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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 56/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
Part
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Melillo in virtù di Parte_2
mandato in calce all'atto di appello e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLANTE -
E
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Enzo Faggella e dall'avv. Claudio Paolo Cambieri in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso lo studio dell'avv. Enzo Faggella;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
1 processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 30-12-2019 Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 55/19 emessa in data 30-5-2019, con la quale il Giudice di pace di Venosa aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti del sul presupposto che nel corso Controparte_1
del giudizio l'attore non avesse offerto la prova del nesso di causalità tra il danno lamentato e un'anomalia presente sul marciapiede sul quale era caduto, stante le dichiarazioni rese dai testimoni dalle quali era emersa l'assenza di qualsiasi insidia sulla sede stradale, che, comunque, l'attore avrebbe potuto evitare dal momento che il sinistro si era verificato nel centro del paese in una zona illuminata.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione dell'articolo 116 c.p.c. per avere il Giudice di prime cure erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, ritenendo sforniti di prova la dinamica del sinistro come prospettata dall'attore e il nesso di causalità tra la caduta e le condizioni della strada sconnessa, scivolosa ed usurata;
2) erronea applicazione dell'articolo 2043 c.c. in luogo dell'articolo 2051 c.c. ai fini della qualificazione giuridica della domanda sul presupposto dell'inesistenza dell'elemento soggettivo dell'imprevedibilità del pericolo occulto in
2 considerazione della visibilità delle sconnessioni presenti sul tratto di strada percorso dal danneggiato;
3) insufficienza della motivazione nella parte in cui il Giudice ha ritenuto inoperante la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. per erroneo rilievo dell'assenza di prova della pericolosità della res, che, invece, presentava caratteristiche intrinseche di pericolosità, e per omesso accertamento della reale incidenza del comportamento tenuto dal soggetto leso nella causazione del pregiudizio;
4) erronea applicazione dei consolidati principi di diritto in materia di responsabilità da cose in custodia per aver il Giudice di prime cure ritenuto non provato il nesso di causalità tra la disconnessione dovuta alla presenza del passo carraio e il sinistro, nonostante l'assoluta mancanza di prova, da parte dell'Ente
comunale, del caso fortuito o del fatto del danneggiato;
5) violazione dell'articolo 2697 c.c. per omesso espletamento della consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento delle conseguenze dannose subite dall'attore in primo grado a causa del sinistro, erroneamente ritenuta irrilevante e superflua dal Giudice del primo grado di giudizio.
Alla luce di tali premesse, l'appellante in via istruttoria reiterava l'istanza di ammissione di C.T.U. medico-legale e nel merito chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda risarcitoria proposta,
venisse accertata la responsabilità del nella causazione Controparte_1
dell'evento lesivo e l'Ente convenuto venisse condannato in suo favore al risarcimento del danno nella misura di euro 4.603,36 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11-9-2020 si costituiva in giudizio il il quale eccpiva in via preliminare la Controparte_1
inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e nel merito in via principale chiedeva il rigetto dell'impugnazione, riproponendo tutte le eccezioni e le difese formulate negli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, e in via subordinata chiedeva, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, l'accertamento del prevalente concorso di colpa dell'appellante nella causazione dell'evento dannoso.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 Ottobre
2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio che deve essere esaminata indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, che l'appello proposto da
è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività. Parte_2
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
4 L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data 30-12-2019 e,
quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c. (con la sospensione nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, che, in difetto della notifica alla parte soccombente, decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è avvenuta in data 30-5-2019.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal sotto il profilo della Controparte_1
violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c., con un orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli articolo 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n.83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
5 Sulla scia di tale opzione ermeneutica ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha rigettato la domanda risarcitoria qualificandola ai sensi dell'articolo 2043
c.c. e ritenendo non provati gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, in particolar modo, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta), ma anche le relative doglianze da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
Pertanto, l'appello proposto da deve ritenersi tempestivo e Parte_2
ammissibile e deve essere esaminato nel merito.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta da Parte_2
avverso la sentenza n. 55/19 emessa in data 30-5-2019, con la quale il Giudice di pace di Venosa ha rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti del . Controparte_1
L'appellante con i primi quattro motivi di appello - che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti riconducibili alla violazione delle disposizioni relative al riparto dell'onere probatorio e alla valutazione delle prove in tema di responsabilità da cose in custodia - ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo non provata la dinamica del sinistro, stante la discordanza tra la prospettazione attorea e gli elementi emersi dall'escussione testimoniale, sulla base dei quali risulterebbe esclusa la sussistenza del nesso causale tra lo stato del marciapiede sul quale si è verificato il sinistro e la caduta, che il danneggiato avrebbe potuto evitare prestando la dovuta attenzione, essendo, peraltro, visibile la condizione della strada collocata nel centro del paese in una zona illuminata.
In via pregiudiziale rispetto alla valutazione del merito dell'appello proposto da
6 ritiene questo Giudice che sia necessario procedere ad una Parte_2
qualificazione giuridica della fattispecie concreta sottoposta al suo esame diversa da quella operata dal Giudice di primo grado, inquadrando la responsabilità
imputabile in astratto al gestore della strada per i danni provocati da insidia stradale nel paradigma della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo
2051 c.c., con la precisazione che il Giudice di appello può procedere ad una diversa qualificazione dei fatti acquisiti al processo ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'attore o applicata dal Giudice di prime cure senza violare il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c. e l'effetto devolutivo dell'impugnazione
(tantum devolutum quantum appellatum) a condizione che non immuti il thema
decidendum fissato nel corso del giudizio di primo grado, rimanga nell'ambito del
petitum e della causa petendi identificativi della domanda introduttiva e ponga a fondamento della decisione i fatti prospettati dalle parti (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 21333 del 2019 e Corte di cassazione n. 513 del
2019).
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso),
7 non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del
neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179
del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze,
indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di
8 cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Secondo tale interpretazione, dal momento che opera il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., il privato danneggiato che agisce nei confronti dell'Ente proprietario al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato dalla omessa o inidonea manutenzione della cosa non deve dimostrare la condotta commissiva o omissiva del custode, ma ha soltanto l'onere di provare che si sia verificato l'evento dannoso e che lo stesso sia riconducibile sul piano causale alla res, mentre grava sulla pubblica amministrazione l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il danno si è verificato per caso fortuito, comprensivo anche della forza maggiore e del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 24529 del 2009 e Corte di cassazione n. 30775 del 2017).
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018., Corte di cassazione n. 11526 del 2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014).
Il fondamento della responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario,
usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio
9 onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile,
inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è
necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del
10 danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345
del 2019).
In tale ultimo caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051
c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione,
sicchè quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale
comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte
di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato
11 della res in custodia è visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, ritiene questo Giudice che, pur avendo il Giudice di prime cure correttamente pronunciato il rigetto della domanda attorea, appaia soltanto parzialmente condivisibile l'iter argomentativo da quest'ultimo posto a fondamento della decisione.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha allegato Parte_2
che la caduta verificatasi in data 4-11-2011 in Via Gen. Finiguerra a , CP_1
all'altezza del civico n.59, sarebbe stata riconducibile alla presenza di una sconnessione sulla pavimentazione, scivolosa ed usurata, del tratto di strada percorso e ad un avvallamento del marciapiede che, in quel punto, delimita e costituisce rampa di accesso ad un passo carraio, deducendo che i mattoni creavano una falsa prospettiva nell'abbassamento.
Dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado - costituto dalle dichiarazioni rese dai testi escussi - è emerso che è Parte_2
scivolato davanti al passo carrabile posto al numero civico 59: in particolare, il teste ha dichiarato: “Non ricordo la data, ma ricordo solamente Testimone_1
che una sera di qualche anno fa, ho soccorso il sig. che era Parte_2
scivolato davanti al passo carrabile posto al numero civico 59 della Via Gen.
12 Finiguerra, in quanto sono proprietario del garage posto in tale numero civico. Io
ero appena rientrato dalla campagna e stavo nel predetto garage per mettere a
posto un po' di roba, al che ho sentito gridare ed ho visto il a terra e Parte_2
mi sono subito preoccupato di prestare soccorso allo stesso e l'ho preso per un
braccio facendolo sedere alle scale di casa mia, vicina al garage. Preciso che non
ho visto come il è caduto, in quanto mi sono girato allorché lo stesso Parte_2
era già a terra. Preciso che la pavimentazione di quel tratto di marciapiede è
perfetta. C'è più la pendenza creata per l'ingresso della strada al garage. Preciso
che ricordo che al momento della caduta era già buio” (si veda la deposizione resa dal testimone riportata nel verbale di udienza del 19-1-2017). Testimone_1
Il teste ha dichiarato: “Ricordo che un pomeriggio, e Testimone_2
precisamente il 4-11-2011, ho accompagnato mio zio presso il Parte_2
locale di sua proprietà in Via Gen. Finiguerra n. 53 con la macchina. Nella
circostanza stavo parcheggiando l'auto un po' più distante e mio zio era sceso
dall'auto e si stava dirigendo verso il numero civico 53 di sua proprietà ed ho
visto che scivolava e cadeva a terra. Non ho visto come è scivolato, ma ho visto
solo che era caduto a terra;
al ché mi sono recato velocemente per soccorrerlo e
l'ho aiutato ad alzarsi dopo aver avvicinato l'auto… Riconosco i luoghi così
come raffigurati nelle foto in atti del fascicolo di parte attrice… Ricordo che in
quel frangente cominciava ad imbrunire e la luminosità non era elevata.” (si veda la deposizione resa dal testimone riportata nel verbale di udienza Testimone_1
del 19-1-2017).
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel giudizio di primo grado, deve osservarsi che effettivamente non ha trovato riscontro probatorio il nesso di causalità tra la caduta e le condizioni del marciapiede nel tratto di strada teatro della vicenda. Infatti, non solo i testimoni non sono stati in grado di riferire alcun elemento descrittivo delle modalità della caduta, essendo entrambi
13 intervenuti soltanto in un momento successivo alla stessa, quando Parte_2
era già a terra, ma il teste ha anche precisato che la
[...] Testimone_1
pavimentazione antistante al proprio garage era in perfette condizioni ed era in pendenza per consentire l'ingresso dei mezzi.
Pertanto, sebbene possa dirsi provato che la caduta è avvenuta all'altezza del passo carraio collocato al civico n. 59 di Via Gen. Finiguerra, non può
considerarsi provata la dinamica del sinistro in termini di riconducibilità della caduta alle peculiari condizioni del marciapiede nel tratto di strada percorso dal danneggiato.
All'insufficienza degli elementi emersi dalla prova testimoniale ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la particolare conformazione della pavimentazione del marciapiede e la caduta, devono aggiungersi i dati desumibili dalla produzione documentale e fotografica acquisita nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, che consentono di escludere non soltanto la pericolosità del tratto di strada percorso dal , Parte_2
ma anche l'imprevedibilità e l'invisibilità dell'avvallamento dovuto alla pendenza creata in corrispondenza del passo carraio.
L'attore in primo grado - che ha allegato la circostanza della sconnessione e scivolosità della pavimentazione e dell'avvallamento del marciapiede in corrispondenza del passo carraio - avrebbe dovuto dimostrare che effettivamente il tratto di strada percorso fosse rivestito da una pavimentazione irregolare e sconnessa e che tale condizione del marciapiede e l'avvallamento creato per favorire l'accesso dei mezzi al garage contrassegnato dal numero civico 59 non fossero visibili né evitabili, con la conseguenza che, pur adottando un comportamento cauto e accorto, non avrebbe potuto avvedersi dell'anomalia e,
quindi, evitare la caduta.
Sebbene non possano desumersi elementi utili a tal fine dai rilievi della Polizia
14 municipale, in quanto effettuati sul luogo del sinistro soltanto nel 2015, a distanza di ben quattro anni dall'evento dannoso (si veda relazione della Polizia
municipale prodotta ai n. 5 e 10 nel fascicolo di parte del Controparte_1
relativo al giudizio di primo grado depositata al n. 1 nel fascicolo di parte appellata), le fotografie prodotte dall'attore forniscono un'immagine chiara del luogo del sinistro: in particolare, la pavimentazione che rivestiva il passo carraio antistante al garage, situato al numero civico 59, si presentava regolare e priva di sconnessioni o buche;
l'avvallamento del marciapiede in corrispondenza del passo carraio era visibile, in quanto, nonostante l'uniformità del colore delle mattonelle,
comunque era evidente che il dislivello tra il marciapiede e la carreggiata si riduceva, quasi fino ad annullarsi, in corrispondenza con il passo carraio;
inoltre,
dalle fotografie che ritraggono la strada in una prospettiva più ampia si può
evincere che il marciapiede presentava diversi avvallamenti in corrispondenza degli accessi alle abitazioni e ai garage che vi si affacciavano, con la conseguenza che il pedone che lo percorreva non poteva non avvedersene, anche in un momento della giornata in cui iniziava ad imbrunire.
Orbene, in considerazione degli elementi richiamati, appare verosimile che l'odierno appellante avrebbe potuto avvedersi della particolare conformazione del marciapiede in corrispondenza del passo carraio. Per di più, la documentazione acquisita in giudizio consente di ritenere che avrebbe potuto Parte_2
adottare un comportamento più cauto nell'incedere non soltanto in quanto l'avvallamento del marciapiede era visibile, ma anche perché il luogo del sinistro era da lui conosciuto da molto tempo: tale conclusione trova conforto nella segnalazione indirizzata da al Sindaco del Comune di Parte_2 CP_1
in data 18-4-1995, avente ad oggetto proprio il passo carraio realizzato al numero civico 59 di Via Gen. Finiguerra, rispetto al quale l'attuale appellante sollecitava
“il ripristino del marciapiede in oggetto, tenendo cura di dare una pendenza
15 fisiologicamente al 2%” (si veda il documento prodotto al n. 2 nel fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado allegato al n. 1 nel fascicolo di parte dell'appellato). Inoltre, dalla testimonianza resa dal nipote dell'odierno appellante
è emerso che all'epoca del fatto dannoso era proprietario di un Parte_2
locale adibito a deposito, situato al numero civico 53 di Via Gen. Finiguerra, non molto distante dal luogo del sinistro, sicchè deve escludersi che il danneggiato,
essendo a conoscenza dello stato dei luoghi, non fosse nelle condizioni di evitare il sinistro e concludere che l'evento lesivo deve essere ricondotto eziologicamente in via esclusiva al comportamento imprudente tenuto dal danneggiato, il quale,
nonostante le condizioni di tempo e ambientali (il fatto si è verificato alle ore
16,00, nel primo pomeriggio di una giornata autunnale, in condizioni di visibilità
e senza l'allegazione di specifiche circostanze che impedissero di avere piena contezza dello stato dei luoghi) e nonostante la previa conoscenza della presenza del passo carrabile e del relativo stato del marciapiede percorso con la relativa pendenza, non si è avveduto della presenza di un avvallamento che avrebbe dovuto suggerirgli l'adozione di un'andatura particolarmente moderata e di ogni altra cautela opportuna, come spostarsi sul margine del marciapiedi in cui lo stesso era meno in discesa: infatti, lo stato della restante parte della sede stradale che emerge dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti non avrebbe imposto, al fine di evitare infortuni, manovre eccezionali inesigibili da un pedone con normale attenzione e prudenza e l'avvallamento che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe provocato la caduta avrebbe potuto essere superata o evitata dal con qualche semplice accortezza. Parte_2
Applicando i criteri ermeneutici seguiti dalla giurisprudenza di legittimità già
richiamati, a cui appare opportuno aggiungere il riferimento ad una recente pronuncia della Corte di legittimità che ha ribadito che il danneggiato deve fornire la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da
16 altri diversi fattori causali, non essendo a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come successione di fatti ed insieme di fattori (Corte di cassazione n. 12760 del 2024), deve ritenersi, sebbene sulla base di una diversa qualificazione della fattispecie di responsabilità prospettata dall'attore in primo grado e alla luce di un percorso argomentativo più complesso da quello seguito nella pronuncia impugnata, che correttamente il Giudice di primo grado ha escluso che nell'ipotesi oggetto del presente giudizio il danneggiato avesse fornito elementi di prova sufficienti per ricondurre eziologicamente l'evento lesivo lamentato alle condizioni di cattiva manutenzione della pavimentazione del marciapiede (rimaste prive di riscontro probatorio) o all'avvallamento presente in corrispondenza del passo carraio (visibile e conosciuto dal danneggiato) e, di conseguenza, ha correttamente rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso
CP_ proposta nei confronti dell proprietario della strada.
Pertanto, disattesi i primi quattro motivi di appello e ritenuto, di conseguenza,
assorbito l'esame del quinto motivo di impugnazione, in quanto attinente all'omesso espletamento della consulenza tecnica d'ufficio richiesta per la quantificazione del danno non patrimoniale, l'appello proposto da Parte_2
deve essere rigettato.
[...]
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ferma restando la statuizione sulle spese processuali relative al primo grado di giudizio che non hanno costituito oggetto di appello incidentale, le spese del giudizio di appello seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di
, seppur ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato Parte_2
con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza emessa in data
26-7-2019 in adesione all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale
17 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74,
comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le
spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata
vittoriosa (in tal senso si vedano Corte di cassazione sentenza n. 25653 del 2020,
Corte di cassazione n. 8388 del 2017 e Corte di cassazione n. 10053 del 2012), e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività svolta,
applicando i valori medi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria e il valore minimo per la fase di trattazione e istruttoria (in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al Decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
18 a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Nonostante l'appellante sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228
del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale: la Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 4315 del 2020, risolvendo un contrasto giurisprudenziale che si era registrato sul punto, ha statuito che il Giudice
dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'articolo 13 primo
comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002 è tenuto a dare atto della sussistenza del
presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo
unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente
versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione
della parte al patrocinio a spese dello Stato), sicchè, in adesione a suddetta opzione ermeneutica, che appare condivisibile e che peraltro può dirsi ormai consolidata (si vedano nello stesso senso Corte di cassazione n. 8982 del 2024 e
Corte di cassazione n. 3880 del 2024), occorre concludere che, anche nel caso in cui l'appellante sia stato ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il Giudice dell'impugnazione che rigetti l'appello o lo dichiari inammissibile deve dare atto della sussistenza del presupposto oggettivo per l'operatività dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, costituito dal tenore della pronuncia con la quale viene definito il giudizio di appello,
19 restando riservata alla Cancelleria, nella successiva ed eventuale fase di recupero del contributo, la verifica della sussistenza e della permanenza delle condizioni soggettive della parte ammessa al beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 30-12-2019, da avverso la sentenza Parte_2
n. 55/19 emessa dal Giudice di pace di Venosa in data 30-5-2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore del delle Parte_2 Controparte_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.127,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 13-1-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 56/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
Part
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Melillo in virtù di Parte_2
mandato in calce all'atto di appello e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLANTE -
E
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Enzo Faggella e dall'avv. Claudio Paolo Cambieri in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso lo studio dell'avv. Enzo Faggella;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
1 processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 30-12-2019 Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 55/19 emessa in data 30-5-2019, con la quale il Giudice di pace di Venosa aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti del sul presupposto che nel corso Controparte_1
del giudizio l'attore non avesse offerto la prova del nesso di causalità tra il danno lamentato e un'anomalia presente sul marciapiede sul quale era caduto, stante le dichiarazioni rese dai testimoni dalle quali era emersa l'assenza di qualsiasi insidia sulla sede stradale, che, comunque, l'attore avrebbe potuto evitare dal momento che il sinistro si era verificato nel centro del paese in una zona illuminata.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione dell'articolo 116 c.p.c. per avere il Giudice di prime cure erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, ritenendo sforniti di prova la dinamica del sinistro come prospettata dall'attore e il nesso di causalità tra la caduta e le condizioni della strada sconnessa, scivolosa ed usurata;
2) erronea applicazione dell'articolo 2043 c.c. in luogo dell'articolo 2051 c.c. ai fini della qualificazione giuridica della domanda sul presupposto dell'inesistenza dell'elemento soggettivo dell'imprevedibilità del pericolo occulto in
2 considerazione della visibilità delle sconnessioni presenti sul tratto di strada percorso dal danneggiato;
3) insufficienza della motivazione nella parte in cui il Giudice ha ritenuto inoperante la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. per erroneo rilievo dell'assenza di prova della pericolosità della res, che, invece, presentava caratteristiche intrinseche di pericolosità, e per omesso accertamento della reale incidenza del comportamento tenuto dal soggetto leso nella causazione del pregiudizio;
4) erronea applicazione dei consolidati principi di diritto in materia di responsabilità da cose in custodia per aver il Giudice di prime cure ritenuto non provato il nesso di causalità tra la disconnessione dovuta alla presenza del passo carraio e il sinistro, nonostante l'assoluta mancanza di prova, da parte dell'Ente
comunale, del caso fortuito o del fatto del danneggiato;
5) violazione dell'articolo 2697 c.c. per omesso espletamento della consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento delle conseguenze dannose subite dall'attore in primo grado a causa del sinistro, erroneamente ritenuta irrilevante e superflua dal Giudice del primo grado di giudizio.
Alla luce di tali premesse, l'appellante in via istruttoria reiterava l'istanza di ammissione di C.T.U. medico-legale e nel merito chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda risarcitoria proposta,
venisse accertata la responsabilità del nella causazione Controparte_1
dell'evento lesivo e l'Ente convenuto venisse condannato in suo favore al risarcimento del danno nella misura di euro 4.603,36 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11-9-2020 si costituiva in giudizio il il quale eccpiva in via preliminare la Controparte_1
inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e nel merito in via principale chiedeva il rigetto dell'impugnazione, riproponendo tutte le eccezioni e le difese formulate negli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, e in via subordinata chiedeva, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, l'accertamento del prevalente concorso di colpa dell'appellante nella causazione dell'evento dannoso.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 Ottobre
2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio che deve essere esaminata indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, che l'appello proposto da
è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività. Parte_2
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
4 L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data 30-12-2019 e,
quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c. (con la sospensione nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, che, in difetto della notifica alla parte soccombente, decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è avvenuta in data 30-5-2019.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal sotto il profilo della Controparte_1
violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c., con un orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli articolo 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n.83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
5 Sulla scia di tale opzione ermeneutica ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha rigettato la domanda risarcitoria qualificandola ai sensi dell'articolo 2043
c.c. e ritenendo non provati gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, in particolar modo, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta), ma anche le relative doglianze da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
Pertanto, l'appello proposto da deve ritenersi tempestivo e Parte_2
ammissibile e deve essere esaminato nel merito.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta da Parte_2
avverso la sentenza n. 55/19 emessa in data 30-5-2019, con la quale il Giudice di pace di Venosa ha rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti del . Controparte_1
L'appellante con i primi quattro motivi di appello - che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti riconducibili alla violazione delle disposizioni relative al riparto dell'onere probatorio e alla valutazione delle prove in tema di responsabilità da cose in custodia - ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo non provata la dinamica del sinistro, stante la discordanza tra la prospettazione attorea e gli elementi emersi dall'escussione testimoniale, sulla base dei quali risulterebbe esclusa la sussistenza del nesso causale tra lo stato del marciapiede sul quale si è verificato il sinistro e la caduta, che il danneggiato avrebbe potuto evitare prestando la dovuta attenzione, essendo, peraltro, visibile la condizione della strada collocata nel centro del paese in una zona illuminata.
In via pregiudiziale rispetto alla valutazione del merito dell'appello proposto da
6 ritiene questo Giudice che sia necessario procedere ad una Parte_2
qualificazione giuridica della fattispecie concreta sottoposta al suo esame diversa da quella operata dal Giudice di primo grado, inquadrando la responsabilità
imputabile in astratto al gestore della strada per i danni provocati da insidia stradale nel paradigma della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo
2051 c.c., con la precisazione che il Giudice di appello può procedere ad una diversa qualificazione dei fatti acquisiti al processo ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'attore o applicata dal Giudice di prime cure senza violare il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c. e l'effetto devolutivo dell'impugnazione
(tantum devolutum quantum appellatum) a condizione che non immuti il thema
decidendum fissato nel corso del giudizio di primo grado, rimanga nell'ambito del
petitum e della causa petendi identificativi della domanda introduttiva e ponga a fondamento della decisione i fatti prospettati dalle parti (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 21333 del 2019 e Corte di cassazione n. 513 del
2019).
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso),
7 non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del
neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179
del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze,
indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di
8 cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Secondo tale interpretazione, dal momento che opera il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., il privato danneggiato che agisce nei confronti dell'Ente proprietario al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato dalla omessa o inidonea manutenzione della cosa non deve dimostrare la condotta commissiva o omissiva del custode, ma ha soltanto l'onere di provare che si sia verificato l'evento dannoso e che lo stesso sia riconducibile sul piano causale alla res, mentre grava sulla pubblica amministrazione l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il danno si è verificato per caso fortuito, comprensivo anche della forza maggiore e del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 24529 del 2009 e Corte di cassazione n. 30775 del 2017).
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018., Corte di cassazione n. 11526 del 2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014).
Il fondamento della responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario,
usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio
9 onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile,
inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è
necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del
10 danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345
del 2019).
In tale ultimo caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051
c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione,
sicchè quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale
comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte
di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato
11 della res in custodia è visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, ritiene questo Giudice che, pur avendo il Giudice di prime cure correttamente pronunciato il rigetto della domanda attorea, appaia soltanto parzialmente condivisibile l'iter argomentativo da quest'ultimo posto a fondamento della decisione.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha allegato Parte_2
che la caduta verificatasi in data 4-11-2011 in Via Gen. Finiguerra a , CP_1
all'altezza del civico n.59, sarebbe stata riconducibile alla presenza di una sconnessione sulla pavimentazione, scivolosa ed usurata, del tratto di strada percorso e ad un avvallamento del marciapiede che, in quel punto, delimita e costituisce rampa di accesso ad un passo carraio, deducendo che i mattoni creavano una falsa prospettiva nell'abbassamento.
Dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado - costituto dalle dichiarazioni rese dai testi escussi - è emerso che è Parte_2
scivolato davanti al passo carrabile posto al numero civico 59: in particolare, il teste ha dichiarato: “Non ricordo la data, ma ricordo solamente Testimone_1
che una sera di qualche anno fa, ho soccorso il sig. che era Parte_2
scivolato davanti al passo carrabile posto al numero civico 59 della Via Gen.
12 Finiguerra, in quanto sono proprietario del garage posto in tale numero civico. Io
ero appena rientrato dalla campagna e stavo nel predetto garage per mettere a
posto un po' di roba, al che ho sentito gridare ed ho visto il a terra e Parte_2
mi sono subito preoccupato di prestare soccorso allo stesso e l'ho preso per un
braccio facendolo sedere alle scale di casa mia, vicina al garage. Preciso che non
ho visto come il è caduto, in quanto mi sono girato allorché lo stesso Parte_2
era già a terra. Preciso che la pavimentazione di quel tratto di marciapiede è
perfetta. C'è più la pendenza creata per l'ingresso della strada al garage. Preciso
che ricordo che al momento della caduta era già buio” (si veda la deposizione resa dal testimone riportata nel verbale di udienza del 19-1-2017). Testimone_1
Il teste ha dichiarato: “Ricordo che un pomeriggio, e Testimone_2
precisamente il 4-11-2011, ho accompagnato mio zio presso il Parte_2
locale di sua proprietà in Via Gen. Finiguerra n. 53 con la macchina. Nella
circostanza stavo parcheggiando l'auto un po' più distante e mio zio era sceso
dall'auto e si stava dirigendo verso il numero civico 53 di sua proprietà ed ho
visto che scivolava e cadeva a terra. Non ho visto come è scivolato, ma ho visto
solo che era caduto a terra;
al ché mi sono recato velocemente per soccorrerlo e
l'ho aiutato ad alzarsi dopo aver avvicinato l'auto… Riconosco i luoghi così
come raffigurati nelle foto in atti del fascicolo di parte attrice… Ricordo che in
quel frangente cominciava ad imbrunire e la luminosità non era elevata.” (si veda la deposizione resa dal testimone riportata nel verbale di udienza Testimone_1
del 19-1-2017).
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel giudizio di primo grado, deve osservarsi che effettivamente non ha trovato riscontro probatorio il nesso di causalità tra la caduta e le condizioni del marciapiede nel tratto di strada teatro della vicenda. Infatti, non solo i testimoni non sono stati in grado di riferire alcun elemento descrittivo delle modalità della caduta, essendo entrambi
13 intervenuti soltanto in un momento successivo alla stessa, quando Parte_2
era già a terra, ma il teste ha anche precisato che la
[...] Testimone_1
pavimentazione antistante al proprio garage era in perfette condizioni ed era in pendenza per consentire l'ingresso dei mezzi.
Pertanto, sebbene possa dirsi provato che la caduta è avvenuta all'altezza del passo carraio collocato al civico n. 59 di Via Gen. Finiguerra, non può
considerarsi provata la dinamica del sinistro in termini di riconducibilità della caduta alle peculiari condizioni del marciapiede nel tratto di strada percorso dal danneggiato.
All'insufficienza degli elementi emersi dalla prova testimoniale ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la particolare conformazione della pavimentazione del marciapiede e la caduta, devono aggiungersi i dati desumibili dalla produzione documentale e fotografica acquisita nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, che consentono di escludere non soltanto la pericolosità del tratto di strada percorso dal , Parte_2
ma anche l'imprevedibilità e l'invisibilità dell'avvallamento dovuto alla pendenza creata in corrispondenza del passo carraio.
L'attore in primo grado - che ha allegato la circostanza della sconnessione e scivolosità della pavimentazione e dell'avvallamento del marciapiede in corrispondenza del passo carraio - avrebbe dovuto dimostrare che effettivamente il tratto di strada percorso fosse rivestito da una pavimentazione irregolare e sconnessa e che tale condizione del marciapiede e l'avvallamento creato per favorire l'accesso dei mezzi al garage contrassegnato dal numero civico 59 non fossero visibili né evitabili, con la conseguenza che, pur adottando un comportamento cauto e accorto, non avrebbe potuto avvedersi dell'anomalia e,
quindi, evitare la caduta.
Sebbene non possano desumersi elementi utili a tal fine dai rilievi della Polizia
14 municipale, in quanto effettuati sul luogo del sinistro soltanto nel 2015, a distanza di ben quattro anni dall'evento dannoso (si veda relazione della Polizia
municipale prodotta ai n. 5 e 10 nel fascicolo di parte del Controparte_1
relativo al giudizio di primo grado depositata al n. 1 nel fascicolo di parte appellata), le fotografie prodotte dall'attore forniscono un'immagine chiara del luogo del sinistro: in particolare, la pavimentazione che rivestiva il passo carraio antistante al garage, situato al numero civico 59, si presentava regolare e priva di sconnessioni o buche;
l'avvallamento del marciapiede in corrispondenza del passo carraio era visibile, in quanto, nonostante l'uniformità del colore delle mattonelle,
comunque era evidente che il dislivello tra il marciapiede e la carreggiata si riduceva, quasi fino ad annullarsi, in corrispondenza con il passo carraio;
inoltre,
dalle fotografie che ritraggono la strada in una prospettiva più ampia si può
evincere che il marciapiede presentava diversi avvallamenti in corrispondenza degli accessi alle abitazioni e ai garage che vi si affacciavano, con la conseguenza che il pedone che lo percorreva non poteva non avvedersene, anche in un momento della giornata in cui iniziava ad imbrunire.
Orbene, in considerazione degli elementi richiamati, appare verosimile che l'odierno appellante avrebbe potuto avvedersi della particolare conformazione del marciapiede in corrispondenza del passo carraio. Per di più, la documentazione acquisita in giudizio consente di ritenere che avrebbe potuto Parte_2
adottare un comportamento più cauto nell'incedere non soltanto in quanto l'avvallamento del marciapiede era visibile, ma anche perché il luogo del sinistro era da lui conosciuto da molto tempo: tale conclusione trova conforto nella segnalazione indirizzata da al Sindaco del Comune di Parte_2 CP_1
in data 18-4-1995, avente ad oggetto proprio il passo carraio realizzato al numero civico 59 di Via Gen. Finiguerra, rispetto al quale l'attuale appellante sollecitava
“il ripristino del marciapiede in oggetto, tenendo cura di dare una pendenza
15 fisiologicamente al 2%” (si veda il documento prodotto al n. 2 nel fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado allegato al n. 1 nel fascicolo di parte dell'appellato). Inoltre, dalla testimonianza resa dal nipote dell'odierno appellante
è emerso che all'epoca del fatto dannoso era proprietario di un Parte_2
locale adibito a deposito, situato al numero civico 53 di Via Gen. Finiguerra, non molto distante dal luogo del sinistro, sicchè deve escludersi che il danneggiato,
essendo a conoscenza dello stato dei luoghi, non fosse nelle condizioni di evitare il sinistro e concludere che l'evento lesivo deve essere ricondotto eziologicamente in via esclusiva al comportamento imprudente tenuto dal danneggiato, il quale,
nonostante le condizioni di tempo e ambientali (il fatto si è verificato alle ore
16,00, nel primo pomeriggio di una giornata autunnale, in condizioni di visibilità
e senza l'allegazione di specifiche circostanze che impedissero di avere piena contezza dello stato dei luoghi) e nonostante la previa conoscenza della presenza del passo carrabile e del relativo stato del marciapiede percorso con la relativa pendenza, non si è avveduto della presenza di un avvallamento che avrebbe dovuto suggerirgli l'adozione di un'andatura particolarmente moderata e di ogni altra cautela opportuna, come spostarsi sul margine del marciapiedi in cui lo stesso era meno in discesa: infatti, lo stato della restante parte della sede stradale che emerge dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti non avrebbe imposto, al fine di evitare infortuni, manovre eccezionali inesigibili da un pedone con normale attenzione e prudenza e l'avvallamento che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe provocato la caduta avrebbe potuto essere superata o evitata dal con qualche semplice accortezza. Parte_2
Applicando i criteri ermeneutici seguiti dalla giurisprudenza di legittimità già
richiamati, a cui appare opportuno aggiungere il riferimento ad una recente pronuncia della Corte di legittimità che ha ribadito che il danneggiato deve fornire la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da
16 altri diversi fattori causali, non essendo a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come successione di fatti ed insieme di fattori (Corte di cassazione n. 12760 del 2024), deve ritenersi, sebbene sulla base di una diversa qualificazione della fattispecie di responsabilità prospettata dall'attore in primo grado e alla luce di un percorso argomentativo più complesso da quello seguito nella pronuncia impugnata, che correttamente il Giudice di primo grado ha escluso che nell'ipotesi oggetto del presente giudizio il danneggiato avesse fornito elementi di prova sufficienti per ricondurre eziologicamente l'evento lesivo lamentato alle condizioni di cattiva manutenzione della pavimentazione del marciapiede (rimaste prive di riscontro probatorio) o all'avvallamento presente in corrispondenza del passo carraio (visibile e conosciuto dal danneggiato) e, di conseguenza, ha correttamente rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso
CP_ proposta nei confronti dell proprietario della strada.
Pertanto, disattesi i primi quattro motivi di appello e ritenuto, di conseguenza,
assorbito l'esame del quinto motivo di impugnazione, in quanto attinente all'omesso espletamento della consulenza tecnica d'ufficio richiesta per la quantificazione del danno non patrimoniale, l'appello proposto da Parte_2
deve essere rigettato.
[...]
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ferma restando la statuizione sulle spese processuali relative al primo grado di giudizio che non hanno costituito oggetto di appello incidentale, le spese del giudizio di appello seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di
, seppur ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato Parte_2
con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza emessa in data
26-7-2019 in adesione all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale
17 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74,
comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le
spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata
vittoriosa (in tal senso si vedano Corte di cassazione sentenza n. 25653 del 2020,
Corte di cassazione n. 8388 del 2017 e Corte di cassazione n. 10053 del 2012), e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività svolta,
applicando i valori medi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria e il valore minimo per la fase di trattazione e istruttoria (in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al Decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
18 a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Nonostante l'appellante sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228
del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale: la Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 4315 del 2020, risolvendo un contrasto giurisprudenziale che si era registrato sul punto, ha statuito che il Giudice
dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'articolo 13 primo
comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002 è tenuto a dare atto della sussistenza del
presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo
unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente
versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione
della parte al patrocinio a spese dello Stato), sicchè, in adesione a suddetta opzione ermeneutica, che appare condivisibile e che peraltro può dirsi ormai consolidata (si vedano nello stesso senso Corte di cassazione n. 8982 del 2024 e
Corte di cassazione n. 3880 del 2024), occorre concludere che, anche nel caso in cui l'appellante sia stato ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il Giudice dell'impugnazione che rigetti l'appello o lo dichiari inammissibile deve dare atto della sussistenza del presupposto oggettivo per l'operatività dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, costituito dal tenore della pronuncia con la quale viene definito il giudizio di appello,
19 restando riservata alla Cancelleria, nella successiva ed eventuale fase di recupero del contributo, la verifica della sussistenza e della permanenza delle condizioni soggettive della parte ammessa al beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 30-12-2019, da avverso la sentenza Parte_2
n. 55/19 emessa dal Giudice di pace di Venosa in data 30-5-2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore del delle Parte_2 Controparte_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.127,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 13-1-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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