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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, CE
OR GE, CE
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3508/2020 depositato il 04/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5808/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 08/11/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180003326445 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'Appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
SI CI per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520180003326445 derivante da controllo automatizzato- ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R.
600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 - della dichiarazione modello 730/2015 anno 2014. Eccepiva: mancata notifica dell'atto prodromico;
inesistenza della notifica della cartella in quanto effettuata a mezzo posta privata. Si costituiva SI CI eccependo inammissibilità del ricorso e omessa notifica dello stesso all'Agenzia delle Entrate;
difetto di legittimazione passiva;
regolarità della notifica. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 5808/19 depositata in data 08.11.2019 la CTP di Messina rigettava il ricorso sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione. Ricorrente_1 ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, con conseguente ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Illegittimità ed erroneità della sentenza appellata per violazione degli artt. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 6, co. 5, dello Statuto del
Contribuente e dell'art. 115 c.p.c.. Illegittimità ed erroneità della sentenza appellata per violazione delle disposizioni in tema di notifica a mezzo posta. Ha resistito SI CI S.p.A. che ha contestato i motivi di appello in quanto generici e comunque infondati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di appello, la Corte osserva.
Quanto all'eccezione di inesistenza della notifica della cartella di pagamento avvenuta tramite posta privata, si osserva che come chiaramente statuito dalla Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/01/2024, n. 1111, , posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008-6-CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio
2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017. Pertanto il motivo va rigettato.
In ordine al motivo, di iIllegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 39 del D.
Lgs. n. 112 del 1999, con conseguente ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. La
Corte osserva.
La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36-bis DPR n. 600 del 1973, in quanto la pretesa è derivata dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'articolo
6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”
(cfr., ex multis, Cassazione n. 33344 del 2019). " (cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344 ; Cass., 9 gennaio
2019, n. 376 ; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3154 ; Cass., 3 gennaio 2014, n. 42 ; Cass., 23 luglio 2010, n. 17396
Nel caso in esame, la cartella si appalesa legittima. La mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, anche in presenza di eccezioni di merito, è irrilevante ai fini del giudizio, atteso che non essendo obbligatorio la comunicazione preventiva, nessun adempimento doveva fornire l'ente impositore, ai fini della validità dell'atto impugnato e che ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 112. 1999 non era obbligatorio a pena di inammissibilità, come invece è per tutti i giudizi instaurati dal 4.1.2024 in virtù del D.lgs. 220/2023. Stando cosi le cose,
l'appello va rigettato. Per i temi trattati, appare legittimo la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della CI sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, CE
OR GE, CE
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3508/2020 depositato il 04/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5808/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 08/11/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180003326445 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'Appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
SI CI per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520180003326445 derivante da controllo automatizzato- ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R.
600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 - della dichiarazione modello 730/2015 anno 2014. Eccepiva: mancata notifica dell'atto prodromico;
inesistenza della notifica della cartella in quanto effettuata a mezzo posta privata. Si costituiva SI CI eccependo inammissibilità del ricorso e omessa notifica dello stesso all'Agenzia delle Entrate;
difetto di legittimazione passiva;
regolarità della notifica. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 5808/19 depositata in data 08.11.2019 la CTP di Messina rigettava il ricorso sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione. Ricorrente_1 ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, con conseguente ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Illegittimità ed erroneità della sentenza appellata per violazione degli artt. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 6, co. 5, dello Statuto del
Contribuente e dell'art. 115 c.p.c.. Illegittimità ed erroneità della sentenza appellata per violazione delle disposizioni in tema di notifica a mezzo posta. Ha resistito SI CI S.p.A. che ha contestato i motivi di appello in quanto generici e comunque infondati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di appello, la Corte osserva.
Quanto all'eccezione di inesistenza della notifica della cartella di pagamento avvenuta tramite posta privata, si osserva che come chiaramente statuito dalla Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/01/2024, n. 1111, , posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008-6-CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio
2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017. Pertanto il motivo va rigettato.
In ordine al motivo, di iIllegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 39 del D.
Lgs. n. 112 del 1999, con conseguente ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. La
Corte osserva.
La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36-bis DPR n. 600 del 1973, in quanto la pretesa è derivata dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'articolo
6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”
(cfr., ex multis, Cassazione n. 33344 del 2019). " (cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344 ; Cass., 9 gennaio
2019, n. 376 ; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3154 ; Cass., 3 gennaio 2014, n. 42 ; Cass., 23 luglio 2010, n. 17396
Nel caso in esame, la cartella si appalesa legittima. La mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, anche in presenza di eccezioni di merito, è irrilevante ai fini del giudizio, atteso che non essendo obbligatorio la comunicazione preventiva, nessun adempimento doveva fornire l'ente impositore, ai fini della validità dell'atto impugnato e che ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 112. 1999 non era obbligatorio a pena di inammissibilità, come invece è per tutti i giudizi instaurati dal 4.1.2024 in virtù del D.lgs. 220/2023. Stando cosi le cose,
l'appello va rigettato. Per i temi trattati, appare legittimo la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della CI sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.