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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/04/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 127 ter cpc nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 con l'Avv. Neo - Ricorrente / Opponente - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Con l'avv. Leomanni - Convenuto / Opposto -
OGGETTO: “OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17.9.24 la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento del 9.9.24 n. 10620249010541392/000, con la quale si chiedeva il pagamento delle somme portate da un ava n. 406202300001608890000.
La resistente si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è inammissibile.
Non vi è interesse ad agire del ricorrente al solo di fine di impugnare la intimazione di pagamento.
In altri termini il ricorrente non deduce la insussistenza del debito contributivo o un fatto estintivo dello stesso, ma si limita a chiedere che venga dichiarata la nullità della intimazione di pagamento in quanto per il credito si è già proceduto ad un pignoramento mobiliare. Sicchè la intimazione di pagamento, essendoci già stata espropriazione, sarebbe nulla per violazione di legge.
Tuttavia la intimazione di pagamento può avere anche finalità interruttiva della prescrizione, non necessariamente di atto preliminare ad una espropriazione. E comunque nel giudizio ordinario non è ammissibile la impugnazione di un atto per violazione di legge come nel giudizio amministrativo ma occorre sempre valutare se sussista o meno il diritto, e quindi la pretesa contributiva dell'Ente, che nel caso di specie non è in contestazione.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in CP_2 complessivi € 2500,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 24.4.25
Il Tribunale – giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 127 ter cpc nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 con l'Avv. Neo - Ricorrente / Opponente - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Con l'avv. Leomanni - Convenuto / Opposto -
OGGETTO: “OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17.9.24 la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento del 9.9.24 n. 10620249010541392/000, con la quale si chiedeva il pagamento delle somme portate da un ava n. 406202300001608890000.
La resistente si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è inammissibile.
Non vi è interesse ad agire del ricorrente al solo di fine di impugnare la intimazione di pagamento.
In altri termini il ricorrente non deduce la insussistenza del debito contributivo o un fatto estintivo dello stesso, ma si limita a chiedere che venga dichiarata la nullità della intimazione di pagamento in quanto per il credito si è già proceduto ad un pignoramento mobiliare. Sicchè la intimazione di pagamento, essendoci già stata espropriazione, sarebbe nulla per violazione di legge.
Tuttavia la intimazione di pagamento può avere anche finalità interruttiva della prescrizione, non necessariamente di atto preliminare ad una espropriazione. E comunque nel giudizio ordinario non è ammissibile la impugnazione di un atto per violazione di legge come nel giudizio amministrativo ma occorre sempre valutare se sussista o meno il diritto, e quindi la pretesa contributiva dell'Ente, che nel caso di specie non è in contestazione.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in CP_2 complessivi € 2500,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 24.4.25
Il Tribunale – giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)