Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1984, n. 889
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13 gennaio 1985
Art. 1. Articolo unico

All' articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, il numero 2 e' sostituito dal seguente:
"2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere".
Allo stesso articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno".
All' articolo 18 della legge 21 novembre 1955, n. 1108 , nel primo comma, le parole: "dodici biglietti di 1ª classe e quattro di 2ª classe" sono sostituite dalle altre: "sedici biglietti di 1ª classe".

Entrata in vigore il 13 gennaio 1985