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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. 10979/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 06/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 10/06/1977 a MAGENTA (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. BRANDOLESE SIMONA e
2) Parte_2
Nato il 19/08/1975 in FRANCIA cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. BRANDOLESE SIMONA
con i seguenti figli minori: (nata il [...]) e (nata il [...]); Per_1 Per_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 06/10/2025;
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 03/10/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica della sentenza di divorzio n. 927/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 27/01/2021 e pubblicata in data 04/02/2021, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) a parziale modifica delle condizioni indicate nella sentenza di divorzio n. 927/2021 emessa dal Tribunale di Milano il 27/01/2021, pubblicata il 04/02/2021 (RG 46879/2020), (nata a [...] il [...]) Per_1 Per_
(nata a [...] il [...]) sono affidate in via esclusiva alla madre e collocate presso l'abitazione materna, oggi sita in Ossona (MI) Via Don E. Tazzoli n.
4. I genitori prenderanno congiuntamente le decisioni inerenti l'educazione, l'istruzione e le attività delle figlie nel rispetto delle aspettative e delle capacità di queste ultime;
Pagina 1 2) il padre trascorrerà con le figlie un weekend al mese, nelle giornate di sabato e domenica nel periodo scolastico e due weekend al mese, sempre nelle giornate di sabato e domenica, durante gli altri periodi dell'anno. Il rientro alla domenica dovrà avvenire entro le ore 22.00 e potrà essere posticipato/anticipato anche in base alle esigenze delle figlie;
3) durante le vacanze di Natale, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà trascorrere con le figlie tre/quattro giorni, con date da concordare e prevedendo un'alternanza tra le famiglie nei giorni di Natale e Capodanno;
4) nelle vacanze pasquali, i genitori alterneranno i giorni di Pasqua e Pasquetta;
5) durante i mesi estivi il padre potrà trascorrere 7-10 gg di vacanza con le figlie, anche non consecutivi, comunicando il prima possibile tale periodo alla madre e comunque entro il 30 marzo di ogni anno. In altre circostanze, le visite del padre dovranno essere preventivamente autorizzate e concordate con la madre;
6) poiché le figlie svolgono entrambe attività sportiva, il padre si impegna, secondo necessità, a partecipare agli eventi e a vedere le partite collaborando nella gestione dei trasferimenti;
7) i genitori potranno modificare giorni e orari di visita in base agli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e in base agli impegni dei genitori, previo congruo preavviso.
8) Il padre corrisponderà per il mantenimento di entrambe le figlie la somma di Euro 500,00 mensili oltre rivalutazione Istat entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente già noto intestato alla moglie oltre il 50% delle spese straordinarie previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 [allegate sub doc. 011_speseextraassegnogiugno2025.pdf) che qui si intendono integralmente richiamate], Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate dal genitore che le ha anticipate e a questo rimborsate, entro i quindici giorni successivi alla consegna della copia del giustificativo da produrre entro 30 giorni dall'esborso sostenuto. Con riferimento alle spese da concordare, in mancanza di dissenso scritto a fronte della richiesta dell'altro genitore, decorsi 10 giorni il silenzio vale come assenso;
9) le parti convengono che l'assegno unico e universale per figli a carico (cd. AUU) sarà riscosso dalla signora;
Pt_1
10) la signora si impegna ad acquistare dal signor entro e Parte_1 Parte_2 non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio, per il valore di
€ 10.000 la piena proprietà della quota del 50% della casa coniugale e cioè dell'immobile sito nel comune di
Ossona alla Via E. Tazzoli n. 4 censito al NCEU al foglio 5, mappale 158, subalterno 806, piano 2-3, categoria
A/7, classe 2, vani 8 RC € 785,01, nonché box ad uso autorimessa privata al piano terreno censito al NCEU al foglio 5, mappale 158, subalterno 704, quale sistemazione solutorio-compensativa ed una tantum, in virtù della "causa di separazione", sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto quello dei rapporti e degli equilibri personali. La signora si accollerà il pagamento del mutuo residuo che alla data di redazione Pt_1 del presente atto ammonterà ad € 55.449,27 (30 settembre 2025);
11) il signor si impegna a cedere alla signora entro e non oltre un anno Parte_2 Parte_1 dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio, per il valore di € 10.000 la piena proprietà della quota del 50% della casa coniugale e cioè dell'immobile sito nel comune di Ossona alla Via E.
Tazzoli n. 4 censito al NCEU al foglio 5, mappale 158, subalterno 806, piano 2-3, categoria A/7, classe 2, vani 8 RC € 785,01, nonché box ad uso autorimessa privata al piano terreno censito al NCEU al foglio 5, mappale
158, subalterno 704, quale sistemazione solutorio-compensativa ed una tantum, in virtù della "causa di separazione", sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto quello dei rapporti e degli equilibri personali. La signora si accollerà il pagamento del mutuo residuo che alla data di redazione del Pt_1 presente atto ammonterà ad € 55.449,27 (30 settembre 2025);
12) le somme di cui ai punti 10 e 11 si intende comprensiva della quota degli arredi e corredi presenti nella casa coniugale che pertanto rimarranno di esclusiva proprietà della signora;
Parte_1
Pagina 2 13) le spese notarili relative all'atto di trasferimento della quota del signor saranno a carico della Parte_2 signora;
Parte_1
14) con la presente scrittura i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano alla richiesta di un assegno di mantenimento per sé come prevede la legge in materia;
15) i coniugi dichiarano altresì di aver regolato ogni rapporto economico tra di loro e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra;
16) i coniugi si autorizzano al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , Parte_1 Parte_2
a parziale modifica delle condizioni di cui al n. 927/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 27/01/2021
e pubblicata in data 04/02/2021, passata in giudicato: 1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Amato Maria Laura
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 06/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 10/06/1977 a MAGENTA (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. BRANDOLESE SIMONA e
2) Parte_2
Nato il 19/08/1975 in FRANCIA cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. BRANDOLESE SIMONA
con i seguenti figli minori: (nata il [...]) e (nata il [...]); Per_1 Per_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 06/10/2025;
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 03/10/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica della sentenza di divorzio n. 927/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 27/01/2021 e pubblicata in data 04/02/2021, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) a parziale modifica delle condizioni indicate nella sentenza di divorzio n. 927/2021 emessa dal Tribunale di Milano il 27/01/2021, pubblicata il 04/02/2021 (RG 46879/2020), (nata a [...] il [...]) Per_1 Per_
(nata a [...] il [...]) sono affidate in via esclusiva alla madre e collocate presso l'abitazione materna, oggi sita in Ossona (MI) Via Don E. Tazzoli n.
4. I genitori prenderanno congiuntamente le decisioni inerenti l'educazione, l'istruzione e le attività delle figlie nel rispetto delle aspettative e delle capacità di queste ultime;
Pagina 1 2) il padre trascorrerà con le figlie un weekend al mese, nelle giornate di sabato e domenica nel periodo scolastico e due weekend al mese, sempre nelle giornate di sabato e domenica, durante gli altri periodi dell'anno. Il rientro alla domenica dovrà avvenire entro le ore 22.00 e potrà essere posticipato/anticipato anche in base alle esigenze delle figlie;
3) durante le vacanze di Natale, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà trascorrere con le figlie tre/quattro giorni, con date da concordare e prevedendo un'alternanza tra le famiglie nei giorni di Natale e Capodanno;
4) nelle vacanze pasquali, i genitori alterneranno i giorni di Pasqua e Pasquetta;
5) durante i mesi estivi il padre potrà trascorrere 7-10 gg di vacanza con le figlie, anche non consecutivi, comunicando il prima possibile tale periodo alla madre e comunque entro il 30 marzo di ogni anno. In altre circostanze, le visite del padre dovranno essere preventivamente autorizzate e concordate con la madre;
6) poiché le figlie svolgono entrambe attività sportiva, il padre si impegna, secondo necessità, a partecipare agli eventi e a vedere le partite collaborando nella gestione dei trasferimenti;
7) i genitori potranno modificare giorni e orari di visita in base agli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e in base agli impegni dei genitori, previo congruo preavviso.
8) Il padre corrisponderà per il mantenimento di entrambe le figlie la somma di Euro 500,00 mensili oltre rivalutazione Istat entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente già noto intestato alla moglie oltre il 50% delle spese straordinarie previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 [allegate sub doc. 011_speseextraassegnogiugno2025.pdf) che qui si intendono integralmente richiamate], Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate dal genitore che le ha anticipate e a questo rimborsate, entro i quindici giorni successivi alla consegna della copia del giustificativo da produrre entro 30 giorni dall'esborso sostenuto. Con riferimento alle spese da concordare, in mancanza di dissenso scritto a fronte della richiesta dell'altro genitore, decorsi 10 giorni il silenzio vale come assenso;
9) le parti convengono che l'assegno unico e universale per figli a carico (cd. AUU) sarà riscosso dalla signora;
Pt_1
10) la signora si impegna ad acquistare dal signor entro e Parte_1 Parte_2 non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio, per il valore di
€ 10.000 la piena proprietà della quota del 50% della casa coniugale e cioè dell'immobile sito nel comune di
Ossona alla Via E. Tazzoli n. 4 censito al NCEU al foglio 5, mappale 158, subalterno 806, piano 2-3, categoria
A/7, classe 2, vani 8 RC € 785,01, nonché box ad uso autorimessa privata al piano terreno censito al NCEU al foglio 5, mappale 158, subalterno 704, quale sistemazione solutorio-compensativa ed una tantum, in virtù della "causa di separazione", sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto quello dei rapporti e degli equilibri personali. La signora si accollerà il pagamento del mutuo residuo che alla data di redazione Pt_1 del presente atto ammonterà ad € 55.449,27 (30 settembre 2025);
11) il signor si impegna a cedere alla signora entro e non oltre un anno Parte_2 Parte_1 dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio, per il valore di € 10.000 la piena proprietà della quota del 50% della casa coniugale e cioè dell'immobile sito nel comune di Ossona alla Via E.
Tazzoli n. 4 censito al NCEU al foglio 5, mappale 158, subalterno 806, piano 2-3, categoria A/7, classe 2, vani 8 RC € 785,01, nonché box ad uso autorimessa privata al piano terreno censito al NCEU al foglio 5, mappale
158, subalterno 704, quale sistemazione solutorio-compensativa ed una tantum, in virtù della "causa di separazione", sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto quello dei rapporti e degli equilibri personali. La signora si accollerà il pagamento del mutuo residuo che alla data di redazione del Pt_1 presente atto ammonterà ad € 55.449,27 (30 settembre 2025);
12) le somme di cui ai punti 10 e 11 si intende comprensiva della quota degli arredi e corredi presenti nella casa coniugale che pertanto rimarranno di esclusiva proprietà della signora;
Parte_1
Pagina 2 13) le spese notarili relative all'atto di trasferimento della quota del signor saranno a carico della Parte_2 signora;
Parte_1
14) con la presente scrittura i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano alla richiesta di un assegno di mantenimento per sé come prevede la legge in materia;
15) i coniugi dichiarano altresì di aver regolato ogni rapporto economico tra di loro e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra;
16) i coniugi si autorizzano al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , Parte_1 Parte_2
a parziale modifica delle condizioni di cui al n. 927/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 27/01/2021
e pubblicata in data 04/02/2021, passata in giudicato: 1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Amato Maria Laura
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