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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6297 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 17.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18972/2024 R.G. Prev.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Capuano, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
RICORRENTE E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO CP_1
MAISTO, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55; RESISTENTE
OGGETTO: maggiorazione pensione di inabilità ex art. 38, comma 4, della L 448/2001
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.08.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni : CP_1
“-Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito n. 16595791 del CP_1
04.11.2021 relativo all'indebito pari ad € 4.626,33 ridotto di ufficio ad euro 2.563,83;
-Annullare, per l'effetto, l'indebito pari ad € 2.563,83;
- per l'effetto, condannare l' alla ripetizione delle somme eventualmente CP_1 trattenute in favore della ricorrente delle mensilità a titolo di assegno sociale ridotto per il periodo dal 01/2020 13/2021 oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal 120° giorno dalla maturazione del diritto fino al soddisfo;
-Provvedere, come di giustizia, per le spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario per quanto concerne le spese, diritti e gli onorari di difesa…”; Ha esposto a sostegno delle proprie richieste :
- che dal Maggio 2016 diveniva titolare di pensione cat. A.S. n. 04037583;
-che a decorrere dal mese di giugno 2019, avendo compiuto 70 anni le veniva riconosciuta altresì sulla predetta pensione la maggiorazione sociale per un importo mensile pari ad € 190,00;
-che il proprio coniuge, sig. è percettore di cat VOCOM pari ad euro CP_2
6.671,82 e a decorrere dal 01.07.2019 di redditi per rapporto di lavoro pari ad euro 2.499,65;
-che analogamente per l'anno 2020, percettore di cat VOCOM pari ad euro 6.695,78 e a decorrere dal 01.07.2019 di redditi per rapporto di lavoro pari ad euro 999,52;
1 -che in data 04.11.2021 la sig.ra riceveva a mezzo raccomandata a/r, Parte_1 provvedimento di rideterminazione dell'assegno sociale sulla base dei redditi dell'anno CP_1
2019, ovvero indebito somme percepite, dal seguente tenore letterale: “[…] da gennaio 2020 CP_ a novembre 2021 sulla pensione numero 04037583 cat AS l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo pari ad euro 4.626,33 […]”;
- che dunque sulla scorta di quanto indicato nel prospetto TE08, e dunque sui conteggi CP_ effettuati dall' per l'anno 2020 avrebbe dovuto percepire euro 100.72 mensili di assegno sociale in luogo dei 293,03 e per l' anno 2021 euro 110,80 in luogo di euro 304,10;
-che in data 11.02.2022 inoltrava domanda di ricostituzione domus n. 2112917300173 a CP_ seguito della quale l inviava nuovo prospetto di liquidazione dal seguente tenore letterale: “la informiamo che l'assegno sociale numero 04037583 categoria AS a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 01 gennaio 2018; il ricalcolo comprende la: rideterminazione della maggiorazione sociale … dal ricalcolo è derivato fino al giugno 2022 un credito a suo favore di euro 2062,50;
-che tale suddetto importo veniva trattenuto per recupero indebito n. 16595791. Tanto premesso, ha affermato che, tenuto conto anche dei redditi del coniuge, ella aveva diritto a percepire per gli anni 2020 e 2021 un assegno sociale di importo di gran lunga CP_ superiore a quello invece ricalcolato dall' come da TE08 del 17.05.2022 e che alcun indebito era da calcolarsi a suo danno;
ha invocato in ogni caso i limiti alla ripetibilità dell'indebito, ex art. 52 L. n. 88/1989, attesa la buona fede dimostrata con il diligente inoltro delle dichiarazioni dei redditi per le annualità coinvolte. L' , costituitosi, ha dedotto la legittimità delle trattenute operate, giustificate dalla CP_1 presenza di ulteriori redditi in capo al coniuge tali da comportare riduzione della misura dell'assegno; ha concluso pertanto per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, documentalmente istruita, era rinviata alla odierna udienza e quindi decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
*** La domanda è infondata e non può essere accolta, per le motivazioni di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 cp.c. e 118 disp.att. c.p.c. Occorre considerare la disciplina per la determinazione dell'assegno sociale riportata nell'art. 3 comma 6 della legge n. 335/1995 che espressamente stabilisce:
“Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
2 La norma prevede dunque che il reddito del beneficiario, se non superiore all'importo dell'assegno sociale, rileva ai soli fini della sua decurtazione. L'assegno è infatti ridotto in misura proporzionale al valore del reddito medesimo. In presenza di un rapporto coniugale, il limite di riferimento si raddoppia, con la conseguenza che l'assegno è percepito in misura intera (ovviamente nell'importo massimo fissato per legge) se il reddito complessivo dei coniugi non supera la soglia dell'assegno sociale. Se, viceversa, il reddito complessivo è superiore all'importo dell'assegno sociale, opera nuovamente la riduzione fino al raggiungimento del limite doppio. Se ogni coniuge percepisce l'assegno, per ciascuno occorre verificare la condizione reddituale ed operare la riduzione nei termini di cui innanzi. Tanto chiarito, occorre soffermarsi sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale. E' corretto affermare che in tale ambito non si applicano la disciplina dell'art.13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. , Per_1
v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. lav., n.13917 del 20/05/2021; Sez. lav. n. 16088 del 2020; Sez. lav. n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La ripetizione risulta possibile dunque in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato
3 dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Nella fattispecie, va osservato che con nota in data 4.11.2021, l' comunicava alla CP_1 ricorrente il pagamento, sulla sua pensione n. 078-510504037583 Cat. AS, di importo non dovuto pari ad euro 4.626,33, poi ridotto nell'importo di 2.062,50 in seguito alla ricostituzione della pensione per l'incremento della maggiorazione (cfr. nota in data 17.05.2022). Mediante la documentazione reddituale allegata alla memoria difensiva, l ha documentato la CP_1 presenza per gli anni 2019 e 2020, in capo al coniuge della ricorrente, di redditi ulteriori per gli anni 2019 e 2020 (euro 1000 per l'anno 2020 euro 2500,00 per l'anno 2019), in aggiunta agli altri redditi derivanti dalla titolarità di pensione VO. Ciò determinava la ricostituzione dell'importo dell'assegno nel pieno rispetto del termine previsto per le verifiche reddituali dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, ossia entro l'anno (2021) successivo a quello (2020) in cui erano conoscibili i redditi in questione erano conoscibili. A fronte di ciò, la ricorrente non può utilmente invocare, a sostegno dell'irripetibilità delle somme, né un preteso errore dell' né la buona fede del percettore la quale avrebbe CP_1 presupposto un esercizio ritardato della potestà di verifica reddituale rispetto ai termini di legge. Sul punto Cassazione civile sez. lav., 24/01/2012, n.953 : CP_
“L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo.” Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la richiesta di restituzione dell' appare CP_1 legittima e la domanda deve essere rigettata. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
4 - rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Si comunichi Napoli, 17.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Gabriella Gagliardi
5
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 17.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18972/2024 R.G. Prev.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Capuano, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
RICORRENTE E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO CP_1
MAISTO, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55; RESISTENTE
OGGETTO: maggiorazione pensione di inabilità ex art. 38, comma 4, della L 448/2001
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.08.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni : CP_1
“-Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito n. 16595791 del CP_1
04.11.2021 relativo all'indebito pari ad € 4.626,33 ridotto di ufficio ad euro 2.563,83;
-Annullare, per l'effetto, l'indebito pari ad € 2.563,83;
- per l'effetto, condannare l' alla ripetizione delle somme eventualmente CP_1 trattenute in favore della ricorrente delle mensilità a titolo di assegno sociale ridotto per il periodo dal 01/2020 13/2021 oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal 120° giorno dalla maturazione del diritto fino al soddisfo;
-Provvedere, come di giustizia, per le spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario per quanto concerne le spese, diritti e gli onorari di difesa…”; Ha esposto a sostegno delle proprie richieste :
- che dal Maggio 2016 diveniva titolare di pensione cat. A.S. n. 04037583;
-che a decorrere dal mese di giugno 2019, avendo compiuto 70 anni le veniva riconosciuta altresì sulla predetta pensione la maggiorazione sociale per un importo mensile pari ad € 190,00;
-che il proprio coniuge, sig. è percettore di cat VOCOM pari ad euro CP_2
6.671,82 e a decorrere dal 01.07.2019 di redditi per rapporto di lavoro pari ad euro 2.499,65;
-che analogamente per l'anno 2020, percettore di cat VOCOM pari ad euro 6.695,78 e a decorrere dal 01.07.2019 di redditi per rapporto di lavoro pari ad euro 999,52;
1 -che in data 04.11.2021 la sig.ra riceveva a mezzo raccomandata a/r, Parte_1 provvedimento di rideterminazione dell'assegno sociale sulla base dei redditi dell'anno CP_1
2019, ovvero indebito somme percepite, dal seguente tenore letterale: “[…] da gennaio 2020 CP_ a novembre 2021 sulla pensione numero 04037583 cat AS l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo pari ad euro 4.626,33 […]”;
- che dunque sulla scorta di quanto indicato nel prospetto TE08, e dunque sui conteggi CP_ effettuati dall' per l'anno 2020 avrebbe dovuto percepire euro 100.72 mensili di assegno sociale in luogo dei 293,03 e per l' anno 2021 euro 110,80 in luogo di euro 304,10;
-che in data 11.02.2022 inoltrava domanda di ricostituzione domus n. 2112917300173 a CP_ seguito della quale l inviava nuovo prospetto di liquidazione dal seguente tenore letterale: “la informiamo che l'assegno sociale numero 04037583 categoria AS a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 01 gennaio 2018; il ricalcolo comprende la: rideterminazione della maggiorazione sociale … dal ricalcolo è derivato fino al giugno 2022 un credito a suo favore di euro 2062,50;
-che tale suddetto importo veniva trattenuto per recupero indebito n. 16595791. Tanto premesso, ha affermato che, tenuto conto anche dei redditi del coniuge, ella aveva diritto a percepire per gli anni 2020 e 2021 un assegno sociale di importo di gran lunga CP_ superiore a quello invece ricalcolato dall' come da TE08 del 17.05.2022 e che alcun indebito era da calcolarsi a suo danno;
ha invocato in ogni caso i limiti alla ripetibilità dell'indebito, ex art. 52 L. n. 88/1989, attesa la buona fede dimostrata con il diligente inoltro delle dichiarazioni dei redditi per le annualità coinvolte. L' , costituitosi, ha dedotto la legittimità delle trattenute operate, giustificate dalla CP_1 presenza di ulteriori redditi in capo al coniuge tali da comportare riduzione della misura dell'assegno; ha concluso pertanto per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, documentalmente istruita, era rinviata alla odierna udienza e quindi decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
*** La domanda è infondata e non può essere accolta, per le motivazioni di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 cp.c. e 118 disp.att. c.p.c. Occorre considerare la disciplina per la determinazione dell'assegno sociale riportata nell'art. 3 comma 6 della legge n. 335/1995 che espressamente stabilisce:
“Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
2 La norma prevede dunque che il reddito del beneficiario, se non superiore all'importo dell'assegno sociale, rileva ai soli fini della sua decurtazione. L'assegno è infatti ridotto in misura proporzionale al valore del reddito medesimo. In presenza di un rapporto coniugale, il limite di riferimento si raddoppia, con la conseguenza che l'assegno è percepito in misura intera (ovviamente nell'importo massimo fissato per legge) se il reddito complessivo dei coniugi non supera la soglia dell'assegno sociale. Se, viceversa, il reddito complessivo è superiore all'importo dell'assegno sociale, opera nuovamente la riduzione fino al raggiungimento del limite doppio. Se ogni coniuge percepisce l'assegno, per ciascuno occorre verificare la condizione reddituale ed operare la riduzione nei termini di cui innanzi. Tanto chiarito, occorre soffermarsi sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale. E' corretto affermare che in tale ambito non si applicano la disciplina dell'art.13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. , Per_1
v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. lav., n.13917 del 20/05/2021; Sez. lav. n. 16088 del 2020; Sez. lav. n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La ripetizione risulta possibile dunque in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato
3 dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Nella fattispecie, va osservato che con nota in data 4.11.2021, l' comunicava alla CP_1 ricorrente il pagamento, sulla sua pensione n. 078-510504037583 Cat. AS, di importo non dovuto pari ad euro 4.626,33, poi ridotto nell'importo di 2.062,50 in seguito alla ricostituzione della pensione per l'incremento della maggiorazione (cfr. nota in data 17.05.2022). Mediante la documentazione reddituale allegata alla memoria difensiva, l ha documentato la CP_1 presenza per gli anni 2019 e 2020, in capo al coniuge della ricorrente, di redditi ulteriori per gli anni 2019 e 2020 (euro 1000 per l'anno 2020 euro 2500,00 per l'anno 2019), in aggiunta agli altri redditi derivanti dalla titolarità di pensione VO. Ciò determinava la ricostituzione dell'importo dell'assegno nel pieno rispetto del termine previsto per le verifiche reddituali dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, ossia entro l'anno (2021) successivo a quello (2020) in cui erano conoscibili i redditi in questione erano conoscibili. A fronte di ciò, la ricorrente non può utilmente invocare, a sostegno dell'irripetibilità delle somme, né un preteso errore dell' né la buona fede del percettore la quale avrebbe CP_1 presupposto un esercizio ritardato della potestà di verifica reddituale rispetto ai termini di legge. Sul punto Cassazione civile sez. lav., 24/01/2012, n.953 : CP_
“L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo.” Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la richiesta di restituzione dell' appare CP_1 legittima e la domanda deve essere rigettata. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
4 - rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Si comunichi Napoli, 17.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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