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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/12/2025, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4810 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quali genitori del figlio , C.F._2 Persona_1
elettivamente domiciliati in VIA INTERIANO 3/5, GENOVA presso lo studio dell'avv.
CE ND dalla quale sono rappresentati e difesi;
ATTORI
CONTRO
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA DEGLI SPEZIALI 1, FIRENZE presso lo studio dell'avv. MASIERI
CO dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE ATTRICE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo Ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista Previa rimessione della causa in istruttoria per il rinnovo di idonea CTU medicolegale con conferimento di incarico a nuovo Collegio peritale, per l'emissione del provvedimento di ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. alla Direzione della Scuola di Infanzia “ di Persona_2
Marola (SP) di relazioni interne circa la sussistenza di eventuali focolai di meningococco all'interno dell'Istituto frequentato da nel periodo di causa ed al Comune di La Per_1 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
di rapporti interni circa la sussistenza di focolai di meningococco presso gli abitanti Pt_3 dei relativi Comuni nel periodo di riferimento nonché previa ammissione delle prove orali per interpello e testi formulate in atti 1) accertare e dichiarare la responsabilità dell' (P. IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro-tempore nella causazione dei fatti meglio esposti in causa
-e dei danni tutti cagionati agli attori, sia iure proprio che iure hereditatis, per il decesso del loro figlio minore avvenuto in data 18/01/2018 per shock settico, Persona_1 addebitale alla condotta colposa dei sanitari dell' convenuta per Controparte_1 negligenza, imprudenza ed imperizia, violazione delle linee guida di riferimento e della buona pratica medica nell'espletamento della prestazione sanitaria ad essi affidata per la cura del bimbo in data 06/03/2017 e nell'intervento chirurgico di Alveoloplastica ed estrazione di dente deciduo eseguito presso il Reparto di Odontostomatologia Speciale Pediatrica - S.O.D. in data 11/12/2017 e di cui é vertenza;
2) accertare e dichiarare la responsabilità dell' per non aver adeguatamente Controparte_1 informato gli attori sui rischi clinici cui sarebbe incorso il piccolo nel non aver Per_1 eseguito nell'intervento dell'11/12/2017 la bonifica integrale dei dentini in ascesso come risultanti dalla OTP del 19/10/2017 richiamata in cartella clinica tenendone conto in sede di liquidazione dei danni ivi compresa la responsabilità per eventuali omissioni in cartella clinica;
3) in accoglimento della domanda attrice, condannare l' Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore:
3.a) al
[...]
risarcimento in favore degli attori, di tutti i danni extra-patrimoniali Parte_4
e patrimoniali, nessuno escluso, subiti dal minore per i gravi fatti di Persona_1 cui é causa.
3.b) al risarcimento JURE PROPRIO in favore degli attori nella loro qualità di genitori e di eredi del bimbo di tutti i pregiudizi di natura non Persona_1 patrimoniale (biologico, esistenziale, morale, alla vita di relazione, psichico) e patrimoniale
e di cui alle Tabelle di riferimento e/o ai criteri che riterrà applicabili il Giudice nella fattispecie de qua tenendo conto, delle resultanze istruttorie, delle circostanze desumibili presuntivamente ed attesa la estrema gravità dell'evento occorso, dell'età del bimbo e
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
dell'intenso legame affettivo genitori-figlio, della massima personalizzazione;
3.c) il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento all'integrale soddisfo;
4) tenere conto della mancata partecipazione ingiustificata dell' convenuta al Controparte_2 procedimento obbligatorio di mediazione instaurato dalle attrici ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 comma 4 bis e 5 del D.L.G.S. 28/2010 con le conseguenze di legge;
5) vinte le spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione delle spese in favore del sottoscritto difensore che ne é antistatario. 6) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse di non dover accogliere in tutto o in parte la domanda attrice o di non voler rinnovare la CTU medico-legale, compensare le spese, i diritti e gli onorari di giudizio e le spese di CTU attesa la peculiarità e complessità della presente vertenza per le motivazioni sopra esposte.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le causali tutte di cui in narrativa, rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: - Si producono: 1) Atto di citazione notificato 2) Notizie pubblicate sull'evento per cui è causa - Si chiede che venga disposta CTU tecnica che alla luce della documentazione in atti accerti: a) che non risultava vaccinato contro la tipologia Per_1 di meningococco che ne ha cagionato il decesso;
b) che il meningococco di tipo C viene trasmesso per via aerea;
c) alla luce del decesso del bambino per meningite meningococcica, che non possa sussistere alcuna correlazione causale tra la condotta dei sanitari dell'A.O.U.
Meyer ed il decesso del piccolo ” Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato l'11.04.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_1
(d'ora in avanti AO YE) al fine di accertare e dichiarare la responsabilità
[...]
della struttura sanitaria nella causazione dei fatti che hanno portato al decesso del figlio per sepsi meningococcica. Per_1
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare, secondo gli attori, i sanitari dell'AO YE non avrebbero seguito le linee guida di riferimento e della buona pratica medica nell'espletamento della prestazione sanitaria ad essi affidata per la cura del minore in data 06.03.2017 e nell'intervento chirurgico di alveoloplastica ed estrazione di dente deciduo eseguito presso il Reparto di
Odontostomatologia Speciale Pediatrica - S.O.D. in data 11.12.2017.
Più nello specifico, la causa dell'infezione da meningite meningococcica sarebbe stata dovuta ad un presunto focolaio infettivo odontogeno originato a seguito della mancata avulsione dell'elemento dentario 7.5 in occasione del suddetto intervento chirurgico.
In conclusione, parte attrice ha chiesto la condanna dell'AO YE al risarcimento iure hereditatis di tutti i danni extra-patrimoniali e patrimoniali subiti dal minore Per_1 nonché il risarcimento iure proprio, in favore degli attori nella loro qualità di genitori e di eredi del bambino, di tutti i pregiudizi di natura non patrimoniale per il danno da perdita del rapporto parentale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.06.2023, si è costituito in giudizio l'AO YE contestando integralmente gli addebiti formulati ex adverso.
Secondo la struttura sanitaria, l'infezione che ha condotto al decesso di non Per_1
sarebbe in alcuna correlazione causale con un presunto ascesso dentale, in quanto il batterio meningococco C sarebbe trasmissibile unicamente per via aerogena.
Conseguentemente, l'AO YE ha chiesto il rigetto delle istanze risarcitorie avanzate dagli attori.
Istruita la causa mediante consulenza medico legale la stessa è stata chiamata all'udienza di decisione per il 25.11.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c.
Orbene, oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali profili di responsabilità in capo all'AO YE, presso la quale il è stato Persona_1
sottoposto ad alcune visite e ad un intervento chirurgico di natura odontoiatrica.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare, occorre stabilire la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari del reparto di Odontostomatologia Speciale Pediatrica della struttura ospedaliera convenuta ed il decesso del paziente, avvenuto per sepsi meningococcica.
Al riguardo emerge dalle risultanze della CTU medico legale l'esclusione di qualsivoglia legame causale tra i trattamenti sanitari ricevuti da e Persona_1
l'infezione da meningococco contratta dal minore che ne ha determinato il decesso.
Nello specifico, occorre evidenziare che il batterio del meningococco (Neisseria meningitidis) è un batterio del rinofaringe e non del cavo orale luogo ove sono intervenuti i sanitari dell'azienda convenuta.
Non solo l'integrazione della CTU svolta ha permesso di mettere in luce come fosse adeguata la terapia antibiotica post-operatoria.
Infatti i farmaci somministrati al minore sono idonei a a coprire eventuali rischi di batteriemia odontogena e ciò consente di affermare che “il germe non è partito dal cavo orale;
diversamente, avrebbe risentito della terapia effettuata”
Diverso è anche il timing del contagio infatti “la N. meningitidis ha una incubazione breve ed è trasmessa per via orale da soggetti portatori, che la erogano mediante “goccioline di Pflugge”. (cfr. integrazione CTU p. 10). Questo consente di escludere che l'infezione contratta da sia da mettere in correlazione con l'intervento dentistico effettuato. Per_1
Infatti l'insorgenza della patologia in un mese dopo l'intervento conferma ancora Per_1 una volta come l'eziologia dell'infezione sia diversa da quella ospedaliera dato che infezione da germe non saprofita del cavo orale (…) ha un periodo di incubazione di 2-10 giorni”
Orbene, da quanto precede, non è possibile ravvisare alcun legame eziologico tra la condotta dei sanitari dell'AO YE ed il decesso di . Persona_1
In merito alla mancata partecipazione alla procedura di mediazione, si osserva che l'AO YE, oltre ad aver dato puntuale spiegazione dei motivi inerenti alla reiezione della richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice che hanno trovato puntuale accoglimento in giudizio, ha anche previamente informato l'Organismo di mediazione della volontà di non
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
partecipare al procedimento di mediazione (cfr. doc. 33 e 34 allegati all'atto di citazione).
Sicchè non può dirsi ingiustificata la sua mancata patecipazione.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico degli attori e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore della convenuta seguendo i medi tariffari per le cause di valore indeterminabile complessità media in complessivi € 10.860,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ivi comprese le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro l' Parte_1 Parte_2 [...]
: Controparte_1
1. Rigetta le domande risarcitorie proposte da e Parte_1
contro l' Parte_2 Controparte_1 per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...]
2. condanna e , in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali in favore dell' Controparte_1
che quantifica in complessivi € 10.860,00 per onorari di
[...] avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e . Parte_1 Parte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 05/12/2025
Il Giudice dott. Massimiliano Sturiale
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Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4810 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quali genitori del figlio , C.F._2 Persona_1
elettivamente domiciliati in VIA INTERIANO 3/5, GENOVA presso lo studio dell'avv.
CE ND dalla quale sono rappresentati e difesi;
ATTORI
CONTRO
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA DEGLI SPEZIALI 1, FIRENZE presso lo studio dell'avv. MASIERI
CO dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE ATTRICE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo Ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista Previa rimessione della causa in istruttoria per il rinnovo di idonea CTU medicolegale con conferimento di incarico a nuovo Collegio peritale, per l'emissione del provvedimento di ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. alla Direzione della Scuola di Infanzia “ di Persona_2
Marola (SP) di relazioni interne circa la sussistenza di eventuali focolai di meningococco all'interno dell'Istituto frequentato da nel periodo di causa ed al Comune di La Per_1 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
di rapporti interni circa la sussistenza di focolai di meningococco presso gli abitanti Pt_3 dei relativi Comuni nel periodo di riferimento nonché previa ammissione delle prove orali per interpello e testi formulate in atti 1) accertare e dichiarare la responsabilità dell' (P. IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro-tempore nella causazione dei fatti meglio esposti in causa
-e dei danni tutti cagionati agli attori, sia iure proprio che iure hereditatis, per il decesso del loro figlio minore avvenuto in data 18/01/2018 per shock settico, Persona_1 addebitale alla condotta colposa dei sanitari dell' convenuta per Controparte_1 negligenza, imprudenza ed imperizia, violazione delle linee guida di riferimento e della buona pratica medica nell'espletamento della prestazione sanitaria ad essi affidata per la cura del bimbo in data 06/03/2017 e nell'intervento chirurgico di Alveoloplastica ed estrazione di dente deciduo eseguito presso il Reparto di Odontostomatologia Speciale Pediatrica - S.O.D. in data 11/12/2017 e di cui é vertenza;
2) accertare e dichiarare la responsabilità dell' per non aver adeguatamente Controparte_1 informato gli attori sui rischi clinici cui sarebbe incorso il piccolo nel non aver Per_1 eseguito nell'intervento dell'11/12/2017 la bonifica integrale dei dentini in ascesso come risultanti dalla OTP del 19/10/2017 richiamata in cartella clinica tenendone conto in sede di liquidazione dei danni ivi compresa la responsabilità per eventuali omissioni in cartella clinica;
3) in accoglimento della domanda attrice, condannare l' Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore:
3.a) al
[...]
risarcimento in favore degli attori, di tutti i danni extra-patrimoniali Parte_4
e patrimoniali, nessuno escluso, subiti dal minore per i gravi fatti di Persona_1 cui é causa.
3.b) al risarcimento JURE PROPRIO in favore degli attori nella loro qualità di genitori e di eredi del bimbo di tutti i pregiudizi di natura non Persona_1 patrimoniale (biologico, esistenziale, morale, alla vita di relazione, psichico) e patrimoniale
e di cui alle Tabelle di riferimento e/o ai criteri che riterrà applicabili il Giudice nella fattispecie de qua tenendo conto, delle resultanze istruttorie, delle circostanze desumibili presuntivamente ed attesa la estrema gravità dell'evento occorso, dell'età del bimbo e
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
dell'intenso legame affettivo genitori-figlio, della massima personalizzazione;
3.c) il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento all'integrale soddisfo;
4) tenere conto della mancata partecipazione ingiustificata dell' convenuta al Controparte_2 procedimento obbligatorio di mediazione instaurato dalle attrici ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 comma 4 bis e 5 del D.L.G.S. 28/2010 con le conseguenze di legge;
5) vinte le spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione delle spese in favore del sottoscritto difensore che ne é antistatario. 6) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse di non dover accogliere in tutto o in parte la domanda attrice o di non voler rinnovare la CTU medico-legale, compensare le spese, i diritti e gli onorari di giudizio e le spese di CTU attesa la peculiarità e complessità della presente vertenza per le motivazioni sopra esposte.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le causali tutte di cui in narrativa, rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: - Si producono: 1) Atto di citazione notificato 2) Notizie pubblicate sull'evento per cui è causa - Si chiede che venga disposta CTU tecnica che alla luce della documentazione in atti accerti: a) che non risultava vaccinato contro la tipologia Per_1 di meningococco che ne ha cagionato il decesso;
b) che il meningococco di tipo C viene trasmesso per via aerea;
c) alla luce del decesso del bambino per meningite meningococcica, che non possa sussistere alcuna correlazione causale tra la condotta dei sanitari dell'A.O.U.
Meyer ed il decesso del piccolo ” Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato l'11.04.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_1
(d'ora in avanti AO YE) al fine di accertare e dichiarare la responsabilità
[...]
della struttura sanitaria nella causazione dei fatti che hanno portato al decesso del figlio per sepsi meningococcica. Per_1
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare, secondo gli attori, i sanitari dell'AO YE non avrebbero seguito le linee guida di riferimento e della buona pratica medica nell'espletamento della prestazione sanitaria ad essi affidata per la cura del minore in data 06.03.2017 e nell'intervento chirurgico di alveoloplastica ed estrazione di dente deciduo eseguito presso il Reparto di
Odontostomatologia Speciale Pediatrica - S.O.D. in data 11.12.2017.
Più nello specifico, la causa dell'infezione da meningite meningococcica sarebbe stata dovuta ad un presunto focolaio infettivo odontogeno originato a seguito della mancata avulsione dell'elemento dentario 7.5 in occasione del suddetto intervento chirurgico.
In conclusione, parte attrice ha chiesto la condanna dell'AO YE al risarcimento iure hereditatis di tutti i danni extra-patrimoniali e patrimoniali subiti dal minore Per_1 nonché il risarcimento iure proprio, in favore degli attori nella loro qualità di genitori e di eredi del bambino, di tutti i pregiudizi di natura non patrimoniale per il danno da perdita del rapporto parentale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.06.2023, si è costituito in giudizio l'AO YE contestando integralmente gli addebiti formulati ex adverso.
Secondo la struttura sanitaria, l'infezione che ha condotto al decesso di non Per_1
sarebbe in alcuna correlazione causale con un presunto ascesso dentale, in quanto il batterio meningococco C sarebbe trasmissibile unicamente per via aerogena.
Conseguentemente, l'AO YE ha chiesto il rigetto delle istanze risarcitorie avanzate dagli attori.
Istruita la causa mediante consulenza medico legale la stessa è stata chiamata all'udienza di decisione per il 25.11.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c.
Orbene, oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali profili di responsabilità in capo all'AO YE, presso la quale il è stato Persona_1
sottoposto ad alcune visite e ad un intervento chirurgico di natura odontoiatrica.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare, occorre stabilire la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari del reparto di Odontostomatologia Speciale Pediatrica della struttura ospedaliera convenuta ed il decesso del paziente, avvenuto per sepsi meningococcica.
Al riguardo emerge dalle risultanze della CTU medico legale l'esclusione di qualsivoglia legame causale tra i trattamenti sanitari ricevuti da e Persona_1
l'infezione da meningococco contratta dal minore che ne ha determinato il decesso.
Nello specifico, occorre evidenziare che il batterio del meningococco (Neisseria meningitidis) è un batterio del rinofaringe e non del cavo orale luogo ove sono intervenuti i sanitari dell'azienda convenuta.
Non solo l'integrazione della CTU svolta ha permesso di mettere in luce come fosse adeguata la terapia antibiotica post-operatoria.
Infatti i farmaci somministrati al minore sono idonei a a coprire eventuali rischi di batteriemia odontogena e ciò consente di affermare che “il germe non è partito dal cavo orale;
diversamente, avrebbe risentito della terapia effettuata”
Diverso è anche il timing del contagio infatti “la N. meningitidis ha una incubazione breve ed è trasmessa per via orale da soggetti portatori, che la erogano mediante “goccioline di Pflugge”. (cfr. integrazione CTU p. 10). Questo consente di escludere che l'infezione contratta da sia da mettere in correlazione con l'intervento dentistico effettuato. Per_1
Infatti l'insorgenza della patologia in un mese dopo l'intervento conferma ancora Per_1 una volta come l'eziologia dell'infezione sia diversa da quella ospedaliera dato che infezione da germe non saprofita del cavo orale (…) ha un periodo di incubazione di 2-10 giorni”
Orbene, da quanto precede, non è possibile ravvisare alcun legame eziologico tra la condotta dei sanitari dell'AO YE ed il decesso di . Persona_1
In merito alla mancata partecipazione alla procedura di mediazione, si osserva che l'AO YE, oltre ad aver dato puntuale spiegazione dei motivi inerenti alla reiezione della richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice che hanno trovato puntuale accoglimento in giudizio, ha anche previamente informato l'Organismo di mediazione della volontà di non
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
partecipare al procedimento di mediazione (cfr. doc. 33 e 34 allegati all'atto di citazione).
Sicchè non può dirsi ingiustificata la sua mancata patecipazione.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico degli attori e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore della convenuta seguendo i medi tariffari per le cause di valore indeterminabile complessità media in complessivi € 10.860,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ivi comprese le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro l' Parte_1 Parte_2 [...]
: Controparte_1
1. Rigetta le domande risarcitorie proposte da e Parte_1
contro l' Parte_2 Controparte_1 per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...]
2. condanna e , in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali in favore dell' Controparte_1
che quantifica in complessivi € 10.860,00 per onorari di
[...] avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e . Parte_1 Parte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 05/12/2025
Il Giudice dott. Massimiliano Sturiale
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