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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 8253/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.r.g. 8253/2020 promossa da:
nato il [...] a [...], Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._1
LU TA (C.F.: ), ET TA C.F._2
(C.F.: ) e BI RA (cf. C.F._3
) ed elett.te dom.to presso lo studio sito in C.F._4
AR (CE) alla via G.B. Novelli nr. 120;
-appellante-
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni Giorgiadi
(C.F.: ) ed elett.te dom.to presso il suo C.F._5
1 studio legale sito in Napoli, Centro Direzionale Is. G/1, Scala C -
80143, Napoli (NA);
-appellato- nonché contro nato a [...] il [...], Controparte_2
(C.F.: ), res.te in Recale (CE) alla via C.F._6
Tarantino nr. 7;
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con atto di citazione conveniva dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Santa Maria Capua Vetere la e Controparte_1
, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_2
propria autovettura Audi Q2 targata FF543VH a seguito del sinistro avvenuto in AR il 12 novembre 2017, allorquando, secondo la prospettazione attorea, l'autovettura Opel SA targata
BW907XR, condotta dal convenuto e proveniente da via CP_2
Trentola, si immetteva nella rotatoria di via Leonardo da Vinci senza concedere la dovuta precedenza, costringendo l'attore, che già
2 percorreva l'anello rotatorio, ad effettuare una manovra di emergenza che determinava l'urto contro lo spartitraffico e conseguenti danni al veicolo.
L'attore deduceva di aver richiesto senza esito il ristoro del danno alla compagnia e produceva la relativa corrispondenza, CP_1
allegando perizia di parte, preventivo di riparazione e fotografie dei danni.
Il convenuto non si costituiva, ed è pertanto Controparte_2
dichiarato contumace.
Si costituiva invece la , eccependo Controparte_1
l'improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148 del D.Lgs.
209/2005 per asserita violazione dell'obbligo di preventiva richiesta risarcitoria e, nel merito, negava la responsabilità del proprio assicurato, contestando la ricostruzione dell'evento e la compatibilità dei danni con la dinamica narrata.
Con sentenza n. 3401/2020, il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo non dimostrato l'urto tra i veicoli e valorizzando la violazione, da parte dell'attore, dell'art. 141 Cod. della Strada, per avere egli perso il controllo del veicolo urtando lo spartitraffico.
Avverso tale decisione proponeva appello Parte_1
deducendo: l'erronea valutazione della CTU, la quale, se letta correttamente, confermava la dinamica dell'incidente e la compatibilità dei danni;
l'ingiustificato richiamo all'art. 141 C.d.S., in assenza di prova sulla velocità o sulla condotta imprudente dell'attore; la violazione del principio di causalità adeguata, essendo
3 pacifico che la manovra d'emergenza fu determinata dalla condotta del convenuto che non rispettò la precedenza. si costituiva anche nel presente grado chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello, insistendo nel sostenere che la CTU non aveva accertato un contatto tra i veicoli, che la testimonianza fosse generica e che i danni rilevati sull'Audi fossero di incerta riferibilità all'evento.
Mentre pur se ritualmente citato in rinnovazione, non si costituiva
, pertanto ne va dichiarata la sua contumacia. Controparte_2
In via preliminare, l'appello è tempestivo.
Invero, la sentenza di primo grado è stata depositata il 20 aprile 2020;
l'atto di appello è stato consegnato all in data 2 CP_3
novembre 2020, quindi nel termine lungo di cui all'art. 327, comma
1, c.p.c., considerata la sospensione dei termini processuali intervenuta a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 (art. 83, D.L.
18/2020 e succ. mod.).
L'appello va dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo compiutamente delineati nell'atto di appello i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
4 Andando al merito della controversia e alla valutazione degli elementi istruttori acquisiti, si rileva quanto segue.
La deposizione resa dalla teste , pur chiara nella Tes_1
descrizione dell'accaduto, non consente, da sola, di pervenire a un accertamento certo della dinamica del sinistro nei termini prospettati dall'attore. La stessa, infatti, si trovava a bordo dell'autovettura attorea in qualità di terza trasportata, e la sua ricostruzione per quanto lineare, deve essere vagliata con la prudenza che si impone quando la fonte di prova proviene da soggetto non del tutto estraneo alle sorti della lite. Il racconto della teste individua, in modo netto, un urto diretto tra l'Opel SA proveniente da via Trentola e l'Audi Q2, seguito dall'impatto di quest'ultima contro lo spartitraffico. Tuttavia, tale versione non trova riscontri oggettivi univoci né nella documentazione fotografica né negli accertamenti tecnici.
La consulenza d'ufficio, infatti, ha espressamente evidenziato l'impossibilità di accertare il contatto materiale tra le due autovetture,
a causa della mancata ispezione dei veicoli (l'Opel demolita, l'Audi già riparata) e della scarsa qualità dei rilievi fotografici, osservando soltanto che, “ove pure l'urto vi fosse stato, esso potrebbe considerarsi di lieve entità”.
In altri termini, l'esistenza del contatto, elemento centrale della ricostruzione attorea, rimane indimostrata sul piano tecnico, e la prova orale non è sufficiente, in assenza di corroborazioni, a superare il ragionevole dubbio sulla effettiva verificazione dell'impatto e, conseguentemente, sul nesso eziologico tra la condotta del convenuto e i danni lamentati.
5 Neppure la successiva collisione dell'Audi contro lo spartitraffico può, di per sé, valere quale dimostrazione dell'interferenza altrui, trattandosi di un evento riconducibile anche a perdita di controllo del veicolo o a manovra d'urgenza non proporzionata, circostanza che la
CTU ha considerato plausibile.
La sequenza logica e temporale dei fatti, per come dedotta, appare quindi non provata con il grado di certezza richiesto in sede civile, permanendo una lacuna probatoria che impedisce di affermare la responsabilità prevalente, o esclusiva, del convenuto . CP_2
Inoltre, l'ausiliario del Giudice, all'esito dell'esame degli atti e delle fotografie, ha rilevato che non è stato possibile accertare se tra le due autovetture vi sia stato effettivamente urto diretto, atteso che: la vettura Opel SA era stata nel frattempo demolita e non visionata;
l'Audi Q2 era già stata riparata al momento dell'ispezione; le fotografie in atti erano monocromatiche e non consentivano di individuare tracce di impatto. Il CTU ha precisato che, qualora l'urto vi fosse stato, esso “potrebbe considerarsi di lieve entità”, aggiungendo che la dinamica descritta dall'attore è “compatibile solo in termini generici con i danni rilevati”, mentre non risulta provata la compatibilità del danno diretto.
Ha, infine, stimato il danno economico, ma ha chiarito che la valutazione è svolta “sulla base di elementi indiziari e non oggettivamente verificabili”.
In conclusione, il materiale istruttorio nel suo complesso non consente di affermare con certezza la responsabilità del convenuto
. Controparte_2
6 La testimonianza unica, pur lineare, non è sufficiente da sola a superare i dubbi derivanti dalle carenze oggettive dell'accertamento tecnico e dalla mancata verifica diretta dei veicoli.
La CTU, a sua volta, non fornisce un riscontro certo della collisione, limitandosi a ipotesi meramente probabilistiche, e ciò non è sufficiente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Sul piano giuridico, è principio consolidato che l'urto indiretto (auto che finisce contro ostacolo fisso) non comporta di per sé la responsabilità di un terzo se manca la prova concreta dell'interferenza e della inevitabilità della manovra (Cass. civ., Sez.
III, n. 3535/2016).
Nel caso di specie, l'attore non ha dimostrato che la condotta dell'Opel sia stata la causa esclusiva o prevalente dell'urto sullo spartitraffico, né che tale evento fosse inevitabile pur adottando una condotta di guida prudente.
Deve, pertanto, condividersi la valutazione del primo giudice che, richiamando l'art. 141 C.d.S., ha ritenuto sussistente quantomeno un difetto di controllo del veicolo da parte dell'attore, con conseguente mancanza di prova del nesso causale.
Il rigetto della domanda appare, quindi, conforme ai principi in tema di onere probatorio e corretta applicazione dell'art. 2054 c.c.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere rigettato, perché infondato nel merito.
La sentenza di primo grado merita conferma, avendo il Giudice di
Pace correttamente ritenuto che l'attore non ha fornito prova
7 sufficiente né dell'urto diretto né della riconducibilità causale dei danni alla condotta del convenuto.
In considerazione dell'oggettiva complessità delle questioni tecniche affrontate e della non manifesta infondatezza delle tesi prospettate dall'appellante, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., sussistendo gravi ragioni attinenti alla peculiarità della vicenda e alla difficoltà interpretativa delle risultanze istruttorie
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
Lì, 11/11/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.r.g. 8253/2020 promossa da:
nato il [...] a [...], Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._1
LU TA (C.F.: ), ET TA C.F._2
(C.F.: ) e BI RA (cf. C.F._3
) ed elett.te dom.to presso lo studio sito in C.F._4
AR (CE) alla via G.B. Novelli nr. 120;
-appellante-
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni Giorgiadi
(C.F.: ) ed elett.te dom.to presso il suo C.F._5
1 studio legale sito in Napoli, Centro Direzionale Is. G/1, Scala C -
80143, Napoli (NA);
-appellato- nonché contro nato a [...] il [...], Controparte_2
(C.F.: ), res.te in Recale (CE) alla via C.F._6
Tarantino nr. 7;
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con atto di citazione conveniva dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Santa Maria Capua Vetere la e Controparte_1
, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_2
propria autovettura Audi Q2 targata FF543VH a seguito del sinistro avvenuto in AR il 12 novembre 2017, allorquando, secondo la prospettazione attorea, l'autovettura Opel SA targata
BW907XR, condotta dal convenuto e proveniente da via CP_2
Trentola, si immetteva nella rotatoria di via Leonardo da Vinci senza concedere la dovuta precedenza, costringendo l'attore, che già
2 percorreva l'anello rotatorio, ad effettuare una manovra di emergenza che determinava l'urto contro lo spartitraffico e conseguenti danni al veicolo.
L'attore deduceva di aver richiesto senza esito il ristoro del danno alla compagnia e produceva la relativa corrispondenza, CP_1
allegando perizia di parte, preventivo di riparazione e fotografie dei danni.
Il convenuto non si costituiva, ed è pertanto Controparte_2
dichiarato contumace.
Si costituiva invece la , eccependo Controparte_1
l'improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148 del D.Lgs.
209/2005 per asserita violazione dell'obbligo di preventiva richiesta risarcitoria e, nel merito, negava la responsabilità del proprio assicurato, contestando la ricostruzione dell'evento e la compatibilità dei danni con la dinamica narrata.
Con sentenza n. 3401/2020, il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo non dimostrato l'urto tra i veicoli e valorizzando la violazione, da parte dell'attore, dell'art. 141 Cod. della Strada, per avere egli perso il controllo del veicolo urtando lo spartitraffico.
Avverso tale decisione proponeva appello Parte_1
deducendo: l'erronea valutazione della CTU, la quale, se letta correttamente, confermava la dinamica dell'incidente e la compatibilità dei danni;
l'ingiustificato richiamo all'art. 141 C.d.S., in assenza di prova sulla velocità o sulla condotta imprudente dell'attore; la violazione del principio di causalità adeguata, essendo
3 pacifico che la manovra d'emergenza fu determinata dalla condotta del convenuto che non rispettò la precedenza. si costituiva anche nel presente grado chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello, insistendo nel sostenere che la CTU non aveva accertato un contatto tra i veicoli, che la testimonianza fosse generica e che i danni rilevati sull'Audi fossero di incerta riferibilità all'evento.
Mentre pur se ritualmente citato in rinnovazione, non si costituiva
, pertanto ne va dichiarata la sua contumacia. Controparte_2
In via preliminare, l'appello è tempestivo.
Invero, la sentenza di primo grado è stata depositata il 20 aprile 2020;
l'atto di appello è stato consegnato all in data 2 CP_3
novembre 2020, quindi nel termine lungo di cui all'art. 327, comma
1, c.p.c., considerata la sospensione dei termini processuali intervenuta a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 (art. 83, D.L.
18/2020 e succ. mod.).
L'appello va dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo compiutamente delineati nell'atto di appello i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
4 Andando al merito della controversia e alla valutazione degli elementi istruttori acquisiti, si rileva quanto segue.
La deposizione resa dalla teste , pur chiara nella Tes_1
descrizione dell'accaduto, non consente, da sola, di pervenire a un accertamento certo della dinamica del sinistro nei termini prospettati dall'attore. La stessa, infatti, si trovava a bordo dell'autovettura attorea in qualità di terza trasportata, e la sua ricostruzione per quanto lineare, deve essere vagliata con la prudenza che si impone quando la fonte di prova proviene da soggetto non del tutto estraneo alle sorti della lite. Il racconto della teste individua, in modo netto, un urto diretto tra l'Opel SA proveniente da via Trentola e l'Audi Q2, seguito dall'impatto di quest'ultima contro lo spartitraffico. Tuttavia, tale versione non trova riscontri oggettivi univoci né nella documentazione fotografica né negli accertamenti tecnici.
La consulenza d'ufficio, infatti, ha espressamente evidenziato l'impossibilità di accertare il contatto materiale tra le due autovetture,
a causa della mancata ispezione dei veicoli (l'Opel demolita, l'Audi già riparata) e della scarsa qualità dei rilievi fotografici, osservando soltanto che, “ove pure l'urto vi fosse stato, esso potrebbe considerarsi di lieve entità”.
In altri termini, l'esistenza del contatto, elemento centrale della ricostruzione attorea, rimane indimostrata sul piano tecnico, e la prova orale non è sufficiente, in assenza di corroborazioni, a superare il ragionevole dubbio sulla effettiva verificazione dell'impatto e, conseguentemente, sul nesso eziologico tra la condotta del convenuto e i danni lamentati.
5 Neppure la successiva collisione dell'Audi contro lo spartitraffico può, di per sé, valere quale dimostrazione dell'interferenza altrui, trattandosi di un evento riconducibile anche a perdita di controllo del veicolo o a manovra d'urgenza non proporzionata, circostanza che la
CTU ha considerato plausibile.
La sequenza logica e temporale dei fatti, per come dedotta, appare quindi non provata con il grado di certezza richiesto in sede civile, permanendo una lacuna probatoria che impedisce di affermare la responsabilità prevalente, o esclusiva, del convenuto . CP_2
Inoltre, l'ausiliario del Giudice, all'esito dell'esame degli atti e delle fotografie, ha rilevato che non è stato possibile accertare se tra le due autovetture vi sia stato effettivamente urto diretto, atteso che: la vettura Opel SA era stata nel frattempo demolita e non visionata;
l'Audi Q2 era già stata riparata al momento dell'ispezione; le fotografie in atti erano monocromatiche e non consentivano di individuare tracce di impatto. Il CTU ha precisato che, qualora l'urto vi fosse stato, esso “potrebbe considerarsi di lieve entità”, aggiungendo che la dinamica descritta dall'attore è “compatibile solo in termini generici con i danni rilevati”, mentre non risulta provata la compatibilità del danno diretto.
Ha, infine, stimato il danno economico, ma ha chiarito che la valutazione è svolta “sulla base di elementi indiziari e non oggettivamente verificabili”.
In conclusione, il materiale istruttorio nel suo complesso non consente di affermare con certezza la responsabilità del convenuto
. Controparte_2
6 La testimonianza unica, pur lineare, non è sufficiente da sola a superare i dubbi derivanti dalle carenze oggettive dell'accertamento tecnico e dalla mancata verifica diretta dei veicoli.
La CTU, a sua volta, non fornisce un riscontro certo della collisione, limitandosi a ipotesi meramente probabilistiche, e ciò non è sufficiente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Sul piano giuridico, è principio consolidato che l'urto indiretto (auto che finisce contro ostacolo fisso) non comporta di per sé la responsabilità di un terzo se manca la prova concreta dell'interferenza e della inevitabilità della manovra (Cass. civ., Sez.
III, n. 3535/2016).
Nel caso di specie, l'attore non ha dimostrato che la condotta dell'Opel sia stata la causa esclusiva o prevalente dell'urto sullo spartitraffico, né che tale evento fosse inevitabile pur adottando una condotta di guida prudente.
Deve, pertanto, condividersi la valutazione del primo giudice che, richiamando l'art. 141 C.d.S., ha ritenuto sussistente quantomeno un difetto di controllo del veicolo da parte dell'attore, con conseguente mancanza di prova del nesso causale.
Il rigetto della domanda appare, quindi, conforme ai principi in tema di onere probatorio e corretta applicazione dell'art. 2054 c.c.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere rigettato, perché infondato nel merito.
La sentenza di primo grado merita conferma, avendo il Giudice di
Pace correttamente ritenuto che l'attore non ha fornito prova
7 sufficiente né dell'urto diretto né della riconducibilità causale dei danni alla condotta del convenuto.
In considerazione dell'oggettiva complessità delle questioni tecniche affrontate e della non manifesta infondatezza delle tesi prospettate dall'appellante, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., sussistendo gravi ragioni attinenti alla peculiarità della vicenda e alla difficoltà interpretativa delle risultanze istruttorie
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
Lì, 11/11/2025
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