Articolo 16 della Legge 31 dicembre 2012, n. 246
Articolo 15Articolo 17
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1 febbraio 2013
Art. 16. Regime tributario dell'UII 1. Agli effetti tributari, l'UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. L'UII e gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attivita' diverse da quella di religione o di culto; tali attivita' sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013