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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9685 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 14211 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 aventi ad oggetto: opp. a d.i. n. 2372/24 del 07.05.24 in materia di pagamento corrispettivo buoni postali
TRA con sede legale in Roma, Viale Europa 190, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Pappagallo (C.F.:
), giusta procura generale alle liti per notaio del 4/05/2022 – rep. C.F._1 Per_1
54368 raccolta 15494 (All.1), dell'avvocatura interna, elettivamente domiciliati in Napoli, presso la
Filiale di sita alla Piazza Matteotti n. 2; Parte_1
OPPONENTE
E
nato a [...] il [...] (CF: , residente ivi, alla via Controparte_1 C.F._2
Domenico Minichino, n. 18;
nato a [...] il [...] (CF: ), residente ivi, alla via Controparte_2 C.F._3
Suor Maria della Passione n. 461;
nata a [...] il [...] (CF: , residente in CP_3 C.F._4
Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Carlo Alberto, n. 6;
nato a S. Giorgio a [...] il [...] (CF: ), CP_4 C.F._5 residente in [...]is;
nata a [...] il [...] (CF: , residente in [...], al CP_5 C.F._6
Corso Sirena n. 7;
1 nato a [...] il [...] (CF ), Controparte_6 C.F._7 residente in [...], al Corso Sirena n. 239; tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza G.
Bovio, n. 33, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Basso (CF: e Antonio Di C.F._8
IC (CF: ) che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, C.F._9 come da procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.09.25 – tenuta con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. - le parti nelle note autorizzate concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dal 29.09.25 ( data di comunicazione dell'ordinanza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 10.05.2024 presso l'Intestato Tribunale, i ricorrenti, nella loro qualità di coeredi legittimi della de cuius nata a [...] il [...] e Persona_2 deceduta il 18 gennaio 2022, hanno agito al fine di ottenere la liquidazione integrale di alcune consistenze finanziarie intestate alla defunta presso Controparte_7
Via Repubbliche Marinare.
La de cuius, nubile e senza figli, era titolare dei seguenti rapporti finanziari: un libretto di risparmio nominativo n. 46750230 con una giacenza al momento del decesso di euro 13.829,68; tre buoni fruttiferi ordinari del valore nominale di euro 10.000 ciascuno (1- Buono fruttifero ordinario n.
91633154 serie TF212A190910 del 09.10.2019 di euro 10.000,00; 2- Buono Fruttifero ordinario n.
91633155 serie TF120A190910 del 09.10.2019 di euro 10.000,00; 3- 91633156 Controparte_8 serie TF106A190910 del 09.10.2019 di euro 10.000,00); una quota pari al 50% del Buono Fruttifero
n. 03.318.426 05 emesso il 22.02.1995 dall'ufficio di Napoli Succ.67 di lire 1.000.000 cointestato con il fratello e di cui l' altro 50% richiesto con il presente ricorso da Persona_3 [...]
nella qualità di erede del padre premorto alla de cuius, . CP_6 Persona_3
Alla richiesta di riscossione alla scadenza, la società aveva rifiutato di Parte_1 accordare il rimborso dei buoni e delle somme richieste agli odierni opposti ritenendo necessario il deposito della dichiarazione di apertura della successione ereditaria da parte degli aventi diritto, tanto da costringere gli stessi ad adire il Tribunale al fine di ottenere la condanna monitoria della società
2 resistente al pagamento dell'integrale somma di euro 45.378,05 , oltre interessi dalla messa in mora e spese di lite.
Avverso il decreto di pari importo maggiorato delle spese di lite, n. 2372/2024 del 07.05.24, notificato a il 10.05.2024, con atto di citazione notificato in data 18.06.2024, Parte_1 quest'ultima proponeva opposizione confermando l'impossibilità di procedere alla liquidazione delle suddette somme.
Dalla documentazione in atti risultava infatti che l'opponente ha eccepito l'impossibilità di procedere alla liquidazione delle somme cadute in successione in assenza della denuncia di successione, richiamando a tal fine l'art. 48 del D.Lgs. n. 346/1990. È stato altresì dedotto, che gli eredi opposti non avessero presentato tale denuncia, e che l'instaurazione del giudizio fosse finalizzata ad aggirare la normativa fiscale in materia successoria.
All'esito della riserva assunta in prima udienza, il GU concedeva su istanza di parte opposta la provvisoria esecuzione del decreto (limitatamente alle somme relative ai buoni fruttiferi) e concedeva i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
All'udienza del 16.12.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.09.25.
In via del tutto preliminare, va dato atto della tempestività dell'opposizione notificata alle controparti in data 18.06.24, ovvero entro il termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento unitamente al ricorso (10.05.24) e della sua procedibilità essendo intervenuta la successiva iscrizione a ruolo nel successivo termine di giorni 10 (24.06.24).
Ciò premesso occorre evidenziare che parte opponente ha eccepito in primis il difetto di contraddittorio, assumendo che gli eredi di ricorrenti in giudizio, non avrebbero esteso Persona_2 la domanda anche agli altri soggetti parimenti legittimati alla successione. In particolare, ha ritenuto che non sussisterebbero i presupposti normativi per il rilascio delle somme richieste, evidenziando che il debitore non potrebbe procedere alla liquidazione delle somme giacenti su libretto di risparmio e buoni fruttiferi postali in assenza della congiunta quietanza di tutti gli eredi.
Ebbene, tale eccezione non può essere accolta, in quanto, la domanda riguarda anche la liquidazione delle somme relative a buoni fruttiferi postali intestati alla de cuius, che sono soggetti a normativa speciale la quale attribuisce al singolo cointestatario superstite la legittimazione ad ottenere il rimborso dell'intero importo, anche in assenza della partecipazione o quietanza congiunta degli altri eredi.
3 Nel merito, in ordine alla richiesta di liquidazione delle somme giacenti sul libretto di risparmio intestato alla de cuius, va osservato che la normativa di settore pone precisi limiti all'operatività dell'ente depositario in presenza di rapporti intestati a soggetti deceduti.
In particolare, l'art. 187, comma 1, del D.P.R. 1° giugno 1989, n. 256 dispone che “Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.
Tale previsione implica che la liquidazione delle somme oggetto di successione possa avvenire unicamente previa presentazione della quietanza congiunta sottoscritta da tutti gli eredi o da coloro che ne abbiano acquisito i diritti. Si tratta di una norma volta a garantire la corretta devoluzione dell'attivo ereditario e a tutelare il depositario da eventuali pretese concorrenti, derivanti da soggetti egualmente legittimati a richiedere il pagamento.
In assenza della suddetta quietanza congiunta, l'ente depositario non è legittimato a procedere alla restituzione delle somme a uno solo degli eredi, pur se munito di documentazione successoria, proprio in virtù della necessità di assicurare l'integrità del contraddittorio tra gli aventi diritto all'eredità. Ciò viene anche confermato dalla previsione di cui all' art 4 delle condizioni generali del contratto che impediscono il rilascio delle somme ivi in giacenza a singoli eredi per l'intero. (All. 5 dell'opposizione).
Pertanto, si riconosce la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente con riguardo alla necessità della presentazione della denuncia di successione e della relativa quietanza congiunta per la liquidazione delle somme inerenti al libretto di risparmio intestato alla defunta Persona_2
In direzione opposta si muove invece la disciplina prevista per i buoni fruttiferi. In particolare, con riferimento alle somme relative ai buoni fruttiferi postali indicati ai punti B) e C) dell'atto di opposizione, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento, distinto da quello applicabile ai libretti di risparmio.
Si precisa infatti che i buoni fruttiferi postali sono regolati, nella loro disciplina generale, dal D.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale), nonché dal D.P.R. 1° giugno 1989, n. 256 (Regolamento di esecuzione), e si configurano non come titoli di credito in senso stretto, bensì come titoli di legittimazione al portatore, rimborsabili a vista presso gli sportelli postali. E cioè, i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso "a vista", il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto "a vista", all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola "pari facoltà di rimborso", dei libretti di deposito non è esportabile
4 al campo dei buoni fruttiferi;
viceversa, la lettura del dato normativo patrocinata da Parte_1
secondo cui, in caso di clausola "pari facoltà di rimborso" di buoni postali fruttiferi cointestati
[...]
a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano.
Sul punto gia' il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019 ha osservato che " la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario. La qual cosa ben si comprende una volta che si tenga a mente l'evidente distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola "pari facoltà di rimborso", e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, "si divide fra gli eredi in proporzione delle quote" (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario superstite e' anche erede),
e' fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicche' colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto”.
Orbene, rilevato che l'art. 208 del citato D.P.R. n. 256/1989 stabilisce espressamente che “i buoni fruttiferi sono rimborsabili a vista”, richiamando la loro funzione di strumenti di raccolta del risparmio caratterizzati da una semplificata modalità di esercizio del diritto alla riscossione, da parte del legittimo portatore diversamente da quanto previsto per i libretti di risparmio, la normativa non estende tale obbligo ai buoni fruttiferi postali, i quali – anche se cointestati con clausola di “pari facoltà di rimborso” – restano soggetti a una disciplina autonoma che non prevede necessariamente il coinvolgimento di tutti gli aventi diritto in sede di rimborso.
Pertanto trova applicazione, anche nella specie, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola 'pari facoltà di rimborso in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione il D.P.R. 1° giugno 1989, n. 256, art. 187, comma 1, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano 'a vista' e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4280 del 10.02.2022; Cass. civ., sez. I, sent. n. 24639 del 13.09.2021).
Va, altresì, evidenziato che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. ordinanza del
Tribunale di Nola del 15.06.2023, doc. n. 10 allegato all'atto di opposizione), tali principi trovano
5 applicazione anche nel caso in cui vi sia un unico intestatario deceduto e siano gli eredi a richiedere il rimborso, sempre nel rispetto dei principi generali in materia successoria e della documentazione comprovante la legittimazione degli stessi.
Dunque, l 'opposizione proposta da deve essere parzialmente accolta. Parte_1
Come emerso in sede di istruttoria, le parti opposte hanno comprovato la loro qualità di eredi legittimi della de cuius nonché la legittima richiesta di rimborso delle somme relative a buoni fruttiferi postali intestati alla stessa, allegando idonea documentazione successoria e dimostrando la regolarità della domanda avanzata in via monitoria.
Inoltre, la stessa opponente non ha tempestivamente contestato la quantificazione del credito azionato in via monitoria, che deve quindi ritenersi provata e non contestata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene fondato il motivo di opposizione proposto da solo con riguardo alla richiesta di liquidazione delle somme relative al libretto Parte_1 di risparmio intestato alla de cuius Persona_2
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta parzialmente ( ovvero solo con riguardo alla somma al libretto di risparmio), viceversa, per quanto concerne i buoni fruttiferi postali, la diversa natura del titolo e la consolidata giurisprudenza richiamata impongono di ritenere legittima la richiesta di rimborso da parte degli eredi, anche in assenza di quietanza congiunta.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e condannata al versamento in Parte_1 favore delle parti opposte della somma di euro € 31.547,37, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza di parte opponente vanno compensate per 1/3, previa decurtazione della metà della fase istruttoria (non svolta se non con il deposito delle memorie) e vengono liquidate sulla scorta dei parametri previsti dal DM 147/22 al valore medio e poste definitivamente a carico di parte opponente.
Non si ometta infatti di rammentare che “In tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione”( cfr. Cass. Civ. n. 4860 del 23 febbraio 2024).
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PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2372/2024 del
7.05.2024;
2. Condanna, per l'effetto, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento in favore in solido di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
della somma complessiva di euro € CP_4 CP_5 Controparte_6
31.547,37 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. Compensa per 1/3 le spese di lite e pone la restante parte (2/3) che si liquida in euro 4.476,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in capo a Parte_1 in favore delle parti opposte.
[...]
Napoli, 27.10.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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