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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/11/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12/2025
REPUBBLICA IT LI A
IN NOME DEL POPOLO IT LIO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 12 dell'anno 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA IM e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. , in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. MIZZI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE: come da foglio telematico depositato il 31.10.2025.
PARTE CONVENUTA: come da foglio telematico depositato il 3.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. La domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. avanzata da con Parte_1 riferimento alla caduta del 29.3.2022 si è rivelata, all'esito dell'istruttoria orale e documentale condotta, infondata per i seguenti e concorrenti ordini di motivi.
1.1. Sotto un primo profilo, sono assolutamente incerti – e tali sono rimasti a seguito della contestazione da parte del convenuto – due elementi essenziali per fondare l'affermazione
Pagina 1 di 4 di responsabilità dell'Ente, ossia (i) l'individuazione esatta della res che avrebbe cagionato la caduta dell'attrice e (ii) la definizione della dinamica che avrebbe portato all'evento sfavorevole.
1.1.1. Quanto all'aspetto sub (i), già dall'interrogatorio libero dell'attrice (ud. 10.6.25) sono emerse significative discrepanze. ha dichiarato: “C'erano dei gradini. Io sono scesa Pt_1 dai gradini. Ho fatto due passi e al terzo sono caduta su un piccolo dosso. Non ero né al telefono né niente. Non ho guardato a terra perché non cammino con la testa bassa. Non ho visto il dosso finché non ci sono caduta sopra” (ud. 10.6.25, p. 2). non ha Pt_1 riconosciuto immediatamente il doc. 1 come luogo della caduta, quando, in realtà, nell'atto di citazione si indica il doc. 1 come documento attestante il dislivello che avrebbe cagionato la caduta (v. citazione, p. 1). ha invece riconosciuto, quale punto di Pt_1 caduta, nella fotografia di destra del doc. 2, il punto dove vi è una traccia più scura indicante una sconnessione.
Si riporta di seguito la fotografia di destra del predetto doc. 2:
Fotografia di destra del doc. 2 attoreo
Part
dall'esame della fotografia (che peraltro non risale nemmeno al momento del sinistro, poiché ha riferito che all'epoca non vi erano i c.d. panettoni gialli), si percepisce ictu Pt_1 oculi che non vi sono “dei gradini”, come l'attrice ricorda, ma un solo scalino, seguito da una modesta sconnessione.
Già, quindi, sotto il primo profilo è evidente la lacuna nella prospettazione attorea, poiché non si capisce dove la caduta sarebbe avvenuta e quale sarebbe stato l'elemento causale: secondo l'atto di citazione, sarebbe ascrivibile a “un dislivello derivante dalle crepe
Pagina 2 di 4 presenti sul manto stradale”, mentre , in udienza, ha parlato chiaramente di una Pt_1 discesa da alcuni gradini che non sono affatto presenti in fotografia.
1.1.2. Anche sulla dinamica (questione sub ii), vi è assoluta incertezza, poiché nessuno dei due testi escussi ( e ) ha assistito personalmente al fatto. Tes_1 Testimone_2
, il primo intervenuto, ha dichiarato di aver assistito a rialzarsi;
l'attrice, quando Tes_1 Pt_1 il teste l'ha vista, era a terra in un punto oltre i panettoni gialli.
Parimenti, non ha visto la caduta ed è intervenuta anche dopo (ossia il Tes_2 Tes_1
“ragazzo” di cui alla risposta sub 2, v. verbale 21.10.2025).
Per quanto sia possibile pervenire all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., come affermato anche da questo stesso Ufficio (Trib. Lodi, sent. 6.10.2023, in proc.
511/22, in BDP), anche in assenza di testimonianze dirette, va ribadito che, perché si possa pervenire a un giudizio di responsabilità dell'Ente – quale custode del tratto stradale potenzialmente interessato – è necessario offrire al Tribunale una serie di elementi indiziari che, in quanto precisi, gravi e concordanti, permettano di pervenire alla prova del fatto ignoto mediante un corretto ragionamento presuntivo, da svolgere alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza (così Cass. 18327/23).
Tali elementi, sia sotto il profilo dell'identificazione dell'esatta res a cui ascrivere la caduta, sia sotto l'aspetto della dinamica, sono del tutto insufficienti, in ragione delle intrinseche contraddizioni surriferite.
1.2. Inoltre, secondo un consolidato insegnamento di legittimità (Cass. 17903/19,
23919/13, 287/15, 16542/12), l convenuto va esente da responsabilità qualora CP_2 fornisca la prova del caso fortuito, che ben può essere integrato dal comportamento della danneggiata che, in presenza di una cosa potenzialmente pericolosa, non ha posto in essere tutte le cautele che sarebbero state esigibili in relazione alle condizioni di luogo, di tempo e di visibilità dei luoghi, con ciò interrompendo il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Come noto, la ricorrenza del caso fortuito, quale causa di esclusione della responsabilità, attiene al profilo probatorio, sicché, non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio,
è rilevabile d'ufficio: tanto va precisato a fronte della tardiva costituzione del (v. CP_1
Cass. 11015/11, 12392/16).
Nel caso di specie, la fotografia sub doc. 2 attoreo rende evidenza del fatto che la conformazione dei luoghi era ben visibile. La giornata del 29.3.2022, come ammesso dalla stessa attrice, era soleggiata ed era orario di luce (ore 9 antimeridiane circa). Come rettamente deduce la convenuta, tra il luogo della caduta e la residenza di vi sono Pt_1
Pagina 3 di 4 poche centinaia di metri, sicché il sito ove in tesi si sarebbe verificata la caduta doveva ritenersi noto all'attrice.
In sintesi, dunque, lo stato dei luoghi era percepibile e noto, la visibilità era ottimale e, di conseguenza, eventuali ostacoli ben potevano essere evitati con minimi accorgimenti e attenzioni.
Perciò, anche a volere ammettere che la caduta si sia verificata nei termini lamentati dall'attrice in atto di citazione, il convenuto ha fornito prova dell'esimente del caso fortuito.
La domanda attorea dev'essere quindi integralmente respinta.
2. Spese secondo soccombenza, come da dispositivo, secondo i parametri medi per il disputatum, salva riduzione per la fase decisoria svoltasi nelle sintetiche forme dell'art. 281-VI c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 12 dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RESPINGE ogni domanda di;
Parte_1
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore del Parte_1 [...]
, che vengono liquidate in 4.000,00 € totali, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza depositata il giorno 8/11/2025 nel termine di cui all'art. 281-VI, u.c., c.p.c.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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REPUBBLICA IT LI A
IN NOME DEL POPOLO IT LIO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 12 dell'anno 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA IM e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. , in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. MIZZI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE: come da foglio telematico depositato il 31.10.2025.
PARTE CONVENUTA: come da foglio telematico depositato il 3.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. La domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. avanzata da con Parte_1 riferimento alla caduta del 29.3.2022 si è rivelata, all'esito dell'istruttoria orale e documentale condotta, infondata per i seguenti e concorrenti ordini di motivi.
1.1. Sotto un primo profilo, sono assolutamente incerti – e tali sono rimasti a seguito della contestazione da parte del convenuto – due elementi essenziali per fondare l'affermazione
Pagina 1 di 4 di responsabilità dell'Ente, ossia (i) l'individuazione esatta della res che avrebbe cagionato la caduta dell'attrice e (ii) la definizione della dinamica che avrebbe portato all'evento sfavorevole.
1.1.1. Quanto all'aspetto sub (i), già dall'interrogatorio libero dell'attrice (ud. 10.6.25) sono emerse significative discrepanze. ha dichiarato: “C'erano dei gradini. Io sono scesa Pt_1 dai gradini. Ho fatto due passi e al terzo sono caduta su un piccolo dosso. Non ero né al telefono né niente. Non ho guardato a terra perché non cammino con la testa bassa. Non ho visto il dosso finché non ci sono caduta sopra” (ud. 10.6.25, p. 2). non ha Pt_1 riconosciuto immediatamente il doc. 1 come luogo della caduta, quando, in realtà, nell'atto di citazione si indica il doc. 1 come documento attestante il dislivello che avrebbe cagionato la caduta (v. citazione, p. 1). ha invece riconosciuto, quale punto di Pt_1 caduta, nella fotografia di destra del doc. 2, il punto dove vi è una traccia più scura indicante una sconnessione.
Si riporta di seguito la fotografia di destra del predetto doc. 2:
Fotografia di destra del doc. 2 attoreo
Part
dall'esame della fotografia (che peraltro non risale nemmeno al momento del sinistro, poiché ha riferito che all'epoca non vi erano i c.d. panettoni gialli), si percepisce ictu Pt_1 oculi che non vi sono “dei gradini”, come l'attrice ricorda, ma un solo scalino, seguito da una modesta sconnessione.
Già, quindi, sotto il primo profilo è evidente la lacuna nella prospettazione attorea, poiché non si capisce dove la caduta sarebbe avvenuta e quale sarebbe stato l'elemento causale: secondo l'atto di citazione, sarebbe ascrivibile a “un dislivello derivante dalle crepe
Pagina 2 di 4 presenti sul manto stradale”, mentre , in udienza, ha parlato chiaramente di una Pt_1 discesa da alcuni gradini che non sono affatto presenti in fotografia.
1.1.2. Anche sulla dinamica (questione sub ii), vi è assoluta incertezza, poiché nessuno dei due testi escussi ( e ) ha assistito personalmente al fatto. Tes_1 Testimone_2
, il primo intervenuto, ha dichiarato di aver assistito a rialzarsi;
l'attrice, quando Tes_1 Pt_1 il teste l'ha vista, era a terra in un punto oltre i panettoni gialli.
Parimenti, non ha visto la caduta ed è intervenuta anche dopo (ossia il Tes_2 Tes_1
“ragazzo” di cui alla risposta sub 2, v. verbale 21.10.2025).
Per quanto sia possibile pervenire all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., come affermato anche da questo stesso Ufficio (Trib. Lodi, sent. 6.10.2023, in proc.
511/22, in BDP), anche in assenza di testimonianze dirette, va ribadito che, perché si possa pervenire a un giudizio di responsabilità dell'Ente – quale custode del tratto stradale potenzialmente interessato – è necessario offrire al Tribunale una serie di elementi indiziari che, in quanto precisi, gravi e concordanti, permettano di pervenire alla prova del fatto ignoto mediante un corretto ragionamento presuntivo, da svolgere alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza (così Cass. 18327/23).
Tali elementi, sia sotto il profilo dell'identificazione dell'esatta res a cui ascrivere la caduta, sia sotto l'aspetto della dinamica, sono del tutto insufficienti, in ragione delle intrinseche contraddizioni surriferite.
1.2. Inoltre, secondo un consolidato insegnamento di legittimità (Cass. 17903/19,
23919/13, 287/15, 16542/12), l convenuto va esente da responsabilità qualora CP_2 fornisca la prova del caso fortuito, che ben può essere integrato dal comportamento della danneggiata che, in presenza di una cosa potenzialmente pericolosa, non ha posto in essere tutte le cautele che sarebbero state esigibili in relazione alle condizioni di luogo, di tempo e di visibilità dei luoghi, con ciò interrompendo il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Come noto, la ricorrenza del caso fortuito, quale causa di esclusione della responsabilità, attiene al profilo probatorio, sicché, non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio,
è rilevabile d'ufficio: tanto va precisato a fronte della tardiva costituzione del (v. CP_1
Cass. 11015/11, 12392/16).
Nel caso di specie, la fotografia sub doc. 2 attoreo rende evidenza del fatto che la conformazione dei luoghi era ben visibile. La giornata del 29.3.2022, come ammesso dalla stessa attrice, era soleggiata ed era orario di luce (ore 9 antimeridiane circa). Come rettamente deduce la convenuta, tra il luogo della caduta e la residenza di vi sono Pt_1
Pagina 3 di 4 poche centinaia di metri, sicché il sito ove in tesi si sarebbe verificata la caduta doveva ritenersi noto all'attrice.
In sintesi, dunque, lo stato dei luoghi era percepibile e noto, la visibilità era ottimale e, di conseguenza, eventuali ostacoli ben potevano essere evitati con minimi accorgimenti e attenzioni.
Perciò, anche a volere ammettere che la caduta si sia verificata nei termini lamentati dall'attrice in atto di citazione, il convenuto ha fornito prova dell'esimente del caso fortuito.
La domanda attorea dev'essere quindi integralmente respinta.
2. Spese secondo soccombenza, come da dispositivo, secondo i parametri medi per il disputatum, salva riduzione per la fase decisoria svoltasi nelle sintetiche forme dell'art. 281-VI c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 12 dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RESPINGE ogni domanda di;
Parte_1
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore del Parte_1 [...]
, che vengono liquidate in 4.000,00 € totali, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza depositata il giorno 8/11/2025 nel termine di cui all'art. 281-VI, u.c., c.p.c.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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