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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/11/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3567/2022
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3567/2022 tra
Parte_1 appellante e
Controparte_1 appellato
Oggi 27 novembre 2025 ad ore 12.00 innanzi alla dott.ssa NC OR, sono comparsi:
Per l'avv. MARRAS FULVIO Parte_1
Per nessuno Controparte_1 compare.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Marras precisa le conclusioni come in atti e discute la causa, riportandosi ai propri scritti. Dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
NC OR
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
N.R.G. 3567/2022 Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice NC OR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fulvio Parte_1 C.F._1
Marras, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alghero, via E. Vanoni n. 4 appellante e
in Controparte_1 persona del TO in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata presso i suoi uffici in Cagliari, via Nuoro n. 50 appellato
I CP_2
Per parte appellante:
“- annullare, ovvero dichiarare nulla e comunque inefficace in ogni sua parte l'ordinanza prefettizia prot. n° 68105/2021/Dep/Area III ed ogni altro atto prodromico e successivo e per l'effetto dichiarare la nullità ovvero la illegittimità del verbale di contestazione e accertamento n. 141706438 elevato in data 20/10/2020 dalla Legione Carabinieri Sardegna - Stazione di Olmedo e delle sanzioni ivi irrogate assolvendo il sig. da ogni avversa pretesa: Parte_1
pagina 2 di 7 - in subordine e salvo gravame accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del verbale di contestazione e accertamento n. 141706438 elevato in data 20/10/2020 dalla Legione Carabinieri Sardegna - Stazione di Olmedo e delle sanzioni ivi irrogate assolvendo il sig da ogni avversa pretesa. Parte_1
In ogni caso con vittoria di compensi e spese del doppio grado del giudizio.”
Per parte appellata:
“Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia 1. Respingere l'avverso appello perché inammissibile, e/o improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
2. In subordine, per la denegata e gravanda ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, accogliere comunque le conclusioni formulate nell'interesse dell'Amm.ne nel primo grado del giudizio;
3. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con ricorso in appello depositato il 28.11.2022, ha Parte_1 tempestivamente impugnato la sentenza n. 86/2022 depositata in data 27.4.2022, con cui il Giudice di pace di ha rigettato il ricorso, proposto avverso la Nota CP_1
Prefettizia n. 68105/2021/Dep/Area III e il verbale di contestazione e accertamento dei Carabinieri di Olmedo n. 141706438 del 20.10.2020, confermandone la legittimità. In particolare, l'appellante ha dedotto: 1) l'omessa pronuncia sul motivo di ricorso relativo alla violazione degli artt. 203 e 204 C.d.S., rilevando, in proposito, che l'Autorità prefettizia non aveva rispettato i termini di definizione del ricorso amministrativo, proposto avverso detto verbale di contestazione, e che lo stesso, pertanto, avrebbe dovuto considerarsi tacitamente accolto, con conseguente annullamento del verbale ex lege;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 385 Reg. Att. C.d.S., per non aver il Giudice di prime cure rilevato l'illegittimità del verbale opposto, privo delle indicazioni spazio-temporali prescritte dalla legge;
3) la violazione dell'art. 128 comma 2 C.d.S., stante l'insussistenza del presupposto dell'inidoneità alla guida in seguito alla scadenza dei sei mesi dal relativo provvedimento;
4) la mancata pronuncia in relazione alla domanda subordinata di annullamento del verbale di contestazione per carenza di responsabilità ex art. 3 L. 689/1981. Per tali ragioni, ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, di Parte_1 annullare/dichiarare nulli il provvedimento prefettizio ed il prodromico verbale di contestazione impugnati e le sanzioni ivi irrogate.
pagina 3 di 7 1.2. Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo all'udienza del 6.2.2025, in data 9.04.2025 si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha eccepito l'infondatezza dell'appello, Controparte_1 allegando di aver correttamente dichiarato inammissibile/irricevibile il ricorso amministrativo de quo, in quanto proposto contestualmente all'opposizione in sede giurisdizionale dinanzi al Giudice di Pace di (R.G. n. 1571/2020), rimedio CP_1 alternativo rispetto al primo ai sensi dell'art. 204 bis C.D.S. L'appellata ha poi eccepito che tale diverso giudizio si è concluso con la sentenza n. 117/2022, con cui il Giudice di Pace di ha confermato la validità del CP_1 medesimo verbale di contestazione e accertamento e del susseguente provvedimento di revoca della patente di guida, con conseguente formazione del giudicato in merito alle censure dell'appellante. In ogni caso, l'amministrazione ha ribadito l'infondatezza del gravame, stante la piena conformità del verbale ai dettami degli artt. 383, 385 Reg. Att. C.d.S. e 128 C.d.S. Pertanto, la ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata istruita mediante sole produzioni documentali. All'odierna udienza la causa è discussa oralmente e posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
2. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
2.1 Sulla base della documentazione in atti, è possibile ricostruire i fatti di causa nei termini che seguono:
- con il verbale di contestazione e accertamento n. 141706438 del 20.10.2020, i Carabinieri di Olmedo hanno contestato a la violazione dell'art. 128, Parte_1 comma II C.d.S., in quanto lo stesso circolava alla guida del veicolo nonostante avesse la patente di guida sospesa e fosse stato dichiarato temporaneamente inidoneo dalla Commissione medico legale di a seguito di visita medica in CP_1 data 18.09.2019;
- con Decreto n. 81376/20/Pat/Area III del 3.11.2020, per effetto della violazione accertata nel predetto verbale, la Controparte_1 ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
[...] di guida di Parte_1
- in data 18.12.2020, ha proposto ricorso al TO ex art. 203 Parte_1
C.d.S. avverso il suddetto verbale di contestazione e, in pari data, opposizione al decreto prefettizio di revoca della patente dinanzi al Giudice di Pace di (n. CP_1
r.g. 1571/2020);
pagina 4 di 7 - con Nota n. 68105/2021/Dep/Area III del 20.09.2021, la ha dichiarato CP_1 inammissibile/irricevibile il ricorso ex art. 203 C.d.S., in quanto proposto contestualmente all'opposizione in sede giurisdizionale;
- l'attuale appellante in data 20.10.2021 ha proposto ricorso in opposizione a tale ultimo provvedimento del TO, oltre che al verbale di contestazione in questione davanti al Giudice di Pace di (R.G. n. 1281/2021), che ha infine emesso la CP_1 sentenza oggetto dell'odierna impugnazione.
2.2. Precisato ciò, ad avviso del Tribunale, il primo motivo di gravame è infondato. Sebbene il Giudice di prime cure, nel confermare la legittimità del provvedimento prefettizio opposto, non abbia espressamente affrontato le censure mosse dal ricorrente in merito all'applicazione del disposto degli artt. 203 e 204 C.d.S. (che disciplinano termini e modalità per il ricorso al TO avverso i verbali di contestazione delle violazioni al Codice della strada), le stesse non meritano accoglimento. In proposito, deve rilevarsi che l'appellante ha impugnato, in pari data 18.12.2020, mediante i rimedi indicati (quello amministrativo e quello giurisdizionale), due atti formalmente differenti, ma espressione di un unico potere sanzionatorio. Nello specifico, i due atti risultano legati da un rapporto di presupposizione tale per cui il verbale di contestazione, emesso dai Carabinieri di Olmedo in data 20.10.2020 (doc. 3 fascicolo di primo grado appellante) – impugnato con il ricorso al TO - costituisce il presupposto, l'antecedente logico-giuridico, del successivo provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida in data 3.11.2020 (doc. 5 appellata), emesso proprio alla luce dell'accertamento della violazione contenuto nel detto verbale e poi fatto oggetto del giudizio di impugnazione avanti al Giudice di Pace di r.g. n. 1571/2020. CP_1
In tal senso depone il disposto dell'art. 219, comma II C.d.S., che, riferendosi anche all'ipotesi di revoca della patente di guida per violazione dell'art. 128 C.d.S., sancisce che “Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione”. Peraltro, dalla lettura del ricorso al Giudice di Pace di depositato il CP_1
18.12.2020 (doc. 6 appellante), risulta che, pur non essendo espressamente oggetto di impugnazione, il ricorrente contestava la fondatezza della contestazione di cui al verbale di accertamento presupposto del 20.10.2020, invocandone la nullità. Si legge, infatti, a pagina 2 del ricorso, “si rileva ed eccepisce l'assoluta infondatezza fattuale e giuridica della presupposta violazione dell'art. 128 comma 2 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la nullità del relativo verbale n 141706438 elevato dai militari della Stazione dei Carabinieri di Olmedo in data 20.11.2020”. pagina 5 di 7 Pertanto, la contemporanea proposizione del ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S. e del ricorso al Giudice di Pace integra una violazione del principio di alternatività dei rimedi sancito dall'art. 204 bis C.d.S. Da ciò consegue l'impossibilità di applicare, al caso di specie, il disposto dell'art. 204 comma 1 bis C.d.S. invocato dall'appellante, non potendosi dare rilievo al decorso dei termini per la decisione amministrativa in riferimento ad un'istanza non procedibile ab origine, così che il primo motivo d'appello deve essere disatteso.
2.3. Proprio la considerazione unitaria del procedimento sanzionatorio de quo consente di ritenere decisiva ed assorbente, rispetto agli ulteriori motivi di gravame, l'eccezione sollevata dall'Amministrazione appellata relativa al (non contestato) passaggio in giudicato della sentenza n. 117/2022 (R.G. n. 1571/2020), emessa dal Giudice di Pace di in data 14.3.2022, in esito all'opposizione avverso il CP_1 decreto di revoca della patente di guida n. III (doc. 13 NumeroDiPatent_1 appellata). Precisato che già nel primo grado di giudizio l'Amministrazione aveva eccepito la pendenza del procedimento di opposizione al decreto prefettizio di revoca (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione in primo grado, doc. 3 appellata), si rileva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, l'eccezione di giudicato esterno rientra tra le eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. sent.
7.01.2021 n. 48; Cass. sent. 24.05.2022 n. 16695; Sez. Un. sent. 25 maggio 2001 n. 226). Risulta, così, irrilevante la contestata tardività della costituzione nel presente giudizio di appello dell'Amministrazione appellata. Deve, allora, ribadirsi che il giudizio conclusosi con la sentenza n. 117/2022 del Giudice di Pace di in data 14.3.2022 ha avuto ad oggetto il procedimento CP_1 sanzionatorio de quo nel suo complesso, con definitiva conferma della legittimità della revoca della patente disposta dal TO sulla base del verbale di accertamento di cui si chiede l'annullamento in questa sede. In definitiva, occorre riconoscere che l'accertamento di cui alla sentenza n. 117/2022, con cui, rigettato il ricorso proposto da è stata Parte_1 confermata la legittimità del decreto prefettizio che ha disposto la revoca della patente di guida (e del verbale che ne costituisce il presupposto), fa ormai stato ad ogni effetto tra le parti ex art. 2909 c.c.
Per tali ragioni, gli ulteriori motivi di gravame devono ritenersi assorbiti e, in definitiva, l'appello deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, considerando il valore della controversia (€ 168,00,
pagina 6 di 7 come dichiarato dall'appellante), le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 86/2022, così
[...] CP_1 provvede:
1. rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate in euro 462,00, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 27/11/2025
Il Giudice
NC OR
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3567/2022 tra
Parte_1 appellante e
Controparte_1 appellato
Oggi 27 novembre 2025 ad ore 12.00 innanzi alla dott.ssa NC OR, sono comparsi:
Per l'avv. MARRAS FULVIO Parte_1
Per nessuno Controparte_1 compare.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Marras precisa le conclusioni come in atti e discute la causa, riportandosi ai propri scritti. Dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
NC OR
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
N.R.G. 3567/2022 Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice NC OR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fulvio Parte_1 C.F._1
Marras, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alghero, via E. Vanoni n. 4 appellante e
in Controparte_1 persona del TO in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata presso i suoi uffici in Cagliari, via Nuoro n. 50 appellato
I CP_2
Per parte appellante:
“- annullare, ovvero dichiarare nulla e comunque inefficace in ogni sua parte l'ordinanza prefettizia prot. n° 68105/2021/Dep/Area III ed ogni altro atto prodromico e successivo e per l'effetto dichiarare la nullità ovvero la illegittimità del verbale di contestazione e accertamento n. 141706438 elevato in data 20/10/2020 dalla Legione Carabinieri Sardegna - Stazione di Olmedo e delle sanzioni ivi irrogate assolvendo il sig. da ogni avversa pretesa: Parte_1
pagina 2 di 7 - in subordine e salvo gravame accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del verbale di contestazione e accertamento n. 141706438 elevato in data 20/10/2020 dalla Legione Carabinieri Sardegna - Stazione di Olmedo e delle sanzioni ivi irrogate assolvendo il sig da ogni avversa pretesa. Parte_1
In ogni caso con vittoria di compensi e spese del doppio grado del giudizio.”
Per parte appellata:
“Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia 1. Respingere l'avverso appello perché inammissibile, e/o improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
2. In subordine, per la denegata e gravanda ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, accogliere comunque le conclusioni formulate nell'interesse dell'Amm.ne nel primo grado del giudizio;
3. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con ricorso in appello depositato il 28.11.2022, ha Parte_1 tempestivamente impugnato la sentenza n. 86/2022 depositata in data 27.4.2022, con cui il Giudice di pace di ha rigettato il ricorso, proposto avverso la Nota CP_1
Prefettizia n. 68105/2021/Dep/Area III e il verbale di contestazione e accertamento dei Carabinieri di Olmedo n. 141706438 del 20.10.2020, confermandone la legittimità. In particolare, l'appellante ha dedotto: 1) l'omessa pronuncia sul motivo di ricorso relativo alla violazione degli artt. 203 e 204 C.d.S., rilevando, in proposito, che l'Autorità prefettizia non aveva rispettato i termini di definizione del ricorso amministrativo, proposto avverso detto verbale di contestazione, e che lo stesso, pertanto, avrebbe dovuto considerarsi tacitamente accolto, con conseguente annullamento del verbale ex lege;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 385 Reg. Att. C.d.S., per non aver il Giudice di prime cure rilevato l'illegittimità del verbale opposto, privo delle indicazioni spazio-temporali prescritte dalla legge;
3) la violazione dell'art. 128 comma 2 C.d.S., stante l'insussistenza del presupposto dell'inidoneità alla guida in seguito alla scadenza dei sei mesi dal relativo provvedimento;
4) la mancata pronuncia in relazione alla domanda subordinata di annullamento del verbale di contestazione per carenza di responsabilità ex art. 3 L. 689/1981. Per tali ragioni, ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, di Parte_1 annullare/dichiarare nulli il provvedimento prefettizio ed il prodromico verbale di contestazione impugnati e le sanzioni ivi irrogate.
pagina 3 di 7 1.2. Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo all'udienza del 6.2.2025, in data 9.04.2025 si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha eccepito l'infondatezza dell'appello, Controparte_1 allegando di aver correttamente dichiarato inammissibile/irricevibile il ricorso amministrativo de quo, in quanto proposto contestualmente all'opposizione in sede giurisdizionale dinanzi al Giudice di Pace di (R.G. n. 1571/2020), rimedio CP_1 alternativo rispetto al primo ai sensi dell'art. 204 bis C.D.S. L'appellata ha poi eccepito che tale diverso giudizio si è concluso con la sentenza n. 117/2022, con cui il Giudice di Pace di ha confermato la validità del CP_1 medesimo verbale di contestazione e accertamento e del susseguente provvedimento di revoca della patente di guida, con conseguente formazione del giudicato in merito alle censure dell'appellante. In ogni caso, l'amministrazione ha ribadito l'infondatezza del gravame, stante la piena conformità del verbale ai dettami degli artt. 383, 385 Reg. Att. C.d.S. e 128 C.d.S. Pertanto, la ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata istruita mediante sole produzioni documentali. All'odierna udienza la causa è discussa oralmente e posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
2. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
2.1 Sulla base della documentazione in atti, è possibile ricostruire i fatti di causa nei termini che seguono:
- con il verbale di contestazione e accertamento n. 141706438 del 20.10.2020, i Carabinieri di Olmedo hanno contestato a la violazione dell'art. 128, Parte_1 comma II C.d.S., in quanto lo stesso circolava alla guida del veicolo nonostante avesse la patente di guida sospesa e fosse stato dichiarato temporaneamente inidoneo dalla Commissione medico legale di a seguito di visita medica in CP_1 data 18.09.2019;
- con Decreto n. 81376/20/Pat/Area III del 3.11.2020, per effetto della violazione accertata nel predetto verbale, la Controparte_1 ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
[...] di guida di Parte_1
- in data 18.12.2020, ha proposto ricorso al TO ex art. 203 Parte_1
C.d.S. avverso il suddetto verbale di contestazione e, in pari data, opposizione al decreto prefettizio di revoca della patente dinanzi al Giudice di Pace di (n. CP_1
r.g. 1571/2020);
pagina 4 di 7 - con Nota n. 68105/2021/Dep/Area III del 20.09.2021, la ha dichiarato CP_1 inammissibile/irricevibile il ricorso ex art. 203 C.d.S., in quanto proposto contestualmente all'opposizione in sede giurisdizionale;
- l'attuale appellante in data 20.10.2021 ha proposto ricorso in opposizione a tale ultimo provvedimento del TO, oltre che al verbale di contestazione in questione davanti al Giudice di Pace di (R.G. n. 1281/2021), che ha infine emesso la CP_1 sentenza oggetto dell'odierna impugnazione.
2.2. Precisato ciò, ad avviso del Tribunale, il primo motivo di gravame è infondato. Sebbene il Giudice di prime cure, nel confermare la legittimità del provvedimento prefettizio opposto, non abbia espressamente affrontato le censure mosse dal ricorrente in merito all'applicazione del disposto degli artt. 203 e 204 C.d.S. (che disciplinano termini e modalità per il ricorso al TO avverso i verbali di contestazione delle violazioni al Codice della strada), le stesse non meritano accoglimento. In proposito, deve rilevarsi che l'appellante ha impugnato, in pari data 18.12.2020, mediante i rimedi indicati (quello amministrativo e quello giurisdizionale), due atti formalmente differenti, ma espressione di un unico potere sanzionatorio. Nello specifico, i due atti risultano legati da un rapporto di presupposizione tale per cui il verbale di contestazione, emesso dai Carabinieri di Olmedo in data 20.10.2020 (doc. 3 fascicolo di primo grado appellante) – impugnato con il ricorso al TO - costituisce il presupposto, l'antecedente logico-giuridico, del successivo provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida in data 3.11.2020 (doc. 5 appellata), emesso proprio alla luce dell'accertamento della violazione contenuto nel detto verbale e poi fatto oggetto del giudizio di impugnazione avanti al Giudice di Pace di r.g. n. 1571/2020. CP_1
In tal senso depone il disposto dell'art. 219, comma II C.d.S., che, riferendosi anche all'ipotesi di revoca della patente di guida per violazione dell'art. 128 C.d.S., sancisce che “Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione”. Peraltro, dalla lettura del ricorso al Giudice di Pace di depositato il CP_1
18.12.2020 (doc. 6 appellante), risulta che, pur non essendo espressamente oggetto di impugnazione, il ricorrente contestava la fondatezza della contestazione di cui al verbale di accertamento presupposto del 20.10.2020, invocandone la nullità. Si legge, infatti, a pagina 2 del ricorso, “si rileva ed eccepisce l'assoluta infondatezza fattuale e giuridica della presupposta violazione dell'art. 128 comma 2 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la nullità del relativo verbale n 141706438 elevato dai militari della Stazione dei Carabinieri di Olmedo in data 20.11.2020”. pagina 5 di 7 Pertanto, la contemporanea proposizione del ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S. e del ricorso al Giudice di Pace integra una violazione del principio di alternatività dei rimedi sancito dall'art. 204 bis C.d.S. Da ciò consegue l'impossibilità di applicare, al caso di specie, il disposto dell'art. 204 comma 1 bis C.d.S. invocato dall'appellante, non potendosi dare rilievo al decorso dei termini per la decisione amministrativa in riferimento ad un'istanza non procedibile ab origine, così che il primo motivo d'appello deve essere disatteso.
2.3. Proprio la considerazione unitaria del procedimento sanzionatorio de quo consente di ritenere decisiva ed assorbente, rispetto agli ulteriori motivi di gravame, l'eccezione sollevata dall'Amministrazione appellata relativa al (non contestato) passaggio in giudicato della sentenza n. 117/2022 (R.G. n. 1571/2020), emessa dal Giudice di Pace di in data 14.3.2022, in esito all'opposizione avverso il CP_1 decreto di revoca della patente di guida n. III (doc. 13 NumeroDiPatent_1 appellata). Precisato che già nel primo grado di giudizio l'Amministrazione aveva eccepito la pendenza del procedimento di opposizione al decreto prefettizio di revoca (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione in primo grado, doc. 3 appellata), si rileva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, l'eccezione di giudicato esterno rientra tra le eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. sent.
7.01.2021 n. 48; Cass. sent. 24.05.2022 n. 16695; Sez. Un. sent. 25 maggio 2001 n. 226). Risulta, così, irrilevante la contestata tardività della costituzione nel presente giudizio di appello dell'Amministrazione appellata. Deve, allora, ribadirsi che il giudizio conclusosi con la sentenza n. 117/2022 del Giudice di Pace di in data 14.3.2022 ha avuto ad oggetto il procedimento CP_1 sanzionatorio de quo nel suo complesso, con definitiva conferma della legittimità della revoca della patente disposta dal TO sulla base del verbale di accertamento di cui si chiede l'annullamento in questa sede. In definitiva, occorre riconoscere che l'accertamento di cui alla sentenza n. 117/2022, con cui, rigettato il ricorso proposto da è stata Parte_1 confermata la legittimità del decreto prefettizio che ha disposto la revoca della patente di guida (e del verbale che ne costituisce il presupposto), fa ormai stato ad ogni effetto tra le parti ex art. 2909 c.c.
Per tali ragioni, gli ulteriori motivi di gravame devono ritenersi assorbiti e, in definitiva, l'appello deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, considerando il valore della controversia (€ 168,00,
pagina 6 di 7 come dichiarato dall'appellante), le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 86/2022, così
[...] CP_1 provvede:
1. rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate in euro 462,00, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 27/11/2025
Il Giudice
NC OR
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