Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13092/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13092 del 2022, proposto dalla società I.S.Ma.Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Rossi, Cristiana Fanelli e Roberto De Nardo, con domicilio fisico presso il loro studio sito in Roma, via Ottaviano, n. 66, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della nota dell’intimata amministrazione regionale n. 324702 del 1° aprile 2022, a completamento del procedimento istruttorio espletato in seguito alla domanda di acconto, codice n. 14270157390 del 29 maggio 2021, formulata dalla ricorrente successivamente all'ammissione ed al finanziamento della domanda di sostegno n. 94250140798 dalla stessa società presentata per la partecipazione al bando pubblico “ Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Reg. (CE) n. 1305/2013. Misura1, Sottomisura 1.1, Tipologia operazione 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze”, bando adottato con Determinazione Dirigenziale n. G06983 del 23 maggio 2019 ”, con la quale è stato comunicato il rigetto totale della suddetta richiesta di acconto in riferimento alle voci di spesa A4 - “ Personale amministrativo/ausiliario ”, A5 - “ Progettazione ”, B1 - “ Assicurazione INAIL e aggiuntive ”, C1 - “ Noleggio attrezzature connesse all'attività formativa ”, C4 - “ Cancelleria e stampanti ”, D1 - “ Materiale didattico - dispense ";
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso, consequenziale e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. RI RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso, trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione all'originario ricorso straordinario, parte ricorrente ha impugnato la nota in epigrafe, con la quale è stato comunicato il rigetto della richiesta di acconto di parte ricorrente nell'ambito del bando pubblico adottato con Determinazione n. G06983 del 23/05/2019 - Misura 1 “ Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione ” - Tipologia di operazione 1.1.1 “ Formazione e acquisizione competenze ”.
Il contestato rigetto è stato motivato sulla base dell’art. 63 del Regolamento n. 809/2014, richiamato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 133/2017, recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (U E) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
Più nel dettaglio, il contributo erogabile sarebbe stato individuato nella misura di euro 0,00, in quanto l'importo della riduzione (euro 18.643,22) avrebbe superato l'importo del contributo ammesso (euro 1.800,00).
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere stata ammessa al finanziamento in questione con determinazione n. G02219 del 2 marzo 2020 e di aver quindi ottenuto il provvedimento di concessione n. 1.1.1 - LT - 24APRILE2020 - 05;
- di aver iniziato le attività formative a distanza, conclusesi il 7 luglio 2021;
- di aver chiesto il menzionato acconto il 29.5.2021;
- che, a seguito del contraddittorio procedimentale, la sua istanza è stata rigettata con l'impugnata nota.
1.2. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- 1) Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 6 del bando pubblico “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Reg. (CE) n. 1305/2013. Misura1, Sottomisura 1.1, Tipologia operazione 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze” adottato con Determinazione Dirigenziale n. G06983 del 23 maggio 2019 ”nonché dell’Allegato A della Determinazione n. B06163 del 17/09/2012 in attuazione della “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri fondi"; travisamento dei fatti; erronea e contraddittoria motivazione ;
- 2) Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. all’art. 63 (revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative) del Regolamento UE 809/2014 e paragrafo 4 e 6 dell’allegato 1 del Piano Sviluppo Rurale del Lazio; travisamento dei fatti; erronea e contraddittoria motivazione .
1.3. La ricorrente ha quindi chiesto di annullare la nota in questione, condannando l'intimata amministrazione a corrisponderle quanto chiesto a titolo di acconto.
2. Si è costituita l'intimata amministrazione che, con memoria resa in prossimità dell'udienza di discussione, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. All'udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto: (i) è stato dato avviso ex art. 73, c. 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; (ii) la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come anticipato in udienza, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
2. In materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, il riparto di giurisdizione segue la natura della posizione soggettiva azionata.
Sul punto, il Giudice regolatore della giurisdizione (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 16 luglio 2024, n. 19484) ha chiarito che è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Nel caso di specie le parti controvertono sulla misura del contributo erogato (ritenuta pari a zero dalla resistente amministrazione in applicazione della specifica disciplina del bando); il che consente di escludere che la presente controversia possa essere decisa nel merito da questo Tribunale, non discutendosi della spettanza in astratto del contributo in questione (già oggetto di espresso riconoscimento, come risulta dalla superiore narrativa), ma della sua quantificazione in sede esecutiva.
Tale conclusione, si soggiunge, si pone in linea con quanto già statuito da questo Tribunale in un consimile giudizio reso tra le medesime parti (TAR Lazio, sez. V, 17 giugno 2025, n. 11873, ai cui ulteriori riferimenti giurisprudenziali si fa rinvio).
3. Stante quanto precede, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, c. 2, c.p.a.), e fatte salve preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
La definizione in rito del giudizio e il rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione impongono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
DE AP, Presidente FF
RI RD, Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RD | DE AP |
IL SEGRETARIO