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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/09/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 576 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 576 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Daniela Fogliano e Eliana Garrisi, elettivamente domiciliato in Fermo (FM), via Gaetano Orsolini, n. 37, presso lo studio dell'avv. Eliana Garrisi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sabrina CP_1 C.F._2
Ciarrocchi, elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio (FM), via Simonetti, n. 70, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 30.04.2025, ha chiesto la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con in CP_1
Monterubbiano (FM), il 19.06.1994, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1994, esponendo che dall'unione sono nati i figli
1 in data 17.03.1997 e in data 17.01.2003, maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
Il ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in forza di provvedimento di separazione consensuale omologata con decreto n.
506/2021, emesso in data 25.01.2021, nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n.
1367/2020 e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“che l'Ecc.mo Tribunale di Fermo Voglia, designato il Relatore, e fissata l'udienza di prima comparizione delle parti e previa audizione delle stesse, verificate le condizioni di legge, emettere in provvedimenti provvisori ed urgenti che riterrà più opportuni, in conformità con le richieste di cui appreso e così Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e alle Parte_1 CP_1 seguenti CONDIZIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra i coniugi
[...]
e mandando l'Ufficio di Stato Civile territorialmente competente per l'annotazione Parte_1 CP_1 nei pubblici registri;
2) disporre la revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale e famigliare sita in Monterubbiano,
Piazza E. Centanni n. 4 che continuerà ad essere abitata dalla resistente in quanto proprietaria della stessa;
3) disporre che nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra per le CP_1 ragioni di cui in narrativa con ogni conseguente statuizione;
4) disporre la revoca, a far data dalla domanda, del mantenimento in favore dei figli Persona_1
e ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, posto a carico del padre sig.
[...] Persona_2
(e versato sinora alla sig.ra , per le ragioni di cui in narrativa con ogni Parte_1 CP_1 conseguente statuizione.
IN VIA SUBORDINATA
Si chiede pronunciarsi sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 4 L. 898/70, nel caso in cui il processo debba continuare per altre determinazioni.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha dato atto del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di divorzio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte sottoscritte in data
17.06.2025.
All'udienza del 17.07.2025, le parti hanno confermato il raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di divorzio, hanno chiesto, previa rinuncia alla concessione dei termini, che la causa fosse trattenuta in decisione, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
2 “Chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di Fermo
- in via preliminare e in rito:
Voglia autorizzare lo svolgimento dell'udienza di comparizione mediante trattazione scritta, avendo le parti rinunciato a presenziarvi e avendo optato per il deposito di note scritte;
- in via principale e nel merito:
Voglia, verificate le condizioni di legge, in conformità con le richieste di cui appreso, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e (iscritto al n. 3 Parte_1 CP_1 parte II serie A ufficio 1 anno 1994 (Registro degli atti di matrimonio del Comune di Monterubbiano) alle seguenti
CONDIZIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra i coniugi
[...]
e mandando l'Ufficio di Stato Civile territorialmente competente per l'annotazione Parte_1 CP_1 nei pubblici registri;
i coniugi si impegnano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, o altro documento valido per l'espatrio ovvero altri documenti necessari;
2) disporre che nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile tra i coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti per le ragioni di cui in narrativa con ogni conseguente statuizione;
i coniugi, inoltre, danno atto di aver già provveduto alla divisione tra loro dei mobili e di ogni altro bene e, contestualmente, danno atto di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altro per alcun titolo e/o ragione;
3) disporre che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne , Per_1 completamente autonomo sotto il profilo economico, a partire dal mese di luglio 2025 nel quale il padre provvederà a versare solamente il mantenimento per il figlio (come di seguito indicato al punto n. 4); Per_2
4) il padre, sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per il solo figlio Parte_1 CP_1 Per_2
(maggiorenne ma non completamente autonomo sotto il profilo economico) la somma di € 300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (a partire dal mese di luglio 2026) entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già comunicate dalla sig.ra Tale somma di € CP_1
300,00 verrà corrisposta a partire dal mese di luglio 2025 (e precisamente entro il 5/7/2025);
5) le spese straordinarie per il solo figlio saranno divise nella misura del 50% tra i genitori. Per Per_2 spese straordinarie si intendono quelle di cui al Protocollo Programmatico Distrettuale del 10/07/2024. Per il rimborso di dette spese che non prevedono il consenso di entrambi i genitori sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro obbligato al loro sostenimento scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. Per il rimborso delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere ad inviare per iscritto (via sms, whatsapp, email, pec ecc..) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da
3 affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Anche in tale ipotesi, in caso di accordo all'esborso, sarà sufficiente l'esibizione in favore dell'altro obbligato al sostenimento di scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano, sempre mediante bonifico bancario ovvero altro mezzo tracciabile di pagamento.
6) la mamma, sig.ra indica come destinatari del pagamento ex art. 1188 c.c. per la CP_1 somma onnicomprensiva di € 1.000,00 (a titolo di ISTAT pregresso quale saldo di quanto dovuto alla data odierna) i figli maggiorenni e ai quali il padre provvederà dunque a versare la somma di € 500,00 Per_1 Per_2 ciascuno entro e non oltre il 5/7/2025 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
iban [...] Persona_1 iban [...] Persona_2
7) con l'esatto adempimento di quanto previsto al superiore punto 6) le parti si danno reciprocamente atto che l'obbligazione pecuniaria dovuta dal sig. alla sig.ra sia a titolo di mantenimento Parte_1 CP_1 per i figli che di rivalutazione ISTAT è stata completamente assolta e per l'effetto di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsivoglia titolo, ragione o causa;
8) le parti dichiarano di rinunciare a tutte le ulteriori rispettive domande formulate in atti;
9) le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
Il Giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini, stante la concorde rinuncia delle parti.
Motivi della decisione
La domanda svolta dalle parti tesa ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù di decreto di omologa n. 506/2021, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 25.01.2021, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, poi, la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, deve presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione e deve ritenersi integrato il termine legale prescritto dalla norma, senza che sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
4 Quanto alle ulteriori domande, relative all'assegno divorzile e al contributo al mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, uno dei quali, ancora, economicamente non autosufficiente, il Collegio rileva come le stesse non siano contrarie all'ordine pubblico e a norme imperative e siano conformi agli interessi morali e materiali della prole.
Il Collegio, infine, prende atto delle ulteriori condizioni di cui ai nn.
1-2 e 6-8 sopra riportate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
La richiesta congiunta delle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni del divorzio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 576/2025, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto da
[...]
e in Monterubbiano (FM), in data 19.06.1994, trascritto negli atti Parte_1 CP_1 dello Stato civile del medesimo Comune;
2. ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di Monterubbiano (FM) - Atto n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1994;
3. dispone che le condizioni di divorzio concernenti l'assegno divorzile e il mantenimento della prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente siano quelle di cui ai nn.
2-5 della parte motiva, da intendersi ivi integralmente trascritte;
4. dà atto delle condizioni di divorzio di cui ai nn.
1-3 e 6-8 della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 11.09.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 576 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Daniela Fogliano e Eliana Garrisi, elettivamente domiciliato in Fermo (FM), via Gaetano Orsolini, n. 37, presso lo studio dell'avv. Eliana Garrisi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sabrina CP_1 C.F._2
Ciarrocchi, elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio (FM), via Simonetti, n. 70, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 30.04.2025, ha chiesto la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con in CP_1
Monterubbiano (FM), il 19.06.1994, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1994, esponendo che dall'unione sono nati i figli
1 in data 17.03.1997 e in data 17.01.2003, maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
Il ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in forza di provvedimento di separazione consensuale omologata con decreto n.
506/2021, emesso in data 25.01.2021, nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n.
1367/2020 e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“che l'Ecc.mo Tribunale di Fermo Voglia, designato il Relatore, e fissata l'udienza di prima comparizione delle parti e previa audizione delle stesse, verificate le condizioni di legge, emettere in provvedimenti provvisori ed urgenti che riterrà più opportuni, in conformità con le richieste di cui appreso e così Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e alle Parte_1 CP_1 seguenti CONDIZIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra i coniugi
[...]
e mandando l'Ufficio di Stato Civile territorialmente competente per l'annotazione Parte_1 CP_1 nei pubblici registri;
2) disporre la revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale e famigliare sita in Monterubbiano,
Piazza E. Centanni n. 4 che continuerà ad essere abitata dalla resistente in quanto proprietaria della stessa;
3) disporre che nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra per le CP_1 ragioni di cui in narrativa con ogni conseguente statuizione;
4) disporre la revoca, a far data dalla domanda, del mantenimento in favore dei figli Persona_1
e ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, posto a carico del padre sig.
[...] Persona_2
(e versato sinora alla sig.ra , per le ragioni di cui in narrativa con ogni Parte_1 CP_1 conseguente statuizione.
IN VIA SUBORDINATA
Si chiede pronunciarsi sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 4 L. 898/70, nel caso in cui il processo debba continuare per altre determinazioni.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha dato atto del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di divorzio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte sottoscritte in data
17.06.2025.
All'udienza del 17.07.2025, le parti hanno confermato il raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di divorzio, hanno chiesto, previa rinuncia alla concessione dei termini, che la causa fosse trattenuta in decisione, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
2 “Chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di Fermo
- in via preliminare e in rito:
Voglia autorizzare lo svolgimento dell'udienza di comparizione mediante trattazione scritta, avendo le parti rinunciato a presenziarvi e avendo optato per il deposito di note scritte;
- in via principale e nel merito:
Voglia, verificate le condizioni di legge, in conformità con le richieste di cui appreso, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e (iscritto al n. 3 Parte_1 CP_1 parte II serie A ufficio 1 anno 1994 (Registro degli atti di matrimonio del Comune di Monterubbiano) alle seguenti
CONDIZIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra i coniugi
[...]
e mandando l'Ufficio di Stato Civile territorialmente competente per l'annotazione Parte_1 CP_1 nei pubblici registri;
i coniugi si impegnano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, o altro documento valido per l'espatrio ovvero altri documenti necessari;
2) disporre che nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile tra i coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti per le ragioni di cui in narrativa con ogni conseguente statuizione;
i coniugi, inoltre, danno atto di aver già provveduto alla divisione tra loro dei mobili e di ogni altro bene e, contestualmente, danno atto di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altro per alcun titolo e/o ragione;
3) disporre che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne , Per_1 completamente autonomo sotto il profilo economico, a partire dal mese di luglio 2025 nel quale il padre provvederà a versare solamente il mantenimento per il figlio (come di seguito indicato al punto n. 4); Per_2
4) il padre, sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per il solo figlio Parte_1 CP_1 Per_2
(maggiorenne ma non completamente autonomo sotto il profilo economico) la somma di € 300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (a partire dal mese di luglio 2026) entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già comunicate dalla sig.ra Tale somma di € CP_1
300,00 verrà corrisposta a partire dal mese di luglio 2025 (e precisamente entro il 5/7/2025);
5) le spese straordinarie per il solo figlio saranno divise nella misura del 50% tra i genitori. Per Per_2 spese straordinarie si intendono quelle di cui al Protocollo Programmatico Distrettuale del 10/07/2024. Per il rimborso di dette spese che non prevedono il consenso di entrambi i genitori sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro obbligato al loro sostenimento scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. Per il rimborso delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere ad inviare per iscritto (via sms, whatsapp, email, pec ecc..) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da
3 affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Anche in tale ipotesi, in caso di accordo all'esborso, sarà sufficiente l'esibizione in favore dell'altro obbligato al sostenimento di scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano, sempre mediante bonifico bancario ovvero altro mezzo tracciabile di pagamento.
6) la mamma, sig.ra indica come destinatari del pagamento ex art. 1188 c.c. per la CP_1 somma onnicomprensiva di € 1.000,00 (a titolo di ISTAT pregresso quale saldo di quanto dovuto alla data odierna) i figli maggiorenni e ai quali il padre provvederà dunque a versare la somma di € 500,00 Per_1 Per_2 ciascuno entro e non oltre il 5/7/2025 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
iban [...] Persona_1 iban [...] Persona_2
7) con l'esatto adempimento di quanto previsto al superiore punto 6) le parti si danno reciprocamente atto che l'obbligazione pecuniaria dovuta dal sig. alla sig.ra sia a titolo di mantenimento Parte_1 CP_1 per i figli che di rivalutazione ISTAT è stata completamente assolta e per l'effetto di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsivoglia titolo, ragione o causa;
8) le parti dichiarano di rinunciare a tutte le ulteriori rispettive domande formulate in atti;
9) le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
Il Giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini, stante la concorde rinuncia delle parti.
Motivi della decisione
La domanda svolta dalle parti tesa ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù di decreto di omologa n. 506/2021, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 25.01.2021, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, poi, la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, deve presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione e deve ritenersi integrato il termine legale prescritto dalla norma, senza che sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
4 Quanto alle ulteriori domande, relative all'assegno divorzile e al contributo al mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, uno dei quali, ancora, economicamente non autosufficiente, il Collegio rileva come le stesse non siano contrarie all'ordine pubblico e a norme imperative e siano conformi agli interessi morali e materiali della prole.
Il Collegio, infine, prende atto delle ulteriori condizioni di cui ai nn.
1-2 e 6-8 sopra riportate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
La richiesta congiunta delle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni del divorzio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 576/2025, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto da
[...]
e in Monterubbiano (FM), in data 19.06.1994, trascritto negli atti Parte_1 CP_1 dello Stato civile del medesimo Comune;
2. ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di Monterubbiano (FM) - Atto n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1994;
3. dispone che le condizioni di divorzio concernenti l'assegno divorzile e il mantenimento della prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente siano quelle di cui ai nn.
2-5 della parte motiva, da intendersi ivi integralmente trascritte;
4. dà atto delle condizioni di divorzio di cui ai nn.
1-3 e 6-8 della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 11.09.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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