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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/11/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 976/25 R.g.
Tra
, elett.te domiciliato in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Angela Zita che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Emiliano Potenza che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni: le parti private come da verbale di udienza del
01.10.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 03.04.2025 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio conco in Potenza Controparte_1 il 30.06.1991 e che con decreto n. cron. 330/19 del 11.01.2019 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione. Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(10.07.1993) e (01.10.1996), entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicament ienti. Ha chiesto pertanto che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali, attesa la mancata risposta della stessa al suo invito alla negoziazione assistita. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, la quale ha aderito alla domanda di divorzio ed ha chiesto la compensazione delle spese processuali. All'udienza del 01.10.2025 le parti, comparse personalmente unitamente ai propri difensori, si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione. Il P.M. ha apposto il proprio “visto”. Preliminarmente, la domanda di “scioglimento del matrimonio”, come proposta dal ricorrente, va qualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla documentazione in atti risulta che il matrimonio è stato celebrato con rito concordatario.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza presidenziale, entrambi i coniugi hanno manifestato l'intenzione di porre fine al rapporto coniugale, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione, ed infine entrambi hanno concluso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La separazione consensuale è stata omologata da questo Tribunale con decreto n. cron. 330/19 del 11.01.2019, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e le deduzioni della resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno poste a carico della resistente per il principio di causalità in quanto la stessa, sebbene abbia aderito alla domanda di divorzio, non ha fornito riscontro alla richiesta del coniuge di attivazione della procedura di negoziazione assistita (v. invito in produzione ricorrente).
Trattasi di un comportamento non collaborativo, che ha reso necessaria l'introduzione del giudizio, con le relative spese, e che non può essere giustificato dalle deduzioni della resistente sulla mancata tempestiva conoscenza dell'invito, ritualmente notificatole.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
03.04.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Potenza il 30.06.1991 Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza dell'anno 1991, Parte II, Serie A, n. 124;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità; c) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 1.700,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 27.10.2025
La Presidente est.