CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fabro - Piazza Carlo Alberto 15 05015 Fabro TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12.5.2025 la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, P. IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso n. 1 del 3.3.2025, notificato in data 5.3.2025, con cui il Comune di Fabro le richiedeva la somma di € 3.513,00= per Rettifica/Annullamento di accertamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 210 del 18.3.2022, per Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TARI) per l'anno 2016.
Deduceva la ricorrente l'infondatezza della pretesa impositiva per i seguenti motivi: 1) illegittimità dell'avviso di “rettifica/annullamento di accertamento in autotutela ritenuto abnorme poiché relativo a precedente avviso di accertamento oggetto di impugnazione da parte della ricorrente già annullati da questa Corte di Giustizia di Primo Grado con sentenza n. 26/2023 depositata il 28.2.2023, confermata dalla sentenza definitiva della la Corte di Giustizia di Secondo Grado n. 54/2024, depositata il 2.2/2024, che respingeva l'appello dell'ente locale;
2) prescrizione di ogni diritto impositivo relativamente all'anno 2016. Pertanto, concludeva per l'annullamento – previa sua sospensiva – dell'atto impugnato con condanna dell'ufficio alle spese di lite.
Il Comune di Fabro si costituiva in giudizio in data 13.6.2025 con apposita nota in cui, contestava quanto ex adverso dedotto e che l'avviso impugnato era stato emesso soltanto al fine di ottemperare alla pronuncia della Corte d'Appello (sic!), dando al contribuente i dati per effettuare il pagamento dell'imposta dovuta in forza della stessa sentenza. Concludeva, pertanto, per “la conferma dell'obbligo del pagamento delle somme richieste nell'atto di rettifica, con l'esclusione di sanzioni ed interessi. IN SUBORDINE si chiede la conferma dell'obbligo al pagamento per intero della tassa concernente la parte adibita ad uffici”.
All'udienza del 16.6.2025, dopo la discussione delle parti sulla sospensiva del provvedimento, questo giudicante emetteva l'ordinanza n. 88/2025 con la quale, ricorrendone i presupposti, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, compensava le spese della fase cautelare e rinviava per la trattazione del merito all'udienza del 15.9.2025.
All'udienza del 15.9.2025 l'Ufficio chiedeva il rinvio dell'udienza, essendo in corso trattative per la risoluzione bonaria della controversia, rinvio che veniva disposto all'udienza del 17.11.2025. La ricorrente, collegatasi da remoto pochi minuti dopo la fine dell'udienza, veniva quindi informata del rinvio.
In data 14.11.2025 entrambe le parti depositavano specifico atto di transazione tra le stesse, con espressa rinuncia al ricorso e pattuizione sulla compensazione delle spese di giudizio, con annessa comunicazione che le stesse non sarebbero intervenute all'udienza.
All'udienza del 17.11.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni a seguito dell'atto di transazione stipulato tra le parti in data 12.11.2025 e depositato in data 14.11.2025, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e, pertanto, essendo questa stata accettata dalla resistente, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992.
Essendovi stata espressa pattuizione sulla compensazione delle spese di giudizio, le stesse si compensano.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Terni il 17 novembre 2025. Il Giudice
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fabro - Piazza Carlo Alberto 15 05015 Fabro TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12.5.2025 la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, P. IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso n. 1 del 3.3.2025, notificato in data 5.3.2025, con cui il Comune di Fabro le richiedeva la somma di € 3.513,00= per Rettifica/Annullamento di accertamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 210 del 18.3.2022, per Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TARI) per l'anno 2016.
Deduceva la ricorrente l'infondatezza della pretesa impositiva per i seguenti motivi: 1) illegittimità dell'avviso di “rettifica/annullamento di accertamento in autotutela ritenuto abnorme poiché relativo a precedente avviso di accertamento oggetto di impugnazione da parte della ricorrente già annullati da questa Corte di Giustizia di Primo Grado con sentenza n. 26/2023 depositata il 28.2.2023, confermata dalla sentenza definitiva della la Corte di Giustizia di Secondo Grado n. 54/2024, depositata il 2.2/2024, che respingeva l'appello dell'ente locale;
2) prescrizione di ogni diritto impositivo relativamente all'anno 2016. Pertanto, concludeva per l'annullamento – previa sua sospensiva – dell'atto impugnato con condanna dell'ufficio alle spese di lite.
Il Comune di Fabro si costituiva in giudizio in data 13.6.2025 con apposita nota in cui, contestava quanto ex adverso dedotto e che l'avviso impugnato era stato emesso soltanto al fine di ottemperare alla pronuncia della Corte d'Appello (sic!), dando al contribuente i dati per effettuare il pagamento dell'imposta dovuta in forza della stessa sentenza. Concludeva, pertanto, per “la conferma dell'obbligo del pagamento delle somme richieste nell'atto di rettifica, con l'esclusione di sanzioni ed interessi. IN SUBORDINE si chiede la conferma dell'obbligo al pagamento per intero della tassa concernente la parte adibita ad uffici”.
All'udienza del 16.6.2025, dopo la discussione delle parti sulla sospensiva del provvedimento, questo giudicante emetteva l'ordinanza n. 88/2025 con la quale, ricorrendone i presupposti, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, compensava le spese della fase cautelare e rinviava per la trattazione del merito all'udienza del 15.9.2025.
All'udienza del 15.9.2025 l'Ufficio chiedeva il rinvio dell'udienza, essendo in corso trattative per la risoluzione bonaria della controversia, rinvio che veniva disposto all'udienza del 17.11.2025. La ricorrente, collegatasi da remoto pochi minuti dopo la fine dell'udienza, veniva quindi informata del rinvio.
In data 14.11.2025 entrambe le parti depositavano specifico atto di transazione tra le stesse, con espressa rinuncia al ricorso e pattuizione sulla compensazione delle spese di giudizio, con annessa comunicazione che le stesse non sarebbero intervenute all'udienza.
All'udienza del 17.11.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni a seguito dell'atto di transazione stipulato tra le parti in data 12.11.2025 e depositato in data 14.11.2025, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e, pertanto, essendo questa stata accettata dalla resistente, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992.
Essendovi stata espressa pattuizione sulla compensazione delle spese di giudizio, le stesse si compensano.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Terni il 17 novembre 2025. Il Giudice