Decreto cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4417 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04417/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04690/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4690 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Sara Derobertis e Alberto Maria Mauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro – I.N.A.I.L, in persona del Presidente in carica, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l''annullamento
del provvedimento di esclusione, all’esito della prova preselettiva, dal “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti presso l’Avvocatura dell’INAIL nel ruolo dei professionisti legali, I livello di professionalità, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area funzioni centrali”, esclusione dovuta al mancato raggiungimento del punteggio minimo di 39,1/60;
- del (non conosciuto) elenco degli ammessi a partecipare alla prova scritta, all’esito della prova preselettiva;
- del questionario somministrato nella prova d’esame dell’11 febbraio 2025 e della risposta ritenuta esatta (come da “esito prova” pubblicato da -OMISSIS- in data 12 febbraio 2025, anch’esso impugnato) limitatamente al quesito n. 36;
- del verbale n. -OMISSIS- della Commissione esaminatrice nominata con determinazione del Presidente dell’INAIL n. 30 ottobre 2024, n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista la memoria depositata in data 16.12.2025 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. SC LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo mediante il quale ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, ha dedotto, con memoria depositata in data 16.12.2025, il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del presente giudizio, nel contempo chiedendo di dichiararlo improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. con compensazione delle spese processuali;
Considerato che parte resistente non si è opposta alla suddetta richiesta;
Tenuto conto che l’azione proposta resti nella disponibilità della parte ricorrente sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione;
Trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 28.1.2026;
Ritenuto che il ricorso debba conseguentemente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite come da richiesta non opposta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO IA, Presidente
SC LE, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC LE | DO IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.