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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/09/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:20, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 832/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_1 C.F._1
COSTANZA, elettivamente domiciliato in PIAZZA ATTIAS, 13 57125 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. LEONE COSTANZA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA BUFALINI 7 50122 FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI
DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 10 Con ricorso depositato in data 11.7.2024, - premesso di aver svolto attività Parte_1 come apprendista tipografo e poi come tipografo e litografo presso diverse aziende dal 1977 al
2001 e di aver lavorato come magazziniere dal 2001 al 2010 - , ha dedotto di essere affetto da
“neoplasia squamocellulare della mucoisa e del setto nasale”, in relazione alla quale patologia intraprendeva un procedimento amministrativi concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - CP_1
e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa del 65%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Deve anzitutto osservarsi che il teste , sentito alla udienza del 30.1.2025, collega Testimone_1 del ricorrente che aveva lavorato con lo stesso dal 1988 al 2001 nel reparto stampa del Tirreno, pagina 2 di 10 confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso e in particolare l'attività di pulizia delle macchine con solventi a base di benzina e alcool. Anche il teste _2
, collega del ricorrente dal 1984 e sentito alla medesima udienza, confermava lo
[...] svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso da parte del e l'assenza di Parte_1 mascherine (cfr., anche, la dichiarazione resa dal teste alla medesima udienza). Testimone_3
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge il ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierno attore, il consulente tecnico nominato, dott.ssa ha motivato in relazione Per_1 alle patologie per cui è causa chiarendo “(..) 2) CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Sulla base della documentazione esaminata e da quanto appurato in sede di perizia medico-legale si può affermare che il Sig.
, sia affetto da “carcinoma a cellule squamose della fossa nasale destra (plurirecidivato), trattato Parte_1 con multipli interventi chirurgici, brachiterapia e radioterapia”. Da allora esegue regolare follow up. La diagnosi di un tumore di origine professionale è un processo complesso;
sotto il profilo clinico e anatomo-patologico in quanto i tumori di origine professionale non differiscono da quelli di altra origine. La diagnosi di tumore professionale in casi individuali è puramente eziologica e si basa sull'ammissibilità che la pregressa esposizione lavorativa ad un oncogeno sia stata adeguata ed efficiente nell'induzione della neoplasia. I tumori professionali sono suddivisi in tumori ad alta frazione eziologica (come il tumore della pleura, il tumore delle fosse nasali, l'angiosarcoma epatico) e tumori a bassa frazione eziologica, ovvero tumori con eziologia imputabile a diversi agenti professionali, extraprofessionali o genetici e frequenti nella popolazione generale. L'approccio all'analisi dell'attribuibilità a causa lavorativa è sostanzialmente diverso per questi due tipi di tumori;
i tumori ad eziologia multifattoriale presentano sicuramente, maggiori difficoltà nell'individuazione dell'eventuale causa professionale. Il tumore del naso e delle fosse nasali è ad alta frazione eziolog ica.. La diagnosi eziologica richiede, quando possibile, la raccolta di una attenta e minuziosa anamnesi lavorativa e, qualora fattibile, la misura documentata (o stimata) dell'esposizione lavorativa. Successivamente, per correlare l'esposizione al rischio tumore, la relazione esposizione/tumore deve rispondere ai criteri di causalità di Hill (1965):
-forza dell'associazione (misurata con vari metodi statistico epidemiologici) -relazione dose-risposta (all'aumentare della esposizione aumenta il rischio di ammalare di tumore) -consistenza risultati (coerenza con le conclusioni ottenute da studi condotti in tempi diversi) -analogia con relazioni causali precedentemente dimostrate. -temporalità
(l'esposizione precede la malattia ed è necessario un congruo periodo di induzione-latenza) Attualmente,
l'identificazione di attività lavorative che possono determ inare un aumento di insorgenza di neoplasie professionali si basa soprattutto su studi epidemiologici, visto che le esposizioni a cancerogeni in ambiente lavorativo si riferiscono soprattutto ad attività svolte decenni fa. I tumori maligni naso-sinusali sono tumori rari con incidenza annuale in pagina 3 di 10 Italia di circa 1 per 100.000 Rappresentano meno dell'1% di tutti i tumori e meno del 4% di tutti i tumori maligni della testa e del collo . A fronte della bassa incidenza nella popolazione generale, si osserva invece una rilevante frazione di casi in popolazioni lavorative esposte a specifici agenti causali, identificando i tumori naso-sinusali
(TuNS) di tipo epiteliale come neoplasia con maggiore quota di casi di origine professionale, dopo il mesotelioma maligno indotto da esposizione ad amianto. Sul caso del Sig. Patologia neoplastica: carcinoma a Parte_1 cellule squamose della fossa nasale destra. Il carcinoma a cellule squamose (SCC) è un tipo di tumore maligno che si sviluppa dalle cellule squamose, che si trovano nella pelle e nel rivestimento di varie parti del corpo (mucose) come la bocca, i polmoni, l'esofago, le cavità nasali, ecc. E' complesso riconoscere la sede primitiva della neoplasia quando il tumore sconfina dalla cute alla mucosa e va ad interessare le zone di passaggio. Le zone di transizione tra cute e mucose, come le labbra, le narici e il cavo orale, sono aree particolarmente suscettibili per questo tipo di tumore. Nel caso del Sig. la sintomatologia presentata nel 2018 è stata epistassi (sanguinamento a livello della mucosa Parte_1 nasale), tant'è che ha eseguito più visite otorino. Lo specialista otorino, Dott. in data 13/03/2018 ha Per_2 formulato la diagnosi di “zona disepitelizzata del vestibolo nasale a destra e facilmente sanguinate;
vestibol ite acuta”. Il vestibolo nasale è la porzione iniziale della cavità nasale, subito dopo le naric i. La Dott.ssa Per_3 dermatologa, in data successiva, sul certificato non è riportata la data della visita, ma il paziente ha riferito che la visita dermatologica era stata successiva a quella ORL (verosimilmente perché la lesione cutanea è comparsa successivamente a quella otorino) ha segnalato “carcinoma a cellule basali, naso ulcerato”, con l'indicazione di rivolgersi ad uno specialista di chirurgia plastica. L'esame istologico effettuato a novembre 2018 su frammenti molto piccoli: uno di 0,3x0,2x0,2 e l'altro di 0,3x0,3x0,2 veniva refertato dall'anatomo patologo con “frammenti di cute elastotica, carcinoma scarsamente differenziato con aspetti squamosi”. L'esame RMN effettuato in data
03/12/2018 veniva refertato con “ispessimento patologico dei tessuti molli del naso a destra e mediana, in sede di lesione nota carcinomatosa con dimensione approssimative di 15x8mm con potenziamento del segnale dopo mdc ev”; in seguito è stato sottoposto ad una serie di interventi chirurgici per asportazione di recidive. Quindi la neoplasia ha interessato sia la cute che la mucosa ed è originato in una zona (in prossimità della narice) verosimilmente nell'area di passaggio da cute a mucosa (considerata la più fragile, la più soggetta alla trasformazione in senso cancerogeno CP_ delle cellule). Il Dott. ORL consulente dell' sul diario riporta il seguente parere, facendo Persona_4 CP_1 esclusivamente riferimento ad un tumore del seno e delle fosse nasali “l'esposizione a cromo esavalente e nichel risulta cancerogena secondo la classificazione IARC, con maggior rappresentazione per i tumori naso sinusali con istotipo CP_ squamoso…”. L' comunque, non ha contestato la diagnosi riportata sul certificato per il riconoscimento della malattia professionale (neoplasia della mucosa nasale e del setto), ma ha respinto la domanda per non aver dimostrato il lavoratore, l'esposizione. In letteratura, dagli studi epidemiologici effettuati negli anni, risulta che i pagina 4 di 10 tumori delle fosse nasali e dei seni paranasali siano in relazione causale con l'esposizione ad una serie di agenti cancerogeni presenti in diverse attività lavorative: cromo, nickel, radio, diclorodietilsulfide, olio isopropile e idrocarburi
(Atti Convegno “Aggiornamento in tema di neoplasie di origine professionale”; Siena 19-21 novembre 1991). Di seguito sono riportate le sintesi conclusive di alcuni studi -CROMO-NICKEL-OLII MINERALI-
INDUSTRIA METALMECCANICA: sono stati descritti casi di tumori nasali fra gli addetti alla produzione ed all'uso di composti del cromo nell'industria metalmeccanica. Il cromo esavalente è considerato dalla
IARC cancerogeno, con evidenza sufficiente. Un'”epidemia” di tumori nasali verificatisi fra gli addetti alla raffinazion e del nickel nel Galles è stata descritta nel corso del tempo da vari autori;
ulteriori conferme sono venute da diversi altri paesi. L'esposizione a solfati di nickel ed a combinazioni di ossidi e solfuri di nickel è cancerogena per l'uomo, con evidenza sufficiente. Il rischio di tumori nasali risulta accresciuto per i metallurgici, i saldatori e alcune categorie di operai metalmeccanici esposti ad olii minerali (OU GC, IG JW, LY J, NN,
BU H. “Sinonasal cancer and occupation: a case control study”. Am J Epid 111 (1980) 183-193) -
ALCOOL ISOPROPILICO-FORMALDEIDE-INDUSTRIA DEL Controparte_2
GAS: incremento del rischio di tumori nasali sono stati osservati tra gli addetti alla produzione di alcool isopropilico e di gas mostarda. Entrambe queste attività sono giudicate cancerogene dalla IARC, con evidenza sufficiente. Gli studi relativi alla esposizione a formaldeide hanno fornito in alcuni casi risultati indicativi di una correlazione dell'esposizione a formaldeide sia con il tipo istologico adenocarcinoma che con il tipo squamcocellulare di tumore
[.. nasale (Formaldeide and the risk of squamos cell carcinoma of the sinunasalcavities J Holsen In British Journal .
1986). Per quanto riguarda il fumo di sigarette, in uno studio dei Paesi Bassi aggiustando i Controparte_3 dati secondo l'abitudine al fumo, non veniva modificato l'eccesso di rischio per il tumore nasale associato con l
'esposizione a formaldeide ( et al. Cancer of the nasal cavity and paranasal sinuses and formaldhyde Per_5 exposure”. Int J cancer 1986). La IARC classifica la formaldeide cancerogena per l'uomo con evidenza sufficiente.
Sono stati segnalati casi di tumori nasali fra gli addetti alla produzione del gas da carbone. Ulteriori esposizione sono descritte in letterature e sono riconosciute correlate al rischio di tumore naso sinusale quali le polveri di cuoio e polveri di legno. Dall'anamnesi risulta che il Sig. abbia svolto la mansione di tipografo dal 1977 al 1989 Parte_1 presso la stamperia De Batte, successivamente presso Ditta Sartoni Alfio Stella del Mare e ditta e Industria grafica
Meschi. Presso queste aziende eseguiva la stampa a freddo con il Sistema OFFSET;
dal 1989 al 2001 ha lavorato presso la dove eseguiva sia la stampa OFFSET che la flexografia (procedimento polimero). Controparte_4
Nel corso della sua attività lavorativa è stato sicuramente esposto a cromo, nichel, formaldeide (come è evidente dalla ricostruzione dei processi di lavorazione nel periodo in cui il ha lavorato in tipografia) Rischio da agenti Parte_1 chimici nelle tipografie Di seguito sono riportati estratti di documenti che trattano del tema della prevenzione del pagina 5 di 10 rischio presente per gli addetti alle stamperie, tipografie. “Nel settore della stampa industriale il rischio agenti chimici
è dovuto principalmente alla presenza e all'utilizzo di sostanze quali gli inchiostri da stampa, le soluzioni di sviluppo delle lastre da stampa, i solventi di pulizia, altri prodotti dell'industria grafica che possono differenziarsi a seconda della tecnologia di stampa utilizzata (offset o flessografica). Stampa offset: gli inchiostri offset sono classificati come "inchiostri grassi", contengono composti di derivazione minerale, idrocarburi alifatici e aromatici, o vegetali, olii vegetali medio-altobollenti. L'esposizione agli inchiostri avviene quasi esclusivamente nella fase di stampa e ne sono coinvolti gli addetti alle rotative di stampa. I solventi di pulizia utilizzati contengono normalmente composti di derivazione minerale (idrocarburi alifatici basso-medio bollenti). Per le quantità utilizzate e le modalità di uso probabilmente costituiscono le sostanza da valutare con più attenzione. L'esposizione ai solventi di pulizia coinvolge gli addetti stampa ed i manutentori elettro-meccanici. Le soluzioni di sviluppo lastre offset sono utilizzate per sviluppare le lastre dopo essere state sensibilizzate (riproduzione dell'immagine della pagina) attraverso sistemi a raggi laser o altri sistemi di esposizione. Tali soluzioni possono essere di diversa composizione a seconda della natura della lastra. L'esposizione alle soluzioni di sviluppo avviene in parte durante le fasi produttive di preparazione delle lastre e in parte durante le fasi di pulizia e di manutenzione della sviluppatrice e coinvolge esclusivamente gli addetti di linea. Per altri prodotti della stampa offset sono intesi le soluzioni di bagnatura (presenza di alcool alifatici), i prodotti di rigenerazione dei tessuti-stampa (presenza di idrocarburi alifatici), detergenti vari, gommatori, ecc.
Stampa flessografica: gli inchiostri flessografici sono classificati come "inchiostri a base acquosa" e non vengono utilizzati solventi di natura acrilica. L'esposizione agli inchiostri avviene quasi esclusivamente nella fase di stampa e ne sono coinvolti gli addetti alla stampa. I solventi di pulizia utilizzati non presentano componenti che possano essere classificati come nocivi per la salute. Contengono percentuali di acidi organici, di alcoli, di oli vegetali ed idrossido di potassio. Pur trattandosi di prodotti privi di pericolosità intrinseca, per le quantità utilizzate e le modalità d'uso
(lavaggio manuale), solitamente se ne controlla l'utilizzo evitando inutili dispersioni in ambiente. L'esposizione ai solventi di pulizia coinvolge gli addetti stampa ed i manutentori elettromeccanici. Le soluzioni di sviluppo lastre flessografiche servono per sviluppare le lastre dopo essere state sensibilizzate (riproduzione dell'immagine della pagina) attraverso sistemi a raggio laser. L'esposizione alle soluzioni di sviluppo non avviene durante le fasi produttive (solitamente la sviluppatrice è a circuito chiuso) ma può avvenire durante le fasi di pulizia e di manutenzione della sviluppatrice e coinvolge esclusivamente gli addetti di linea. Altri prodotti che possono essere utilizzati nel ciclo produttivo e manutentivo della stampa industriale sono: ·Inchiostri per la stampa su film in polietilene (confezion e): sono a base di sostanze organiche molto volatili (acetone, metiletilchetone, ecc) e pertanto il loro utilizzo va osservato con molta attenzione anche se i quantitativi utilizzati sono alquanto bassi.; ·Olii di lubrificazione e prodotti vari per la manu tenzione meccanica ed elettrica (sgrassatori, disincrostatori)”. Di seguito è pagina 6 di 10 riportato un estratto del l'opuscolo “salute e sicurezza nel comparto della stampa;
manuale per la prevenzione” redatto dal Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro -Vicenza; gennaio 2017: “I
RISCHI PER LA SALUTE 1-Sostanze pericolose Gli inchiostri utilizzati per la stampa sono composti da pigmento, legante, solvente ed additivi. I pigmenti (10-20%) possono essere inorganici (ossidi metallici, soprattutto) o sintetici (organici). I solventi sono costituiti da distillati raffinati del petrolio altobollenti (30-35%). I leganti sono in genere resine di tipo poliestere o alchidiche (10-25%). Gli inchiostri si asciugano per penetrazione ed assorbimento nel supporto (come avviene ad esempio nel processo offset) o per evaporazione. In questo secondo caso, caratteristico della flessografia e della rotocalcografia, contengono come solventi idrocarburi aromatici del tipo toluolo/xilolo o acetato di etile, tutti composti a basso punto di ebollizione e molto volatili. Sia in litografia offset che nella flessografia si sono affermati anche gli inchiostri ossidativi (i cosiddetti UV) che vengono essiccati mediante l'applicazione di raggi ultravioletti con apposite lampade sulla macchina da stampa. Inchiostri a base acquosa sono disponibili sul mercato per la stampa di supporti assorbenti e non termosensibili (ad esempio per la stampa flessografica di tovaglioli e carta da cucina). Nella stampa offset, come già detto, vengono inoltre impiegate soluzioni acquose di alcool isopropilico al 15-20% per mantenere umidificati i rulli (bagnatura). Una media azienda può arrivare ad utilizzare centinaia di litri di alcool puro, sostanza che – oltre ad essere facilmente infiammabile può provocare severe irritazioni alle mucose (occhi, ad esempio) e con possibili effetti sul sistema nervoso centrale
(sonnolenza, confusione). In un processo di contenimento del rischio chimico, è opportuno – ove possibile – l'impiego di formulazioni alternative, prive di alcool isopropilico. … L'utilizzazione di solventi organici nelle operazioni di pulizia può costituire un fattore di rischio per la salute: Ë auspicabile la sostituzione dei composti aromatici, alifatici o loro miscele con solventi a base di oli vegetali (VCA vegetable cleaning agents) a bassa volatilità che non necessitano in genere di misure di abbattimento dei vapori… “. Fra i prodotti elencati dal ricorrente in uso in tipografia risultano il cromo, il nichel, la formaldeide, il piombo, gli olii minerali e numerosi solventi. Fra le sostanze cancerogene, riconosciute dalla IARC (agenzia Internazionale sul cancro) classificate sicuramente cancerogeni sono il cromo e il nichel, la formaldeide, alcuni olii minerali. Il piombo è classificato 2 B (possibile cancerogeno). (..)Dal colloquio è emerso che il era a contatto con nichel e cromo durante lo sviluppo di lastre;
nelle tipografie dove Parte_1 ha lavorato non erano stati installati sistemi di aspirazione e non aveva in dotazione i DPI adeguati (i sistemi di aspirazione furono instal lati nel 1999, quando il paziente era impiegato presso il Tirreno) La formaldeide veniva utilizzata direttamente nelle vasche (taniche di 10 litri); la notte in modo particolare le vasche venivano riempite con circa 30 litri di formaldeide. Veniva utilizzato anche alcool isopropilico per la pulizia di macchinari ed attrezzature.
Faceva inoltre uso di numerosi pigmenti per la colorazione delle stampe, molti di questi contenevano, in quegli anni, cromo. Le informazioni sull 'attività lavorativa e sull 'ambiente sono state confermate, dalle prove teste (presenti nel pagina 7 di 10 fascicolo del ricorrente). 3) CONCLUSIONI Dall'esame degli atti e dai documenti di causa possono essere desunti i seguenti dati: − Il Sig. è stato sottoposto ad intervento chirurgico per carcinoma squamocellulare della fossa Parte_1 nasale destra plurirecidivato e trattato con brachiterapia e radioterapia. − Il Sig. ha lavorato per più di 30 Parte_1 anni presso varie tipografie ed è stato addetto alla stampa OFFSET a freddo e Flessografica (con polimeri). − durante il lavoro è stato a contatto con vari cancerogeni: formaldeide, cromo, nickel, alcool isopropilico, olii minerali, solventi vari. − La mansione comportava il contatto diretto con prodotti chimici (sopra elencati) durante il lavoro di stampa e durante la pulizia dei rulli. L'esposizione avveniva sia a livello cutaneo che respiratorio (per la formazione di aerosol, nebbie, durante il processo rotativo in velocità dei rulli, specie durante la fase di pulizia -uso di solventi) −
E' stato sottoposto a visite mediche da parte del medico competente dell'Azienda nel periodo in cui ha lavorato al
Tirreno ed era inquadrato come magazziniere. Da quanto riportato nella cartella sanitaria e di rischio risulta che sia stato esposto ad agenti chimici (rischio moderato). Dall'anamnesi è emerso che il non abbia svolto Parte_1 esclusivamente il lavoro di magazziniere negli anni in cui ha lavorato al Tirreno ma era addetto anche al lavoro della tipografia e che comunque l'ambiente era unico per cui indirettamente si trovava a lavorare in locali dove veniva fatto uso di sostanze chimiche. − Il ha dichiarato che i sistemi di aspirazione nei lo cali in cui ha lavorato sono Parte_1 stati installati nel 1999 e nello stesso anno gli sono stati forniti adeguati DPI per le vie respiratorie. Il Sig. Parte_1 in occasione della visita ha riferito di non aver mai fumato. Dall'esame della cartella sanitaria e di rischio, presente nel fascicolo , risulta che abbia fumato dall'età di 15 anni fino a 38 anni. − In letteratura risulta, dai CP_1 documenti della IARC, che l'esposizione a cromo, nickel, formaldeide, alcool isopropilico, olii minerali (tutti cancerogeni di categoria uno) sia correlata alla insorgenza del tumore delle fosse nasali e dei seni paranasali. Diverse revews pubblicate su riviste scientifiche internazionali, hanno portato ad evidenziare incremento di carcinoma delle fosse nasali e dei seni paranasali tra i lavoratori esposti alle suddette sostanze/prodotti chimici. − In riferimento alla patologia neoplastica di cui è affetto il ricorrente, sono rispettati alcuni criteri di HILL, riconosciuti validi per l'assegnazione di un tumore ad una origine professionale;
fra questi, importante il criterio temporalità: è cioè rispettato il periodo induzione latenza, periodo che intercorre fra l'inizio della esposizione (1977) e la manifestazione della malattia (nel 2018 è stato sottoposto ad intervento chirurgico); 40 anni è il periodo di induzione latenza. In letteratura scientifica sono riportati periodo di indu zione latenza fino a 40 anni. E' verosimile che anche ipotizzando una predisposizione genetica è da ritenere che la esposizione a cancerogeni abbia assunto un ruolo di concausa nella genesi del tumore. In riferimento all'accertamento dell'origine professionale,
l' riporta nella circolare del 16/02/2006: “nel caso in cui risulti accertato che gli agenti patogeni lavorativi CP_1 siano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, quest'ultima dovrà essere considerata di origine professionale, pur se sia accertata la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi (compresi quelli genetici) pagina 8 di 10 dotati anch'essi di idonea efficacia causale”: Le stesse considerazioni valgono anche in riferimento al fumo di tabacco: all'anamnesi ha riferito di non aver mai fumato, ma dalla carte lla sanitaria e di rischio risulta che sia stato fumatore dall'età di 15 anni a 38 anni. Il fumo di sigaretta è correlato al rischio di insorgenza del tumore del naso e dei seni paranasali. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, rispondo ai questi postimi dall'Ill.mo
Sig. Giudice: -la patologia neoplastica carcinoma squamo cellulare della fossa nasale destra è da porre in relazione almeno concausale con l'attività lavorativa svolta dal Sig. per aver effettuato per più di 40 anni il lavoro di Parte_1 tipografo. La tecnopatia era presente al momento della domanda amministrativa: 19/11/2018 In relazione alla tabella del D.Lgs 38/2000, possono essere attribuiti: - il codice 133 “neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità di segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia, valutazione fino a 30% - il codice 38 “cicatrici cutanee interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico fino alla deturpazione, valutazione fino a 30%.
Di seguito quanto riportato nel volume “Danno biologico-Le tabelle di legge” di e in merito alla Per_6 Per_7 valutazione per le cicatrici interessanti il volto ed il collo: “La stima valutativa massima (30%) è riservata ai casi di deturpazione, ossia alle deformazioni che suscitano ribrezzo. In via esemp lificativa può segnalarsi che il pregiudizio estetico massimo ricomprende le aree cicatriziali (da ustione in particolare) e/o la perdita non emendata di parti del volto (naso, labbra) e/o il massimo sovvertimento della asimmetria facciale, nel complesso tale da precludere l'accettazione sociale re da suscitare una viva reazione di repulsione in chi osserva ”. -codice 44 “perdita di singoli elementi dentari” A mio giudizio, in considerazione che si tratta di carcinoma del naso recidivato, che è stato trattato chirurgicamente sia il tumore primitivo che le recidive, che il paziente ha subito più interventi chirurgici che hanno esitato in una evidente alterazione dell'estetica e deficit funzionali del sistema della deglutizione, della digestione e della respirazione, che sono trascorsi 3 anni dall'ultimo intervento chirurgico (periodo rimasto libero da ripresa di malattia), ritengo congrua la valutazione complessiva del 60% (sessanta per cento)..” (cfr., ancora, elaborato peritale depositato).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 60%, con decorrenza di legge.
pagina 9 di 10 Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 60%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 25 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:20, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 832/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_1 C.F._1
COSTANZA, elettivamente domiciliato in PIAZZA ATTIAS, 13 57125 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. LEONE COSTANZA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA BUFALINI 7 50122 FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI
DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 10 Con ricorso depositato in data 11.7.2024, - premesso di aver svolto attività Parte_1 come apprendista tipografo e poi come tipografo e litografo presso diverse aziende dal 1977 al
2001 e di aver lavorato come magazziniere dal 2001 al 2010 - , ha dedotto di essere affetto da
“neoplasia squamocellulare della mucoisa e del setto nasale”, in relazione alla quale patologia intraprendeva un procedimento amministrativi concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - CP_1
e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa del 65%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Deve anzitutto osservarsi che il teste , sentito alla udienza del 30.1.2025, collega Testimone_1 del ricorrente che aveva lavorato con lo stesso dal 1988 al 2001 nel reparto stampa del Tirreno, pagina 2 di 10 confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso e in particolare l'attività di pulizia delle macchine con solventi a base di benzina e alcool. Anche il teste _2
, collega del ricorrente dal 1984 e sentito alla medesima udienza, confermava lo
[...] svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso da parte del e l'assenza di Parte_1 mascherine (cfr., anche, la dichiarazione resa dal teste alla medesima udienza). Testimone_3
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge il ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierno attore, il consulente tecnico nominato, dott.ssa ha motivato in relazione Per_1 alle patologie per cui è causa chiarendo “(..) 2) CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Sulla base della documentazione esaminata e da quanto appurato in sede di perizia medico-legale si può affermare che il Sig.
, sia affetto da “carcinoma a cellule squamose della fossa nasale destra (plurirecidivato), trattato Parte_1 con multipli interventi chirurgici, brachiterapia e radioterapia”. Da allora esegue regolare follow up. La diagnosi di un tumore di origine professionale è un processo complesso;
sotto il profilo clinico e anatomo-patologico in quanto i tumori di origine professionale non differiscono da quelli di altra origine. La diagnosi di tumore professionale in casi individuali è puramente eziologica e si basa sull'ammissibilità che la pregressa esposizione lavorativa ad un oncogeno sia stata adeguata ed efficiente nell'induzione della neoplasia. I tumori professionali sono suddivisi in tumori ad alta frazione eziologica (come il tumore della pleura, il tumore delle fosse nasali, l'angiosarcoma epatico) e tumori a bassa frazione eziologica, ovvero tumori con eziologia imputabile a diversi agenti professionali, extraprofessionali o genetici e frequenti nella popolazione generale. L'approccio all'analisi dell'attribuibilità a causa lavorativa è sostanzialmente diverso per questi due tipi di tumori;
i tumori ad eziologia multifattoriale presentano sicuramente, maggiori difficoltà nell'individuazione dell'eventuale causa professionale. Il tumore del naso e delle fosse nasali è ad alta frazione eziolog ica.. La diagnosi eziologica richiede, quando possibile, la raccolta di una attenta e minuziosa anamnesi lavorativa e, qualora fattibile, la misura documentata (o stimata) dell'esposizione lavorativa. Successivamente, per correlare l'esposizione al rischio tumore, la relazione esposizione/tumore deve rispondere ai criteri di causalità di Hill (1965):
-forza dell'associazione (misurata con vari metodi statistico epidemiologici) -relazione dose-risposta (all'aumentare della esposizione aumenta il rischio di ammalare di tumore) -consistenza risultati (coerenza con le conclusioni ottenute da studi condotti in tempi diversi) -analogia con relazioni causali precedentemente dimostrate. -temporalità
(l'esposizione precede la malattia ed è necessario un congruo periodo di induzione-latenza) Attualmente,
l'identificazione di attività lavorative che possono determ inare un aumento di insorgenza di neoplasie professionali si basa soprattutto su studi epidemiologici, visto che le esposizioni a cancerogeni in ambiente lavorativo si riferiscono soprattutto ad attività svolte decenni fa. I tumori maligni naso-sinusali sono tumori rari con incidenza annuale in pagina 3 di 10 Italia di circa 1 per 100.000 Rappresentano meno dell'1% di tutti i tumori e meno del 4% di tutti i tumori maligni della testa e del collo . A fronte della bassa incidenza nella popolazione generale, si osserva invece una rilevante frazione di casi in popolazioni lavorative esposte a specifici agenti causali, identificando i tumori naso-sinusali
(TuNS) di tipo epiteliale come neoplasia con maggiore quota di casi di origine professionale, dopo il mesotelioma maligno indotto da esposizione ad amianto. Sul caso del Sig. Patologia neoplastica: carcinoma a Parte_1 cellule squamose della fossa nasale destra. Il carcinoma a cellule squamose (SCC) è un tipo di tumore maligno che si sviluppa dalle cellule squamose, che si trovano nella pelle e nel rivestimento di varie parti del corpo (mucose) come la bocca, i polmoni, l'esofago, le cavità nasali, ecc. E' complesso riconoscere la sede primitiva della neoplasia quando il tumore sconfina dalla cute alla mucosa e va ad interessare le zone di passaggio. Le zone di transizione tra cute e mucose, come le labbra, le narici e il cavo orale, sono aree particolarmente suscettibili per questo tipo di tumore. Nel caso del Sig. la sintomatologia presentata nel 2018 è stata epistassi (sanguinamento a livello della mucosa Parte_1 nasale), tant'è che ha eseguito più visite otorino. Lo specialista otorino, Dott. in data 13/03/2018 ha Per_2 formulato la diagnosi di “zona disepitelizzata del vestibolo nasale a destra e facilmente sanguinate;
vestibol ite acuta”. Il vestibolo nasale è la porzione iniziale della cavità nasale, subito dopo le naric i. La Dott.ssa Per_3 dermatologa, in data successiva, sul certificato non è riportata la data della visita, ma il paziente ha riferito che la visita dermatologica era stata successiva a quella ORL (verosimilmente perché la lesione cutanea è comparsa successivamente a quella otorino) ha segnalato “carcinoma a cellule basali, naso ulcerato”, con l'indicazione di rivolgersi ad uno specialista di chirurgia plastica. L'esame istologico effettuato a novembre 2018 su frammenti molto piccoli: uno di 0,3x0,2x0,2 e l'altro di 0,3x0,3x0,2 veniva refertato dall'anatomo patologo con “frammenti di cute elastotica, carcinoma scarsamente differenziato con aspetti squamosi”. L'esame RMN effettuato in data
03/12/2018 veniva refertato con “ispessimento patologico dei tessuti molli del naso a destra e mediana, in sede di lesione nota carcinomatosa con dimensione approssimative di 15x8mm con potenziamento del segnale dopo mdc ev”; in seguito è stato sottoposto ad una serie di interventi chirurgici per asportazione di recidive. Quindi la neoplasia ha interessato sia la cute che la mucosa ed è originato in una zona (in prossimità della narice) verosimilmente nell'area di passaggio da cute a mucosa (considerata la più fragile, la più soggetta alla trasformazione in senso cancerogeno CP_ delle cellule). Il Dott. ORL consulente dell' sul diario riporta il seguente parere, facendo Persona_4 CP_1 esclusivamente riferimento ad un tumore del seno e delle fosse nasali “l'esposizione a cromo esavalente e nichel risulta cancerogena secondo la classificazione IARC, con maggior rappresentazione per i tumori naso sinusali con istotipo CP_ squamoso…”. L' comunque, non ha contestato la diagnosi riportata sul certificato per il riconoscimento della malattia professionale (neoplasia della mucosa nasale e del setto), ma ha respinto la domanda per non aver dimostrato il lavoratore, l'esposizione. In letteratura, dagli studi epidemiologici effettuati negli anni, risulta che i pagina 4 di 10 tumori delle fosse nasali e dei seni paranasali siano in relazione causale con l'esposizione ad una serie di agenti cancerogeni presenti in diverse attività lavorative: cromo, nickel, radio, diclorodietilsulfide, olio isopropile e idrocarburi
(Atti Convegno “Aggiornamento in tema di neoplasie di origine professionale”; Siena 19-21 novembre 1991). Di seguito sono riportate le sintesi conclusive di alcuni studi -CROMO-NICKEL-OLII MINERALI-
INDUSTRIA METALMECCANICA: sono stati descritti casi di tumori nasali fra gli addetti alla produzione ed all'uso di composti del cromo nell'industria metalmeccanica. Il cromo esavalente è considerato dalla
IARC cancerogeno, con evidenza sufficiente. Un'”epidemia” di tumori nasali verificatisi fra gli addetti alla raffinazion e del nickel nel Galles è stata descritta nel corso del tempo da vari autori;
ulteriori conferme sono venute da diversi altri paesi. L'esposizione a solfati di nickel ed a combinazioni di ossidi e solfuri di nickel è cancerogena per l'uomo, con evidenza sufficiente. Il rischio di tumori nasali risulta accresciuto per i metallurgici, i saldatori e alcune categorie di operai metalmeccanici esposti ad olii minerali (OU GC, IG JW, LY J, NN,
BU H. “Sinonasal cancer and occupation: a case control study”. Am J Epid 111 (1980) 183-193) -
ALCOOL ISOPROPILICO-FORMALDEIDE-INDUSTRIA DEL Controparte_2
GAS: incremento del rischio di tumori nasali sono stati osservati tra gli addetti alla produzione di alcool isopropilico e di gas mostarda. Entrambe queste attività sono giudicate cancerogene dalla IARC, con evidenza sufficiente. Gli studi relativi alla esposizione a formaldeide hanno fornito in alcuni casi risultati indicativi di una correlazione dell'esposizione a formaldeide sia con il tipo istologico adenocarcinoma che con il tipo squamcocellulare di tumore
[.. nasale (Formaldeide and the risk of squamos cell carcinoma of the sinunasalcavities J Holsen In British Journal .
1986). Per quanto riguarda il fumo di sigarette, in uno studio dei Paesi Bassi aggiustando i Controparte_3 dati secondo l'abitudine al fumo, non veniva modificato l'eccesso di rischio per il tumore nasale associato con l
'esposizione a formaldeide ( et al. Cancer of the nasal cavity and paranasal sinuses and formaldhyde Per_5 exposure”. Int J cancer 1986). La IARC classifica la formaldeide cancerogena per l'uomo con evidenza sufficiente.
Sono stati segnalati casi di tumori nasali fra gli addetti alla produzione del gas da carbone. Ulteriori esposizione sono descritte in letterature e sono riconosciute correlate al rischio di tumore naso sinusale quali le polveri di cuoio e polveri di legno. Dall'anamnesi risulta che il Sig. abbia svolto la mansione di tipografo dal 1977 al 1989 Parte_1 presso la stamperia De Batte, successivamente presso Ditta Sartoni Alfio Stella del Mare e ditta e Industria grafica
Meschi. Presso queste aziende eseguiva la stampa a freddo con il Sistema OFFSET;
dal 1989 al 2001 ha lavorato presso la dove eseguiva sia la stampa OFFSET che la flexografia (procedimento polimero). Controparte_4
Nel corso della sua attività lavorativa è stato sicuramente esposto a cromo, nichel, formaldeide (come è evidente dalla ricostruzione dei processi di lavorazione nel periodo in cui il ha lavorato in tipografia) Rischio da agenti Parte_1 chimici nelle tipografie Di seguito sono riportati estratti di documenti che trattano del tema della prevenzione del pagina 5 di 10 rischio presente per gli addetti alle stamperie, tipografie. “Nel settore della stampa industriale il rischio agenti chimici
è dovuto principalmente alla presenza e all'utilizzo di sostanze quali gli inchiostri da stampa, le soluzioni di sviluppo delle lastre da stampa, i solventi di pulizia, altri prodotti dell'industria grafica che possono differenziarsi a seconda della tecnologia di stampa utilizzata (offset o flessografica). Stampa offset: gli inchiostri offset sono classificati come "inchiostri grassi", contengono composti di derivazione minerale, idrocarburi alifatici e aromatici, o vegetali, olii vegetali medio-altobollenti. L'esposizione agli inchiostri avviene quasi esclusivamente nella fase di stampa e ne sono coinvolti gli addetti alle rotative di stampa. I solventi di pulizia utilizzati contengono normalmente composti di derivazione minerale (idrocarburi alifatici basso-medio bollenti). Per le quantità utilizzate e le modalità di uso probabilmente costituiscono le sostanza da valutare con più attenzione. L'esposizione ai solventi di pulizia coinvolge gli addetti stampa ed i manutentori elettro-meccanici. Le soluzioni di sviluppo lastre offset sono utilizzate per sviluppare le lastre dopo essere state sensibilizzate (riproduzione dell'immagine della pagina) attraverso sistemi a raggi laser o altri sistemi di esposizione. Tali soluzioni possono essere di diversa composizione a seconda della natura della lastra. L'esposizione alle soluzioni di sviluppo avviene in parte durante le fasi produttive di preparazione delle lastre e in parte durante le fasi di pulizia e di manutenzione della sviluppatrice e coinvolge esclusivamente gli addetti di linea. Per altri prodotti della stampa offset sono intesi le soluzioni di bagnatura (presenza di alcool alifatici), i prodotti di rigenerazione dei tessuti-stampa (presenza di idrocarburi alifatici), detergenti vari, gommatori, ecc.
Stampa flessografica: gli inchiostri flessografici sono classificati come "inchiostri a base acquosa" e non vengono utilizzati solventi di natura acrilica. L'esposizione agli inchiostri avviene quasi esclusivamente nella fase di stampa e ne sono coinvolti gli addetti alla stampa. I solventi di pulizia utilizzati non presentano componenti che possano essere classificati come nocivi per la salute. Contengono percentuali di acidi organici, di alcoli, di oli vegetali ed idrossido di potassio. Pur trattandosi di prodotti privi di pericolosità intrinseca, per le quantità utilizzate e le modalità d'uso
(lavaggio manuale), solitamente se ne controlla l'utilizzo evitando inutili dispersioni in ambiente. L'esposizione ai solventi di pulizia coinvolge gli addetti stampa ed i manutentori elettromeccanici. Le soluzioni di sviluppo lastre flessografiche servono per sviluppare le lastre dopo essere state sensibilizzate (riproduzione dell'immagine della pagina) attraverso sistemi a raggio laser. L'esposizione alle soluzioni di sviluppo non avviene durante le fasi produttive (solitamente la sviluppatrice è a circuito chiuso) ma può avvenire durante le fasi di pulizia e di manutenzione della sviluppatrice e coinvolge esclusivamente gli addetti di linea. Altri prodotti che possono essere utilizzati nel ciclo produttivo e manutentivo della stampa industriale sono: ·Inchiostri per la stampa su film in polietilene (confezion e): sono a base di sostanze organiche molto volatili (acetone, metiletilchetone, ecc) e pertanto il loro utilizzo va osservato con molta attenzione anche se i quantitativi utilizzati sono alquanto bassi.; ·Olii di lubrificazione e prodotti vari per la manu tenzione meccanica ed elettrica (sgrassatori, disincrostatori)”. Di seguito è pagina 6 di 10 riportato un estratto del l'opuscolo “salute e sicurezza nel comparto della stampa;
manuale per la prevenzione” redatto dal Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro -Vicenza; gennaio 2017: “I
RISCHI PER LA SALUTE 1-Sostanze pericolose Gli inchiostri utilizzati per la stampa sono composti da pigmento, legante, solvente ed additivi. I pigmenti (10-20%) possono essere inorganici (ossidi metallici, soprattutto) o sintetici (organici). I solventi sono costituiti da distillati raffinati del petrolio altobollenti (30-35%). I leganti sono in genere resine di tipo poliestere o alchidiche (10-25%). Gli inchiostri si asciugano per penetrazione ed assorbimento nel supporto (come avviene ad esempio nel processo offset) o per evaporazione. In questo secondo caso, caratteristico della flessografia e della rotocalcografia, contengono come solventi idrocarburi aromatici del tipo toluolo/xilolo o acetato di etile, tutti composti a basso punto di ebollizione e molto volatili. Sia in litografia offset che nella flessografia si sono affermati anche gli inchiostri ossidativi (i cosiddetti UV) che vengono essiccati mediante l'applicazione di raggi ultravioletti con apposite lampade sulla macchina da stampa. Inchiostri a base acquosa sono disponibili sul mercato per la stampa di supporti assorbenti e non termosensibili (ad esempio per la stampa flessografica di tovaglioli e carta da cucina). Nella stampa offset, come già detto, vengono inoltre impiegate soluzioni acquose di alcool isopropilico al 15-20% per mantenere umidificati i rulli (bagnatura). Una media azienda può arrivare ad utilizzare centinaia di litri di alcool puro, sostanza che – oltre ad essere facilmente infiammabile può provocare severe irritazioni alle mucose (occhi, ad esempio) e con possibili effetti sul sistema nervoso centrale
(sonnolenza, confusione). In un processo di contenimento del rischio chimico, è opportuno – ove possibile – l'impiego di formulazioni alternative, prive di alcool isopropilico. … L'utilizzazione di solventi organici nelle operazioni di pulizia può costituire un fattore di rischio per la salute: Ë auspicabile la sostituzione dei composti aromatici, alifatici o loro miscele con solventi a base di oli vegetali (VCA vegetable cleaning agents) a bassa volatilità che non necessitano in genere di misure di abbattimento dei vapori… “. Fra i prodotti elencati dal ricorrente in uso in tipografia risultano il cromo, il nichel, la formaldeide, il piombo, gli olii minerali e numerosi solventi. Fra le sostanze cancerogene, riconosciute dalla IARC (agenzia Internazionale sul cancro) classificate sicuramente cancerogeni sono il cromo e il nichel, la formaldeide, alcuni olii minerali. Il piombo è classificato 2 B (possibile cancerogeno). (..)Dal colloquio è emerso che il era a contatto con nichel e cromo durante lo sviluppo di lastre;
nelle tipografie dove Parte_1 ha lavorato non erano stati installati sistemi di aspirazione e non aveva in dotazione i DPI adeguati (i sistemi di aspirazione furono instal lati nel 1999, quando il paziente era impiegato presso il Tirreno) La formaldeide veniva utilizzata direttamente nelle vasche (taniche di 10 litri); la notte in modo particolare le vasche venivano riempite con circa 30 litri di formaldeide. Veniva utilizzato anche alcool isopropilico per la pulizia di macchinari ed attrezzature.
Faceva inoltre uso di numerosi pigmenti per la colorazione delle stampe, molti di questi contenevano, in quegli anni, cromo. Le informazioni sull 'attività lavorativa e sull 'ambiente sono state confermate, dalle prove teste (presenti nel pagina 7 di 10 fascicolo del ricorrente). 3) CONCLUSIONI Dall'esame degli atti e dai documenti di causa possono essere desunti i seguenti dati: − Il Sig. è stato sottoposto ad intervento chirurgico per carcinoma squamocellulare della fossa Parte_1 nasale destra plurirecidivato e trattato con brachiterapia e radioterapia. − Il Sig. ha lavorato per più di 30 Parte_1 anni presso varie tipografie ed è stato addetto alla stampa OFFSET a freddo e Flessografica (con polimeri). − durante il lavoro è stato a contatto con vari cancerogeni: formaldeide, cromo, nickel, alcool isopropilico, olii minerali, solventi vari. − La mansione comportava il contatto diretto con prodotti chimici (sopra elencati) durante il lavoro di stampa e durante la pulizia dei rulli. L'esposizione avveniva sia a livello cutaneo che respiratorio (per la formazione di aerosol, nebbie, durante il processo rotativo in velocità dei rulli, specie durante la fase di pulizia -uso di solventi) −
E' stato sottoposto a visite mediche da parte del medico competente dell'Azienda nel periodo in cui ha lavorato al
Tirreno ed era inquadrato come magazziniere. Da quanto riportato nella cartella sanitaria e di rischio risulta che sia stato esposto ad agenti chimici (rischio moderato). Dall'anamnesi è emerso che il non abbia svolto Parte_1 esclusivamente il lavoro di magazziniere negli anni in cui ha lavorato al Tirreno ma era addetto anche al lavoro della tipografia e che comunque l'ambiente era unico per cui indirettamente si trovava a lavorare in locali dove veniva fatto uso di sostanze chimiche. − Il ha dichiarato che i sistemi di aspirazione nei lo cali in cui ha lavorato sono Parte_1 stati installati nel 1999 e nello stesso anno gli sono stati forniti adeguati DPI per le vie respiratorie. Il Sig. Parte_1 in occasione della visita ha riferito di non aver mai fumato. Dall'esame della cartella sanitaria e di rischio, presente nel fascicolo , risulta che abbia fumato dall'età di 15 anni fino a 38 anni. − In letteratura risulta, dai CP_1 documenti della IARC, che l'esposizione a cromo, nickel, formaldeide, alcool isopropilico, olii minerali (tutti cancerogeni di categoria uno) sia correlata alla insorgenza del tumore delle fosse nasali e dei seni paranasali. Diverse revews pubblicate su riviste scientifiche internazionali, hanno portato ad evidenziare incremento di carcinoma delle fosse nasali e dei seni paranasali tra i lavoratori esposti alle suddette sostanze/prodotti chimici. − In riferimento alla patologia neoplastica di cui è affetto il ricorrente, sono rispettati alcuni criteri di HILL, riconosciuti validi per l'assegnazione di un tumore ad una origine professionale;
fra questi, importante il criterio temporalità: è cioè rispettato il periodo induzione latenza, periodo che intercorre fra l'inizio della esposizione (1977) e la manifestazione della malattia (nel 2018 è stato sottoposto ad intervento chirurgico); 40 anni è il periodo di induzione latenza. In letteratura scientifica sono riportati periodo di indu zione latenza fino a 40 anni. E' verosimile che anche ipotizzando una predisposizione genetica è da ritenere che la esposizione a cancerogeni abbia assunto un ruolo di concausa nella genesi del tumore. In riferimento all'accertamento dell'origine professionale,
l' riporta nella circolare del 16/02/2006: “nel caso in cui risulti accertato che gli agenti patogeni lavorativi CP_1 siano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, quest'ultima dovrà essere considerata di origine professionale, pur se sia accertata la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi (compresi quelli genetici) pagina 8 di 10 dotati anch'essi di idonea efficacia causale”: Le stesse considerazioni valgono anche in riferimento al fumo di tabacco: all'anamnesi ha riferito di non aver mai fumato, ma dalla carte lla sanitaria e di rischio risulta che sia stato fumatore dall'età di 15 anni a 38 anni. Il fumo di sigaretta è correlato al rischio di insorgenza del tumore del naso e dei seni paranasali. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, rispondo ai questi postimi dall'Ill.mo
Sig. Giudice: -la patologia neoplastica carcinoma squamo cellulare della fossa nasale destra è da porre in relazione almeno concausale con l'attività lavorativa svolta dal Sig. per aver effettuato per più di 40 anni il lavoro di Parte_1 tipografo. La tecnopatia era presente al momento della domanda amministrativa: 19/11/2018 In relazione alla tabella del D.Lgs 38/2000, possono essere attribuiti: - il codice 133 “neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità di segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia, valutazione fino a 30% - il codice 38 “cicatrici cutanee interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico fino alla deturpazione, valutazione fino a 30%.
Di seguito quanto riportato nel volume “Danno biologico-Le tabelle di legge” di e in merito alla Per_6 Per_7 valutazione per le cicatrici interessanti il volto ed il collo: “La stima valutativa massima (30%) è riservata ai casi di deturpazione, ossia alle deformazioni che suscitano ribrezzo. In via esemp lificativa può segnalarsi che il pregiudizio estetico massimo ricomprende le aree cicatriziali (da ustione in particolare) e/o la perdita non emendata di parti del volto (naso, labbra) e/o il massimo sovvertimento della asimmetria facciale, nel complesso tale da precludere l'accettazione sociale re da suscitare una viva reazione di repulsione in chi osserva ”. -codice 44 “perdita di singoli elementi dentari” A mio giudizio, in considerazione che si tratta di carcinoma del naso recidivato, che è stato trattato chirurgicamente sia il tumore primitivo che le recidive, che il paziente ha subito più interventi chirurgici che hanno esitato in una evidente alterazione dell'estetica e deficit funzionali del sistema della deglutizione, della digestione e della respirazione, che sono trascorsi 3 anni dall'ultimo intervento chirurgico (periodo rimasto libero da ripresa di malattia), ritengo congrua la valutazione complessiva del 60% (sessanta per cento)..” (cfr., ancora, elaborato peritale depositato).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 60%, con decorrenza di legge.
pagina 9 di 10 Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 60%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 25 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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