CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IT NA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 18/12/2024 dalla Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Massimiliano Orrù, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La ricorrente ha proposto ricorso straordmario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza resa da questa Corte,. Sez.2, n.3696 del 18/12/2024, dep.2025, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. La Seconda sezione rilevava l'inammissibilità del ricorso, proposto avverso la Penale Sent. Sez. 6 Num. 140 Anno 2026 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 27/11/2025 sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 393 cod. pen., ritenendo che la ricorrente sollecitasse una, rivalutazione del compendio probatorio, senza prospettare che l'insussistenz del fatto emergeva in maniera evidente, tale da richiedere una mera constatazione da parte del giudice dell'impugnazione. 2. Avverso tale pronuncia la difesa della ricorrente ha formulato un motivo di ricorso, evidenziando che — nell'impugnare la sentenza della Corte di appello — non aveva in alcun modo sollecitato una rivisitazione del compendio probatorio, bensì aveva dedotto che il giudice del fatto, avendo espressamente escluso la sussistenza di una condotta violenta o di mina .cCia, avrebbe dovuto assolvere l'imputata dal reato di cui all'art. 393 cod. pen., difettando la sussistenza di un presupposto del reato. Rispetto a tale deduzione, la Seconda sezione sarebbe incorsa in un errore percettivo, non avvedendosi che l'oggetto del ricorso non era affatto relativo alla prospettazione di un vizio di motivazione, bensì atteneva all'omessa rilevazione dell'assenza di un elemento costitutivo del reato;
a fronte della quale, la Corte di appello avrebbe dovuto necessariamente pronunciare una sentenza assolutoria e non già di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è baranaissiRb. I .
4. k UJA40 A 2. Per consolidata giurisprudenza, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità consiste in un errore percettivo causato . cla una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). Ne consegue che il rimedio straordinario disciplinato dall'art.625 -bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente per far valere l'errore materiale e l'errore di fatto che consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbaro, Rv. 273193). 2 La Presi Il Consigliere estensore )1 te Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 2.1. Sulla base di tali direttive ermeneutiche è agevole osservare come la sentenza resa dalla seconda sezione di questa C:orte non è incorsa in un errore percettivo, bensì ha disatteso la tesi difensiva secondo cui la Corte di appello avrebbe escluso la sussistenza di qualsivoglia minaccia fondante il reato di cui all'art. 393 cod. proc. pen. In tal senso depone chiaramente il passaggio motivazionale in cui si afferma che la verifica della fondatezza della tesi difensiva «richiede una verifica sulla correttezza della motivazione incompatibile con la mera constatazione richiesta per potersi ritenere la sussistenza di una causa evidente di proscioglimento». Ne consegue che la Corte non è incorsa in un errore percettivo, avendo esattamente compreso che la ricorrente sosteneva l'avvenuta esclusione del requisito della minaccia da parte del giudice di appello, tuttavia, ha ritenuto non condivisibile tale prospettazione, potendosi al più ravvisare un vizio della motivazione. 2.2. Quanto detto consente di affermare che il rimedio straordinario azionato dalla ricorrente non è esperibile, difettando un errore percettivo, nella misura in cui la Cassazione ha dato atto di aver correttamente compreso l'impostazione del ricorso, disattendendolo motivatamente e, quindi, con giudizio insindacabile in questa sede. Il ricorso, pertanto, deve essere 40~ rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso ri-TEff rTMWEI2e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 novembre 2025
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Massimiliano Orrù, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La ricorrente ha proposto ricorso straordmario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza resa da questa Corte,. Sez.2, n.3696 del 18/12/2024, dep.2025, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. La Seconda sezione rilevava l'inammissibilità del ricorso, proposto avverso la Penale Sent. Sez. 6 Num. 140 Anno 2026 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 27/11/2025 sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 393 cod. pen., ritenendo che la ricorrente sollecitasse una, rivalutazione del compendio probatorio, senza prospettare che l'insussistenz del fatto emergeva in maniera evidente, tale da richiedere una mera constatazione da parte del giudice dell'impugnazione. 2. Avverso tale pronuncia la difesa della ricorrente ha formulato un motivo di ricorso, evidenziando che — nell'impugnare la sentenza della Corte di appello — non aveva in alcun modo sollecitato una rivisitazione del compendio probatorio, bensì aveva dedotto che il giudice del fatto, avendo espressamente escluso la sussistenza di una condotta violenta o di mina .cCia, avrebbe dovuto assolvere l'imputata dal reato di cui all'art. 393 cod. pen., difettando la sussistenza di un presupposto del reato. Rispetto a tale deduzione, la Seconda sezione sarebbe incorsa in un errore percettivo, non avvedendosi che l'oggetto del ricorso non era affatto relativo alla prospettazione di un vizio di motivazione, bensì atteneva all'omessa rilevazione dell'assenza di un elemento costitutivo del reato;
a fronte della quale, la Corte di appello avrebbe dovuto necessariamente pronunciare una sentenza assolutoria e non già di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è baranaissiRb. I .
4. k UJA40 A 2. Per consolidata giurisprudenza, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità consiste in un errore percettivo causato . cla una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). Ne consegue che il rimedio straordinario disciplinato dall'art.625 -bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente per far valere l'errore materiale e l'errore di fatto che consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbaro, Rv. 273193). 2 La Presi Il Consigliere estensore )1 te Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 2.1. Sulla base di tali direttive ermeneutiche è agevole osservare come la sentenza resa dalla seconda sezione di questa C:orte non è incorsa in un errore percettivo, bensì ha disatteso la tesi difensiva secondo cui la Corte di appello avrebbe escluso la sussistenza di qualsivoglia minaccia fondante il reato di cui all'art. 393 cod. proc. pen. In tal senso depone chiaramente il passaggio motivazionale in cui si afferma che la verifica della fondatezza della tesi difensiva «richiede una verifica sulla correttezza della motivazione incompatibile con la mera constatazione richiesta per potersi ritenere la sussistenza di una causa evidente di proscioglimento». Ne consegue che la Corte non è incorsa in un errore percettivo, avendo esattamente compreso che la ricorrente sosteneva l'avvenuta esclusione del requisito della minaccia da parte del giudice di appello, tuttavia, ha ritenuto non condivisibile tale prospettazione, potendosi al più ravvisare un vizio della motivazione. 2.2. Quanto detto consente di affermare che il rimedio straordinario azionato dalla ricorrente non è esperibile, difettando un errore percettivo, nella misura in cui la Cassazione ha dato atto di aver correttamente compreso l'impostazione del ricorso, disattendendolo motivatamente e, quindi, con giudizio insindacabile in questa sede. Il ricorso, pertanto, deve essere 40~ rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso ri-TEff rTMWEI2e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 novembre 2025