Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7192 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16663/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16663 del 2022, proposto da
Rida Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Proverbio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento danni
subiti e subendi dalla Rida ambiente Srl a causa del comportamento omissivo della Regione Lazio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. LB Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. La ricorrente, titolare di un impianto di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, sito in Aprilia (LT), dotato di regolare Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dalla Regione Lazio ha presentato domanda di risarcimento danni subiti e subendi a causa del comportamento omissivo della Regione Lazio che non ha mai adempiuto a ben tre decisioni del Giudice Amministrativo e più in particolare alla sentenza n. 02902/2016 pronunciata dalla sez. I-Ter del TAR del Lazio, con la quale veniva ordinato alla Regione Lazio di individuare, entro il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza, la rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento rifiuti in ambito regionale, e delle successive sentenze che dichiaravano l’inottemperanza, n. 00603/2018 della stessa sez. I-Ter del TAR Lazio, e da ultimo della sentenza n. 01745/2021 sempre della sez. I-Ter del TAR Lazio che, constatato il persistente inadempimento della pubblica amministrazione all’obbligo sopra
indicato, provvedeva alla nomina del Commissario ad acta.
Il presente giudizio ha inoltre ad oggetto il risarcimento danni dovuto alla RIDA Ambiente, poiché, a causa del persistente inadempimento agli obblighi dalla stessa Regione assunti con il Piano Regionale dei rifiuti “ratione tempore” vigente, non ha mai autorizzato nuovi impianti, di talché la carenza cronica di questi ultimi in ambito Regionale, che determina i danni subiti dalla RIDA Ambiente, è comunque da attribuirsi alla Regione Lazio che, con il proprio comportamento omissivo, li ha causati.
Per quanto attiene alla misura del danno sopportato la ricorrente sostiene che la Regione Lazio, con colpa grave, è responsabile per i gravi danni subiti dalla RIDA Ambiente conseguenti all’inottemperanza alle sentenze sopra citate e per i motivi ivi dedotti, nella misura di euro
112.890.592,95 per i titoli ivi indicati, corrispondente a quanto avrebbe ricavato la RIDA
Ambiente ove l’impianto avesse potuto operare a regime pieno e non essere costretto a limitare la propria attività per l’impossibilità di disporre di una discarica di servizio; ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio, anche a seguito di specifica CTU, e comunque
ritenuta giusta ed equa.
La difesa della Regione Lazio in via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in parte qua, con riguardo alla prescrizione parziale del diritto al risarcimento del danno invocato dalla ricorrente dal 2014 fino a tutto il 2017. Nel merito afferma che il presunto pregiudizio economico paventato da parte ricorrente in realtà deriva non da una condotta inadempiente dell'Amministrazione, ma da scelte imprenditoriali della stessa in un contesto pianificatorio e di mercato certamente complesso che vede la partecipazione di una pluralità di soggetti, ognuno per propria competenza.
La mancata realizzazione di una rete impiantistica autosufficiente, e in particolare di nuove discariche, è un fenomeno complesso che non può essere imputato unicamente all'eventuale inerzia dell'Amministrazione regionale.
Il ruolo della Regione è primariamente quello della pianificazione e programmazione (art. 196 D. Lgs. 152/2006). L'attuazione del Piano infatti è demandata a una pluralità di soggetti, pubblici e privati.
Inoltre non sussisterebbe l’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione regionale vista l'incessante attività regionale volta a dare attuazione ai principi nazionali (es. delibere
ARERA) e comunitari in materia di tariffe e individuazione degli "impianti minimi", a dimostrazione di un comportamento diligente e proattivo, contrario alla nozione di "colpevole inerzia" evocata dalla ricorrente.
La difficoltà nel dare esecuzione alle sentenze del T.A.R. non deriva, quindi. da una volontà omissiva, ma dall'impossibilità materiale di "creare" una rete di impianti in assenza di iniziative concrete da parte degli altri attori del sistema.
Da ultimo la Regione contesta il quantum risarcitorio in quanto si fonda su un presupposto errato, ovvero che l'impianto avrebbe lavorato costantemente al 100% della sua capacità autorizzata dal 2014.
All’udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Dall’esame degli atti risulta che la ricorrente lamenta che con la sentenza n. 02902/2016 pronunciata dalla sez. I-Ter del TAR del Lazio veniva ordinato alla Regione Lazio di individuare, entro il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza, la rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento rifiuti in ambito regionale, con la successiva sentenza n. 00603/2018 della stessa sez. I-Ter del TAR Lazio veniva dichiarata l’inottemperanza, mentre da ultimo con la sentenza n. 01745/2021 sempre della sez. I-Ter del TAR Lazio, constatato il persistente inadempimento della pubblica amministrazione all’obbligo sopra indicato, veniva nominato il Commissario ad acta per l’adempimento.
In merito all’esito del giudizio di ottemperanza la ricorrente ha depositato la Comunicazione di insediamento del Commissario ad Acta del 16.03.2021 che aveva il compito di eseguire le ordinanze n. 706/2021 e 1745/2021 del TAR Lazio e la relazione del Commissario nel giudizio R.G. N. 14889 del 2019, che non risulta citato nel ricorso.
In ogni caso sostiene di non aver il risultato finale richiesto, cioè il pieno uso della sua capacità produttiva.
2.2 In primo luogo occorre rilevare che l’azione risarcitoria esperita è quella prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a., richiamato ampiamente da pag. 28 del ricorso, secondo il quale “ 3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione” .
L’azione, che viene definita risarcitoria dallo stesso codice, non è rivolta all’attuazione di una precedente sentenza o provvedimento equiparato, ma trova in questi ultimi solo il presupposto. Si tratta, a tutta evidenza, di una azione nuova, esperibile proprio perché è l’ottemperanza stessa che non è realizzata, e in ordine alla quale la competenza a giudicare è, per evidenti ragioni di economia processuale e quindi di effettività della tutela giurisdizionale (a prescindere dal rispetto del doppio
grado di giudizio), attribuita al giudice dell’ottemperanza.
Il risarcimento del danno suscettibile di essere riconosciuto in sede di ottemperanza è quello " connesso all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione " (art. 112, comma 3, c.p.a.) in quanto, come chiarito da Cons. St., Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2, l’azione di ottemperanza non consente la proposizione di una qualsiasi domanda risarcitoria, ma la sola richiesta di ristoro dei danni "connessi" all’impossibilità di esecuzione del giudicato, ovvero "conseguenti" alla sua violazione o elusione (così, Cons. Stato, III, 12 febbraio 2020, n. 1089; conforme, V, 25 marzo 2021, n.
2531).
L’art. 112, comma 3, Cod. proc. amm., secondo la lettura offertane dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2; V, 26 maggio 2020, n. 3342), estende infatti il rimedio risarcitorio ad un danno connesso all’impossibilità di ottenere l’esecuzione in forma specifica ed è previsto anche per il caso in cui, pur non configurandosi un inadempimento (implicante la violazione o la elusione), non è possibile attuare il giudicato. La norma in questione presenta dunque i caratteri della responsabilità oggettiva, potendo essere esclusa solamente in caso di insussistenza originaria o sopravvenuta del nesso di causalità (ad esempio, sussistendo una causa di
giustificazione).
Non può, inoltre, trascurarsi che l’art. 112, comma 3, nel testo attualmente vigente, laddove dispone che può essere proposta "azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato", ha una portata ampia in quanto l’accertata impossibilità di esecuzione in forma specifica dell’obbligo nascente dal giudicato, con attribuzione "in natura" del bene della vita, non estingue l’obbligazione, ma la converte, ex lege, in una diversa obbligazione di natura risarcitoria, avente ad oggetto l’equivalente
monetario del bene della vita riconosciuto.
2.3 Nel caso di specie la ricorrente ha instaurato un giudizio ordinario invocando l’inottemperanza alle sentenze citate ed ha depositato in giudizio la relazione del Commissario ad acta nel ricorso R.G. n. 14889 del 2019 che non ha citato nel ricorso e che di conseguenza non ha considerato quale presupposto del suddetto giudizio.
Anche a voler ammettere che il giudizio sia instaurabile in forma ordinaria, in quanto la norma lascia aperta una possibilità diversa dal giudizio di ottemperanza (la norma dice “ anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza ”), resta il fatto che la ricorrente doveva provare gli esiti dei giudizi di ottemperanza alle singole sentenze, non foss’altro in quanto la nomina del commissario ad acta e la sua attività incidono sul quantum risarcitorio.
2.4 A ciò si aggiunge che nell’attività di programmazione dello smaltimento dei rifiuti la Regione Lazio svolge una funzione di programmazione dell’utilizzo delle capacità di smaltimento dei rifiuti esistente sul territorio, con la conseguenza che non è possibile ritenere che essa abbia nei confronti delle imprese ammesse al servizio un’obbligazione di risultato, ma soltanto un’obbligazione di mezzi.
Ne consegue che dalla mancata individuazione della rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento rifiuti in ambito regionale non deriva il diritto della ricorrente di ottenere il risarcimento del danno per non aver esercitato la sua capacità produttiva al massimo livello.
2.5 Anche per quanto riguarda l’azione risarcitoria esperita nei confronti della Regione per non aver mai autorizzato nuovi impianti la ricorrente non ha fornito la prova dell’esito dei giudizi intrapresi per ottenere l’apertura di ulteriori impianti e non ha dato spiegazioni in merito al rapporto esistente tra la mancata autorizzazione di nuovi impianti e la sovracapacità produttiva che essa vanta.
Manca quindi la prova sia dell’inadempimento dell’amministrazione ad obblighi normativi sia la prova del danno.
3. In definitiva il ricorso va respinto.
4. La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO VO, Presidente
LB Di MA, Consigliere, Estensore
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LB Di MA | DO VO |
IL SEGRETARIO