compensi versati all'avvocato nei tredici anni di rapporto professionale (euro 38.738,77) e il CP_2
risarcimento dei danni per asserita responsabilità professionale. Il Giudice di Pace,
con sentenza n. 95/2024, dichiarava la propria incompetenza per valore sulle domande riconvenzionali rimettendo le parti al Tribunale di Piacenza, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l' alle spese processuali. Parte_1
L'odierna attrice riassumeva quindi il giudizio davanti al Tribunale di Piacenza
limitatamente alle domande riconvenzionali. Osservava al riguardo che la professionista aveva difeso la società in numerosi procedimenti tributari (circa ventisette tra primo e secondo grado), unitamente al collega avvocato Umberto
Fantigrossi, chiamato in causa in giudizio come le rispettive compagnie assicurative
Controparte_3 Controparte_6
L'avv. e restavano contumaci. CP_5 CP_6
Cont La dott.ssa insisteva per il rigetto di ogni avversa domanda. contestava CP_2
l'operatività della polizza assicurativa e in ogni caso ammissibilità e fondatezza delle domande riconvenzionali.
pagina 3 di 12 2. La controversia ha dunque un duplice oggetto: i) la restituzione dei compensi corrisposti alla dott.ssa , per violazione degli obblighi informativi del CP_2
rapporto professionale;
ii) il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'asserita negligenza, imprudenza, imperizia della dott.ssa e/o del CP_2
collega avv. Entrambe le domande appaiono prima facie infondate. CP_5
Quanto alla prima, deduce l'attrice che “per potersi validamente definire “preventivo” il
documento proveniente dal legale e avente ad oggetto il compenso per le prestazioni
professionali, lo stesso documento deve rispettare il contenuto della disposizione di cui all'art.
9, comma IV, L. 27/2012. Siffatta disposizione stabilisce che “Il compenso per le prestazioni
professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma
scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico
e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio
dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al
cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere
adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le
voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi” […] Tuttavia, i presupposti non mutano
laddove si intendesse seguire la teoresi avversaria secondo cui per vagliare la “correttezza
formale” dei “preventivi” si dovrebbe fare riferimento a quanto prescritto dall'art. 13 della
legge Professionale Forense (L. 31 dicembre 2012, n. 247). La disposizione invocata dalla
convenuta in riassunzione richiede infatti il rispetto dei medesimi requisiti dell'art. 9, comma
IV, L. 27/2012, del tutto trascurati dai preventivi di controparte. Requisiti che sono da
individuarsi (i) nella forma scritta, (ii) nella indicazione del grado di complessità dell'incarico
e (iii) nella menzione di tutte le voci di costo. […] Tuttavia, nel caso di specie […]
ha fornito la prova che tutti i pagamenti effettuati dalla Parte_1
pagina 4 di 12 società alla professionista, ancora prima dell'introduzione dell'obbligo di preventivo, di cui alla
legge 27/2012, sono privi di una valida giustificazione a determinazione degli stessi, non
avendo controparte fornito alcuna indicazione dei parametri utilizzati per la quantificazione
degli importi richiesti. L'avv. mai ebbe a trasmettere all'esponente alcuna CP_2
valida nota professionale che giustificasse gli importi richiesti e la loro determinazione, in totale
spregio delle norme applicabili e richiamate, oltre che agli obblighi di natura deontologica, che
devono regolare i rapporti con i clienti anche e soprattutto sotto il profilo dei compensi. Ed è
appena il caso di soggiungere che le fatture emesse dall'avv. siano in molti casi CP_2
anche prive della necessaria specifica, non solo della pratica alle quali si riferiscono, ma anche
del valore della stessa e dell'attività alle quali afferiscono. Siffatta assoluta indeterminatezza
impedisce evidentemente qualsiasi possibilità di verifica da parte del destinatario delle stesse
fatture.” (conclusionale parte attrice).
Tale verifica, tuttavia, risulta effettivamente svolta dall'attrice.
Come puntualmente rilevato dalla Difesa della convenuta, “a. nel 2018 l'Avv. , CP_2
con e-mail del 10.04.2018 avente ad oggetto “richiesta preventivo im.re san giorgio”,
formulava (oltre alla previsione di un saldo su appelli in corso) proposta di preventivo per
l'appello sulle sentenze relative ai ricorsi ICI 2010-2011. ER così riscontrava Parte_1
la missiva: “abbiamo esaminato, con mio fratello, la vostra proposta ed abbiamo deciso di
accettarla e di continuare con i procedimenti pendenti in CTR e procedere anche con l'appello
2010-2011” (cfr. doc.2 fasc. parte opposta);
b. seguiva e-mail del 27.04.2018 (“note pro forma avv. appello ici 2010-2011 + CP_2
ricorsi CTP 2012 e 2013”) con la quale l'esponente inviava le pro forma per acconti appelli e
nuovi ricorsi in primo grado. Il Sig. rispondeva: “d'accordo per quanto riguarda il Parte_1
preventivo dei nuovi ricorsi” (cfr. doc.3 fasc. parte opposta);
c. in data 29.05.2018 il Sig. scriveva: “Ieri ho provveduto al bonifico relativo alle Parte_1
note pro forma ed allego la relativa documentazione” (cfr. doc.4 fasc. parte opposta);
pagina 5 di 12 d. ancora, con e-mail del 01.07.2019 l'Avv. inviava la nota pro forma di acconto per CP_2
“appelli IMU 2012+2013”. In data 02.07.2019, il Sig. rispondeva: “ciao Parte_1 CP_2
grazie, provvederò senz'altro entro fine mese al saldo della nota allegata” (cfr. doc.5 fasc. parte
opposta);
e. con e-mail del 18.02.2020 l'Avv. inviava la pro forma dei ricorsi CTP IMU CP_2
2014/2015. Il Sig. riscontrava la comunicazione come di seguito: “buongiorno Parte_1
ti ringrazio, provvederò senz'altro al saldo di quanto dovuto entro la metà di CP_2
marzo”, confermando poi il saldo il 17.3.20 (cfr. doc.6 fasc. parte opposta).”
Tale documentazione comprova dunque lo svolgimento del rapporto tra le parti mediante l'invio di preventivi in forma scritta seguiti dall'accettazione del cliente. I
preventivi prodotti in atti appaiono peraltro conformi al dettato della Legge
Professionale Forense (L. 247/2012, art. 13). Ma se anche si volesse ritenere tale norma recessiva rispetto a quella più specifica invocata dall'attrice (il che non convince), non
è dato comprendere quale vulnus sia derivato in punto di conoscibilità della tipologia,
della latitudine, della difficoltà e dell'onerosità degli incarichi di volta in volta commissionati. Se davvero la società attrice non ha avuto, per tredici anni, piena conoscenza e consapevolezza di tali elementi, non si capisce perché abbia sempre accettato i preventivi, abbia sempre pagato senza discutere, abbia sempre rinnovato gli incarichi, non si sia mai rivolta ad un altro legale. La contestazione sollevata a distanza di tanto tempo appare pertanto pretestuosa e defatigatoria e finalizzata unicamente ad evitare il pagamento del decreto ingiuntivo opponendo, con iniziativa dal sapore ritorsivo, l'asserita illegittimità dei pagamenti effettuati in passato. Ed è
questo il punto decisivo: il ragionamento dell'attrice muove dal presupposto che l'asserita violazione di quelle prescrizioni formali si sia risolta nella violazione degli obblighi informativi;
e così non è perché la piena consapevolezza è documentata;
e che comunque – se ben si è compreso – quella violazione della forma travolga tutto,
pagina 6 di 12 determinando la nullità radicale di ogni singolo rapporto: valorizzando al massimo la natura imperativa delle prescrizioni formali, è giocoforza desumerne la nullità del contratto concluso in violazione delle stesse. Il che significa che l'avv. CP_2
avrebbe comunque diritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 2126 codice civile: “la
nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il
rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della
causa”, ipotesi entrambe non ravvisabili nel caso di specie.
3. Ne discende, quale ulteriore conseguenza, che la domanda riconvenzionale restitutoria non può comunque trovare accoglimento proprio in ragione dei principi assolutamente consolidati in tema di onere probatorio: rammenta ancor recentemente la Cassazione che “nell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante
il normale principio dell'onere della prova gravante sull'attore, "il quale, quindi, è tenuto
a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo
giustifichi" (v. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 6983 del
15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del 05/07/2023), avendo la medesima giurisprudenza
opportunamente precisato che "l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa
delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai
rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica
esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra
solvens e accipiens" (v. Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325
del 19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11190 del
26/04/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021).” (Cassazione civile sez. III,
25/07/2025, (ud. 20/06/2025, dep. 25/07/2025), n.21340, in motivazione). E tale prova l'attrice non ha fornito, non avendo provato che le somme erogate in favore dell'avv.
fossero prive di causa giustificativa: occorrendo al riguardo dimostrare CP_2
l'inesistenza dell'attività svolta, o la sua illiceità per mancata iscrizione all'albo pagina 7 di 12 trattandosi di professione riservata;
l'illiceità non può discendere dalla mera, ove dimostrata, violazione delle norme formali invocate, non attenendo né all'oggetto né
alla causa della prestazione (cfr. art.2126 c.c.).
4. Del pari infondata è la domanda risarcitoria. Rammenta la Cassazione che
“L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come
adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176,
comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la
violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è
chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la
prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare
difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al
compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed
abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di
conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria
dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto
adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione
del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.”( Cassazione civile sez. II, 10/06/2025, n.15526); “La valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve
essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della
possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato
garantirne l'esito favorevole.” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n.28903). “In tema di
responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile
allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni
giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia
processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al
pagina 8 di 12 raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal
giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio” (Cassazione
civile sez. III, 20/03/2025, n.7462). La Corte ha altresì, da tempo, sottolineato la necessità che ai fini di tale valutazione siano imprescindibilmente “esaminati i profili
relativi all'ascrivibilità del rigetto della domanda risarcitoria a colpa dell'assistito
o all'emergenza di fatti idonei a dimostrare la mancanza di colpa del legale nonché i
profili relativi all'imputabilità dell'omessa proposizione dell'appello a colpa del
cliente o non, piuttosto, alla responsabilità del professionista.” (Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, n.15718). Nel caso di specie appare eclatante l'assenza di qualsiasi profilo di colpa in ordine alla asseritamente erronea notifica del ricorso tributario presso il Difensore dell'ente convenuto, Avv. Salvatore Caltabiano, all'indirizzo di
Piacenza via Romagnosi 68. La difesa dell'odierna attrice aveva correttamente, in quell'occasione, rinnovato la notifica appena tornata indietro la cartolina attestante il trasferimento ad altro indirizzo. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale
che scatena le ire dell'odierna attrice è la seguente, e conviene riportarla:
pagina 9 di 12 Si tratta di un preclaro esempio di come non motivare una sentenza. Questo
giudice è anche giudice tributario (da oltre 11 anni) e preferisce astenersi da ogni ulteriore commento;
rileva tuttavia che l'errore di diritto (omessa considerazione della ritualità della notifica) è palese e giustificava pienamente la proposizione di un ricorso in cassazione. Dalla corrispondenza versata in atti, tuttavia, emerge con chiarezza che tale ricorso non fu presentato per iniziativa del sig. che, rivendicando Parte_1
competenze giuridiche superiori a quelle degli avv.ti e , ne CP_5 CP_2
contestava espressamente la strategia difensiva censurando la scelta degli argomenti da trattare in Cassazione e le modalità di redazione del ricorso (dall'avvento di Google
è il cliente il vero peritus peritorum, per il principio social dell' “uno vale uno”). Nella
comunicazione prodotta, infatti, è il legale rappresentante dell'odierna attrice che invita espressamente l'avvocato a non ricorrere in Cassazione, affermando “che le
probabilità di un giudizio sfavorevole siano troppo elevate”. Questo, con tutta evidenza,
interrompe ogni nesso causale tra l'esito sfavorevole – determinato dalla scelta di non ricorrere, facendo passare in giudicato la sentenza d'appello – e qualsiasi condotta del difensore, poiché è la scelta del cliente, contraria alle indicazioni del difensore, ad aver determinato la definitività della sentenza sfavorevole.
Questo esclude ogni fondamento della richiesta risarcitoria di 7.160,00 euro
(3.000,00 per spese legali e 4.160,00 per compenso dell'avv. ) che è l'unica a CP_2
poter essere vagliata.
5. La restante parte di domanda risarcitoria è infatti da ritenersi inammissibile.
Come ben evidenziato dalla terza chiamata elle proprie difese, “per Controparte_3
la domanda in via riconvenzionale [...] non è stato indicato alcun importo degli asseriti danni
causati dal legale”. La società si è infatti limitata a richiedere genericamente “la condanna
dell'avvocato a risarcire in favore di Controparte_2 Parte_1
tutti i danni da questa subiti e subendi per effetto della responsabilità professionale
[...]
pagina 10 di 12 addebitabile alla medesima professionista”, senza fornire una quantificazione specifica del danno complessivo richiesto e senza fornire alcun elemento di qualificazione anche indiretta o deduttiva;
così come è formulata, pertanto, la domanda è da ritenersi inammissibile. “L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare
analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque
in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio
patrimoniale; con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere
imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una
richiesta di risarcimento dei « danni subiti e subendi », quando non sia accompagnata dalla
concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile.
Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale
concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al
giudice il potere-dovere di provvedere.” (Cassazione civile sez. III, 30/06/2015, n.13328).
Tanto travolge e supera ogni diversa questione, da ritenersi assorbita.
6. L'avvenuta definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (la domanda trattenuta dal giudice di pace è stata definita con rigetto dell'appello)
conferisce alle domande svolte in questa sede portata autonoma.
Le spese si liquidano secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta ogni domanda attorea;
Condanna l'attrice Parte_1
a rifondere alla convenuta le spese di lite, che
[...] Controparte_2
pagina 11 di 12 si liquidano in Euro 5.810,00 oltre IVA e accessori, come da notula;
nonché a rifonderle, nella stessa misura, alla terza chiamata;
CP_3
Nulla quanto alle parti contumaci.
Piacenza, 22 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 12 di 12