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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/12/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3675/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di SC -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3675/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: istruttore di nuoto reddito: euro 13.357,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 15.246,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Stefania Finotti presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto Viro (RO) il 7.10.2017 (anno 2017, Numero 17, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 4.4.2019 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, dimora e domicilio, obbligandosi reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambiamento degli stessi e di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti telefonici.
2) La casa coniugale, sita in Porto Viro (RO), via Portesin n. 63, di proprietà del Sig. , rimarrà assegnata, con tutti i suoi arredi, al marito che Parte_1 continuerà a viverci insieme ai genitori. Previo accordo tra i coniugi, la sig.ra CP_1 asporterà dalla casa coniugale tutti gli effetti personali suoi e del figlio . Per_1
3) La sig.ra insieme al figlio si trasferiranno in un CP_1 Per_1 appartamento in affitto arredato, sempre in Porto Viro, via Marconi n. 109/A, comodo alla scuola del figlio, al lavoro ed ai principali servizi, contratto a valere dall'1.12.2025 per la durata di 4 anni rinnovabili (Doc. 22 Contratto di locazione
) in corso di registrazione. Parte_2
4) L'affidamento del figlio minore sarà condiviso tra i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre e conseguente adozione di ogni provvedimento volto al corretto regolare esercizio del diritto di visita da parte del padre. I coniugi, di comune accordo, salvaguarderanno il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei due genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi;
inoltre, terranno conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, ripartendosi in misura paritaria i relativi doveri, compresa ogni decisione, che dovrà essere concordata, circa le scelte scolastiche, l'istruzione, l'educazione, la salute, la gestione del tempo libero ed ogni altra decisione idonea a curare gli interessi del minore, incluso il diritto dello stesso di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il minore frequenta la scuola primaria di Porto Viro con orario “tempo pieno” dalle 8 alle 16, eccetto il sabato, per cui il padre potrà vedere il figlio e stare con Per_1 lo stesso almeno in due tardi pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì oltre ad un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando lo porterà a scuola, oltre a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, a metà delle vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale ed il primo dell'anno con la madre, ed a metà delle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con la madre, oltre al giorno della festa del papà ed a quello del compleanno del padre mentre il compleanno del minore da festeggiarsi insieme alla madre, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e con gli impegni e le esigenze del minore.
Considerato che
il sig. svolge un lavoro stagionale da aprile a settembre e Pt_1 sino a quando svolgerà questo lavoro, che lo impegna tutti i fine settimana, si prevede che possa tenere con sé il figlio nel giorno infrasettimanale di riposo, compreso il pernottamento. Potendo recuperare i giorni persi durante la stagione estiva nel periodo autunno-inverno, in cui potrà passare col minore anche due
2 giorni e due pernottamenti durante la settimana, allo stesso modo il padre potrà recuperare il periodo di vacanza estiva in altro periodo dell'anno, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
da segnalare anche che la mamma svolge il proprio lavoro al supermercato secondo turni che la impegnano talvolta anche tutto il sabato e la domenica mattina, in questi casi il minore trascorrerà il sabato con pernottamento sulla domenica col papà, mentre la mamma potrà tenere con sé il figlio le volte in cui il fine settimana non lavora. Il tutto secondo previ accordi tra i genitori che si impegnano comunicarsi per tempo debito i turni e i periodi di lavoro/riposo degli stessi, in modo da garantire la frequentazione serena del figlio con ciascun genitore. 5) Il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 del figlio , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € Per_1
350,00=, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per quest'ultimo, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, quelle scolastiche, ludiche e parascolastiche, sportive e medico sanitarie, secondo le vigenti linee guida del Protocollo adottato dal CNF, previamente concordate e debitamente documentate.
6) L' provvederà al versamento dell'Assegno Unico Universale per il figlio CP_2 minore sul conto corrente intestato alla madre in Persona_2 CP_1 essere presso Banco Posta N. 1006543324 data la coabitazione prevalente del figlio minore con la madre.
7) Il Sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno dieci di ogni mese, la Pt_1 somma di € 160,00 a titolo di rimborso delle rate mensili relative al finanziamento sottoscritto dalla sig.ra il 24.06.2023 per la ristrutturazione del bagno CP_1 dell'abitazione di proprietà del marito, sino all'estinzione del debito al luglio 2029.
8) Il Sig. s'impegna a pagare regolarmente le residue rate del Pt_1 finanziamento sottoscritto insieme alla moglie per l'acquisto della vettura Hyunday targata FW677HH, intestata ad entrambi i coniugi, e a tenere indenne la moglie da qualsiasi obbligo di pagamento in relazione a detta vettura, sino all'estinzione del finanziamento, comunque previsto per gennaio 2026;
9) Il conto corrente cointestato ai coniugi presso Intesa San Paolo n. 45531/1000/00003077, sarà estinto non appena trasferiti i relativi addebiti delle rate dei finanziamenti auto e casa sul conto corrente personale del sig.
[...]
, mentre il versamento dell'Assegno Unico Universale per il figlio Parte_1 Per_1 erogato dall' sarà accreditato sul conto corrente della madre che continuerà CP_2
a vivere con il minore. 10) La vettura Ford Fiesta targata FH187DP di proprietà del sig. Parte_1 resterà in uso esclusivo alla moglie che sosterrà tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, compreso il pagamento dell'assicurazione RCA ed il bollo, sino a quando la sig.ra deciderà di eseguire, a sue spese, il passaggio CP_1 di proprietà a suo favore o di un terzo, a tal fine il sig. s'impegna Parte_1 sin da ora a prestare il consenso al trasferimento di proprietà, rinunciando a qualsiasi somma possa derivare dalla vendita del mezzo. La vettura Hyunday targata FW677HH cointestata ad entrambi i coniugi resterà in uso esclusivo al marito che sosterrà tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione compreso il pagamento dell'assicurazione RCA e il bollo, sino a
3 quando il sig. deciderà di eseguire, a sue spese, il passaggio di proprietà Pt_1
a suo favore o di un terzo: a tal fine la sig.ra mpegna sin da ora a prestare Pt_3 il consenso al trasferimento di proprietà, rinunciando a qualsiasi somma possa derivare dalla vendita del mezzo. 11) Il sig. riconosce che la moglie, durante tutti gli anni di convivenza, ha Pt_1 contribuito economicamente al pagamento della rata del muto per l'acquisto della casa coniugale nonché al rimborso del finanziamento della ristrutturazione del bagno e al pagamento della finanziamento della vettura Hyunday che rimarrà in uso al marito, inoltre il marito riconosce che la moglie, nel decidere di trasferirsi insieme al figlio in un appartamento in affitto, ha permesso al sig. ed ai Pt_1 suoi genitori anziani di continuare a vivere nell'abitazione coniugale, accollandosi la sig.ra il canone di locazione di un appartamento in affitto arredato di € CP_1
450 mensili;
pertanto, a totale definizione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e/o connesso al medesimo, il Sig. corrisponderà alla Pt_1 moglie, a titolo di liquidazione una tantum, la somma complessiva ed omnicomprensiva di € 25.000,00=(venticinquemila/00) a mezzo assegno circolare alla stessa intestato, entro il 30 aprile 2026. 12) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore
. Per_1
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa
4 sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3675/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Porto Viro (RO) il CP_1
7.10.2017, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Viro (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 18 dicembre 2025
Il Presidente estensore
PA Di SC
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di SC -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3675/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: istruttore di nuoto reddito: euro 13.357,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 15.246,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Stefania Finotti presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto Viro (RO) il 7.10.2017 (anno 2017, Numero 17, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 4.4.2019 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, dimora e domicilio, obbligandosi reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambiamento degli stessi e di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti telefonici.
2) La casa coniugale, sita in Porto Viro (RO), via Portesin n. 63, di proprietà del Sig. , rimarrà assegnata, con tutti i suoi arredi, al marito che Parte_1 continuerà a viverci insieme ai genitori. Previo accordo tra i coniugi, la sig.ra CP_1 asporterà dalla casa coniugale tutti gli effetti personali suoi e del figlio . Per_1
3) La sig.ra insieme al figlio si trasferiranno in un CP_1 Per_1 appartamento in affitto arredato, sempre in Porto Viro, via Marconi n. 109/A, comodo alla scuola del figlio, al lavoro ed ai principali servizi, contratto a valere dall'1.12.2025 per la durata di 4 anni rinnovabili (Doc. 22 Contratto di locazione
) in corso di registrazione. Parte_2
4) L'affidamento del figlio minore sarà condiviso tra i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre e conseguente adozione di ogni provvedimento volto al corretto regolare esercizio del diritto di visita da parte del padre. I coniugi, di comune accordo, salvaguarderanno il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei due genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi;
inoltre, terranno conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, ripartendosi in misura paritaria i relativi doveri, compresa ogni decisione, che dovrà essere concordata, circa le scelte scolastiche, l'istruzione, l'educazione, la salute, la gestione del tempo libero ed ogni altra decisione idonea a curare gli interessi del minore, incluso il diritto dello stesso di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il minore frequenta la scuola primaria di Porto Viro con orario “tempo pieno” dalle 8 alle 16, eccetto il sabato, per cui il padre potrà vedere il figlio e stare con Per_1 lo stesso almeno in due tardi pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì oltre ad un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando lo porterà a scuola, oltre a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, a metà delle vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale ed il primo dell'anno con la madre, ed a metà delle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con la madre, oltre al giorno della festa del papà ed a quello del compleanno del padre mentre il compleanno del minore da festeggiarsi insieme alla madre, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e con gli impegni e le esigenze del minore.
Considerato che
il sig. svolge un lavoro stagionale da aprile a settembre e Pt_1 sino a quando svolgerà questo lavoro, che lo impegna tutti i fine settimana, si prevede che possa tenere con sé il figlio nel giorno infrasettimanale di riposo, compreso il pernottamento. Potendo recuperare i giorni persi durante la stagione estiva nel periodo autunno-inverno, in cui potrà passare col minore anche due
2 giorni e due pernottamenti durante la settimana, allo stesso modo il padre potrà recuperare il periodo di vacanza estiva in altro periodo dell'anno, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
da segnalare anche che la mamma svolge il proprio lavoro al supermercato secondo turni che la impegnano talvolta anche tutto il sabato e la domenica mattina, in questi casi il minore trascorrerà il sabato con pernottamento sulla domenica col papà, mentre la mamma potrà tenere con sé il figlio le volte in cui il fine settimana non lavora. Il tutto secondo previ accordi tra i genitori che si impegnano comunicarsi per tempo debito i turni e i periodi di lavoro/riposo degli stessi, in modo da garantire la frequentazione serena del figlio con ciascun genitore. 5) Il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 del figlio , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € Per_1
350,00=, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per quest'ultimo, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, quelle scolastiche, ludiche e parascolastiche, sportive e medico sanitarie, secondo le vigenti linee guida del Protocollo adottato dal CNF, previamente concordate e debitamente documentate.
6) L' provvederà al versamento dell'Assegno Unico Universale per il figlio CP_2 minore sul conto corrente intestato alla madre in Persona_2 CP_1 essere presso Banco Posta N. 1006543324 data la coabitazione prevalente del figlio minore con la madre.
7) Il Sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno dieci di ogni mese, la Pt_1 somma di € 160,00 a titolo di rimborso delle rate mensili relative al finanziamento sottoscritto dalla sig.ra il 24.06.2023 per la ristrutturazione del bagno CP_1 dell'abitazione di proprietà del marito, sino all'estinzione del debito al luglio 2029.
8) Il Sig. s'impegna a pagare regolarmente le residue rate del Pt_1 finanziamento sottoscritto insieme alla moglie per l'acquisto della vettura Hyunday targata FW677HH, intestata ad entrambi i coniugi, e a tenere indenne la moglie da qualsiasi obbligo di pagamento in relazione a detta vettura, sino all'estinzione del finanziamento, comunque previsto per gennaio 2026;
9) Il conto corrente cointestato ai coniugi presso Intesa San Paolo n. 45531/1000/00003077, sarà estinto non appena trasferiti i relativi addebiti delle rate dei finanziamenti auto e casa sul conto corrente personale del sig.
[...]
, mentre il versamento dell'Assegno Unico Universale per il figlio Parte_1 Per_1 erogato dall' sarà accreditato sul conto corrente della madre che continuerà CP_2
a vivere con il minore. 10) La vettura Ford Fiesta targata FH187DP di proprietà del sig. Parte_1 resterà in uso esclusivo alla moglie che sosterrà tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, compreso il pagamento dell'assicurazione RCA ed il bollo, sino a quando la sig.ra deciderà di eseguire, a sue spese, il passaggio CP_1 di proprietà a suo favore o di un terzo, a tal fine il sig. s'impegna Parte_1 sin da ora a prestare il consenso al trasferimento di proprietà, rinunciando a qualsiasi somma possa derivare dalla vendita del mezzo. La vettura Hyunday targata FW677HH cointestata ad entrambi i coniugi resterà in uso esclusivo al marito che sosterrà tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione compreso il pagamento dell'assicurazione RCA e il bollo, sino a
3 quando il sig. deciderà di eseguire, a sue spese, il passaggio di proprietà Pt_1
a suo favore o di un terzo: a tal fine la sig.ra mpegna sin da ora a prestare Pt_3 il consenso al trasferimento di proprietà, rinunciando a qualsiasi somma possa derivare dalla vendita del mezzo. 11) Il sig. riconosce che la moglie, durante tutti gli anni di convivenza, ha Pt_1 contribuito economicamente al pagamento della rata del muto per l'acquisto della casa coniugale nonché al rimborso del finanziamento della ristrutturazione del bagno e al pagamento della finanziamento della vettura Hyunday che rimarrà in uso al marito, inoltre il marito riconosce che la moglie, nel decidere di trasferirsi insieme al figlio in un appartamento in affitto, ha permesso al sig. ed ai Pt_1 suoi genitori anziani di continuare a vivere nell'abitazione coniugale, accollandosi la sig.ra il canone di locazione di un appartamento in affitto arredato di € CP_1
450 mensili;
pertanto, a totale definizione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e/o connesso al medesimo, il Sig. corrisponderà alla Pt_1 moglie, a titolo di liquidazione una tantum, la somma complessiva ed omnicomprensiva di € 25.000,00=(venticinquemila/00) a mezzo assegno circolare alla stessa intestato, entro il 30 aprile 2026. 12) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore
. Per_1
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa
4 sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3675/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Porto Viro (RO) il CP_1
7.10.2017, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Viro (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 18 dicembre 2025
Il Presidente estensore
PA Di SC
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